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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/07/2024, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
N. 5894/2022
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to MERCURIO CARLO, come da procura in atti e da Parte_1
PIAZZA GIULIO CESARE 30 70124 BARI ITALIA;
Parte_2 C.F._1
RICORRENTE
E
Controparte_1
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. LOTITO
[...] P.IVA_1
GIUSEPPINA (c.f. ) e da avv. I.I.S.S. ( c.f. C.F._2 Controparte_2
) assistito e difeso dall'avv. LOTITO GIUSEPPINA (c.f. ) e da P.IVA_2 C.F._2 avv. Controparte_3
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_3
LOTITO GIUSEPPINA (c.f. ) e da avv. C.F._2 [...]
( c.f. ) assistito e Controparte_1 P.IVA_4 difeso dall'avv. LOTITO GIUSEPPINA (c.f. ) e da avv. C.F._2
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04.10.2022, adiva il Tribunale del Lavoro di Trani, Parte_1
convenendo il e chiedendo – previa declaratoria di illegittimità, nullità, inefficacia, annullamento e/o CP_4 comunque disapplicazione del decreto di depennamento dalle graduatorie di I fascia GPS – II fascia GI e rettifica del punteggio AOOUSPBA, prot. n. 5831 del 25.03.2021; del decreto di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato emesso dall' prot. n. 3780 del 09.04.2022; di Controparte_5
ogni altro atto e provvedimento amministrativo presupposto e/o connesso e/o consequenziale – di accogliere il ricorso.
In particolare, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto ad essere reinserito nella graduatoria permanente con effetto retroattivo e, dunque, nella I fascia della graduatoria per le supplenze e II fascia di istituto per le supplenze ITP per il personale docente nella scuola secondaria di I e II grado per l' classe di concorso B016 (Laboratori di scienze e tecnologie Controparte_1
informatiche) valide per gli anni scolastici 2020/2022 e per le successive costituende, con il riconoscimento dei punteggi spettanti per titoli di studio e di carriera posseduti all'atto di esclusione.
Di conseguenza, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare validamente costituito il rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 09.09.2021, prot. n. 5932 con l' di Controparte_5
Andria (BT) e, dunque, l'illegittimità del licenziamento comminatogli, ordinando all'Amministrazione convenuta in giudizio la reintegrazione in servizio nonché il riconoscimento giuridico, ad ogni effetto di legge, del servizio espletato. Per l'effetto, il ricorrente chiedeva di ordinare all'Amministrazione convenuta la rettifica del punteggio indicato nella graduatoria, ripristinando quello posseduto al momento dell'interruzione illegittima del rapporto di lavoro incrementato di quello che il ricorrente avrebbe conseguito se il rapporto di lavoro non fosse stato illegittimamente risolto.
Infine, il ricorrente chiedeva di condannare le amministrazioni convenute, in solido tra loro, al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria pari alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito dal giorno della risoluzione anticipata sino alla naturale scadenza del contratto ovvero data diversa ritenuta di giustizia, commisurata alla retribuzione globale di fatto mensilmente percepita e pari ad euro 1.200,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonché relativo trattamento retributivo e contributivo.
Il tutto, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Con Il si costituiva in giudizio, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto poiché ritenuto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, all'udienza odierna la presente causa veniva decisa ex art. 127ter
c.p.c. mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta. Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che le parti depositavano note di trattazione scritta.
Il ricorso è infondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va rigettato.
Il ricorrente dichiarava di ricoprire la qualifica di docente a tempo determinato (classe di concorso B016 -
Laboratori di scienze e tecnologie informatiche), risultando regolarmente inserito nelle Graduatorie
Provinciali (I Fascia) e di Istituto (II Fascia) per le supplenze ITP nella scuola secondaria di I e II grado per l' Controparte_1
Precisamente, il ricorrente riferiva di essere in possesso del diploma di maturità in Ragioniere e Perito
Commerciale e Programmatore, pacificamente riconosciuto come titolo di studio idoneo per l'accesso all'insegnamento nella specifica disciplina, con diritto all'inserimento nelle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e di istituto (GI) regolate dall'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020.
Oltre a tanto, il ricorrente riferiva di esser stato destinatario di un provvedimento giudiziale a sé favorevole che avesse sancito il suo diritto ad essere legittimamente inserito nelle graduatorie di reclutamento dei docenti.
Nello specifico, con sentenza del TAR Lazio n. 10902/2018 del 13/11/2018 – emessa nell'ambito del giudizio recante n. 10164/2018 R.G. e non impugnata nei termini di legge, quindi, passata in giudicato – il Tribunale
Amministrativo adito, chiamato a pronunciarsi sull'illegittimità del D.M. n. 506 del 19/06/2018 avente ad oggetto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo nella parte in cui non consentiva il reinserimento nelle predette graduatorie per l'ipotesi di mancata presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza, aveva sancito il diritto dei ricorrenti - e, tra essi, dell'odierno ricorrente - ad essere inseriti nella graduatoria GAE e, di conseguenza, nella I Fascia della graduatoria GSP e II Fascia della graduatoria GI ad essa correlate.
In proposito, il ricorrente riferiva che, in ragione della suddetta pronuncia, il avesse dato CP_1
spontanea esecuzione a quanto ordinato dal TAR del Lazio, riconoscendo il diritto del ricorrente ad essere collocato nella graduatoria per le supplenze e di istituto rispettivamente di I e II Fascia della classe di
CP_ concorso B016 per la provincia di inserendolo alla posizione n. 14 con attribuzione di 8 punti, così risultando destinatario di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato e assegnazione dell'incarico di supplenza annuale, da svolgersi presso l' di Andria (BT), dal Controparte_5
09.09.2021 al 31.08.2022.
Tuttavia, il ricorrente riferiva che, in seguito alle verifiche sul proprio punteggio in relazione ai dati dichiarati nella domanda di inserimento nella graduatoria GPS di I Fascia del personale docente nonché alla convalida dello stesso punteggio, in data 09.04.20222, l'Istituto scolastico aveva adottato il decreto prot. n.
3780 con cui si decretava la risoluzione del contratto/licenziamento con decorrenza immediata nei confronti del ricorrente, richiamando una nota emanata dagli Uffici Controparte_7 CP_ di (prot. n. 5831 del 23/03/2022) nella parte in cui essa statuiva che la posizione occupata dal docente nella I fascia della graduatoria B016 fosse illegittima in quanto “il candidato era destinatario di provvedimento giurisdizionale definitivo del TAR Lazio prot. n. 10902/2018 del 13/11/2018, che ha effetto solo su coloro i quali erano già presenti in GAE, circostanza che non riguarda il docente in oggetto, in quanto nella banca dati non risulta mai inserito in questa graduatoria”.
Ebbene, il ricorrente chiedeva il riconoscimento del proprio diritto al reinserimento nelle graduatorie GAE/I
Fascia GPS/II Fascia, stante la violazione del giudicato amministrativo;
violazione e falsa applicazione della L.
n. 241/1990 e del procedimento amministrativo;
violazione del principio di tempestività della verifica della domanda di inserimento (art. 8, co. 7, D.M. 60/2020); eccesso di potere della p.a.; illegittimo esercizio del potere di autotutela;
violazione e falsa applicazione del CCNL 29.11.2007 Comparto Scuola, del D.M. 131 del 13.06.2007 e del D.M. 60/2020; insussistenza della causa di risoluzione del contratto;
violazione del principio di legittimo affidamento e buonafede e del diritto alla continuità didattica degli alunni;
violazione dei principi di cui all'art. 55 D.Lgs. n. 165/2001 e del CCNL 29 novembre 2007 per il comparto scuola;
violazione della normativa sul procedimento disciplinare;
infondatezza ed erroneità dei provvedimenti impugnati.
Tutto quanto premesso, si ritiene che gli assunti di parte ricorrente non siano condivisibili.
Invece, si condividono le argomentazioni di parte resistente.
Vero è che parte ricorrente risulta tra i destinatari della citata sentenza TAR Lazio n. 10902/2018, ma è vero anche che la posizione dell'odierno ricorrente appare differente rispetto a quella degli altri ricorrenti di quel giudizio.
Nello specifico, la differenza tra le posizioni deriva dalla circostanza che il insegnante Tecnico Parte_1
Pratico non in possesso di un titolo abilitante, non sia mai stato inserito nelle GAE.
Con la sentenza innanzi citata, il TAR Lazio si è espresso richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato in base alla quale “non è corretto ritenere che dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in G.A.E. discenda la preclusione del reinserimento nelle stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento” (Sez. VI, n. 3323 del 2017). Il re- ingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro i quali già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria, atteso che gli inserimenti “ex novo” sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge (e che qui non assumono rilievo) (sentt. 4021/2018, 3703/2018)”. Dalla motivazione risulta evidente che, con la predetta pronuncia, il TAR Lazio ha inteso riconoscere il diritto dei docenti ricorrenti già inseriti nelle GAE e depennati (a seguito dell'omessa presentazione della domanda in occasione degli aggiornamenti) ad essere reinseriti, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.
Ebbene, tale circostanza non ricorre nel caso di specie, atteso che il non è mai stato inserito nelle Parte_1
GAE ed anzi risultando dalla banca dati GAE quale “ASPIRANTE NON PRESENTE SULLA BASE INFORMATIVA”.
Del resto, l'amministrazione resistente provava che prive di riscontro erano rimaste le note con cui l'
[...]
aveva richiesto i dati sui ricorrenti interessati dal contenzioso seriale D.M. n. Controparte_8
506/2018 – tra cui il contenzioso conclusosi con la citata sentenza TAR Lazio n. 10902/2018 – non pervenendo alcuna comunicazione con riguardo alla posizione dell'odierno ricorrente. Tanto, ovviamente, a riprova della posizione del il quale giammai avrebbe potuto fornire i dati richiesti, non essendo Parte_1
mai stato inserito in GAE e, dunque, non risultando docente depennato richiedente il “reinserimento”, bensì docente richiedente “l'inserimento” a tutti gli effetti ex novo in GAE, adducendo il diploma ITP.
Si è osservato che il in occasione della formulazione della domanda di inserimento nelle Parte_1
graduatorie relative al personale docente, dichiarava di aver “Titolo per l'inserimento nel I fascia delle graduatorie dei docenti (cosiddetti abilitati) per la classe di concorso B016 - Laboratori di scienze e tecnologie informatiche così come di seguito: Accesso Provvedimento giurisdizionale definitivo Autorità provvedimento TAR LAZIO Data provvedimento 13/11/2018 Numero provvedimento 10902/2018”. A seguito della suddetta dichiarazione, l'odierno ricorrente aveva stipulato contratto di supplenza annuale nella classe di concorso B016 con l'I.I.S.S. “G. Colasanto” di Andria;
contratto che di fatto risultava in essere dal 09.09.2021 all'08.04.2022, data nella quale veniva risolto.
Difatti, con nota prot. n. AOOUSPBA 5831 del 23.3.2022, l' comunicava Controparte_8
all'I.I.S.S. “G. Colasanto” l'illegittimità della posizione con riserva nella prima fascia della graduatoria B016 con 8 punti del dipendente , “in quanto il soggetto in questione non è destinatario di Parte_1 alcuna pronuncia favorevole utile all'inserimento nella 1 fascia, non ha superato alcun concorso, né è stato mai presente in GAE. Il nominato risulta tra i destinatari della sentenza TAR Lazio n. 10902/2018 Parte_3
+ altri R.G. n. 10164/2018 […] che ha effetto solo su coloro i quali erano già presenti in GAE,
[...]
circostanza che NON riguarda il nominato in oggetto. All'interrogazione della nostra banca dati GAE, infatti,
risulta che non è mai stato inserito in GAE “ASPIRANTE NON PRESENTE SULLA BASE Parte_1
INFORMATIVA”. Si aggiunge che l'aspirante non risulta avere il requisito in merito all'inserimento in GPS I
FASCIA”. Con ogni consentita urgenza, la S.V. vorrà procedere all'esclusione di dalla 1 Parte_1 fascia-B016, e accertare l'eventuale possibilità dell'inserimento nella seconda fascia, laddove il suddetto ne abbia il requisito”. Sulla base di tanto, aveva fatto seguito il corretto provvedimento prot. n. 3262/VII.1 del 28.3.2022 dell'I.I.S.S. “G. Colasanto” di esclusione dalla prima fascia ed inserimento in seconda fascia con rivalutazione del punteggio nonché provvedimento di risoluzione del su menzionato contratto, atteso che la rettifica della posizione in graduatoria – II fascia, punteggio 16,5 – portava il ricorrente in una posizione non utile per la contrattualizzazione.
Occorre evidenziare che, come documentalmente provato dalla resistente, già negli anni precedenti, in virtù della medesima dichiarazione, il aveva ottenuto incarico dal 13.11.2019 al 26.11.2019 presso Parte_1
l'Istituto Superiore "I. Alpi - E. Montale" di Rutigliano per 13 ore settimanali e presso l'Istituto Superiore
“I.I.S.S. T. Fiore” di Modugno per 18 ore settimanali.
Già in quella circostanza, l'Amministrazione, dopo aver verificato la posizione del dipendente, aveva provveduto ad emanare il decreto di esclusione dalla graduatoria degli abilitati (allora II fascia) e collocazione nella graduatoria dei non abilitati (III fascia) ed a risolvere il contratto, rispettivamente con provvedimento prot. n. 8354/07/06 del 26.11.2019 e con provvedimento prot. n. 8620/07 del 04.12.2019, debitamente notificati all'interessato.
Si rileva che l'odierno ricorrente non fosse – e tutt'ora non è – in possesso dello status espressamente individuato dallo stesso Giudice Amministrativo di candidato “cancellato” dalle GAE e, per tale ragione, non possa pretendere di essere reinserito in una graduatoria nella quale non è mai stato iscritto.
Da qui la legittimità della verifica, in sede esecutiva, da parte dell'Amministrazione di tutti i presupposti di fatto necessari a dare corretta esecuzione al giudicato di annullamento statuito dal Giudice Amministrativo.
L'Amministrazione scolastica ha doverosamente e legittimamente operato, verificando e correggendo la posizione dell'odierno ricorrente e procedendo con la risoluzione del contratto di lavoro.
Tali atti sono apparsi dovuti e vincolati ed il loro contenuto – considerata la posizione dell'odierno ricorrente – non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Si osserva, al riguardo, che l'art. 21octies della L. n. 241/90 dispone che “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Allora, si ritiene che non si sia verificata alcuna lesione dell'interesse del ricorrente alla partecipazione al procedimento Di contro, si condivide l'assunto di parte resistente circa l'interesse pubblico contrapposto e prevalente, consistente nell'interesse di tutti gli altri aspiranti alle supplenze inseriti nella graduatoria a non essere scavalcati dal ricorrente in seguito al suo illegittimo riconoscimento ad essere “reinserito”, con riflessi in termini anche di acquisizione di un punteggio che si rifletterebbe sulle future graduatorie, in evidente violazione del principio di imparzialità e buon andamento della P.A.
Invero, proprio tali principi (unitamente a quelli di correttezza, buona amministrazione e buona fede) portano ad affermare che, seppur vero che la normativa in materia dispone che “L'istituzione scolastica ove
l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”, ciò non può giustificare e portare a cristallizzare una situazione illegittima, che verrebbe a pregiudicare altri soggetti. Alcun termine prevede, peraltro, la normativa in termini di controllo, né alcun termine decadenziale può ritenersi sussistere in tale materia.
Non si condivide il richiamo di parte ricorrente alla violazione della normativa sul procedimento disciplinare, atteso che la risoluzione del rapporto di lavoro è avvenuta in seguito alla rettifica della posizione in graduatoria.
Infondata appare anche la richiesta di risarcimento del danno “per errore commesso dall'Amministrazione”, atteso che alcun errore può imputarsi in capo all'Amministrazione.
Concludendo, in forza delle ragioni in disamina, il ricorso dev'essere rigettato.
Pur tuttavia, valutata la complessità della questione di sfondo alla lite, appare ragionevole la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 04.10.2022, nei confronti di Parte_1
così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese. CP_4
Così deciso in Trani, il 02/07/2024
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Angela Arbore
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to MERCURIO CARLO, come da procura in atti e da Parte_1
PIAZZA GIULIO CESARE 30 70124 BARI ITALIA;
Parte_2 C.F._1
RICORRENTE
E
Controparte_1
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. LOTITO
[...] P.IVA_1
GIUSEPPINA (c.f. ) e da avv. I.I.S.S. ( c.f. C.F._2 Controparte_2
) assistito e difeso dall'avv. LOTITO GIUSEPPINA (c.f. ) e da P.IVA_2 C.F._2 avv. Controparte_3
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_3
LOTITO GIUSEPPINA (c.f. ) e da avv. C.F._2 [...]
( c.f. ) assistito e Controparte_1 P.IVA_4 difeso dall'avv. LOTITO GIUSEPPINA (c.f. ) e da avv. C.F._2
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04.10.2022, adiva il Tribunale del Lavoro di Trani, Parte_1
convenendo il e chiedendo – previa declaratoria di illegittimità, nullità, inefficacia, annullamento e/o CP_4 comunque disapplicazione del decreto di depennamento dalle graduatorie di I fascia GPS – II fascia GI e rettifica del punteggio AOOUSPBA, prot. n. 5831 del 25.03.2021; del decreto di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato emesso dall' prot. n. 3780 del 09.04.2022; di Controparte_5
ogni altro atto e provvedimento amministrativo presupposto e/o connesso e/o consequenziale – di accogliere il ricorso.
In particolare, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto ad essere reinserito nella graduatoria permanente con effetto retroattivo e, dunque, nella I fascia della graduatoria per le supplenze e II fascia di istituto per le supplenze ITP per il personale docente nella scuola secondaria di I e II grado per l' classe di concorso B016 (Laboratori di scienze e tecnologie Controparte_1
informatiche) valide per gli anni scolastici 2020/2022 e per le successive costituende, con il riconoscimento dei punteggi spettanti per titoli di studio e di carriera posseduti all'atto di esclusione.
Di conseguenza, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare validamente costituito il rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 09.09.2021, prot. n. 5932 con l' di Controparte_5
Andria (BT) e, dunque, l'illegittimità del licenziamento comminatogli, ordinando all'Amministrazione convenuta in giudizio la reintegrazione in servizio nonché il riconoscimento giuridico, ad ogni effetto di legge, del servizio espletato. Per l'effetto, il ricorrente chiedeva di ordinare all'Amministrazione convenuta la rettifica del punteggio indicato nella graduatoria, ripristinando quello posseduto al momento dell'interruzione illegittima del rapporto di lavoro incrementato di quello che il ricorrente avrebbe conseguito se il rapporto di lavoro non fosse stato illegittimamente risolto.
Infine, il ricorrente chiedeva di condannare le amministrazioni convenute, in solido tra loro, al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria pari alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito dal giorno della risoluzione anticipata sino alla naturale scadenza del contratto ovvero data diversa ritenuta di giustizia, commisurata alla retribuzione globale di fatto mensilmente percepita e pari ad euro 1.200,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonché relativo trattamento retributivo e contributivo.
Il tutto, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Con Il si costituiva in giudizio, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto poiché ritenuto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, all'udienza odierna la presente causa veniva decisa ex art. 127ter
c.p.c. mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta. Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che le parti depositavano note di trattazione scritta.
Il ricorso è infondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va rigettato.
Il ricorrente dichiarava di ricoprire la qualifica di docente a tempo determinato (classe di concorso B016 -
Laboratori di scienze e tecnologie informatiche), risultando regolarmente inserito nelle Graduatorie
Provinciali (I Fascia) e di Istituto (II Fascia) per le supplenze ITP nella scuola secondaria di I e II grado per l' Controparte_1
Precisamente, il ricorrente riferiva di essere in possesso del diploma di maturità in Ragioniere e Perito
Commerciale e Programmatore, pacificamente riconosciuto come titolo di studio idoneo per l'accesso all'insegnamento nella specifica disciplina, con diritto all'inserimento nelle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e di istituto (GI) regolate dall'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020.
Oltre a tanto, il ricorrente riferiva di esser stato destinatario di un provvedimento giudiziale a sé favorevole che avesse sancito il suo diritto ad essere legittimamente inserito nelle graduatorie di reclutamento dei docenti.
Nello specifico, con sentenza del TAR Lazio n. 10902/2018 del 13/11/2018 – emessa nell'ambito del giudizio recante n. 10164/2018 R.G. e non impugnata nei termini di legge, quindi, passata in giudicato – il Tribunale
Amministrativo adito, chiamato a pronunciarsi sull'illegittimità del D.M. n. 506 del 19/06/2018 avente ad oggetto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo nella parte in cui non consentiva il reinserimento nelle predette graduatorie per l'ipotesi di mancata presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza, aveva sancito il diritto dei ricorrenti - e, tra essi, dell'odierno ricorrente - ad essere inseriti nella graduatoria GAE e, di conseguenza, nella I Fascia della graduatoria GSP e II Fascia della graduatoria GI ad essa correlate.
In proposito, il ricorrente riferiva che, in ragione della suddetta pronuncia, il avesse dato CP_1
spontanea esecuzione a quanto ordinato dal TAR del Lazio, riconoscendo il diritto del ricorrente ad essere collocato nella graduatoria per le supplenze e di istituto rispettivamente di I e II Fascia della classe di
CP_ concorso B016 per la provincia di inserendolo alla posizione n. 14 con attribuzione di 8 punti, così risultando destinatario di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato e assegnazione dell'incarico di supplenza annuale, da svolgersi presso l' di Andria (BT), dal Controparte_5
09.09.2021 al 31.08.2022.
Tuttavia, il ricorrente riferiva che, in seguito alle verifiche sul proprio punteggio in relazione ai dati dichiarati nella domanda di inserimento nella graduatoria GPS di I Fascia del personale docente nonché alla convalida dello stesso punteggio, in data 09.04.20222, l'Istituto scolastico aveva adottato il decreto prot. n.
3780 con cui si decretava la risoluzione del contratto/licenziamento con decorrenza immediata nei confronti del ricorrente, richiamando una nota emanata dagli Uffici Controparte_7 CP_ di (prot. n. 5831 del 23/03/2022) nella parte in cui essa statuiva che la posizione occupata dal docente nella I fascia della graduatoria B016 fosse illegittima in quanto “il candidato era destinatario di provvedimento giurisdizionale definitivo del TAR Lazio prot. n. 10902/2018 del 13/11/2018, che ha effetto solo su coloro i quali erano già presenti in GAE, circostanza che non riguarda il docente in oggetto, in quanto nella banca dati non risulta mai inserito in questa graduatoria”.
Ebbene, il ricorrente chiedeva il riconoscimento del proprio diritto al reinserimento nelle graduatorie GAE/I
Fascia GPS/II Fascia, stante la violazione del giudicato amministrativo;
violazione e falsa applicazione della L.
n. 241/1990 e del procedimento amministrativo;
violazione del principio di tempestività della verifica della domanda di inserimento (art. 8, co. 7, D.M. 60/2020); eccesso di potere della p.a.; illegittimo esercizio del potere di autotutela;
violazione e falsa applicazione del CCNL 29.11.2007 Comparto Scuola, del D.M. 131 del 13.06.2007 e del D.M. 60/2020; insussistenza della causa di risoluzione del contratto;
violazione del principio di legittimo affidamento e buonafede e del diritto alla continuità didattica degli alunni;
violazione dei principi di cui all'art. 55 D.Lgs. n. 165/2001 e del CCNL 29 novembre 2007 per il comparto scuola;
violazione della normativa sul procedimento disciplinare;
infondatezza ed erroneità dei provvedimenti impugnati.
Tutto quanto premesso, si ritiene che gli assunti di parte ricorrente non siano condivisibili.
Invece, si condividono le argomentazioni di parte resistente.
Vero è che parte ricorrente risulta tra i destinatari della citata sentenza TAR Lazio n. 10902/2018, ma è vero anche che la posizione dell'odierno ricorrente appare differente rispetto a quella degli altri ricorrenti di quel giudizio.
Nello specifico, la differenza tra le posizioni deriva dalla circostanza che il insegnante Tecnico Parte_1
Pratico non in possesso di un titolo abilitante, non sia mai stato inserito nelle GAE.
Con la sentenza innanzi citata, il TAR Lazio si è espresso richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato in base alla quale “non è corretto ritenere che dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in G.A.E. discenda la preclusione del reinserimento nelle stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento” (Sez. VI, n. 3323 del 2017). Il re- ingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro i quali già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria, atteso che gli inserimenti “ex novo” sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge (e che qui non assumono rilievo) (sentt. 4021/2018, 3703/2018)”. Dalla motivazione risulta evidente che, con la predetta pronuncia, il TAR Lazio ha inteso riconoscere il diritto dei docenti ricorrenti già inseriti nelle GAE e depennati (a seguito dell'omessa presentazione della domanda in occasione degli aggiornamenti) ad essere reinseriti, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.
Ebbene, tale circostanza non ricorre nel caso di specie, atteso che il non è mai stato inserito nelle Parte_1
GAE ed anzi risultando dalla banca dati GAE quale “ASPIRANTE NON PRESENTE SULLA BASE INFORMATIVA”.
Del resto, l'amministrazione resistente provava che prive di riscontro erano rimaste le note con cui l'
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aveva richiesto i dati sui ricorrenti interessati dal contenzioso seriale D.M. n. Controparte_8
506/2018 – tra cui il contenzioso conclusosi con la citata sentenza TAR Lazio n. 10902/2018 – non pervenendo alcuna comunicazione con riguardo alla posizione dell'odierno ricorrente. Tanto, ovviamente, a riprova della posizione del il quale giammai avrebbe potuto fornire i dati richiesti, non essendo Parte_1
mai stato inserito in GAE e, dunque, non risultando docente depennato richiedente il “reinserimento”, bensì docente richiedente “l'inserimento” a tutti gli effetti ex novo in GAE, adducendo il diploma ITP.
Si è osservato che il in occasione della formulazione della domanda di inserimento nelle Parte_1
graduatorie relative al personale docente, dichiarava di aver “Titolo per l'inserimento nel I fascia delle graduatorie dei docenti (cosiddetti abilitati) per la classe di concorso B016 - Laboratori di scienze e tecnologie informatiche così come di seguito: Accesso Provvedimento giurisdizionale definitivo Autorità provvedimento TAR LAZIO Data provvedimento 13/11/2018 Numero provvedimento 10902/2018”. A seguito della suddetta dichiarazione, l'odierno ricorrente aveva stipulato contratto di supplenza annuale nella classe di concorso B016 con l'I.I.S.S. “G. Colasanto” di Andria;
contratto che di fatto risultava in essere dal 09.09.2021 all'08.04.2022, data nella quale veniva risolto.
Difatti, con nota prot. n. AOOUSPBA 5831 del 23.3.2022, l' comunicava Controparte_8
all'I.I.S.S. “G. Colasanto” l'illegittimità della posizione con riserva nella prima fascia della graduatoria B016 con 8 punti del dipendente , “in quanto il soggetto in questione non è destinatario di Parte_1 alcuna pronuncia favorevole utile all'inserimento nella 1 fascia, non ha superato alcun concorso, né è stato mai presente in GAE. Il nominato risulta tra i destinatari della sentenza TAR Lazio n. 10902/2018 Parte_3
+ altri R.G. n. 10164/2018 […] che ha effetto solo su coloro i quali erano già presenti in GAE,
[...]
circostanza che NON riguarda il nominato in oggetto. All'interrogazione della nostra banca dati GAE, infatti,
risulta che non è mai stato inserito in GAE “ASPIRANTE NON PRESENTE SULLA BASE Parte_1
INFORMATIVA”. Si aggiunge che l'aspirante non risulta avere il requisito in merito all'inserimento in GPS I
FASCIA”. Con ogni consentita urgenza, la S.V. vorrà procedere all'esclusione di dalla 1 Parte_1 fascia-B016, e accertare l'eventuale possibilità dell'inserimento nella seconda fascia, laddove il suddetto ne abbia il requisito”. Sulla base di tanto, aveva fatto seguito il corretto provvedimento prot. n. 3262/VII.1 del 28.3.2022 dell'I.I.S.S. “G. Colasanto” di esclusione dalla prima fascia ed inserimento in seconda fascia con rivalutazione del punteggio nonché provvedimento di risoluzione del su menzionato contratto, atteso che la rettifica della posizione in graduatoria – II fascia, punteggio 16,5 – portava il ricorrente in una posizione non utile per la contrattualizzazione.
Occorre evidenziare che, come documentalmente provato dalla resistente, già negli anni precedenti, in virtù della medesima dichiarazione, il aveva ottenuto incarico dal 13.11.2019 al 26.11.2019 presso Parte_1
l'Istituto Superiore "I. Alpi - E. Montale" di Rutigliano per 13 ore settimanali e presso l'Istituto Superiore
“I.I.S.S. T. Fiore” di Modugno per 18 ore settimanali.
Già in quella circostanza, l'Amministrazione, dopo aver verificato la posizione del dipendente, aveva provveduto ad emanare il decreto di esclusione dalla graduatoria degli abilitati (allora II fascia) e collocazione nella graduatoria dei non abilitati (III fascia) ed a risolvere il contratto, rispettivamente con provvedimento prot. n. 8354/07/06 del 26.11.2019 e con provvedimento prot. n. 8620/07 del 04.12.2019, debitamente notificati all'interessato.
Si rileva che l'odierno ricorrente non fosse – e tutt'ora non è – in possesso dello status espressamente individuato dallo stesso Giudice Amministrativo di candidato “cancellato” dalle GAE e, per tale ragione, non possa pretendere di essere reinserito in una graduatoria nella quale non è mai stato iscritto.
Da qui la legittimità della verifica, in sede esecutiva, da parte dell'Amministrazione di tutti i presupposti di fatto necessari a dare corretta esecuzione al giudicato di annullamento statuito dal Giudice Amministrativo.
L'Amministrazione scolastica ha doverosamente e legittimamente operato, verificando e correggendo la posizione dell'odierno ricorrente e procedendo con la risoluzione del contratto di lavoro.
Tali atti sono apparsi dovuti e vincolati ed il loro contenuto – considerata la posizione dell'odierno ricorrente – non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Si osserva, al riguardo, che l'art. 21octies della L. n. 241/90 dispone che “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Allora, si ritiene che non si sia verificata alcuna lesione dell'interesse del ricorrente alla partecipazione al procedimento Di contro, si condivide l'assunto di parte resistente circa l'interesse pubblico contrapposto e prevalente, consistente nell'interesse di tutti gli altri aspiranti alle supplenze inseriti nella graduatoria a non essere scavalcati dal ricorrente in seguito al suo illegittimo riconoscimento ad essere “reinserito”, con riflessi in termini anche di acquisizione di un punteggio che si rifletterebbe sulle future graduatorie, in evidente violazione del principio di imparzialità e buon andamento della P.A.
Invero, proprio tali principi (unitamente a quelli di correttezza, buona amministrazione e buona fede) portano ad affermare che, seppur vero che la normativa in materia dispone che “L'istituzione scolastica ove
l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”, ciò non può giustificare e portare a cristallizzare una situazione illegittima, che verrebbe a pregiudicare altri soggetti. Alcun termine prevede, peraltro, la normativa in termini di controllo, né alcun termine decadenziale può ritenersi sussistere in tale materia.
Non si condivide il richiamo di parte ricorrente alla violazione della normativa sul procedimento disciplinare, atteso che la risoluzione del rapporto di lavoro è avvenuta in seguito alla rettifica della posizione in graduatoria.
Infondata appare anche la richiesta di risarcimento del danno “per errore commesso dall'Amministrazione”, atteso che alcun errore può imputarsi in capo all'Amministrazione.
Concludendo, in forza delle ragioni in disamina, il ricorso dev'essere rigettato.
Pur tuttavia, valutata la complessità della questione di sfondo alla lite, appare ragionevole la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 04.10.2022, nei confronti di Parte_1
così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese. CP_4
Così deciso in Trani, il 02/07/2024
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Angela Arbore