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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 424/2019 Reg. Gen.
Corte d'appello di EG AB
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di EG AB, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 424 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F.: – rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avvocato Materasso Cesare, del Foro di Lamezia Terme), e Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F.: – rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'avvocato Milardi Vittorio, del Foro di EG AB).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, la parte appellante chiede la riforma della sentenza numero 1657/2018, emessa dal Tribunale di EG AB (nell'ambito del procedimento avente numero
4257/2015 R.G.), con la quale veniva parzialmente accolta l'opposizione a D.I. n. 774/2015 emesso in favore del fallimento della per il pagamento della somma di Controparte_1
Euro 5.6767,57, dovuta quale corrispettivo per servizi resi in ragione di spedizioni di merce, di cui alle fatture prodotte in sede monitoria.
2.1. L'appellante – in particolare – censura la sentenza nella parte in cui: a) il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, atteso che il credito azionato in via monitoria non poteva considerarsi liquido e non poteva trovare, dunque, applicazione la previsione dell'art. 1182 c.c. , comma 3, né quella dell'art. 20 cpc;
b) il Tribunale ha ritenuto di poter porre a fondamento della decisione documenti provenienti da un soggetto (terzo) estraneo al rapporto obbligatorio;
c) il primo giudice ha rigettato la domanda riconvenzionale in ragione di un evidente travisamento delle emergenze processuali, per avere il medesimo disatteso le richieste istruttorie avanzate dalla trascurato le risultanze Parte_1
dell'interrogatorio formale espletate in primo grado e fondato il suo convincimento solo sulle risultanze della CTU.
3. Le parte appellata – di contro – chiede sia confermata la sentenza gravata, previo rigetto dei motivi enucleati dall'appellante.
3.1. La stessa sostiene – più partitamente – come il primo giudice non sarebbe incorso in alcun errore avendo il medesimo piuttosto fatto corretta applicazione del principio del forum destinatae solutionis, in virtù del quale la competenza del Giudice si radica dove il credito deve essere pagato, ovvero al domicilio del creditore.
3.2. La medesima contesta, poi, le censure mosse dall'appellante, nella parte in cui essa sostiene che nulla sarebbe dovuto per i costi di etichettatura delle merci, ciò in quanto tale servizio non risultava essere stato mai validamente attribuito e richiesto dalla CP_2
La parte appellata ribadisce, infine, la correttezza delle operazioni di determinazioni dei
[...]
dazi doganali, confermata anche della relazione di CTU.
4. All'esito della camera di consiglio del 15 gennaio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
2 6. Occorre innanzitutto segnalare come l'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale di EG AB (adito dall'ingiungente in sede monitoria), riproposta da nel Parte_1
proprio appello, non convinca.
6.1. Dalla disamina della documentazione versata al procedimento dalla creditrice emerge come la pretesa di pagamento di sostenuta dalle fatture sottese al decreto Controparte_1
opposto, e solo genericamente contestate da attraverso un vago riferimento Parte_1
all'assenza di specifici parametri di loro determinazione) fosse quantomeno determinabile nel suo ammontare: di talché la domanda avrebbe potuto essere radicata presso il domicilio del creditore, e – dunque – innanzi al Tribunale di EG AB.
7. Il credito azionato (in sede monitoria) dalla compagine opposta, infatti, consiste in corrispettivi di servizi prestati alla debitrice per lo sdoganamento di merci (importate e sbarcate presso il Porto di Gioia Tauro), e la cui quantificazione risulta – se non immancabilmente prestabilita in contratto – quantomeno derivabile: il credito azionato, peraltro, è geneticamente pecuniario (costituendo il prezzo di un servizio), e non divenuto tale in via succedanea (come accade – ad esempio – nei casi d'illecito aquiliano, in cui la prestazione economica ha natura di equivalente monetario).
7.1. Deve, dunque, concludersi per la correttezza dell'avvenuto radicamento della causa davanti al Tribunale di EG AB.
8. Nemmeno nel merito le doglianze di persuadono. Parte_1
9. In primo luogo, nella nota – posta a base della decisione – indirizzata da a Parte_1 [...]
è fatto riferimento espresso all'attribuzione a – da parte Controparte_3 Controparte_1 dell'appellante – del compito d'etichettare la merce approdata a Gioia Tauro, con conseguente ammissione implicita dell'avvenuta instaurazione – tra la committente
[...]
e l'incaricata – di una relazione negoziale appositamente Pt_1 Controparte_1
concernente la gestione delle merci in corso di sdoganamento.
9.1. Detta missiva, pur prodotta in primo grado, non risulta disconosciuta in relazione alle precedenti fasi giudiziali, e appare comunque contestata (nella sua riconducibilità alla società appellante) solo genericamente e stilisticamente.
10. In secondo luogo, il tenore di quella nota è avvalorato contemporaneamente a) dalla missiva trasmessa da all' , e b) dai verbali delle Controparte_1 Controparte_4
pedisseque operazioni di regolarizzazione della merce in stoccaggio (e fatta oggetto di un precedente provvedimento di sospensione dallo svincolo doganale).
10.1. Le operazioni di cui alla lettera b) appena menzionata – più dettagliatamente – erano state annunciate dalla missiva (di cui al paragrafo 9 di questa motivazione), ed effettivamente
3 condotte presso il deposito doganale privato di tipo C, appartenente a C&T (Caronte &
Tourist) Logistics s.r.l.
10.1.1. Le medesime si sarebbero svolte alla presenza dei funzionari doganali, dei rappresentanti dell'importatore, e di quelli di società appunto investita Controparte_1
dell'etichettatura di conformazione della merce alla normativa unionale vigente.
10.2. Solo una volta perfezionati gli adempimenti succitati la merce sarebbe stata – infine – autorizzata all'immissione in consumo, con cessazione della sospensione dello svincolo doganale.
10.2.1. Detto svincolo era stato disposto (dall' ) in ottemperanza ai Controparte_4
provvedimenti emessi dal Ministero dello Sviluppo economico, con cui era stata intimata (a la regolarizzazione (dell'etichettatura) delle merci in arrivo: merci oggetto della Parte_1
dichiarazione d'importazione IM/A Reg. 4 n° 139 N del 9 gennaio 2014.
10.2.2. In tale dichiarazione d'importazione aveva affermato d'introdurre in Europe Parte_1
«lampade a risparmio energetico, lampade a led e lampade alogene».
11. Sostenere, dunque, come il conferimento dell'incarico (di corretta etichettatura) a non sia mai intervenuto appare pretestuoso, e comunque smentito dalle CP_1
emergenze fattuali e documentali a disposizione.
12. Venendo, ora, alla disamina della doglianza inerente alla non-debenza delle ulteriori somme richieste da , per essere stati i codici dei dazi doganali indicati CP_1
erroneamente, la censura è parimenti infondata.
12.1. La voce tariffaria (VD8541401000) indicata come corretta da allude a prodotti Parte_1 contenenti – fra l'altro – transistori e diodi: affatto diversi – per struttura e impiego – rispetto alle lampade alogene o a LED, eventualmente contenenti diodi emettitori di luce, correttamente ricondotti (sia in sede di etichettatura sia dal consulente investito della perizia in primo grado) alla voce tariffaria VD8543709099.
13. Non è ravvisabile, dunque, alcun inadempimento di sul punto. Controparte_1
14. Anche l'ultima pretesa di pagamento avanzata da risulta prospettata Parte_1
genericamente, e comunque inconsistente.
14.1. Le somme richieste a da in via preventiva e sulla base Parte_1 Controparte_1
di un calcolo prognostico vanno intese quali acconti sulle competenze spettanti alla stessa società di spedizioni: la richiesta non è per ciò solo illecita né giustifica una domanda di rimborso verso sempreché non sopravvenga la dimostrazione – da parte della Parte_1 debitrice – dell'esorbitanza della loro quantificazione ovvero dell'omessa prestazione – da parte della creditrice – dei servizi sottostanti alla richiesta di pagamento. Controparte_1
4 14.2. Le somme in questione sono contestate dall'appellante in relazione al dato (temporale) della loro fatturazione preventiva, ma nulla è detto circa l'eventuale mancata erogazione delle prestazioni giustificatrici della pretesa economica.
15. Per tutto quanto appena chiarito, allora, l'appello va respinto integralmente.
16. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza (e sono conseguentemente poste a carico di Parte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore), risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente, considerando la vertenza di complessità media:
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.843,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Compenso tabellare: € 5.809,00
17. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, al fine del compimento – da parte della Cancelleria – delle valutazioni relative all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di EG AB, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da in persona del rappresentante legale pro-tempore, nei confronti di Parte_1 CP_1
in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed
[...]
eccezione, così provvede:
- rigetta integralmente l'appello;
- condanna in persona del rappresentante legale pro tempore, alla rifusione delle Parte_1
competenze processuali in favore di in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, e liquidate complessivamente nell'importo pari a 5.809,00 euro a titolo di compensi, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge;
- dà atto dell'avvenuta adozione di una pronuncia di rigetto integrale e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002.
5 EG AB, così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
6
Corte d'appello di EG AB
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di EG AB, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 424 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F.: – rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avvocato Materasso Cesare, del Foro di Lamezia Terme), e Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F.: – rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'avvocato Milardi Vittorio, del Foro di EG AB).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, la parte appellante chiede la riforma della sentenza numero 1657/2018, emessa dal Tribunale di EG AB (nell'ambito del procedimento avente numero
4257/2015 R.G.), con la quale veniva parzialmente accolta l'opposizione a D.I. n. 774/2015 emesso in favore del fallimento della per il pagamento della somma di Controparte_1
Euro 5.6767,57, dovuta quale corrispettivo per servizi resi in ragione di spedizioni di merce, di cui alle fatture prodotte in sede monitoria.
2.1. L'appellante – in particolare – censura la sentenza nella parte in cui: a) il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, atteso che il credito azionato in via monitoria non poteva considerarsi liquido e non poteva trovare, dunque, applicazione la previsione dell'art. 1182 c.c. , comma 3, né quella dell'art. 20 cpc;
b) il Tribunale ha ritenuto di poter porre a fondamento della decisione documenti provenienti da un soggetto (terzo) estraneo al rapporto obbligatorio;
c) il primo giudice ha rigettato la domanda riconvenzionale in ragione di un evidente travisamento delle emergenze processuali, per avere il medesimo disatteso le richieste istruttorie avanzate dalla trascurato le risultanze Parte_1
dell'interrogatorio formale espletate in primo grado e fondato il suo convincimento solo sulle risultanze della CTU.
3. Le parte appellata – di contro – chiede sia confermata la sentenza gravata, previo rigetto dei motivi enucleati dall'appellante.
3.1. La stessa sostiene – più partitamente – come il primo giudice non sarebbe incorso in alcun errore avendo il medesimo piuttosto fatto corretta applicazione del principio del forum destinatae solutionis, in virtù del quale la competenza del Giudice si radica dove il credito deve essere pagato, ovvero al domicilio del creditore.
3.2. La medesima contesta, poi, le censure mosse dall'appellante, nella parte in cui essa sostiene che nulla sarebbe dovuto per i costi di etichettatura delle merci, ciò in quanto tale servizio non risultava essere stato mai validamente attribuito e richiesto dalla CP_2
La parte appellata ribadisce, infine, la correttezza delle operazioni di determinazioni dei
[...]
dazi doganali, confermata anche della relazione di CTU.
4. All'esito della camera di consiglio del 15 gennaio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
2 6. Occorre innanzitutto segnalare come l'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale di EG AB (adito dall'ingiungente in sede monitoria), riproposta da nel Parte_1
proprio appello, non convinca.
6.1. Dalla disamina della documentazione versata al procedimento dalla creditrice emerge come la pretesa di pagamento di sostenuta dalle fatture sottese al decreto Controparte_1
opposto, e solo genericamente contestate da attraverso un vago riferimento Parte_1
all'assenza di specifici parametri di loro determinazione) fosse quantomeno determinabile nel suo ammontare: di talché la domanda avrebbe potuto essere radicata presso il domicilio del creditore, e – dunque – innanzi al Tribunale di EG AB.
7. Il credito azionato (in sede monitoria) dalla compagine opposta, infatti, consiste in corrispettivi di servizi prestati alla debitrice per lo sdoganamento di merci (importate e sbarcate presso il Porto di Gioia Tauro), e la cui quantificazione risulta – se non immancabilmente prestabilita in contratto – quantomeno derivabile: il credito azionato, peraltro, è geneticamente pecuniario (costituendo il prezzo di un servizio), e non divenuto tale in via succedanea (come accade – ad esempio – nei casi d'illecito aquiliano, in cui la prestazione economica ha natura di equivalente monetario).
7.1. Deve, dunque, concludersi per la correttezza dell'avvenuto radicamento della causa davanti al Tribunale di EG AB.
8. Nemmeno nel merito le doglianze di persuadono. Parte_1
9. In primo luogo, nella nota – posta a base della decisione – indirizzata da a Parte_1 [...]
è fatto riferimento espresso all'attribuzione a – da parte Controparte_3 Controparte_1 dell'appellante – del compito d'etichettare la merce approdata a Gioia Tauro, con conseguente ammissione implicita dell'avvenuta instaurazione – tra la committente
[...]
e l'incaricata – di una relazione negoziale appositamente Pt_1 Controparte_1
concernente la gestione delle merci in corso di sdoganamento.
9.1. Detta missiva, pur prodotta in primo grado, non risulta disconosciuta in relazione alle precedenti fasi giudiziali, e appare comunque contestata (nella sua riconducibilità alla società appellante) solo genericamente e stilisticamente.
10. In secondo luogo, il tenore di quella nota è avvalorato contemporaneamente a) dalla missiva trasmessa da all' , e b) dai verbali delle Controparte_1 Controparte_4
pedisseque operazioni di regolarizzazione della merce in stoccaggio (e fatta oggetto di un precedente provvedimento di sospensione dallo svincolo doganale).
10.1. Le operazioni di cui alla lettera b) appena menzionata – più dettagliatamente – erano state annunciate dalla missiva (di cui al paragrafo 9 di questa motivazione), ed effettivamente
3 condotte presso il deposito doganale privato di tipo C, appartenente a C&T (Caronte &
Tourist) Logistics s.r.l.
10.1.1. Le medesime si sarebbero svolte alla presenza dei funzionari doganali, dei rappresentanti dell'importatore, e di quelli di società appunto investita Controparte_1
dell'etichettatura di conformazione della merce alla normativa unionale vigente.
10.2. Solo una volta perfezionati gli adempimenti succitati la merce sarebbe stata – infine – autorizzata all'immissione in consumo, con cessazione della sospensione dello svincolo doganale.
10.2.1. Detto svincolo era stato disposto (dall' ) in ottemperanza ai Controparte_4
provvedimenti emessi dal Ministero dello Sviluppo economico, con cui era stata intimata (a la regolarizzazione (dell'etichettatura) delle merci in arrivo: merci oggetto della Parte_1
dichiarazione d'importazione IM/A Reg. 4 n° 139 N del 9 gennaio 2014.
10.2.2. In tale dichiarazione d'importazione aveva affermato d'introdurre in Europe Parte_1
«lampade a risparmio energetico, lampade a led e lampade alogene».
11. Sostenere, dunque, come il conferimento dell'incarico (di corretta etichettatura) a non sia mai intervenuto appare pretestuoso, e comunque smentito dalle CP_1
emergenze fattuali e documentali a disposizione.
12. Venendo, ora, alla disamina della doglianza inerente alla non-debenza delle ulteriori somme richieste da , per essere stati i codici dei dazi doganali indicati CP_1
erroneamente, la censura è parimenti infondata.
12.1. La voce tariffaria (VD8541401000) indicata come corretta da allude a prodotti Parte_1 contenenti – fra l'altro – transistori e diodi: affatto diversi – per struttura e impiego – rispetto alle lampade alogene o a LED, eventualmente contenenti diodi emettitori di luce, correttamente ricondotti (sia in sede di etichettatura sia dal consulente investito della perizia in primo grado) alla voce tariffaria VD8543709099.
13. Non è ravvisabile, dunque, alcun inadempimento di sul punto. Controparte_1
14. Anche l'ultima pretesa di pagamento avanzata da risulta prospettata Parte_1
genericamente, e comunque inconsistente.
14.1. Le somme richieste a da in via preventiva e sulla base Parte_1 Controparte_1
di un calcolo prognostico vanno intese quali acconti sulle competenze spettanti alla stessa società di spedizioni: la richiesta non è per ciò solo illecita né giustifica una domanda di rimborso verso sempreché non sopravvenga la dimostrazione – da parte della Parte_1 debitrice – dell'esorbitanza della loro quantificazione ovvero dell'omessa prestazione – da parte della creditrice – dei servizi sottostanti alla richiesta di pagamento. Controparte_1
4 14.2. Le somme in questione sono contestate dall'appellante in relazione al dato (temporale) della loro fatturazione preventiva, ma nulla è detto circa l'eventuale mancata erogazione delle prestazioni giustificatrici della pretesa economica.
15. Per tutto quanto appena chiarito, allora, l'appello va respinto integralmente.
16. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza (e sono conseguentemente poste a carico di Parte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore), risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente, considerando la vertenza di complessità media:
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.843,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Compenso tabellare: € 5.809,00
17. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, al fine del compimento – da parte della Cancelleria – delle valutazioni relative all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di EG AB, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da in persona del rappresentante legale pro-tempore, nei confronti di Parte_1 CP_1
in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed
[...]
eccezione, così provvede:
- rigetta integralmente l'appello;
- condanna in persona del rappresentante legale pro tempore, alla rifusione delle Parte_1
competenze processuali in favore di in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, e liquidate complessivamente nell'importo pari a 5.809,00 euro a titolo di compensi, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge;
- dà atto dell'avvenuta adozione di una pronuncia di rigetto integrale e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002.
5 EG AB, così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
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