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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/09/2025, n. 3490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3490 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 15201/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. GERACI LORENA); Parte_1
E
nato a [...] il [...] (Avv. DI BELLA GIUSEPPE Controparte_1
e GIACCONE GERLANDO);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Oggetto: Divorzio- Cessazione degli effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: vedi verbale dell'udienza del 16/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente dichiararsi che le parti all'udienza del 16/09/2025 hanno raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza non defntiva n° 1232/18 e successiva sentenza n° 975/20, passate in giudicato come da attestazioni in atti;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“- cessazione effetti civili del matrimonio;
- affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre e calendario di Parte_1 incontri del padre come da accordo di separazione;
- onere di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Controparte_1
470,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori della coppia, oltre al
50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
- assegno unico al 50% tra le parti;
- spese del presente giudizio compensate” (cfr. verbale udienza del 16/09/2025).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 05/05/2008 da , nata a Parte_1
Palermo il 12/06/1983 e da nato a [...] il [...], Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 18, parte II, serie A, vol.
2447, dell'anno 2008, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 18/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 15201/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. GERACI LORENA); Parte_1
E
nato a [...] il [...] (Avv. DI BELLA GIUSEPPE Controparte_1
e GIACCONE GERLANDO);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Oggetto: Divorzio- Cessazione degli effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: vedi verbale dell'udienza del 16/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente dichiararsi che le parti all'udienza del 16/09/2025 hanno raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza non defntiva n° 1232/18 e successiva sentenza n° 975/20, passate in giudicato come da attestazioni in atti;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“- cessazione effetti civili del matrimonio;
- affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre e calendario di Parte_1 incontri del padre come da accordo di separazione;
- onere di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Controparte_1
470,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori della coppia, oltre al
50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
- assegno unico al 50% tra le parti;
- spese del presente giudizio compensate” (cfr. verbale udienza del 16/09/2025).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 05/05/2008 da , nata a Parte_1
Palermo il 12/06/1983 e da nato a [...] il [...], Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 18, parte II, serie A, vol.
2447, dell'anno 2008, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 18/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.