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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/06/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2502 /2013
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Onorario Carolina La
Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2502/2013 R.G. introitata all'udienza del 02.12.2024 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA titolare dell'omonima ditta (C.F. - P.I. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Alessi, giusta procura in atti P.IVA_1
-attore opponente –
CONTRO
(P.I. ) in persona dei Curatori Controparte_1 P.IVA_2
Avv. Angelo Vitarelli e Dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Cannistrà, CP_2
giusta procura in atti
-convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a d.i. n. n. 153/13
CONCLUSIONI. Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 153/13 provvisoriamente esecutivo, emesso nel giudizio iscritto al n. 7244/12
R.G., il Tribunale di Messina ingiungeva al sig. , anche in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima ditta, il pagamento alla , senza dilazione, della somma Controparte_1
di Euro 18.365,46, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 maturati e maturandi dalla data di emissione della fattura e sino all'effettivo soddisfo, liquidando i compensi della procedura monitoria in complessivi Euro 661,00, di cui Euro 111,00 per spese, Euro 550,00 per compensi, oltre I.V.A. e
C.P.A. e spese successive come per legge.
Con atto di citazione, notificato in data 30.04.13, proponeva opposizione Parte_1
avverso il suddetto decreto ingiuntivo, deducendo di essere a sua volta titolare di un credito pari a
Euro 7.080,00 che eccepiva in compensazione.
pagina1 di 5 Con sentenza n. 5/13 il Tribunale di Messina dichiarava il Fallimento della convenuta opposta.
Con comparsa di costituzione del 24.07.2013, si costituiva il Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e insistendo in ordine alla fondatezza
[...] del proprio credito. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 17.10.2014 veniva disposta la sospensione del d.i. opposto.
Espletato l'interrogatorio formale ammesso, rigettati gli ulteriori mezzi di prova, susseguitesi le fasi processuali, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
°°°°°°°°
È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
È, altresì, noto come la fattura commerciale abbia valore di prova scritta limitatamente alla fase monitoria, mentre nel giudizio di opposizione il credito deve essere oggetto di prova secondo le ordinarie regole processuali.
Per orientamento giurisprudenziale ormai costante, le fatture commerciali - pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo - nel giudizio di cognizione, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato, né comportano alcuna inversione dell'onere della prova in caso di contestazione dell'an e del pagina2 di 5 quantum del credito vantato in giudizio (ex multisCass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Da quanto sopra discende che sulla curatela del (alla quale compete la posizione CP_1
sostanziale di attrice, per aver richiesto l'emissione del decreto) incombe, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Nel caso di specie l'opposta ha posto a fondamento del proprio credito le fatture indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo del 18.12.2012.
Con ordinanza emessa in data 16.04.2013, veniva già disposta la sospensione dell'esecutività del d.i. opposto (su richiesta dell'opponente) proprio in ragione del fatto che la pretesa creditoria risultava fondata solo su fatture.
Posto ciò, ai fini dell'accertamento delle somme dovute, deve rilevarsi come l'opponente nell'atto introduttivo dell'odierna fase di merito deduce che, in virtù del rapporto di dare e avere esistente tra le parti nell'ambito di dell'interscambio delle reciproche prestazioni, deve solo ed unicamente la somma di Euro 7.802,15 e non quella intimata con decreto monitorio frutto di evidente errore contabile o di non corretta annotazione delle rimesse e delle prestazioni rese dall'
[...]
omogenee per qualità e tipo di prestazione e che venivano portate a deconto della scheda CP_3
individuale che caratterizzava i complessivi movimenti tra le due parti.
Appare, quindi, non contestata la dovutezza della somma suddetta di euro 7.802,15.
Di contro non risulta provata in questa sede la sussistenza del controcredito che l' ha Parte_1
asserito di vantare nei confronti del Fallimento scaturente dalle fatture n. 52 del 31.08.09 di importo pari a Euro 1.920,00, e n. 60 del 30.09.09 di importo pari a Euro 5.160.
La Curatela ha, invece, prodotto tutti i documenti comprovanti l'avvenuto pagamento della CP_ suddetta somma alla a mezzo assegno e n. 7 giroconti (cfr. all.ti nn.ri 3, 4, 5, 6, 7, 8, Parte_1
9, 10 della produzione della parte opposta). Tale documentazione non è stata contestata dall' Parte_1 nei propri atti. Anche nel corso dell'interrogatorio formale l'opponente non nega la suddetta corresponsione (cfr. risposta al capitolo a).
Quanto alle ulteriori somme, richieste con il ricorso per decreto ingiuntivo, non si ritiene che in corso di causa siano stati articolati mezzi di prova idonei a dimostrare l'effettuazione delle singole prestazioni.
Nel corso dell'interrogatorio formale reso dall' , lo stesso si è limitato a confermare le Parte_1
circostanze di cui ai capitoli deferiti ad eccezione di quello di cui al punto a) (D.R. Non ricordo se vi siano state le compensazioni di cui al punto a) del capitolato) ed e) (Con riferimento alla circostanza
pagina3 di 5 e) a volte capitava che venissi pagato dal produttore del rifiuto). Nulla ha “confessato” in ordine ai quantitativi indicati nelle fatture poste a fondamento della pretesa creditoria.
Posto quanto sopra, ai fini della prova dell'effettuazione delle specifiche prestazioni, incombente sul presunto creditore, nulla si sarebbe potuto evincere dalla sottoposizione delle medesime domande ai testi indicati.
La Curatela, invero, nella seconda memoria istruttoria depositata in data 07.04.2015 ha articolato le seguenti circostanze, coincidenti con quelle dell'interrogatorio formale:
a) Vero o non che le fatture emesse dalla ditta , n. 52 del Parte_1
31.08.09 di importo pari a Euro 1.920,00, e n. 60 del 30.09.09 di importo pari a Euro
5.160,00, detratto il pagamento di Euro 2.000,00 avvenuto con assegno, e quindi per un importo complessivo pari ad Euro 5.080,00, sono state compensate dalla CP_1 nel corso dell'attività con i seguenti giroconti: Euro 1.596,00 girocontati giusta fattura n.
236/IF emessa dalla in bonis addì 31.10.09; Euro 648,00 girocontati CP_1
giusta fattura n. 125/IF emessa dalla in bonis addì 31.05.10; Euro 300,24 CP_1
girocontati giusta fattura n. 219/IF emessa dalla in bonis addì 31.07.10; CP_1
Euro 200,16 girocontati giusta fattura n. 254/IF emessa dalla in bonis addì CP_1
31.08.10; Euro 903,00 girocontati giusta fattura n. 288/IF emessa dalla in CP_1
bonis addì 30.09.10; Euro 1.134,00 girocontati giusta fattura n. 329/IF emessa dalla in bonis addì 31.10.10; Euro 298,60 girocontati giusta fattura n. 197/IF CP_1
emessa dalla in bonis addì 31.05.11; b) Vero o non che era prassi, fra le CP_1
parti in causa, operare compensazioni mediante girocontazioni nella gestione della contabilità dare/avere; c) Vero o non che sono stati eseguiti numerosi trasporti di materiale nel sito di recupero della nell'interesse della ditta del sig. CP_1
CP_ ; d) Vero o non che la ha conferito materiale presso il Parte_1 Parte_1
sito di recupero di ON SS (salice) della in bonis;
e) Vero o CP_1 non che la ditta era pagata dal produttore del rifiuto per l'attività di Parte_1
presa in consegna e deposito del materiale presso il predetto sito di recupero;
f) Vero o non che il deposito dei materiali presso il sito di recupero, eseguito dalla ditta Parte_1
era a titolo oneroso.
[...]
In particolare la genericità dei capitoli di cui alle lettere c) (in cui si fa riferimento a numerosi trasporti) e d) (in cui si fa generico riferimento al conferimento di materiale presso il sito…), non si sarebbero palesati idonei a dimostrare (ove escussi i testi) l'effettuazione delle specifiche prestazioni e delle quantità indicati nelle fatture riportanti le somme ingiunte (allegate al ricorso depositato in cancelleria in data 18.12.2012).
pagina4 di 5 In ragione di tutto quanto sopra, deve disporsi la revoca del d.i. opposto e condannarsi il sig. al pagamento della somma non contestata di euro 7.802,15 oltre interessi al Parte_1
tasso legale dalla domanda al soddisfo.
Attesa la reciproca soccombenza, si compensano interamente le spese processuali tra le parti ex art. 92 c.p.c. secondo comma.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 153/2013 oggetto di giudizio
Condanna al pagamento in favore della Curatela del Fallimento Parte_1 [...]
(P.I. ) della somma di Euro 7.802,15 oltre interessi al Controparte_1 P.IVA_2
tasso legale dalla domanda ala soddisfo
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio
Messina lì 18.02.2021
Il Giudice
Carolina La Torre
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Onorario Carolina La
Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2502/2013 R.G. introitata all'udienza del 02.12.2024 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA titolare dell'omonima ditta (C.F. - P.I. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Alessi, giusta procura in atti P.IVA_1
-attore opponente –
CONTRO
(P.I. ) in persona dei Curatori Controparte_1 P.IVA_2
Avv. Angelo Vitarelli e Dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Cannistrà, CP_2
giusta procura in atti
-convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a d.i. n. n. 153/13
CONCLUSIONI. Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 153/13 provvisoriamente esecutivo, emesso nel giudizio iscritto al n. 7244/12
R.G., il Tribunale di Messina ingiungeva al sig. , anche in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima ditta, il pagamento alla , senza dilazione, della somma Controparte_1
di Euro 18.365,46, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 maturati e maturandi dalla data di emissione della fattura e sino all'effettivo soddisfo, liquidando i compensi della procedura monitoria in complessivi Euro 661,00, di cui Euro 111,00 per spese, Euro 550,00 per compensi, oltre I.V.A. e
C.P.A. e spese successive come per legge.
Con atto di citazione, notificato in data 30.04.13, proponeva opposizione Parte_1
avverso il suddetto decreto ingiuntivo, deducendo di essere a sua volta titolare di un credito pari a
Euro 7.080,00 che eccepiva in compensazione.
pagina1 di 5 Con sentenza n. 5/13 il Tribunale di Messina dichiarava il Fallimento della convenuta opposta.
Con comparsa di costituzione del 24.07.2013, si costituiva il Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e insistendo in ordine alla fondatezza
[...] del proprio credito. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 17.10.2014 veniva disposta la sospensione del d.i. opposto.
Espletato l'interrogatorio formale ammesso, rigettati gli ulteriori mezzi di prova, susseguitesi le fasi processuali, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
°°°°°°°°
È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
È, altresì, noto come la fattura commerciale abbia valore di prova scritta limitatamente alla fase monitoria, mentre nel giudizio di opposizione il credito deve essere oggetto di prova secondo le ordinarie regole processuali.
Per orientamento giurisprudenziale ormai costante, le fatture commerciali - pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo - nel giudizio di cognizione, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato, né comportano alcuna inversione dell'onere della prova in caso di contestazione dell'an e del pagina2 di 5 quantum del credito vantato in giudizio (ex multisCass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Da quanto sopra discende che sulla curatela del (alla quale compete la posizione CP_1
sostanziale di attrice, per aver richiesto l'emissione del decreto) incombe, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Nel caso di specie l'opposta ha posto a fondamento del proprio credito le fatture indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo del 18.12.2012.
Con ordinanza emessa in data 16.04.2013, veniva già disposta la sospensione dell'esecutività del d.i. opposto (su richiesta dell'opponente) proprio in ragione del fatto che la pretesa creditoria risultava fondata solo su fatture.
Posto ciò, ai fini dell'accertamento delle somme dovute, deve rilevarsi come l'opponente nell'atto introduttivo dell'odierna fase di merito deduce che, in virtù del rapporto di dare e avere esistente tra le parti nell'ambito di dell'interscambio delle reciproche prestazioni, deve solo ed unicamente la somma di Euro 7.802,15 e non quella intimata con decreto monitorio frutto di evidente errore contabile o di non corretta annotazione delle rimesse e delle prestazioni rese dall'
[...]
omogenee per qualità e tipo di prestazione e che venivano portate a deconto della scheda CP_3
individuale che caratterizzava i complessivi movimenti tra le due parti.
Appare, quindi, non contestata la dovutezza della somma suddetta di euro 7.802,15.
Di contro non risulta provata in questa sede la sussistenza del controcredito che l' ha Parte_1
asserito di vantare nei confronti del Fallimento scaturente dalle fatture n. 52 del 31.08.09 di importo pari a Euro 1.920,00, e n. 60 del 30.09.09 di importo pari a Euro 5.160.
La Curatela ha, invece, prodotto tutti i documenti comprovanti l'avvenuto pagamento della CP_ suddetta somma alla a mezzo assegno e n. 7 giroconti (cfr. all.ti nn.ri 3, 4, 5, 6, 7, 8, Parte_1
9, 10 della produzione della parte opposta). Tale documentazione non è stata contestata dall' Parte_1 nei propri atti. Anche nel corso dell'interrogatorio formale l'opponente non nega la suddetta corresponsione (cfr. risposta al capitolo a).
Quanto alle ulteriori somme, richieste con il ricorso per decreto ingiuntivo, non si ritiene che in corso di causa siano stati articolati mezzi di prova idonei a dimostrare l'effettuazione delle singole prestazioni.
Nel corso dell'interrogatorio formale reso dall' , lo stesso si è limitato a confermare le Parte_1
circostanze di cui ai capitoli deferiti ad eccezione di quello di cui al punto a) (D.R. Non ricordo se vi siano state le compensazioni di cui al punto a) del capitolato) ed e) (Con riferimento alla circostanza
pagina3 di 5 e) a volte capitava che venissi pagato dal produttore del rifiuto). Nulla ha “confessato” in ordine ai quantitativi indicati nelle fatture poste a fondamento della pretesa creditoria.
Posto quanto sopra, ai fini della prova dell'effettuazione delle specifiche prestazioni, incombente sul presunto creditore, nulla si sarebbe potuto evincere dalla sottoposizione delle medesime domande ai testi indicati.
La Curatela, invero, nella seconda memoria istruttoria depositata in data 07.04.2015 ha articolato le seguenti circostanze, coincidenti con quelle dell'interrogatorio formale:
a) Vero o non che le fatture emesse dalla ditta , n. 52 del Parte_1
31.08.09 di importo pari a Euro 1.920,00, e n. 60 del 30.09.09 di importo pari a Euro
5.160,00, detratto il pagamento di Euro 2.000,00 avvenuto con assegno, e quindi per un importo complessivo pari ad Euro 5.080,00, sono state compensate dalla CP_1 nel corso dell'attività con i seguenti giroconti: Euro 1.596,00 girocontati giusta fattura n.
236/IF emessa dalla in bonis addì 31.10.09; Euro 648,00 girocontati CP_1
giusta fattura n. 125/IF emessa dalla in bonis addì 31.05.10; Euro 300,24 CP_1
girocontati giusta fattura n. 219/IF emessa dalla in bonis addì 31.07.10; CP_1
Euro 200,16 girocontati giusta fattura n. 254/IF emessa dalla in bonis addì CP_1
31.08.10; Euro 903,00 girocontati giusta fattura n. 288/IF emessa dalla in CP_1
bonis addì 30.09.10; Euro 1.134,00 girocontati giusta fattura n. 329/IF emessa dalla in bonis addì 31.10.10; Euro 298,60 girocontati giusta fattura n. 197/IF CP_1
emessa dalla in bonis addì 31.05.11; b) Vero o non che era prassi, fra le CP_1
parti in causa, operare compensazioni mediante girocontazioni nella gestione della contabilità dare/avere; c) Vero o non che sono stati eseguiti numerosi trasporti di materiale nel sito di recupero della nell'interesse della ditta del sig. CP_1
CP_ ; d) Vero o non che la ha conferito materiale presso il Parte_1 Parte_1
sito di recupero di ON SS (salice) della in bonis;
e) Vero o CP_1 non che la ditta era pagata dal produttore del rifiuto per l'attività di Parte_1
presa in consegna e deposito del materiale presso il predetto sito di recupero;
f) Vero o non che il deposito dei materiali presso il sito di recupero, eseguito dalla ditta Parte_1
era a titolo oneroso.
[...]
In particolare la genericità dei capitoli di cui alle lettere c) (in cui si fa riferimento a numerosi trasporti) e d) (in cui si fa generico riferimento al conferimento di materiale presso il sito…), non si sarebbero palesati idonei a dimostrare (ove escussi i testi) l'effettuazione delle specifiche prestazioni e delle quantità indicati nelle fatture riportanti le somme ingiunte (allegate al ricorso depositato in cancelleria in data 18.12.2012).
pagina4 di 5 In ragione di tutto quanto sopra, deve disporsi la revoca del d.i. opposto e condannarsi il sig. al pagamento della somma non contestata di euro 7.802,15 oltre interessi al Parte_1
tasso legale dalla domanda al soddisfo.
Attesa la reciproca soccombenza, si compensano interamente le spese processuali tra le parti ex art. 92 c.p.c. secondo comma.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 153/2013 oggetto di giudizio
Condanna al pagamento in favore della Curatela del Fallimento Parte_1 [...]
(P.I. ) della somma di Euro 7.802,15 oltre interessi al Controparte_1 P.IVA_2
tasso legale dalla domanda ala soddisfo
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio
Messina lì 18.02.2021
Il Giudice
Carolina La Torre
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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