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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 18/12/2024, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati dott. Pietro Genoviva Presidente dott.ssa Marra Anna Maria Consigliere relatore dott. Michele Campanale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 94/2024 R.G. tra
(c.f. ), rappresentato e difeso da Avv. Parte_1 C.F._1
Caterina Antonella Campanelli e Silvia Conte
APPELLANTE
e
(c.f. ), rappresentata e difesa da Avv. CP_1 C.F._2
Francesco G. Pizzigallo
APPELLANTE INCIDENTALE
Con l'intervento del P.G. di sede.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Taranto, dopo aver pronunciato con sentenza non definitiva n. 538/2021, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 27 agosto 2008, con sentenza definitiva n. 354/2024 - pubblicata in data
[...]
8 febbraio 2024 - ha disposto a carico del l'obbligo di versare all'ex coniuge, a PT
titolo di assegno divorzile, la somma di euro 300,00 mensili, da rivalutarsi secondo indici Istat, con compensazione delle spese di lite. Più in dettaglio, il Tribunale, premessa l'esposizione delle risultanze delle informative assunte attraverso la Guardia di Finanza con riguardo sia al sia alla , PT CP_1
dalle quali erano emersi i redditi dichiarati dal (nel 2017: reddito annuo PT
dichiarato di euro 34.830,00 con imponibile pari ad euro 26.910,00, nel 2018: reddito annuo dichiarato di euro 37.830.00 con imponibile pari ad euro 29.910,00, nel 2019: reddito annuo dichiarato di euro 37.234,00 con imponibile pari ad euro 29,314,00 ed infine nel 2020: reddito annuo dichiarato di euro 39.077,00 con imponibile pari ad euro
33.857,00) e l'esistenza di beni ricevuti dal medesimo in successione (immobili, aziende ed altri cespiti per un valore complessivo dichiarato di euro 104.045,00, euro
8.750,00 e di euro 16.656,00) nonché la titolarità della proprietà di un'autovettura Fiat
500 immatricolata nel 2017, della comproprietà di otto fabbricati, due dei quali di non modeste dimensioni (l'uno di mq 144 e l'altro composto da sei vani in Faggiano -
Taranto -) e di cinque terreni coltivati ad uliveto ed anche la titolarità di conti correnti, deposito titoli e carte di credito, e i redditi dichiarati dalla (reddito pari ad euro CP_1
7.200,00 negli anni 2018-2019-2020, derivante dalla percezione degli assegni di mantenimento versati dal euro 1.200,00 nel 2021 quale reddito di emergenza) PT
nonché la proprietà in capo alla medesima di un'auto Wolkswagen Up immatricolata nel
2017 e la titolarità di un rapporto finanziario a saldo zero presso Controparte_2
valutava la sussistenza di una disparità economica tra le condizioni economiche dell'uno e dell'altra; considerava, in particolare, l'indisponibilità da parte della CP_1
di redditi fissi e di un'occupazione stabile, a differenza del il quale godeva di PT
un buon reddito ed era proprietario di vari immobili, mentre la , nata nel 1975, CP_1
era priva di elevate competenze professionali, evidenziando che dalla sentenza di separazione risultava che la stessa svolgeva attività di estetista, senza avere un proprio apposito laboratorio e soffriva di alcune patologie che, se non invalidanti e non costituenti fonte di inabilità al lavoro, erano verosimilmente compatibili con il disagio emotivo-esistenziale provocato dalle condotte del in relazione alle quali era PT stato riconosciuto l'addebito della separazione a quest'ultimo e per le quali aveva dovuto far ricorso alle cure di uno psicoterapeuta, come attestato da documentazione sanitaria della del luglio 2020, recante la diagnosi di sindrome ansioso- Parte_2
depressiva da separazione;
pag. 2/11 evidenziava che la domanda di addebito era stata accolta con pronuncia confermata in appello a causa degli atteggiamenti dispotici e sprezzanti tenuti nei confronti della moglie dal che considerava la incapace al lavoro e l'aveva portata a PT CP_1
sacrificare le sue velleità lavorative;
rimarcata la notoria mancanza di lavoro nel territorio tanto più per persone non giovanissime, concludeva che, tenuto conto della durata del vincolo matrimoniale (dal
27 agosto 2008 - data della celebrazione del matrimonio - al 5 marzo 2021 - data della pronuncia sullo status divorzile) e considerato che il non aveva dimostrato il PT
peggioramento delle sue condizioni economiche dopo la sentenza di separazione né tanto meno il miglioramento delle condizioni economiche della , idonei a CP_1
giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno previsto in sede di separazione, valutata, altresì, la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, stabiliva in euro 300,00 da adeguarsi annualmente secondo indici Istat, come in sede di separazione, l'importo dell'assegno divorzile, equivalente ad un assegno di natura alimentare, congruo ed adeguato alle condizioni economiche del ed alle esigenze della . PT CP_1
ha proposto appello svolgendo le censure che si illustreranno più Parte_1
avanti ed ha chiesto - in riforma della sentenza impugnata - la revoca dell'assegno divorzile riconosciuto a , con spese come per legge. CP_1
E' intervenuto il Sostituto Procuratore Generale di sede ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
Si è poi costituita eccependo la violazione degli artt. 473 bis 30 c.p.c. e CP_1
342 c.p.c.; nel merito ha contestato il fondamento dell'impugnazione di cui ha chiesto il rigetto;
con appello incidentale, svolte le censure che saranno esposte in prosieguo, ha chiesto l'elevazione ad euro 600,00 mensili dell'assegno divorzile, oltre rivalutazione secondo indici Istat, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite del grado.
La causa viene ora in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che non è ravvisabile la violazione degli artt. 473 bis 30
c.p.c. e 342 c.p.c. lamentata dalla , peraltro argomentata in maniera generica, CP_1
pag. 3/11 poiché nell'atto di appello del risultano adeguatamente esposte le doglianze PT
mosse alla sentenza impugnata e le correlate conclusioni.
Tanto puntualizzato, passando all'esame delle censure mosse dall'appellante principale, quest'ultimo ha contestato che ricorrano i presupposti per il riconoscimento alla CP_1 dell'assegno divorzile, deciso dal primo giudice in contrasto con gli stessi principi regolatori della materia oggetto di causa enunciati in apertura di motivazione;
in particolare, dopo aver ripetuto che, ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile da parametrarsi in ogni caso non al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma a quanto necessario alla conduzione di una vita dignitosa, occorre accertare in primo luogo la sussistenza di una disparità economica tra le sostanze reddituali e patrimoniali del coniuge richiedente rispetto all'altro, per poi verificare che lo squilibrio trovi causa nel matrimonio, ovvero che sia ricollegato alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con il sacrificio di aspettative personali e professionali di una delle parti, e che non sia superabile mediante l'esercizio di una propria attività lavorativa o professionale, ha contestato la configurabilità di una disparità economica tra sé e la , sul rilievo che il deducente lavorava dall'età di CP_1
diciotto anni e nel tempo aveva consolidato il suo patrimonio superando anche gli ostacoli allo svolgimento della sua carriera militare frapposti dalla stessa , autrice CP_1
di denunzie nei suoi confronti;
ha sostenuto che il giudice a quo, nella lettura dell'informativa della Guardia di Finanza, era incorso in errori di valutazione ed ha evidenziato di essere proprietario esclusivo unicamente della casa di abitazione (sita in
Via Matteotti n. 5) e di vantare solo una quota di proprietà con riguardo agli altri immobili, e cioè di un terzo dell'immobile di Via Collina, ove peraltro vivevano sua madre e sua sorella, e di un terzo di terreni agricoli non produttivi di reddito;
ha sottolineato che il primo giudice aveva fatto riferimento a otto immobili mentre in realtà si trattava di otto particella catastali corrispondenti alla casa di sua proprietà ed a quella di Via Collina;
quanto ai prodotti finanziari ha fatto presente che essi si riferivano, in gran parte, a finanziamenti stipulati nel tempo ed estinti e non costituenti patrimonio;
ha concluso che la condizione dell'esponente, diversamente da quanto affermato in sentenza, risulta di molto ridimensionata rispetto alla contrapposta situazione reddituale della;
CP_1
pag. 4/11 con riferimento al requisito della condizione economica del coniuge debole tale da non consentire incolpevolmente una vita dignitosa, ha addebitato al giudice a quo di non aver comparato, anche di ufficio, le rispettive situazioni economiche e di non aver accertato le cause della sperequazione ed il carattere incolpevole della stessa;
più in dettaglio ha evidenziato che la , pur avendo la qualifica di estetista, non aveva CP_1 mai pensato di mettere a frutto tale esperienza per l'avvio di una valida attività professionale;
ha rimarcato che già il giudice della separazione aveva rilevato che dall'istruttoria svolta emergeva la capacità lavorativa della predetta, la quale dal canto suo si era limitata ad asserire di aver cercato lavoro e non averlo trovato, di essere allergica alla polvere, di avere la sindrome di Sjorgen e la dermatite seborroica nonché di essere affetta da sindrome ansioso-depressiva da stress post traumatico correlato alla separazione, difese che erano state recepite dal giudice di prime cure nonostante l'assenza di prova della impossibilità per la di spendere le sue variegate capacità CP_1
professionali (come estetista, intermediario immobiliare, assistente all'infanzia) nel mondo lavoro nel corso dei dieci anni di durata della separazione, se si escludono tre candidature spontanee come commessa e come segretaria di studio medico, peraltro presentate a ridosso della scadenza dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e prive di curriculum; ha affermato che le difficoltà occupazionali nell'area tarantina evocate in sentenza non potevano e non possono giustificare il fatto che la , quarantenne CP_1 all'epoca della separazione e senza figli, non avesse cercato un'occupazione a lei confacente;
ha contestato l'utilizzabilità, ai fini dell'assegno divorzile, della
Parte documentazione del luglio 2020 e l'attribuzione di rilievo agli atteggiamenti dispotici e sprezzanti del deducente nei confronti della moglie sulla cui base era stato riconosciuto l'addebito della separazione a suo carico, posto che l'addebito non può essere posto sic et simpliciter in relazione con l'assegno divorzile essendo diversi i presupposti dell'uno e dell'altro, senza contare che non vi era prova della sussistenza di un danno psichico a carico della provocato dalla condotta del deducente;
CP_1
con riferimento al requisito della correlazione tra la sperequazione reddituale e patrimoniale ed eventuali scelte matrimoniali condivise nonché con riguardo al contributo dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune, ha evidenziato che nulla era stato accertato in ordine a presunte scelte dei coniugi durante pag. 5/11 la vita lavorativa condizionanti il percorso lavorativo della predetta;
ha, infine, censurato l'errore nella indicazione della durata del matrimonio (dal 2008 al 2021) e l'omessa considerazione del fatto che, a far tempo dal novembre 2012 - allorquando era andata via di casa - e poi dalla separazione avviata nel 2013, nessun contributo la poteva aver dato alla famiglia e ha negato la finalità alimentare dell'assegno CP_1
divorzile.
La con appello incidentale ha chiesto l'elevazione ad euro 600,00 mensili CP_1 dell'assegno già riconosciutole, misura più rispondente ad assicurare la sopravvivenza di chi sia senza alcun mezzo;
ha insistito sulla notoria mancanza di lavoro nel territorio, valorizzata dal primo giudice.
Si premette che l'art. 5 della l. n. 898/1970 al comma 6 prevede: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”.
Con sentenza n. 182872018 la S.C. a S.U. ha statuito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, a cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, co. 6, cit., richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi del richiedente e della sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, con applicazione dei criteri equiordinati indicati nella prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro a cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, giudizio che dovrà essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
pag. 6/11 Per venire al caso di specie l'impugnante non ha formulato critiche idonee ad inficiare il riconoscimento dell'assegno divorzile operato con la sentenza in scrutinio.
La disparità economica tra gli ex coniugi è innegabile nonostante le puntualizzazioni contenute nell'atto di appello. A detto proposito va chiarito che dalla ricerca catastale allegata alle informative della Guardia di Finanza si ricava la proprietà esclusiva da parte del di un immobile cat. C/6 sito in Faggiano alla Via Matteotti n. 5 Piano PT
S1 di metratura pari a metri quadri 144, di un immobile sito nella stessa via allo stesso civico al piano 1 Cat. A/3 di consistenza pari a vani 6 nonché di un immobile a Piano T
Cat. F/3 (categoria riguardante fabbricati in corso di costruzione) ubicato sempre in Via
Matteotti n. 5; quanto ai beni immobili in comproprietà con madre e sorella (1/3 per ciascuno) risultano due immobili Cat. A/3 in Faggiano in Via Collina ai civici nn. 95 e
97, l'uno al Piano 1, costituito da 5,5 vani, e l'altro al Piano 2, costituito da 8 vani, nonché un immobile a Piano T del civico 95 Cat. C/2 di metratura pari a 14 metri quadri ed ancora un immobile Cat. C/6 di metratura pari a 20 metri quadri ed infine al civico
97 un immobile Cat. C/2 di metratura pari a metri quadri 15. All'evidenza, in entrambi i casi (immobili in proprietà esclusiva e in comproprietà per 1/3 per ciascuno dei contitolari), si tratta di fabbricati composti da unità A3 – Abitazioni di tipo economico -
e più unità rientranti nel gruppo C con varie destinazioni;
figurano, infine, a nome del quote di 1/3 di due uliveti in Faggiano, una quota di 1/15 di un uliveto sempre PT
in Faggiano, una quota di 1/6 di un uliveto in Roccaforzata e una quota di 1/3 di terreno porzionato in Faggiano.
Ebbene, ciò puntualizzato, anche solo considerato il buon reddito del derivante PT
dallo svolgimento della sua attività lavorativa come militare di carriera (ufficiale della
Marina Militare), reddito riportato in sentenza e non contestato, in ogni caso tratto dalle informative della Guardia di Finanza, e la proprietà del fabbricato di residenza, corredato di più unità, quella costituente l'abitazione propriamente detta da unità quanto meno serventi, a fronte del fatto che la non è titolare di alcun immobile, è CP_1
intestataria di una Volkswagen acquistata nel 2017, e, se si eccettua la percezione degli assegni di mantenimento, risulta aver percepito il reddito di emergenza nel 2021, non può dubitarsi – si ripete – della differenza reddituale e patrimoniale tra di essi.
pag. 7/11 A tanto si deve aggiungere che il come si è visto, è comproprietario per un PT
terzo di due immobili A/3 e di tre immobili Cat. C i quali, per quanto utilizzati o dalla madre (ragionevolmente titolare del diritto di abitazione legale sul solo immobile ove risiede quale coniuge superstite, acquisito pro quota in virtù di successione alla morte del marito o dalla sorella, costituiscono pur sempre dei cespiti Persona_1 facenti parte del patrimonio dell'appellante il cui uso concreto non è stato dal medesimo specificato né è stato specificato se essi siano suscettibili di essere messi, almeno in parte, a reddito, senza contare gli uliveti in comproprietà per un terzo con madre e sorella.
Poco significative sono, invece, la titolarità da parte del di un'autovettura Fiat PT
500 immatricolata nel 2013 ed acquistata in quello stesso anno e le risultanze delle interrogazioni bancarie poiché mute quanto all'entità dei rapporti, con la notazione che titolarità di conto corrente, di carta di credito e di deposito titoli sono coerenti se non altro con il buon reddito percepito dall'appellante. Scarsamente significativa è, infine, la titolarità di piccole quote dei restanti terreni agricoli risultanti dalle informative della
Guardia di Finanza.
Tanto chiarito, sussiste in ogni caso la disparità economica costituente la pre-condizione del riconoscimento dell'assegno divorzile.
Non può, inoltre, dubitare che la non possa contare su risorse che le consentano CP_1
di mantenersi. Occorre ora verificare se tale condizione sia colpevole o incolpevole, ossia se l'assenza di redditi e di patrimonio possa attribuirsi alla sua inerzia e alla sua cattiva volontà.
Ebbene, risulta dalla sentenza di separazione che la ha la qualifica di estetista ed CP_1
ha svolto tale attività pur in assenza di un laboratorio, è poi iscritta nel ruolo degli agenti immobiliari, è inserita nella graduatoria di assistente all'infanzia, ha seguito corsi di lingua straniera, ha collaborato come amministratrice di condominio con il fratello
(come specificato dalla predetta) ed ha svolto anche attività di bracciante agricola.
Tanto dimostra i suoi tentativi di ricercare canali di inserimento nel mondo lavorativo non sfociati, tuttavia, in forme di attività fonte di reddito con un certo grado di stabilità, quanto meno allo stato.
pag. 8/11 Deve poi tenersi conto del fatto che con sentenza n. 873/2020 la separazione è stata addebitata al sulla base delle condotte dal medesimo tenute ai danni della PT
, accertate in sede penale;
in particolare, nella su indicata pronuncia si CP_1
considerava che con sentenza n. 1134/2018 il Tribunale di Taranto aveva accertato la penale responsabilità del per il delitto di cui agli artt. 81, 581 e 610 c.p., PT escluso quello di ingiuria ascritto all'imputato ma poi depenalizzato, in relazione a comportamenti, avvinti dal vincolo della continuazione, posti in essere con più atti dall'estate 2011 al 5 dicembre 2012, così descritte nel capo di imputazione: “la percuoteva colpendola in varie parti del corpo, anche con violente testate o lanciandole contro oggetti quali chiavi metalliche … omissis … le impediva di rientrare nella casa coniugale ance per ritirare i propri indumenti, cambiando, ad insaputa della moglie ed in sua assenza, la serratura della porta principale e non consegnandole il duplicato”. Il giudice della separazione valutava che i detti comportamenti avevano trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali raccolte nel giudizio di separazione e nei documenti prodotti dalla , in particolare nel referto medico del 7 aprile 2012 con diagnosi di CP_1
trauma contusivo della regione orbitaria destra e cervicalgia e reputava che essi per la loro gravità, non elisa dall'accordo transattivo intervenuto tra le parti per i profili economici, integrassero la violazione dei doveri previsti dall'art. 143 c.c..
Tale sentenza è stata confermata a seguito dell'appello proposto dal facendo PT leva, ai fini dell'eliminazione dell'addebito, sull'assoluzione in appello dal delitto di violenza privata e sulla dichiarazione di non doversi procedere stante la remissione di querela rispetto al reato di cui all'art. 581 c.p.. Il giudice dell'appello valutava, tuttavia, che la responsabilità del nel fallimento dell'unione coniugale non appariva PT
sminuita dalla sentenza penale di appello, ma anzi ne usciva confermata poiché la sentenza penale di appello aveva dichiarato non doversi procedere per le percosse dopo averne confermato la sussistenza e dopo aver escluso il delitto di violenza provata con il beneficio del dubbio, non essendo emerso se la sostituzione della serratura dell'alloggio fosse avvenuta per impedire alla moglie di accedervi ovvero per riparare un difetto dell'ingranaggio, e, per il resto, riteneva che bastasse leggere la sentenza di primo grado e le deposizioni rese nella causa di separazione dalle testi escusse e Tes_1 Tes_2
, attendibili poiché indifferenti al suo risultato, per rendersi conto di come il
[...]
pag. 9/11 matrimonio fosse naufragato a causa degli atteggiamenti dispotici e sprezzanti del marito che, in più occasioni, non aveva esitato a scagliarsi violentemente contro la moglie, come riscontato dal certificato medico in atti relativo al grave episodio di violenza avvenuto il venerdì santo del 2012.
Ebbene, su quanto accertato in sede di separazione si è formato il giudicato e, contrariamente alla tesi difensiva del di tanto può e deve tenersi conto in sede PT
di riconoscimento di assegno divorzile, poiché quei fatti non sono estranei alle valutazioni rilevanti sotto tale ultimo profilo. Condivisibilmente il giudice a quo ha valutato che un siffatto svolgimento del rapporto matrimoniale incise sulla e, in CP_1
base ad un giudizio di rilevante probabilità riscontrato dalle patologie di origine psicosomatica da cui la stessa risulta affetta, ne compromise il pieno e ordinario sviluppo delle sue potenzialità assorbendone energie e serenità e la impegnò in una relazione coniugale nociva.
In conclusione, ferma la disparità reddituale e patrimoniale tra le parti, devono confermarsi i presupposti per il riconoscimento a favore della del diritto a CP_1
percepire un assegno divorzile avente finalità assistenziale, per un verso, ma anche funzione perequativo-compensativa, tenuto conto della nocività del rapporto coniugale.
Ed infatti deve ritenersi che, ai fini dell'assegno divorzile, occorre considerare non solo l'apporto positivo che l'ex coniuge richiedente abbia portato alla famiglia nel corso del matrimonio, ma nel contempo occorre tener conto del sacrificio alle proprie potenzialità che abbia patito a causa dalla violazione dei doveri coniugali da parte dell'altro.
Per il resto, la quantificazione in euro 300,00 è adeguata alla condizione delle parti, sopra ampiamente descritta, ed alla durata del matrimonio, con la notazione che rileva la durata legale del vincolo perdurato dalla celebrazione (2008) sino alla sentenza sullo status (2021).
Infine, si segnala per completezza ed in via aggiuntiva, che – come si evince dalla sentenza di appello in sede di separazione – il non contestò la spettanza alla PT
dell'assegno di mantenimento. Ora, se pure è vero che l'assegno di separazione, CP_1 presupponendo la permanenza del vincolo, si distingue dall'assegno divorzile, tuttavia dipende anch'esso dall'accertamento della mancanza di autosufficienza economica del coniuge che lo richieda. D'altra parte, la misura in concreto riconosciuta nel caso in pag. 10/11 esame, di certo insufficiente a garantire una piena autonomia economica, tiene conto delle possibilità della , concrete e non solo potenziali, di procurarsi qualche CP_1
provento dallo svolgimento dell'attività di estetista, se pure allo stato di tipo non stabile per quanto risultante in atti.
Le considerazioni che precedono escludono nel contempo la sussistenza dei presupposti per la elevazione dell'assegno divorzile invocato dalla , con la notazione che le CP_1
non vi è prova che le patologie enumerate abbiano raggiunto una gravità tale da provocare l'inabilità lavorativa.
Conclusivamente sulla base delle considerazioni che precedono, assorbenti rispetto ad ogni altro argomento o ad ogni altra questione oggetto di allegazione e difesa, vanno rigettati sia l'appello principale sia l'appello incidentale con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado. Infine, ai sensi art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia dell'appellante principale sia dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da ciascuno dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Taranto n. 354/2024 pubblicata in data 8 febbraio 2024, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara compensate le spese di lite del presente grado;
dichiara, ai sensi art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte sia di sia di dell'ulteriore Parte_1 CP_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello da ciascuno dovuto per la rispettiva impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 15 novembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Anna Maria Marra) (dott. Pietro Genoviva)
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati dott. Pietro Genoviva Presidente dott.ssa Marra Anna Maria Consigliere relatore dott. Michele Campanale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 94/2024 R.G. tra
(c.f. ), rappresentato e difeso da Avv. Parte_1 C.F._1
Caterina Antonella Campanelli e Silvia Conte
APPELLANTE
e
(c.f. ), rappresentata e difesa da Avv. CP_1 C.F._2
Francesco G. Pizzigallo
APPELLANTE INCIDENTALE
Con l'intervento del P.G. di sede.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Taranto, dopo aver pronunciato con sentenza non definitiva n. 538/2021, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 27 agosto 2008, con sentenza definitiva n. 354/2024 - pubblicata in data
[...]
8 febbraio 2024 - ha disposto a carico del l'obbligo di versare all'ex coniuge, a PT
titolo di assegno divorzile, la somma di euro 300,00 mensili, da rivalutarsi secondo indici Istat, con compensazione delle spese di lite. Più in dettaglio, il Tribunale, premessa l'esposizione delle risultanze delle informative assunte attraverso la Guardia di Finanza con riguardo sia al sia alla , PT CP_1
dalle quali erano emersi i redditi dichiarati dal (nel 2017: reddito annuo PT
dichiarato di euro 34.830,00 con imponibile pari ad euro 26.910,00, nel 2018: reddito annuo dichiarato di euro 37.830.00 con imponibile pari ad euro 29.910,00, nel 2019: reddito annuo dichiarato di euro 37.234,00 con imponibile pari ad euro 29,314,00 ed infine nel 2020: reddito annuo dichiarato di euro 39.077,00 con imponibile pari ad euro
33.857,00) e l'esistenza di beni ricevuti dal medesimo in successione (immobili, aziende ed altri cespiti per un valore complessivo dichiarato di euro 104.045,00, euro
8.750,00 e di euro 16.656,00) nonché la titolarità della proprietà di un'autovettura Fiat
500 immatricolata nel 2017, della comproprietà di otto fabbricati, due dei quali di non modeste dimensioni (l'uno di mq 144 e l'altro composto da sei vani in Faggiano -
Taranto -) e di cinque terreni coltivati ad uliveto ed anche la titolarità di conti correnti, deposito titoli e carte di credito, e i redditi dichiarati dalla (reddito pari ad euro CP_1
7.200,00 negli anni 2018-2019-2020, derivante dalla percezione degli assegni di mantenimento versati dal euro 1.200,00 nel 2021 quale reddito di emergenza) PT
nonché la proprietà in capo alla medesima di un'auto Wolkswagen Up immatricolata nel
2017 e la titolarità di un rapporto finanziario a saldo zero presso Controparte_2
valutava la sussistenza di una disparità economica tra le condizioni economiche dell'uno e dell'altra; considerava, in particolare, l'indisponibilità da parte della CP_1
di redditi fissi e di un'occupazione stabile, a differenza del il quale godeva di PT
un buon reddito ed era proprietario di vari immobili, mentre la , nata nel 1975, CP_1
era priva di elevate competenze professionali, evidenziando che dalla sentenza di separazione risultava che la stessa svolgeva attività di estetista, senza avere un proprio apposito laboratorio e soffriva di alcune patologie che, se non invalidanti e non costituenti fonte di inabilità al lavoro, erano verosimilmente compatibili con il disagio emotivo-esistenziale provocato dalle condotte del in relazione alle quali era PT stato riconosciuto l'addebito della separazione a quest'ultimo e per le quali aveva dovuto far ricorso alle cure di uno psicoterapeuta, come attestato da documentazione sanitaria della del luglio 2020, recante la diagnosi di sindrome ansioso- Parte_2
depressiva da separazione;
pag. 2/11 evidenziava che la domanda di addebito era stata accolta con pronuncia confermata in appello a causa degli atteggiamenti dispotici e sprezzanti tenuti nei confronti della moglie dal che considerava la incapace al lavoro e l'aveva portata a PT CP_1
sacrificare le sue velleità lavorative;
rimarcata la notoria mancanza di lavoro nel territorio tanto più per persone non giovanissime, concludeva che, tenuto conto della durata del vincolo matrimoniale (dal
27 agosto 2008 - data della celebrazione del matrimonio - al 5 marzo 2021 - data della pronuncia sullo status divorzile) e considerato che il non aveva dimostrato il PT
peggioramento delle sue condizioni economiche dopo la sentenza di separazione né tanto meno il miglioramento delle condizioni economiche della , idonei a CP_1
giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno previsto in sede di separazione, valutata, altresì, la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, stabiliva in euro 300,00 da adeguarsi annualmente secondo indici Istat, come in sede di separazione, l'importo dell'assegno divorzile, equivalente ad un assegno di natura alimentare, congruo ed adeguato alle condizioni economiche del ed alle esigenze della . PT CP_1
ha proposto appello svolgendo le censure che si illustreranno più Parte_1
avanti ed ha chiesto - in riforma della sentenza impugnata - la revoca dell'assegno divorzile riconosciuto a , con spese come per legge. CP_1
E' intervenuto il Sostituto Procuratore Generale di sede ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
Si è poi costituita eccependo la violazione degli artt. 473 bis 30 c.p.c. e CP_1
342 c.p.c.; nel merito ha contestato il fondamento dell'impugnazione di cui ha chiesto il rigetto;
con appello incidentale, svolte le censure che saranno esposte in prosieguo, ha chiesto l'elevazione ad euro 600,00 mensili dell'assegno divorzile, oltre rivalutazione secondo indici Istat, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite del grado.
La causa viene ora in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che non è ravvisabile la violazione degli artt. 473 bis 30
c.p.c. e 342 c.p.c. lamentata dalla , peraltro argomentata in maniera generica, CP_1
pag. 3/11 poiché nell'atto di appello del risultano adeguatamente esposte le doglianze PT
mosse alla sentenza impugnata e le correlate conclusioni.
Tanto puntualizzato, passando all'esame delle censure mosse dall'appellante principale, quest'ultimo ha contestato che ricorrano i presupposti per il riconoscimento alla CP_1 dell'assegno divorzile, deciso dal primo giudice in contrasto con gli stessi principi regolatori della materia oggetto di causa enunciati in apertura di motivazione;
in particolare, dopo aver ripetuto che, ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile da parametrarsi in ogni caso non al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma a quanto necessario alla conduzione di una vita dignitosa, occorre accertare in primo luogo la sussistenza di una disparità economica tra le sostanze reddituali e patrimoniali del coniuge richiedente rispetto all'altro, per poi verificare che lo squilibrio trovi causa nel matrimonio, ovvero che sia ricollegato alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con il sacrificio di aspettative personali e professionali di una delle parti, e che non sia superabile mediante l'esercizio di una propria attività lavorativa o professionale, ha contestato la configurabilità di una disparità economica tra sé e la , sul rilievo che il deducente lavorava dall'età di CP_1
diciotto anni e nel tempo aveva consolidato il suo patrimonio superando anche gli ostacoli allo svolgimento della sua carriera militare frapposti dalla stessa , autrice CP_1
di denunzie nei suoi confronti;
ha sostenuto che il giudice a quo, nella lettura dell'informativa della Guardia di Finanza, era incorso in errori di valutazione ed ha evidenziato di essere proprietario esclusivo unicamente della casa di abitazione (sita in
Via Matteotti n. 5) e di vantare solo una quota di proprietà con riguardo agli altri immobili, e cioè di un terzo dell'immobile di Via Collina, ove peraltro vivevano sua madre e sua sorella, e di un terzo di terreni agricoli non produttivi di reddito;
ha sottolineato che il primo giudice aveva fatto riferimento a otto immobili mentre in realtà si trattava di otto particella catastali corrispondenti alla casa di sua proprietà ed a quella di Via Collina;
quanto ai prodotti finanziari ha fatto presente che essi si riferivano, in gran parte, a finanziamenti stipulati nel tempo ed estinti e non costituenti patrimonio;
ha concluso che la condizione dell'esponente, diversamente da quanto affermato in sentenza, risulta di molto ridimensionata rispetto alla contrapposta situazione reddituale della;
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pag. 4/11 con riferimento al requisito della condizione economica del coniuge debole tale da non consentire incolpevolmente una vita dignitosa, ha addebitato al giudice a quo di non aver comparato, anche di ufficio, le rispettive situazioni economiche e di non aver accertato le cause della sperequazione ed il carattere incolpevole della stessa;
più in dettaglio ha evidenziato che la , pur avendo la qualifica di estetista, non aveva CP_1 mai pensato di mettere a frutto tale esperienza per l'avvio di una valida attività professionale;
ha rimarcato che già il giudice della separazione aveva rilevato che dall'istruttoria svolta emergeva la capacità lavorativa della predetta, la quale dal canto suo si era limitata ad asserire di aver cercato lavoro e non averlo trovato, di essere allergica alla polvere, di avere la sindrome di Sjorgen e la dermatite seborroica nonché di essere affetta da sindrome ansioso-depressiva da stress post traumatico correlato alla separazione, difese che erano state recepite dal giudice di prime cure nonostante l'assenza di prova della impossibilità per la di spendere le sue variegate capacità CP_1
professionali (come estetista, intermediario immobiliare, assistente all'infanzia) nel mondo lavoro nel corso dei dieci anni di durata della separazione, se si escludono tre candidature spontanee come commessa e come segretaria di studio medico, peraltro presentate a ridosso della scadenza dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e prive di curriculum; ha affermato che le difficoltà occupazionali nell'area tarantina evocate in sentenza non potevano e non possono giustificare il fatto che la , quarantenne CP_1 all'epoca della separazione e senza figli, non avesse cercato un'occupazione a lei confacente;
ha contestato l'utilizzabilità, ai fini dell'assegno divorzile, della
Parte documentazione del luglio 2020 e l'attribuzione di rilievo agli atteggiamenti dispotici e sprezzanti del deducente nei confronti della moglie sulla cui base era stato riconosciuto l'addebito della separazione a suo carico, posto che l'addebito non può essere posto sic et simpliciter in relazione con l'assegno divorzile essendo diversi i presupposti dell'uno e dell'altro, senza contare che non vi era prova della sussistenza di un danno psichico a carico della provocato dalla condotta del deducente;
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con riferimento al requisito della correlazione tra la sperequazione reddituale e patrimoniale ed eventuali scelte matrimoniali condivise nonché con riguardo al contributo dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune, ha evidenziato che nulla era stato accertato in ordine a presunte scelte dei coniugi durante pag. 5/11 la vita lavorativa condizionanti il percorso lavorativo della predetta;
ha, infine, censurato l'errore nella indicazione della durata del matrimonio (dal 2008 al 2021) e l'omessa considerazione del fatto che, a far tempo dal novembre 2012 - allorquando era andata via di casa - e poi dalla separazione avviata nel 2013, nessun contributo la poteva aver dato alla famiglia e ha negato la finalità alimentare dell'assegno CP_1
divorzile.
La con appello incidentale ha chiesto l'elevazione ad euro 600,00 mensili CP_1 dell'assegno già riconosciutole, misura più rispondente ad assicurare la sopravvivenza di chi sia senza alcun mezzo;
ha insistito sulla notoria mancanza di lavoro nel territorio, valorizzata dal primo giudice.
Si premette che l'art. 5 della l. n. 898/1970 al comma 6 prevede: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”.
Con sentenza n. 182872018 la S.C. a S.U. ha statuito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, a cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, co. 6, cit., richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi del richiedente e della sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, con applicazione dei criteri equiordinati indicati nella prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro a cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, giudizio che dovrà essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
pag. 6/11 Per venire al caso di specie l'impugnante non ha formulato critiche idonee ad inficiare il riconoscimento dell'assegno divorzile operato con la sentenza in scrutinio.
La disparità economica tra gli ex coniugi è innegabile nonostante le puntualizzazioni contenute nell'atto di appello. A detto proposito va chiarito che dalla ricerca catastale allegata alle informative della Guardia di Finanza si ricava la proprietà esclusiva da parte del di un immobile cat. C/6 sito in Faggiano alla Via Matteotti n. 5 Piano PT
S1 di metratura pari a metri quadri 144, di un immobile sito nella stessa via allo stesso civico al piano 1 Cat. A/3 di consistenza pari a vani 6 nonché di un immobile a Piano T
Cat. F/3 (categoria riguardante fabbricati in corso di costruzione) ubicato sempre in Via
Matteotti n. 5; quanto ai beni immobili in comproprietà con madre e sorella (1/3 per ciascuno) risultano due immobili Cat. A/3 in Faggiano in Via Collina ai civici nn. 95 e
97, l'uno al Piano 1, costituito da 5,5 vani, e l'altro al Piano 2, costituito da 8 vani, nonché un immobile a Piano T del civico 95 Cat. C/2 di metratura pari a 14 metri quadri ed ancora un immobile Cat. C/6 di metratura pari a 20 metri quadri ed infine al civico
97 un immobile Cat. C/2 di metratura pari a metri quadri 15. All'evidenza, in entrambi i casi (immobili in proprietà esclusiva e in comproprietà per 1/3 per ciascuno dei contitolari), si tratta di fabbricati composti da unità A3 – Abitazioni di tipo economico -
e più unità rientranti nel gruppo C con varie destinazioni;
figurano, infine, a nome del quote di 1/3 di due uliveti in Faggiano, una quota di 1/15 di un uliveto sempre PT
in Faggiano, una quota di 1/6 di un uliveto in Roccaforzata e una quota di 1/3 di terreno porzionato in Faggiano.
Ebbene, ciò puntualizzato, anche solo considerato il buon reddito del derivante PT
dallo svolgimento della sua attività lavorativa come militare di carriera (ufficiale della
Marina Militare), reddito riportato in sentenza e non contestato, in ogni caso tratto dalle informative della Guardia di Finanza, e la proprietà del fabbricato di residenza, corredato di più unità, quella costituente l'abitazione propriamente detta da unità quanto meno serventi, a fronte del fatto che la non è titolare di alcun immobile, è CP_1
intestataria di una Volkswagen acquistata nel 2017, e, se si eccettua la percezione degli assegni di mantenimento, risulta aver percepito il reddito di emergenza nel 2021, non può dubitarsi – si ripete – della differenza reddituale e patrimoniale tra di essi.
pag. 7/11 A tanto si deve aggiungere che il come si è visto, è comproprietario per un PT
terzo di due immobili A/3 e di tre immobili Cat. C i quali, per quanto utilizzati o dalla madre (ragionevolmente titolare del diritto di abitazione legale sul solo immobile ove risiede quale coniuge superstite, acquisito pro quota in virtù di successione alla morte del marito o dalla sorella, costituiscono pur sempre dei cespiti Persona_1 facenti parte del patrimonio dell'appellante il cui uso concreto non è stato dal medesimo specificato né è stato specificato se essi siano suscettibili di essere messi, almeno in parte, a reddito, senza contare gli uliveti in comproprietà per un terzo con madre e sorella.
Poco significative sono, invece, la titolarità da parte del di un'autovettura Fiat PT
500 immatricolata nel 2013 ed acquistata in quello stesso anno e le risultanze delle interrogazioni bancarie poiché mute quanto all'entità dei rapporti, con la notazione che titolarità di conto corrente, di carta di credito e di deposito titoli sono coerenti se non altro con il buon reddito percepito dall'appellante. Scarsamente significativa è, infine, la titolarità di piccole quote dei restanti terreni agricoli risultanti dalle informative della
Guardia di Finanza.
Tanto chiarito, sussiste in ogni caso la disparità economica costituente la pre-condizione del riconoscimento dell'assegno divorzile.
Non può, inoltre, dubitare che la non possa contare su risorse che le consentano CP_1
di mantenersi. Occorre ora verificare se tale condizione sia colpevole o incolpevole, ossia se l'assenza di redditi e di patrimonio possa attribuirsi alla sua inerzia e alla sua cattiva volontà.
Ebbene, risulta dalla sentenza di separazione che la ha la qualifica di estetista ed CP_1
ha svolto tale attività pur in assenza di un laboratorio, è poi iscritta nel ruolo degli agenti immobiliari, è inserita nella graduatoria di assistente all'infanzia, ha seguito corsi di lingua straniera, ha collaborato come amministratrice di condominio con il fratello
(come specificato dalla predetta) ed ha svolto anche attività di bracciante agricola.
Tanto dimostra i suoi tentativi di ricercare canali di inserimento nel mondo lavorativo non sfociati, tuttavia, in forme di attività fonte di reddito con un certo grado di stabilità, quanto meno allo stato.
pag. 8/11 Deve poi tenersi conto del fatto che con sentenza n. 873/2020 la separazione è stata addebitata al sulla base delle condotte dal medesimo tenute ai danni della PT
, accertate in sede penale;
in particolare, nella su indicata pronuncia si CP_1
considerava che con sentenza n. 1134/2018 il Tribunale di Taranto aveva accertato la penale responsabilità del per il delitto di cui agli artt. 81, 581 e 610 c.p., PT escluso quello di ingiuria ascritto all'imputato ma poi depenalizzato, in relazione a comportamenti, avvinti dal vincolo della continuazione, posti in essere con più atti dall'estate 2011 al 5 dicembre 2012, così descritte nel capo di imputazione: “la percuoteva colpendola in varie parti del corpo, anche con violente testate o lanciandole contro oggetti quali chiavi metalliche … omissis … le impediva di rientrare nella casa coniugale ance per ritirare i propri indumenti, cambiando, ad insaputa della moglie ed in sua assenza, la serratura della porta principale e non consegnandole il duplicato”. Il giudice della separazione valutava che i detti comportamenti avevano trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali raccolte nel giudizio di separazione e nei documenti prodotti dalla , in particolare nel referto medico del 7 aprile 2012 con diagnosi di CP_1
trauma contusivo della regione orbitaria destra e cervicalgia e reputava che essi per la loro gravità, non elisa dall'accordo transattivo intervenuto tra le parti per i profili economici, integrassero la violazione dei doveri previsti dall'art. 143 c.c..
Tale sentenza è stata confermata a seguito dell'appello proposto dal facendo PT leva, ai fini dell'eliminazione dell'addebito, sull'assoluzione in appello dal delitto di violenza privata e sulla dichiarazione di non doversi procedere stante la remissione di querela rispetto al reato di cui all'art. 581 c.p.. Il giudice dell'appello valutava, tuttavia, che la responsabilità del nel fallimento dell'unione coniugale non appariva PT
sminuita dalla sentenza penale di appello, ma anzi ne usciva confermata poiché la sentenza penale di appello aveva dichiarato non doversi procedere per le percosse dopo averne confermato la sussistenza e dopo aver escluso il delitto di violenza provata con il beneficio del dubbio, non essendo emerso se la sostituzione della serratura dell'alloggio fosse avvenuta per impedire alla moglie di accedervi ovvero per riparare un difetto dell'ingranaggio, e, per il resto, riteneva che bastasse leggere la sentenza di primo grado e le deposizioni rese nella causa di separazione dalle testi escusse e Tes_1 Tes_2
, attendibili poiché indifferenti al suo risultato, per rendersi conto di come il
[...]
pag. 9/11 matrimonio fosse naufragato a causa degli atteggiamenti dispotici e sprezzanti del marito che, in più occasioni, non aveva esitato a scagliarsi violentemente contro la moglie, come riscontato dal certificato medico in atti relativo al grave episodio di violenza avvenuto il venerdì santo del 2012.
Ebbene, su quanto accertato in sede di separazione si è formato il giudicato e, contrariamente alla tesi difensiva del di tanto può e deve tenersi conto in sede PT
di riconoscimento di assegno divorzile, poiché quei fatti non sono estranei alle valutazioni rilevanti sotto tale ultimo profilo. Condivisibilmente il giudice a quo ha valutato che un siffatto svolgimento del rapporto matrimoniale incise sulla e, in CP_1
base ad un giudizio di rilevante probabilità riscontrato dalle patologie di origine psicosomatica da cui la stessa risulta affetta, ne compromise il pieno e ordinario sviluppo delle sue potenzialità assorbendone energie e serenità e la impegnò in una relazione coniugale nociva.
In conclusione, ferma la disparità reddituale e patrimoniale tra le parti, devono confermarsi i presupposti per il riconoscimento a favore della del diritto a CP_1
percepire un assegno divorzile avente finalità assistenziale, per un verso, ma anche funzione perequativo-compensativa, tenuto conto della nocività del rapporto coniugale.
Ed infatti deve ritenersi che, ai fini dell'assegno divorzile, occorre considerare non solo l'apporto positivo che l'ex coniuge richiedente abbia portato alla famiglia nel corso del matrimonio, ma nel contempo occorre tener conto del sacrificio alle proprie potenzialità che abbia patito a causa dalla violazione dei doveri coniugali da parte dell'altro.
Per il resto, la quantificazione in euro 300,00 è adeguata alla condizione delle parti, sopra ampiamente descritta, ed alla durata del matrimonio, con la notazione che rileva la durata legale del vincolo perdurato dalla celebrazione (2008) sino alla sentenza sullo status (2021).
Infine, si segnala per completezza ed in via aggiuntiva, che – come si evince dalla sentenza di appello in sede di separazione – il non contestò la spettanza alla PT
dell'assegno di mantenimento. Ora, se pure è vero che l'assegno di separazione, CP_1 presupponendo la permanenza del vincolo, si distingue dall'assegno divorzile, tuttavia dipende anch'esso dall'accertamento della mancanza di autosufficienza economica del coniuge che lo richieda. D'altra parte, la misura in concreto riconosciuta nel caso in pag. 10/11 esame, di certo insufficiente a garantire una piena autonomia economica, tiene conto delle possibilità della , concrete e non solo potenziali, di procurarsi qualche CP_1
provento dallo svolgimento dell'attività di estetista, se pure allo stato di tipo non stabile per quanto risultante in atti.
Le considerazioni che precedono escludono nel contempo la sussistenza dei presupposti per la elevazione dell'assegno divorzile invocato dalla , con la notazione che le CP_1
non vi è prova che le patologie enumerate abbiano raggiunto una gravità tale da provocare l'inabilità lavorativa.
Conclusivamente sulla base delle considerazioni che precedono, assorbenti rispetto ad ogni altro argomento o ad ogni altra questione oggetto di allegazione e difesa, vanno rigettati sia l'appello principale sia l'appello incidentale con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado. Infine, ai sensi art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia dell'appellante principale sia dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da ciascuno dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Taranto n. 354/2024 pubblicata in data 8 febbraio 2024, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara compensate le spese di lite del presente grado;
dichiara, ai sensi art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte sia di sia di dell'ulteriore Parte_1 CP_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello da ciascuno dovuto per la rispettiva impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 15 novembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Anna Maria Marra) (dott. Pietro Genoviva)
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