Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 24/12/2025, n. 2943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2943 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02943/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01268/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1268 del 2021, proposto da
NI NG, PE NG, JE SA, rappresentati e difesi dall’avv.to Maurizio Cannizzo, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione, Via Butera n. 6;
contro
Comune di Partinico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv.to Antonio Geraci, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, Via Nicolò Turrisi n. 13;
per l’annullamento
DEL PROVVEDIMENTO 15/4/2021 N. 7, CHE INGIUNGE LA DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE CON RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Partinico Città Metropolitana di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 dicembre 2025 il dott. ST TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. Riferiscono gli esponenti della ricezione dell’ordinanza in epigrafe, in quanto dal verbale di sopralluogo del 18/3/2021 risulta la realizzazione di plurime opere edilizie prive di titolo legittimante:
1) Muri di confine su tre lati con fondazione, pilastri e trave di collegamento in c.a. e tompagnatura con blocchi in pomi-cemento (con altezze minime di ml. 1.80 e massime di 2.40 ed una lunghezza complessiva di ml 58);
2) Base in conglomerato cementizio delle dimensioni di ml 7.50 x 2.85 ove trovano appoggio n. 2 container prefabbricati (delle dimensioni di 5 x 2,30 il primo, per una superficie coperta di mq. 11.50 ed un volume di mc. 25; di ml 1.80 x 2.20 il secondo, con una superficie coperta di mq. 4 ed un volume di mc. 8);
3) Tettoia per il ricovero di mezzi meccanici con struttura in profilati metallici e copertura e pareti esterne con lastre di lamierino zincato (ml. 9,15 x 8,85, con 81 mq. di superficie coperta e 300 mc. di volume);
4) Tettoia adiacente a quella descritta al punto precedente destinata a magazzino, realizzata con gli stessi materiali (21 mq. di superficie e 55 di volume circa);
5) Struttura in muratura con copertura con lastre di coibentato del tipo isolpack destinato a bagno (superficie coperta di 5,40 mq. e volume di 12,70 mc.);
6) Struttura in muratura con copertura con lastre di coibentato del tipo isolpack destinato a cucina (superficie di 19 mq. e volume di 45 mc.);
7) Cisterna interrata del tipo prefabbricato a forma cilindrica della capienza di 10.000 litri.
B. Con ricorso ritualmente notificato e tempestivamente depositato a mezzo P.A.T., i ricorrenti impugnano il provvedimento sfavorevole, deducendo in diritto la violazione del DPR 380/2001 e l’eccesso di potere, in quanto si tratta di opere modeste in buona parte soggette a SCIA, e in ogni caso è stata presentata SCIA per provvedere alla loro regolarizzazione; il Comune avrebbe dovuto dapprima invitare i contravventori a sanare le violazioni contestate, e quindi adottare un provvedimento meno afflittivo.
C. Si è costituito in giudizio il Comune di Partinico, chiedendo il rigetto del gravame.
D. All’udienza straordinaria del 10/12/2025 il gravame introduttivo è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il gravame in epigrafe, parte ricorrente si duole dell’ordinanza di demolizione emessa per plurime opere abusive.
1. Nella memoria conclusionale l’amministrazione ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Ha rappresentato l’avvenuta presentazione, in data 31/8/2022, di una SCIA per i muri perimetrali e la cisterna prefabbricata, i quali risultano ora regolarizzati. Inoltre, il verbale di sopralluogo del 22/2/2023 (produzione doc.le in atti) attesta l’ottemperanza all’ingiunzione a rimuovere le opere identificate ai punti 2, 3, 4, 5, 6 del provvedimento impugnato. Il Comune ha infine insistito per la rifusione delle spese di lite.
2. Nel corso della discussione in collegamento telematico, il difensore di parte ricorrente ha confermato le circostanze suddette con dichiarazione riportata a verbale, e si è associato alla richiesta di declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse. Ha chiesto l'integrale compensazione delle spese di lite.
3. È noto che, nel caso in cui vi sia una espressa dichiarazione dell'interessato di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ne discende comunque l'improcedibilità dello stesso, non potendo in tal caso il giudice, in omaggio al principio dispositivo, decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, imponendosi in sostanza una declaratoria in conformità (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, sez. VI – 11/9/2019 n. 6130). Al Collegio non resta, in definitiva, che prendere atto del venir meno dell’interesse alla decisione.
4. Le spese di lite possono trovare parziale compensazione, nella misura del 50%, in quanto non tutte le opere potevano essere sanate con SCIA tardiva, come dimostra la resipiscenza dimostrata con la demolizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente a corrispondere all’amministrazione resistente le spese di lite, previa compensazione del 50%, nella misura di 1.000 € oltre a oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto in video-conferenza, con l’intervento dei magistrati:
ST TE, Presidente, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ST TE |
IL SEGRETARIO