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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/06/2025, n. 2892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2892 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone di:
Roberta Dotta – Presidente
Monica Mastrandrea – Giudice relatore/estensore
Sara Perlo – Giudice
nel procedimento iscritto al r.g n. 8317/2024 vertente tra:
nato a [...] il [...], CUI 03QZ34O, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Anna Rosa Oddone che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente e
– Questura di Torino con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente
avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale del Questore della Provincia di Torino del 29.12.2023 notificato l'11.4.2024
sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 9.5.2024, il sig. nato a [...] Parte_1 il 23.3.1988, CUI ha impugnato il decreto del Questore di Torino datato 29.12.2023 e C.F._1 notificato l'11.4.2024 con cui la PA ha respinto l'istanza di rinnovo di soggiorno per protezione speciale chiedendo al Tribunale di riconoscere in proprio favore il diritto alla protezione speciale ai sensi degli artt. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008 e art. 19, comma 1, T.U.I.
A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato il lungo periodo di permanenza in Italia, l'elevato grado di integrazione socio-lavorativa raggiunta, nonché la grave condizione di indigenza in cui verserebbe il ricorrente in caso di rientro nel suo Paese d'origine e la grave situazione di instabilità socio-politica e le gravi violazioni dei diritti umani esistenti in Nigeria. Il Tribunale non ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza al 18.2.2025. Il si è costituito in data 13.2.2025 ed ha sostenuto l'insussistenza dei Controparte_1 presupposti per il riconoscimento in capo alla ricorrente di un permesso per protezione speciale evidenziando, per quanto di rilievo in questa sede, che il ricorso risulta essere estremamente generico e privo di approfondimenti in relazione all'attuale situazione del ricorrente. All'udienza del 18.2.2025: nessuno è comparso per la PA costituita;
la difesa ha richiamato il deposito di nuovi documenti, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. In seguito, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Oggetto del giudizio è l'impugnazione del provvedimento del Questore di Torino che ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative. Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Al caso di specie, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023 ciò in quanto il ricorrente ha formalizzato la domanda di protezione speciale il 14.4.2021. Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Ciò premesso, si legge nella Relazione illustrativa al d.l. del 2020 che “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. In definitiva, tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. 3705/2021).
La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'art. 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Rispetto alla Nigeria, Paese d'origine del ricorrente, si riporta quanto di seguito. La Nigeria è una Repubblica federale divisa in 36 Stati, oltre alla capitale Abuja, che ha lo status di Territorio della Capitale Federale (Federal Capital Territory, FCT). Quest'ultima ed i 36 Stati sono a loro volta raggruppati nelle seguenti sei zone geopolitiche.1
▪ Centro – Nord (7 stati): Benue, FCT, Na(s Niger, and Plateau Per_1 Per_2 Per_3
▪ Nord – Est (6 stati): and Per_4 Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 Per_9
▪ Nord – Ovest (7 stati): , and Per_10 Pt_2 Pt_3 Per_11 Per_12 Per_13 Per_14 Per_
▪ Sud – Est (5 stati): Ebonyi, Enugu and Imo Per_16 Pers
▪ Sud – Sud (6 stati): Akwa Ibom, Bayelsa, Cross River, Delta, and Rivers Per_1 Per_1 Per_2 Per_2 Pers
▪ Sud – Ovest (6 stati): and Per_23 I problemi di sicurezza in Nigeria differiscono a seconda della zona e derivano da diversi fattori.
In primo luogo, dalla presenza di militanti islamici attivi prevalentemente nella regione nord-orientale che si spostano negli stati nord-occidentali; da violenze legate a banditi armati e gruppi criminali nelle regioni nord-occidentali e centro-settentrionali e gang di strada nella regione sud-ovest; dal conflitto tra agricoltori e pastori principalmente nella c.d. Middle Belt,2 ma sempre più spostandosi negli stati meridionali;
da scontri comunali ed etnici nella regione centro-settentrionale e sempre più negli stati meridionali;
dai separatisti del nella regione sudorientale e da militanti petroliferi nel sud della Per_24Per_2 Nigeria, in particolare nel delta del 3 Il Global Terrorism Index (GTI) che copre gli eventi del
2021, ha classificato la Nigeria al 6° posto, in base al numero di morti per attacchi terroristici, e “ha registrato la seconda maggiore riduzione dei decessi per terrorismo”, una riduzione del 51% rispetto all''anno precedente. La riduzione è stata principalmente attribuibile al calo dei decessi legati al terrorismo di e dell' .4 Per_26 CP_2
Come negli anni precedenti, il Fragile State Index che copre gli eventi del 2021, ha classificato la Nigeria in uno stato di “allerta” e l'ha classificata al 16° posto su 179 paesi.5 Dalle numerose fonti risulta pertanto una situazione di scarsa sicurezza non nella totalità del Paese ma solamente in alcune zone della Nigeria, in conseguenza sia dell'attività del gruppo terroristico di , concentrata tuttavia in alcuni Stati del Centro e Nord Est ( Per_26 Per_5 Per_6
, sia del conflitto tra agricoltori e pastori presente nelle zone Per_8 Per_4 Per_7 Per_9 CP_3 Per_2 Pers del Centro Nord ed Est del Paese ( , ), nonché di Per_1 Per_27 Per_28 Per_29 Per_2 banditismo negli stati a Nord Ovest ( , e . Per_11 Per_14 Pt_2
Quanto esposto non consente di ritenere che il ricorrente in caso di rimpatrio possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, né che nello Stato di provenienza del ricorrente vi siano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ai sensi e per gli effetti dell'art. 19
T.U.I.
Quanto ai profili di integrazione socio-lavorativa, nella specie, il ricorrente ha allegato la seguente documentazione a dimostrazione della sua integrazione in Italia: attestato di partecipazione corso di formazione generale per i lavoratori;
CUD 2024; certificato diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e certificato di corso di formazione professionale;
buste paga Controparte_4 dal novembre 2024 al gennaio 2025. Peraltro, dall'estratto contributivo prodotto dalla Pt_4 convenuta (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione) si ricava che il ricorrente, sia pur non in modo continuativo, ma ha sempre svolto varia attività lavorativa dal 2021 alla attualità. A fronte della predetta documentazione che evidenzia la volontà del ricorrente di integrarsi nel territorio dello Stato, deve evidenziarsi, in un giudizio di bilanciamento, che la sentenza del Tribunale di Torino del 2018 di condanna alla reclusione per mesi 6 riguarda fatti di reato commessi in un periodo di tempo ormai risalente, che è stata riconosciuta la sospensione condizionale della pena e che non sussistono altri fatti di reato riconducibili alla condotta del ricorrente (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Per gli indicati profili di vulnerabilità del ricorrente e per gli indici del percorso di integrazione che egli sta cercando di compiere nel territorio nazionale, valorizzando i parametri normativi di cui sopra espressi all'art. 19 TUI, si ritengono ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il ricorrente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto v.: Cass. sez. un. 24413/2021; Cass.7396/2021; Cass. 16369/22; Cass. 26089/22).
Le spese di lite devono essere compensate per aver il ricorrente provato la sussistenza dei requisiti utili a ritenere fondata la domanda azionata solo nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- accoglie la domanda e riconosce in favore di nato a [...] Parte_1
(Nigeria) il 23.3.1988, CUI 03QZ34O il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 19 TUI nella versione come modificata dal d.lgs. 130 del 2020 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del detto documento;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla
Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 3.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Monica Mastrandrea Roberta Dotta 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 EUAA, COI Report: Nigeria - Security situation v.1.1, giugno 2021, p. 19 https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf 2 “Hostility between pastoralists (herders) and farmers has continued for decades in Nigeria's Middle Belt states of Per_2
, and ”, ACAPS, Overview, 27 settembre 2021, Per_4 Pt_2 Per_29 Per_28 Per_8 https://www.acaps.org/country/nigeria/crisis/middle-belt. 3 EUAA, COI Report: Nigeria - Security situation v.1.1, giugno 2021, pp. 21-22 https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf; IRC
IRC 2022 14 dicembre 2021 Controparte_5 Controparte_6 https://www.rescue.org/sites/default/files/document/6423/cs2201watchlistreportfinal.pdf. 4 , Global 2022: Measuring the Impact of Terrorism, marzo 2022, Controparte_7 Controparte_8 p. 2, https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2022/03/GTI-2022-web-04112022.pdf. 5 FFP, Fragile States Index Annual Report 2022, 13 luglio 2022, https://fragilestatesindex.org/wp- content/uploads/2022/07/22-FSI-Report-Final.pdf. 6 Annual Report 2021/22 – Nigeria, 29 marzo 2022, Controparte_9 Controparte_9 https://www.amnesty.org/en/location/africa/west-and-central-africa/nigeria/report-nigeria/; Controparte_10
, Country Report on Human Rights Practices 2021 - Nigeria, 13 aprile 2022, https://www.state.gov/wp-
[...] CP_1 content/uploads/2022/03/313615_NIGERIA-2021-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf; ACLED, 10 Conflicts to
About in 2022, Nigeria, https://acleddata.com/10-conflicts-to-worry-about-in-2022/nigeria/; Daily Trust, How Katsina Became Hotbed Of Banditry, 16 gennaio 2021, https://dailytrust.com/how-katsina-became-hotbed-of-banditry;
, Violence in Nigeria's North West: Rolling Back the Mayhem, 18 maggio 2020, p. 17, Controparte_12 https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/288-violence-in-nigerias-north-west_0.pdf; the Controparte_13 Responsibility to Protect, Nigeria, 1 marzo 2022, https://www.globalr2p.org/countries/nigeria/; Controparte_14
World Report 2021 - Nigeria, 13 gennaio 2022, https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/nigeria.
[...]
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone di:
Roberta Dotta – Presidente
Monica Mastrandrea – Giudice relatore/estensore
Sara Perlo – Giudice
nel procedimento iscritto al r.g n. 8317/2024 vertente tra:
nato a [...] il [...], CUI 03QZ34O, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Anna Rosa Oddone che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente e
– Questura di Torino con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente
avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale del Questore della Provincia di Torino del 29.12.2023 notificato l'11.4.2024
sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 9.5.2024, il sig. nato a [...] Parte_1 il 23.3.1988, CUI ha impugnato il decreto del Questore di Torino datato 29.12.2023 e C.F._1 notificato l'11.4.2024 con cui la PA ha respinto l'istanza di rinnovo di soggiorno per protezione speciale chiedendo al Tribunale di riconoscere in proprio favore il diritto alla protezione speciale ai sensi degli artt. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008 e art. 19, comma 1, T.U.I.
A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato il lungo periodo di permanenza in Italia, l'elevato grado di integrazione socio-lavorativa raggiunta, nonché la grave condizione di indigenza in cui verserebbe il ricorrente in caso di rientro nel suo Paese d'origine e la grave situazione di instabilità socio-politica e le gravi violazioni dei diritti umani esistenti in Nigeria. Il Tribunale non ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza al 18.2.2025. Il si è costituito in data 13.2.2025 ed ha sostenuto l'insussistenza dei Controparte_1 presupposti per il riconoscimento in capo alla ricorrente di un permesso per protezione speciale evidenziando, per quanto di rilievo in questa sede, che il ricorso risulta essere estremamente generico e privo di approfondimenti in relazione all'attuale situazione del ricorrente. All'udienza del 18.2.2025: nessuno è comparso per la PA costituita;
la difesa ha richiamato il deposito di nuovi documenti, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. In seguito, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Oggetto del giudizio è l'impugnazione del provvedimento del Questore di Torino che ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative. Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Al caso di specie, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023 ciò in quanto il ricorrente ha formalizzato la domanda di protezione speciale il 14.4.2021. Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Ciò premesso, si legge nella Relazione illustrativa al d.l. del 2020 che “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. In definitiva, tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. 3705/2021).
La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'art. 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Rispetto alla Nigeria, Paese d'origine del ricorrente, si riporta quanto di seguito. La Nigeria è una Repubblica federale divisa in 36 Stati, oltre alla capitale Abuja, che ha lo status di Territorio della Capitale Federale (Federal Capital Territory, FCT). Quest'ultima ed i 36 Stati sono a loro volta raggruppati nelle seguenti sei zone geopolitiche.1
▪ Centro – Nord (7 stati): Benue, FCT, Na(s Niger, and Plateau Per_1 Per_2 Per_3
▪ Nord – Est (6 stati): and Per_4 Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 Per_9
▪ Nord – Ovest (7 stati): , and Per_10 Pt_2 Pt_3 Per_11 Per_12 Per_13 Per_14 Per_
▪ Sud – Est (5 stati): Ebonyi, Enugu and Imo Per_16 Pers
▪ Sud – Sud (6 stati): Akwa Ibom, Bayelsa, Cross River, Delta, and Rivers Per_1 Per_1 Per_2 Per_2 Pers
▪ Sud – Ovest (6 stati): and Per_23 I problemi di sicurezza in Nigeria differiscono a seconda della zona e derivano da diversi fattori.
In primo luogo, dalla presenza di militanti islamici attivi prevalentemente nella regione nord-orientale che si spostano negli stati nord-occidentali; da violenze legate a banditi armati e gruppi criminali nelle regioni nord-occidentali e centro-settentrionali e gang di strada nella regione sud-ovest; dal conflitto tra agricoltori e pastori principalmente nella c.d. Middle Belt,2 ma sempre più spostandosi negli stati meridionali;
da scontri comunali ed etnici nella regione centro-settentrionale e sempre più negli stati meridionali;
dai separatisti del nella regione sudorientale e da militanti petroliferi nel sud della Per_24Per_2 Nigeria, in particolare nel delta del 3 Il Global Terrorism Index (GTI) che copre gli eventi del
2021, ha classificato la Nigeria al 6° posto, in base al numero di morti per attacchi terroristici, e “ha registrato la seconda maggiore riduzione dei decessi per terrorismo”, una riduzione del 51% rispetto all''anno precedente. La riduzione è stata principalmente attribuibile al calo dei decessi legati al terrorismo di e dell' .4 Per_26 CP_2
Come negli anni precedenti, il Fragile State Index che copre gli eventi del 2021, ha classificato la Nigeria in uno stato di “allerta” e l'ha classificata al 16° posto su 179 paesi.5 Dalle numerose fonti risulta pertanto una situazione di scarsa sicurezza non nella totalità del Paese ma solamente in alcune zone della Nigeria, in conseguenza sia dell'attività del gruppo terroristico di , concentrata tuttavia in alcuni Stati del Centro e Nord Est ( Per_26 Per_5 Per_6
, sia del conflitto tra agricoltori e pastori presente nelle zone Per_8 Per_4 Per_7 Per_9 CP_3 Per_2 Pers del Centro Nord ed Est del Paese ( , ), nonché di Per_1 Per_27 Per_28 Per_29 Per_2 banditismo negli stati a Nord Ovest ( , e . Per_11 Per_14 Pt_2
Quanto esposto non consente di ritenere che il ricorrente in caso di rimpatrio possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, né che nello Stato di provenienza del ricorrente vi siano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ai sensi e per gli effetti dell'art. 19
T.U.I.
Quanto ai profili di integrazione socio-lavorativa, nella specie, il ricorrente ha allegato la seguente documentazione a dimostrazione della sua integrazione in Italia: attestato di partecipazione corso di formazione generale per i lavoratori;
CUD 2024; certificato diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e certificato di corso di formazione professionale;
buste paga Controparte_4 dal novembre 2024 al gennaio 2025. Peraltro, dall'estratto contributivo prodotto dalla Pt_4 convenuta (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione) si ricava che il ricorrente, sia pur non in modo continuativo, ma ha sempre svolto varia attività lavorativa dal 2021 alla attualità. A fronte della predetta documentazione che evidenzia la volontà del ricorrente di integrarsi nel territorio dello Stato, deve evidenziarsi, in un giudizio di bilanciamento, che la sentenza del Tribunale di Torino del 2018 di condanna alla reclusione per mesi 6 riguarda fatti di reato commessi in un periodo di tempo ormai risalente, che è stata riconosciuta la sospensione condizionale della pena e che non sussistono altri fatti di reato riconducibili alla condotta del ricorrente (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Per gli indicati profili di vulnerabilità del ricorrente e per gli indici del percorso di integrazione che egli sta cercando di compiere nel territorio nazionale, valorizzando i parametri normativi di cui sopra espressi all'art. 19 TUI, si ritengono ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il ricorrente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto v.: Cass. sez. un. 24413/2021; Cass.7396/2021; Cass. 16369/22; Cass. 26089/22).
Le spese di lite devono essere compensate per aver il ricorrente provato la sussistenza dei requisiti utili a ritenere fondata la domanda azionata solo nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- accoglie la domanda e riconosce in favore di nato a [...] Parte_1
(Nigeria) il 23.3.1988, CUI 03QZ34O il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 19 TUI nella versione come modificata dal d.lgs. 130 del 2020 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del detto documento;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla
Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 3.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Monica Mastrandrea Roberta Dotta 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 EUAA, COI Report: Nigeria - Security situation v.1.1, giugno 2021, p. 19 https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf 2 “Hostility between pastoralists (herders) and farmers has continued for decades in Nigeria's Middle Belt states of Per_2
, and ”, ACAPS, Overview, 27 settembre 2021, Per_4 Pt_2 Per_29 Per_28 Per_8 https://www.acaps.org/country/nigeria/crisis/middle-belt. 3 EUAA, COI Report: Nigeria - Security situation v.1.1, giugno 2021, pp. 21-22 https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf; IRC
IRC 2022 14 dicembre 2021 Controparte_5 Controparte_6 https://www.rescue.org/sites/default/files/document/6423/cs2201watchlistreportfinal.pdf. 4 , Global 2022: Measuring the Impact of Terrorism, marzo 2022, Controparte_7 Controparte_8 p. 2, https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2022/03/GTI-2022-web-04112022.pdf. 5 FFP, Fragile States Index Annual Report 2022, 13 luglio 2022, https://fragilestatesindex.org/wp- content/uploads/2022/07/22-FSI-Report-Final.pdf. 6 Annual Report 2021/22 – Nigeria, 29 marzo 2022, Controparte_9 Controparte_9 https://www.amnesty.org/en/location/africa/west-and-central-africa/nigeria/report-nigeria/; Controparte_10
, Country Report on Human Rights Practices 2021 - Nigeria, 13 aprile 2022, https://www.state.gov/wp-
[...] CP_1 content/uploads/2022/03/313615_NIGERIA-2021-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf; ACLED, 10 Conflicts to
About in 2022, Nigeria, https://acleddata.com/10-conflicts-to-worry-about-in-2022/nigeria/; Daily Trust, How Katsina Became Hotbed Of Banditry, 16 gennaio 2021, https://dailytrust.com/how-katsina-became-hotbed-of-banditry;
, Violence in Nigeria's North West: Rolling Back the Mayhem, 18 maggio 2020, p. 17, Controparte_12 https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/288-violence-in-nigerias-north-west_0.pdf; the Controparte_13 Responsibility to Protect, Nigeria, 1 marzo 2022, https://www.globalr2p.org/countries/nigeria/; Controparte_14
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[...]