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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/06/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 118/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
3.3.2022
da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Guarini
pec Email_1
ricorrente
contro
pagina 1 di 34 PA
rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Valcanover
pec Email_2
convenuta
e
c o n l a c h i a m a t a i n c a u s a
di
RT
rappresentata e difesa dall'avv. Mirko Arena
pec Email_3
chiamata in causa
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Accertare e dichiarare la responsabilità di in merito al PA
sinistro occorso al signor indicato in narrativa;
Parte_1
condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal dipendente quantificati nella somma di € 68.916,09 e
comprensiva di rivalutazione ed interessi alla data odierna- o nelle diverse somme maggiori o minori che vorrà quantificare l'Ill.mo Tribunale;
in ogni caso condannare la , in persona del legale PA
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese del presente giudizio ed oneri di
legge aumentate fino al 30% Decreto Ministero, Giustizia, 08/03/2018 n° 37 oltre 15%,
CNAP e IVA con distrazione agli scriventi difensori patroni antistatari”
pagina 2 di 34 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Nel merito,
in via principale:
rigettare il ricorso perché infondato per i motivi tutti di cui in narrativa;
in subordine:
accertata e dichiarato la condotta della convenuta quale concausa sopravvenuta della
malattia professionale, per i motivi di cui in narrativa, ridurre il quantum richiesto a
titolo di risarcimento alla somma ritenuta di giustizia;
in subordine:
nella denegata ipotesi di condanna della presente convenuta, in tutto o in parte,
accertare e dichiarare la terza chiamata Controparte_3
con sede legale in LA, via Benigno Crespi, 23, Intermediario
[...]
Grendene Ass.ni snc giusta polizza n. 056A7115 ramo 17, in persona del legale
rappresentante, tenuta nei limiti del massimale di polizza a manlevare la società
per quanto essa risulti tenuta a pagare al ricorrente a titolo PA
risarcitorio, nonché in punto spese giudiziali nei limiti di cui all'art. 1917 commi 3 e
4”
CONCLUSIONI DI PARTE TERZA CHIAMATA
“Nel merito,
in via principale: previo accertamento dei fatti di cui all'odierno contendere, rigettarsi ogni domanda
avanzata per qualsivoglia ragione o titolo nei confronti della resistente in quanto
infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata: pagina 3 di 34 previo accertamento dei fatti di cui all'odierno contendere, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte ricorrente, dichiararsi l'intervenuta prescrizione
ex art. 2952 c.c. del diritto alla manleva azionato dalla resistente PA
nei confronti di Controparte_3
in via di ulteriore subordine: previo accertamento dei fatti di cui all'odierno contendere, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte ricorrente e nell'ulteriormente denegata ipotesi
in cui dovesse ritenersi infondata la predetta eccezione di prescrizione, accertarsi la
non operatività della polizza n. 056A7115, e conseguentemente rigettarsi le domande
svolte in via di manleva nei confronti di in quanto infondate, Controparte_3
anche ex art. 1914 - 1915 c.c.;
in via di ulteriore subordine: previo accertamento dei fatti di cui all'odierno contendere, nella denegata ipotesi di
rigetto di tutte le conclusioni che precedono, limitarsi comunque il diritto alla manleva
azionato dalla resistente nei confronti di PA Controparte_3
a quanto risulterà effettivamente dovuto al ricorrente in esito all'espletanda istruttoria,
detraendo altresì da tale ammontare le somme già erogate e/o da erogarsi da parte di
oltre che secondo gli scoperti, le esclusioni e le franchigie di cui al contratto CP_4
di assicurazione”
MOTIVAZIONE
§1 la sentenza non definitiva e l'ordinanza ex art. 279 co. 2 in relazione al co. 1 n. 4 cod.proc.civ.
Con sentenza non definitiva n. 36/2024 del 27.2.2024 questo giudice ha così statuito: pagina 4 di 34 “Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, NON
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Accerta che la società convenuta non ha assolto l'onere, PA
incombente su di essa, di provare l'avvenuto adempimento, nel periodo 1994-2014,
degli obblighi datoriali, di valutazione dei rischi in azienda per la sicurezza e la salute dei lavoratori e di indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate e da realizzare, prescritti dall'art. 4 d.lgs. 19.9.1994, n. 626 e dagli artt. 17 e 28 d.lgs.
9.4.2008, n. 81.
2. Accerta che la società convenuta non ha assolto l'onere, incombente su di essa, di provare l'avvenuto adempimento, nel periodo 1994-2020, dell'obbligo datoriale di individuare, con sufficiente concretezza e precisione, le caratteristiche dei carichi che gli addetti alla sfaldatura dovevano movimentare (come prescritto dal punto l dell'allegato VII al d.lgs. 626/1994 e dell'allegato XXXIII al d.lgs. 81/2008) e di fornire in modo sufficientemente specifico agli addetti alla sfaldatura le informazioni riguardanti il peso dei carichi che dovevano movimentare, come imponevano l'art. 49 co. 1 d.lgs. 626/1994 e l'art. 169 co. 1, lett. a) d.lgs. 81/2008.
3. Accerta che la società cedente ha adempiuto Parte_2
tardivamente l'obbligo prescritto dall'art. 2087 cod.civ., dall'art. 4 co. 5, lett. b) d.lgs.
626/1994 e dall' art. 48 d.lgs. 626/1994, di ricorrere a mezzi appropriati, in particolare ad attrezzature meccaniche, da individuarsi in base al parametro della più
elevata sicurezza tecnologicamente possibile e in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione, al fine di evitare o, quanto meno,
di limitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi durante lo pagina 5 di 34 svolgimento delle attività di cernita e di prima lavorazione (sfaldatura e accatastamento/imbancalatura).
4. Accerta che è accaduto che il ricorrente dovesse imbancalare le lastre di maggiori dimensioni senza potersi avvalere dell'ausilio dei sollevatori automatici.
5. Dichiara che il consenso, espresso dal ricorrente all'applicazione del sistema di retribuzione a cottimo, non determina la configurabilità a suo carico di un concorso di colpa nell'aver cagionato le malattie di asserita origine professionale, da cui afferma di essere affetto.
6. Accerta che la società convenuta non ha assolto l'onere, incombente su di essa, di provare l'avvenuto adempimento, da parte della società cedente Parte_2
, nel periodo 17.6.1994-20.4.2015, dell'obbligo datoriale ex art. 2087
[...]
cod.civ. (dal 27.11.1994 anche ex art. 48 co. 2 d.lgs. 626/1994 e dal 15.5.2008 anche ex art. 168 d.lgs. 81/2008) di attuare la misura organizzativa volta a ridurre il rischio di sovraccarico biomeccanico connesso alla movimentazione manuale dei carichi e consistente nell'imporre che quella riguardante le lastre di maggiori dimensioni venisse effettuata dai cernitori-sfaldatori in coppia.
7. Accerta che la società convenuta non ha adempiuto, in relazione al periodo 21.4.2015
- 7.8.2020, l'obbligo di esigere dai cernitori-sfaldatori l'osservanza della disposizione secondo cui le lastre di maggiori dimensioni dovevano essere movimentate in coppia.
8. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese.
9. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione”.
Con ordinanza ex art. 279 co. 2 in relazione al co. 1 n. 4 cod.proc.civ. pronunciata alla medesima udienza si è, altresì, statuito:
“Il giudice,
vista la propria sentenza non definitiva di data odierna, pagina 6 di 34 ritenuta la necessità di avvalersi di c.t.u. al fine di accertare:
a) se il ricorrente sia effettivamente affetto dalle malattie, Parte_1
di cui afferma di essere portatore;
b) se sussista un nesso causale tra le condotte colpose ascritte, alla luce delle statuizioni contenute nella presente sentenza, a carico delle società datrici e le (eventuali)
malattie, da cui il ricorrente risulti realmente affetto, ossia se dette malattie costituiscano la concretizzazione dei rischi morbigeni, cui il ricorrente è stato esposto in ragione dello svolgimento delle sue prestazioni lavorative in favore delle società datrici e che gli inadempimenti dell'obbligo di tutela della sicurezza e della salute del ricorrente, accertati a carico di queste ultime nella odierna sentenza non definitiva,
non hanno consentito di neutralizzare;
c) se sussistano ed eventualmente in quale misura i danni non patrimoniali, rappresentati da menomazioni temporanee e permanenti all'integrità psico-fisica derivate da malattie di origine professionale, di cui il ricorrente chiede il risarcimento;
d) se siano giustificate da esigenze terapeutiche le spese di cui il ricorrente chiede il rimborso,
P.Q.M.
nomina consulente tecnico d'ufficio il dott. Persona_1
fissa per il giuramento l'udienza del 14 marzo 2024, ore 11,15”
pagina 7 di 34 §2 la consulenza tecnica d'ufficio
Nell'elaborato depositato in data 7.12.2024 il c.t.u. dott. previo esame dei dati Per_1
anamnestici e della documentazione medica in atti, nonché in ragione di una congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico,
in ordine al quesito sub a)
“se il ricorrente sia effettivamente affetto dalle malattie, Parte_1
di cui afferma di essere portatore”
ha così accertato e ritenuto:
“
1. Tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori
Gli elementi clinici e strumentali disponibili sostengono con certezza che il sig.
è affetto da “tendinopatia bilaterale cuffia dei rotatori spalla dx e sx, con Parte_1
minima disfunzionalità dolorosa delle rotazioni.
2. Epicondilite calcifica gomito dx e sx ed epitrocleite calcifica gomito dx e sx
Gli elementi clinici e strumentali documentano che il sig. è affetto da Parte_1
epicondilite ed epitrocleite bilaterale
3. Sindrome di De AI pollice dx con minimo inceppo funzionale
La documentazione clinica ed ecografica indicano che il sig. è affetto da Parte_1
sindrome di De AI alla mano destra, da cui gli deriva una lieve limitazione funzionale.
4. Esiti chirurgici di intervento di sindrome da tunnel carpale dx
È documentato (sintomatologia, esami clinici e strumentali) che il ricorrente ha sofferto di sindrome del tunnel carpale a destra, per la quale ha subito intervento di neurolisi, cui sono residuati lievi esiti.
5. Protrusioni discali multiple con lombalgia cronica
pagina 8 di 34 Il quadro RM documenta che il sig. è affetto da lombalgia cronica con Parte_1
protrusioni discali multiple, che giustificano il quadro clinico.
Nota relativa alla cervicobrachialgia
A margine della materia dei quesiti posti dal Giudice, si deve rilevare che il sig. risulta affetto anche da cervicobrachialgia con un quadro radiologico di Parte_1
alterazioni spondilo-discoartrosiche multiple a livello della colonna cervicale (C3-C7) e segni elettromiografici di radicolopatia C7-C8.
Tale patologia, in parte provoca sintomi autonomi propri (limitazione funzionale dei movimenti cervicali, dolore nel territorio innervato dalle radici interessate) e in parte si sovrappone e si combina, per la natura degli stessi, a quelli sostenuti da altre patologie, quali quella delle spalle e dei gomiti, ma mantiene - a giudizio dello scrivente - una sua autonomia nosologica entro il contesto complessivo”.
in ordine al quesito sub b)
“se sussista un nesso causale tra le condotte colpose ascritte, alla luce delle statuizioni
contenute nella presente sentenza, a carico delle società datrici e le (eventuali)
malattie, da cui il ricorrente risulti realmente affetto, ossia se dette malattie
costituiscano la concretizzazione dei rischi morbigeni, cui il ricorrente è stato esposto
in ragione dello svolgimento delle sue prestazioni lavorative in favore delle società datrici e che gli inadempimenti dell'obbligo di tutela della sicurezza e della salute del
ricorrente, accertati a carico di queste ultime nella odierna sentenza non definitiva, non hanno consentito di neutralizzare”
ha così accertato e ritenuto:
“
1. il nesso causale: tendinopatia bilaterale cuffia dei rotatori spalla dx e sx.
pagina 9 di 34 Le caratteristiche in generale dei compiti manuali richiesti per lo svolgimento della mansione di manovale di cava contengono diversi elementi che sono associati al rischio di sviluppare tendinopatia a carico delle strutture delle spalle, ed in particolare: le caratteristiche posturali assunte dalle spalle e i movimenti di flessione ed estensione, la prolungata flessione delle spalle, il lavoro manuale pesante, i compiti ad alta ripetitività svolti con le braccia, ritmi di lavoro elevati, la forza richiesta dai movimenti con posture incongrue del corpo. Per la complessità dei compiti - oltretutto differenziati parzialmente nelle diverse fasi di cernita, di sfaldamento e di accatastamento - l'azione lesiva può essere attribuita all'effetto cumulativo di queste diverse componenti, non essendo realistico scorporare gli effetti di singole azioni e nemmeno utile ai fini del nesso.
Non sono emersi, nell'anamnesi e nella documentazione clinica del ricorrente, specifici elementi extralavorativi che possano aver giocato un ruolo esclusivo nel determinismo della patologia, dovendo peraltro ammettere che, per la nota multifattorialità della stessa, la causa professionale abbia agito in concorrenza con altri fattori comuni generici, quali, in particolare, l'età.
La malattia è attribuibile con elevata probabilità alla prolungata esposizione lavorativa”
“
2. il nesso causale: epicondilite/epitrocleite bilaterale
Come suggeriscono le denominazioni comuni di “gomito del tennista” o “del golfista” date a queste patologie, il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori è uno dei fattori fortemente associati allo sviluppo di infiammazioni acute e croniche a livello dei gomiti e sostenuti da epicondilite o epitrocleite. È evidente che tali patologie si possono realizzare in analoghe condizioni di stress biomeccanico di natura professionale o determinate da attività domestiche o hobbistiche. Nel caso di pagina 10 di 34 esposizione professionale, i fattori chiamati in causa sono il lavoro manuale pesante, compiti che richiedono frequente ed intensa flessione/estensione del gomito, posture sfavorevoli degli arti durante i movimenti (specie se associata alla forza dei movimenti) e anche condizioni di stress psicologico ma è la combinazione di questi fattori ad essere chiamata in causa più che i diversi fattori singolarmente.
In ogni caso, si tratta di fattori che caratterizzavano le operazioni svolte dai manovali di cava, con indici di rischio per patologie degli arti superiori che, ancora in epoca post-banconi, erano valutati di grado “medio” (v. valutazione del rischio con il metodo “OCRA” della ditta del 2011). Anamnesi e documentazione _1
disponibile relativa al sig. non evidenziano condizioni extralavorative, Parte_1
eccetto quelle generali quali l'età, che possano aver svolto un'azione di consistenza tale da determinare in via esclusiva la malattia.
Pur dovendo ammettere, per natura della malattia, la concorrenza di altri fattori, la malattia epicondilite/epitrocleite è attribuibile con elevata probabilità alla prolungata esposizione lavorativa ai fattori legati alla movimentazione manuale di carichi, alle posture, ai fattori disergonomici”
“
3. il nesso causale: sindrome di a destra Persona_2
Come riportato sopra, benché la letteratura scientifica non sia unanime, ciononostante è da considerare che diversi organismi nazionali ed internazionali fanno rientrare la sindrome di , tra i cumulative trauma disorders (CTD) di Persona_2
origine professionale quando siano riconoscibili specifiche ed efficaci esposizioni.
Anche la legislazione italiana pone la sindrome di , come malattia Persona_2
professionale da sovraccarico biomeccanico del sistema polso-mano, nella lista 1 delle
“malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità”.
pagina 11 di 34 Considerando la forte associazione che diversi lavori scientifici hanno riscontrato con ripetitività, forza e postura nei movimenti, specialmente se in combinazione tra loro, ritengo che - alla luce della natura dei compiti connessi con la mansione di cernitore svolta dal ricorrente - si debba ritenere che la sua prolungata esposizione lavorativa abbia giocato certamente un ruolo concausale nella malattia. La compresenza nello stesso soggetto di altre patologie classificabili come CTD a carico degli arti superiori
(epicondilite e sindrome del tunnel carpale) avvalora, a mio parere, la componente professionale di questa malattia, condividendo con quelle analoghi fattori di rischio, che avrebbero agito su diversi distretti anatomo- funzionali dell'arto”.
“
4. il nesso causale: sindrome da tunnel carpale dx
Nonostante la riconosciuta genesi multifattoriale e legata anche a fattori comuni, la sindrome del tunnel carpale occupa uno spazio riconosciuto tra le malattie legate al lavoro (work related diseases) quando sia riconoscibile una prolungata esposizione a movimenti ripetitivi del polso con impiego di forza nella presa e l'adozione di posture sfavorevoli dell'arto.
Posture, movimenti e forza nella manipolazione del materiale e degli attrezzi manuali che caratterizzavano i compiti della mansione di manovale di cava, nella cernita, nello sfaldamento e nell'accatastamento del materiale, in particolare prima dell'introduzione delle soluzioni preventive di contenimento del rischio, hanno sicuramente contribuito allo sviluppo della malattia, pur dovendo considerare la concorrenza di altri fattori concausali, quali possono essere riconosciuti nell'età o in una ipotetica predisposizione anatomica, dopo averne esclusi altri che sono privi di evidenza anamnestica o clinica. In particolare, non emergono anamnesticamente o clinicamente elementi che competano con l'origine professionale della malattia (es.
pagina 12 di 34 malattie metaboliche, sovrappeso, indicatori reumatologici, esposizione alternative a fattori di rischio fisico, pregresse lesioni del polso).
Concludo, quindi, che la sindrome del tunnel carpale - per la quale il sig. Parte_1
ha subito intervento di neurolisi - riconosce nella sua genesi una sicura componente professionale legata alla prolungata esposizione ai fattori di rischio evidenziati, pur nel quadro di una multifattorialità in cui non emergono altri elementi che possano aver svolto un ruolo esclusivo”.
“
5. il nesso causale: protrusioni discali multiple con lombalgia cronica da posture incongrue e sovraccarico funzionale
Pur mantenendo, anche a livello individuale, la sua caratteristica di malattia multifattoriale, nella genesi della patologia “lombalgia con protrusioni discali multiple” di cui risulta affetto il sig. si deve riconoscere una sicura azione Parte_1
concausale alla prolungata e continuativa esposizione lavorativa a movimentazione manuale di carichi con condizioni di rischio elevato, a posizioni sfavorevoli della colonna con mantenimento della postura flessa, a movimenti di torsione della colonna, con ritmi di lavoro elevati. L'esposizione è avvenuta per un lungo periodo di tempo in assenza di adeguate misure di ausiliazione tecnica e/o di misure organizzative e procedurali di contenimento del rischio.
Anche ipotizzando la presenza di fattori di predisposizione, costituzionale o genetica
(che oggi la letteratura ritiene spesso condizionanti), è molto probabile che l'esposizione lavorativa a fattori di sovraccarico biomeccanico dotati di riconosciuto potenziale dannoso sulle strutture interessate abbia svolto un'azione lesiva, interagendo con i primi ma in parte anche in maniera autonoma, accelerando o aggravando il processo patologico”.
pagina 13 di 34 in ordine al quesito sub c)
“se sussistano ed eventualmente in quale misura i danni non patrimoniali, rappresentati da menomazioni temporanee e permanenti all'integrità psico-fisica derivate da malattie di origine professionale, di cui il ricorrente chiede il risarcimento”
ha così accertato e ritenuto:
“
1. danno biologico permanente
Il danno biologico permanente, integrando la valutazione per le patologie già CP_4
accertate (che ritengo appropriate), può essere così quantificato:
- sindrome del tunnel carpale: 4%
- tendinosi della spalla: 3%
- epicondilite gomito: 2%
- sindrome di de AI: 2%
- discopatia lombare: 4%
Il danno complessivo può essere valutato nel 15%”.
“
2. effetti sulle abitudini di vita e sofferenza psicofisica
Occorre premettere che la valutazione degli effetti di questa natura risente di una difficile oggettivazione (cui nemmeno il ricorrente ha contribuito) e che si può basare unicamente sulla ricostruzione anamnestica per quanto sostenuta dai riscontri clinici documentati.
Benché, nel complesso, l'entità delle limitazioni funzionali derivanti dalle patologie riscontrate appaia lieve, le malattie di cui risulta affetto il sig. appaiono Parte_1
responsabili di modificazioni di alcune delle sue abitudini di vita, avendo indotto limitazioni e restrizioni ad alcune modalità di movimento e di impiego degli arti superiori. Non emergono mutamenti significativi riguardanti attività particolari, dal momento che il ricorrente non riferisce l'abbandono di attività che avessero pagina 14 di 34 caratterizzato la sua vita in precedenza (ludiche, sportive, hobbistiche ecc.) ma descrive un lieve restringimento dell'ambito di operatività comune.
La sintomatologia lamentata e le limitazioni imposte dalle patologie di cui è affetto, hanno prodotto inevitabilmente una sofferenza in ambito psichico e relazionale, che può essere considerata di grado lieve, in considerazione della entità delle lesioni fisiche, con esclusione del periodo (circa 20 gg) in occasione dell'intervento chirurgico alla mano in cui potrebbe essere valutata di entità moderata”
“
3. danno biologico temporaneo
I periodi di malattia in oggetto, ricostruiti attraverso i certificati risultano i CP_5
seguenti:
- dal 8.8.2017 al 22.09.2017 (46 gg) con diagnosi di “dolore arto superiore dx”
- dal 2.10.2017 al 10.11.2017 (40 gg) per “cervicobrachialgia bilaterale e sospetta sindrome del tunnel carpale”
- dal 22.01.2018 al 2.02.2018 (12 gg) per “cervicobrachialgia bilaterale e epicondilite bilaterale”
- dal 2.02.2018 al 7.02.2018 (5 gg) per “cervicobrachialgia”.
Benché il quadro della cervico-brachialgia, se inteso dal punto di vista sintomatologico, possa non presentare confini netti con le altre patologie poi chiarite
(tendinopatia della cuffia dei rotatori e epicondilite), dal momento che la stessa in quanto tale non rientra tra le patologie qui attribuite all'esposizione professionale, dai certificati medici di malattia risulterebbe una sovrapposizione tra patologie professionali e comuni, con esclusione dei 5 gg di malattia attribuiti alla sola cervico- brachialgia.
Sarebbero da considerare comunque i 40 + 12 giorni di malattia in cui rientrano, accanto alla cervico-brachialgia, la sindrome del tunnel carpale e l'epicondilite. I 46 pagina 15 di 34 giorni iniziali attribuiti a “dolore arto superiore dx”, possono a ragione essere considerati attribuiti al quadro di tendinosi della spalla che in seguito si sarebbe chiarita nella diagnosi.
Una valutazione precisa della inabilità temporanea con informazioni di dettaglio scarse e con una parziale sovrapposizione di patologie anche non professionali diventa difficile: ritengo che si possa stimare in 103 giorni (quelli corrispondenti ai certificati medici in fascicolo) con inabilità temporanea parziale al 50%”.
in ordine al quesito sub d)
“se siano giustificate da esigenze terapeutiche le spese di cui il ricorrente chiede il rimborso”
ha così accertato e ritenuto:
“Gli accertamenti diagnostici e le terapie cui il ricorrente si è sottoposto risultano effettuate in relazione alle patologie di cui al quesito n.
1. La conferma della loro sussistenza rende giustificate le spese sostenute”.
- - -
Queste valutazioni sono rimaste esenti da censure, atteso che i c.t. di entrambe le parti hanno comunicato al c.t.u. di non voler formulare osservazioni verso l'elaborato loro trasmesso.
§ 3 in ordine alla liquidazione dei danni non patrimoniali subiti dal ricorrente
È ora possibile procedere, in primo luogo, alla concreta liquidazione dei danni non patrimoniali subiti dal ricorrente in conseguenza delle Parte_1
menomazioni all'integrità psico-fisica riportate a seguito della malattie da cui egli risulta pagina 16 di 34 affetto alla luce degli accertamenti del c.t.u. ricordati nel paragrafo § 2 e che costituiscono, in forza dei medesimi accertamenti, la concretizzazione dei rischi morbigeni, cui il ricorrente è stato esposto in ragione dello svolgimento delle sue prestazioni lavorative in favore delle società datrici e che gli inadempimenti dell'obbligo di tutela della sicurezza e della salute del ricorrente, accertati a carico di queste ultime nella sentenza non definitiva menzionata nel paragrafo § 3, non hanno consentito di neutralizzare.
a)
Alla luce del principio generale, secondo cui nelle obbligazioni da risarcimento del danno per equivalente la prestazione ha ad oggetto il valore economico del bene illecitamente distrutto, leso o non conseguito, e viene adempiuta con la corresponsione di una somma di denaro in funzione succedanea rispetto all'utilità originaria, alla quale deve essere (appunto) equivalente in termini di potere di acquisto (in questo senso Cass.
28.2.2017, n. 5013; Cass. 17.4.2013, n. 92311; Cass. 11.5.2012, n. 7272;), in conformità
all'orientamento assunto dai giudici di questo tribunale, si ritiene di adottare per la quantificazione del danno biologico le tabelle elaborate dal tribunale di LA nel 2024,
le quali propongono la liquidazione: 1) del danno non patrimoniale conseguente “a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi ora definito “danno biologico/dinamico-relazionale” (in precedenza liquidato quale danno biologico “standard”), sia in quelli peculiari (in precedenza liquidato quale personalizzazione per particolari condizioni soggettive del danno biologico);
2) del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”,
“sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione ora definito “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile in quanto ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata (in precedenza liquidato quale danno morale/sofferenza soggettiva)2. 2 Risulta evidente l'adesione all'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. 28.9.2018, n. 23469;
Cass. 17.1.2018, n. 901), secondo cui: a) su di un piano generale il nostro ordinamento positivo conosce e disciplina soltanto la fattispecie del danno patrimoniale nelle due categorie descrittive) del danno emergente e del lucro cessante (art. 1223 cod.civ.) e la fattispecie del danno non patrimoniale (art. 2059 cod.civ.), il quale, invece, ha una natura unitaria;
b) quest'ultima deve essere intesa come unitarietà rispetto alla lesione di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante non suscettibile di valutazione economica e sta a significare che nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, onde evitare risarcimenti cd. bagatellari;
c) l'accertamento e la liquidazione del danno non patrimoniale deve tener conto, non già di astratte tassonomie qualificatorie, ma dalla reale fenomenologia del danno alla persona, di talché “oggetto della valutazione di ogni giudice chiamato ad occuparsi della persona e dei suoi diritti fondamentali è, nel prisma multiforme del danno non patrimoniale, la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto”; d) una volta identificato l'indispensabile bene giuridico protetto a livello costituzionale (oltre alla salute, il rapporto familiare e parentale, l'onore, la reputazione, la libertà religiosa, l'autodeterminazione al trattamento sanitario, l'ambiente, la libera espressione del proprio pensiero, la difesa in giudizio, la libertà pagina 18 di 34 A tal fine è stata, in primo luogo, redatta una tabella di valori monetari “medi” corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti (sia circa gli aspetti anatomo-funzionali, sia circa gli aspetti relazionali, sia circa gli aspetti di sofferenza soggettiva); in secondo luogo, sono state fissate percentuali di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi, onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate
(anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare:
➢ sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali;
lesione al “dito del pianista dilettante”),
di associarsi, la libertà religiosa) – il giudice del merito deve procedere a una “rigorosa analisi ed una conseguentemente rigorosa valutazione, sul piano della prova, tanto dell'aspetto interiore del danno (la sofferenza morale in tutti i suoi aspetti, quali il dolore, la vergogna, il rimorso, la disistima di sé, la malinconia, la tristezza,) quanto del suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno cd. esistenziale o danno alla vita di relazione)”;
“In questa evidente realtà naturalistica si cela la risposta (e la conseguente, corretta costruzione di categorie che non cancellino la fenomenologia del danno alla persona attraverso sterili formalismi unificanti) all'interrogativo circa la reale natura e la vera, costante, duplice essenza del danno alla persona:
- la sofferenza interiore;
- le dinamiche relazionali di una vita che cambia…
Restano così efficacemente scolpiti i due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e/o la significativa alterazione della vita quotidiana.
Danni diversi e perciò solo entrambi autonomamente risarcibili, ma se, e solo se, provati caso per caso, con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (tra cui il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni) al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni”; appare, quindi, legittima l'individuazione della doppia dimensione fenomenologica della sofferenza, quella di natura interiore e quella di tipo relazionale;
“Ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dalla Carta costituzionale si caratterizza, pertanto, per la sua doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell'essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza.
E se un paragone con la sfera patrimoniale del soggetto fosse lecito proporre, pare delinearsi una sorta di (involontaria) simmetria con la doppia dimensione del danno patrimoniale, il danno emergente (danno
"interno", che incide sul patrimonio già esistente del soggetto) e il lucro cessante (che, di quel patrimonio, è proiezione dinamica ed esterna)”
pagina 19 di 34 ➢ sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino, specifica penosità delle modalità del fatto lesivo),
ferma restando la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori massimi in relazione a fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.
Nella versione del 2024 è stata conservata la rivisitazione grafica delle tabelle introdotta nell'edizione 2021, per cui, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici
ISTAT, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna delle tabelle:
a) nella terza colonna delle tabelle (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna delle tabelle (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile (ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata).
Si è precisato che tale rivisitazione della Tabella ha natura meramente grafica e non modifica in alcun modo i valori monetari, la struttura della Tabella e l'andamento della curva delle liquidazioni. Con questo ritocco grafico, infatti, si esplicitano per comodità pagina 20 di 34 del lettore gli addendi monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale che erano già compresi nel totale di cui alla colonna 5 (in precedenza già calcolabili mediante una semplice operazione aritmetica).
A tal fine appare utile richiamare le istruzioni allegate a dette tabelle nella parte in cui precisano l'impianto quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, in particolare:
❖ individuando il valore del c.d. “punto”, partendo dal valore del “punto” delle Tabelle
precedenti (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-
funzionale, c.d. danno biologico permanente), aumentato -in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione “medio” anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva” - di una percentuale ponderata:
- dall'1 al 9% di invalidità l'aumento è del 25% fisso,
- dal 10 al 34 % di invalidità l'aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%,
- dal 35 al 100% di invalidità l'aumento torna ad essere fisso al 50%,
così tenendo conto del fatto che, a partire dal 10% di invalidità, in concreto le liquidazioni giurisprudenziali ante 11.11.2008 si sono costantemente attestate intorno ai valori più alti della fascia relativa al c.d. danno morale, secondo le tabelle all'epoca in uso parametrato tra un quarto e la metà del valore di liquidazione del c.d. danno biologico,
❖ prevedendo inoltre percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di c.d.
personalizzazione” in relazione alle diverse fasce di età e a ciascuna percentuale di invalidità.
Sempre il tribunale di LA ha riproposto, in riferimento al danno non patrimoniale temporaneo derivante da lesione alla persona, una liquidazione congiunta del danno biologico/dinamico-relazionale e del danno da sofferenza soggettiva, ma elevando il pagina 21 di 34 valore precedentemente fissato da un minimo di € 115,00 fino a una maggiorazione massima del 50%, qualora sussistano comprovate peculiarità, così da consentire l'adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto, e introducendo una nuova veste grafica con cui si esplicitano i valori monetari corrispondenti alla componente dinamico-relazionale e alla componente da sofferenza soggettiva interiore di regola presumibile (quest'ultima determinata nella misura del 25% del danno dinamico-
relazionale, come in tutte le edizioni precedenti delle tabelle).
b)
Ne consegue che, avendo il lavoratore ammalato (nato il Parte_1
22.7.1961) all'epoca delle proposizione della domanda giudiziale ossia in data 3.3.2022
(parte ricorrente indica a pag. 13 del suo atto introduttivo una “data del sinistro:
8.8.2017”, che appare inconferente) un'età di 61 anni (con arrotondamento all'anno superiore stante il superamento del semestre), essendo derivata dalle lesioni subite una menomazione all'integrità psico-fisica permanente parziale del 15%, il danno non
patrimoniale permanente (comprensivo del danno biologico/dinamico-relazionale e del danno da sofferenza soggettiva interiore) ammonta a € (4.207,08 x 15 x 0,700) =
44.174,34.
Parte ricorrente chiede, a titolo di “danno non patrimoniale (personalizzazione –
eventuale – ex morale”), la liquidazione del “danno morale liquidato in misura di ¼ della somma dell'invalidità permanente”.
La domanda non merita accoglimento atteso che la liquidazione del danno non patrimoniale permanente secondo le tabelle di LA comprende, come si è già evidenziato, oltre al “danno biologico/dinamico-relazionale”, ossia il “danno biologico” secondo la denominazione precedente, anche il “danno da sofferenza soggettiva
pagina 22 di 34 interiore”, ossia proprio il “danno morale”, sempre secondo la denominazione precedente.
Parte ricorrente chiede, a titolo di “altri danni” la liquidazione del “danno da cenestesi” nella misura di un terzo della somma dell' “invalidità permanente”.
Anche questa domanda non può essere accolta.
E' noto che il danno da lesione della cenestesi lavorativa consiste nella maggiore usura,
fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di
chance), risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, che va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute (ex multis, di recente, Cass.
10.1.2024, n. 1037; Cass. 12.6.2023, n. 16628).
Venendo alla vicenda in esame, occorre in primo luogo evidenziare che nell'elaborato del c.t.u. non vi è il minimo cenno a un danno da lesione della cenestesi lavorativa e il c.t. di parte ricorrente non ha formulato alcuna osservazione in merito.
Inoltre una specifica liquidazione in aumento rispetto al danno non patrimoniale medio,
quale quello determinato dalle più volte citate tabelle di LA, presuppone necessariamente la sussistenza di conseguenze dannose anomale, eccezionali e affatto peculiari, atteso che quelle da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod
plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione (così ex multis Cass.
14.2.2024, n. 4118; Cass. 22.9.2023, n. 27100; Cass. 19.9.2023, n. 26851; Cass.
15.5.2022, n. 15733; Cass. 4.3.2021, n. 58653) 1.2.2. Secondo: dire che il danno non patrimoniale sia una categoria unitaria non vuol certo dire che, in presenza d'una lesione della salute, la monetizzazione col sistema c.d. "a punto" del grado di invalidità permanente ristori di per sé ogni e qualsiasi pregiudizio subito dalla vittima. Moltiplicare il grado di invalidità permanente per una somma di denaro dà per risultato una somma di denaro idonea a ristorare il pregiudizio non patrimoniale consistente nell'incidenza dei postumi sulla vita quotidiana ed avente queste due caratteristiche: fondamento medico-legale ed intensità standard, cioè comunemente derivante da quel tipo di lesioni, per tutte le persone aventi lo stesso sesso e la stessa età (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10912 del 07/05/2018). Si tratta dunque d'una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., basata sull'assunto (medico legale prima che giuridico) secondo cui a parità di età e sesso, postumi identici comportano pregiudizi analoghi. Ma proprio in quanto basata su una presunzione semplice, la misura del risarcimento del danno alla salute risultante dal c.d. "calcolo a punto" può essere aumentata o diminuita dal giudice, per tenere conto delle conseguenze dannose non rientranti in quella misura standard: e cioè le conseguenze dannose non accertabili medico legalmente (ad es. vergogna, tristezza, disistima di sé, sofferenza morale), oppure le conseguenze accertabili medico legalmente, ma non comuni a tutti, e peculiari del caso concreto (Sez. 3 -, Sentenza n. 28988 del 11/11/2019).
1.2.3. Terzo: le "peculiarità del caso concreto" che, se sussistenti, possono giustificare un aumento della misura standard del risarcimento devono essere fatti, non vuote etichette. Non sarebbe, infatti, sufficiente chiamare pregiudizi identici con nomi diversi, per pretenderne la contemporanea risarcibilità (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8895 del 4.5.2016). Per stabilire dunque se il giudice di merito abbia correttamente liquidato il danno non patrimoniale non si deve avere riguardo alle formule definitorie invocate dall'attore, o richiamate dal giudicante (come "danno morale", "danno biologico", "danno alla vita di relazione", e via dicendo), ma occorre considerare: (a) quali siano stati i concreti pregiudizi dedotti dalla vittima e provati in giudizio;
(b) quali siano stati i concreti pregiudizi esaminati dal giudice (per tutti questi principi si vedano, tra le tante, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10912 del 07/05/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4535 del 22.2.2017; Sez. 3, Sentenza n. 20630 del 13.10.2016; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1305 del 25 gennaio 2016).
1.2.4. Quarto: il danno alla salute in null'altro consiste, che nella compromissione del compimento degli atti della vita quotidiana. Non è quindi concepibile, come invece mostra di ritenere il ricorrente, un danno "da lesione della salute", ed un diverso ed ulteriore danno da "incidenza della lesione della salute sulla vita quotidiana". Un danno alla salute che non incidesse sulla vita quotidiana non sarebbe nemmeno un danno risarcibile (per le ragioni già esposte da questa torte nell'ordinanza Sez. 3 -, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018, cui in questa sede è possibile rinviare). Non è dunque corretto né dal punto di vista medico legale, né dal punto di vista giuridico, sostenere che nella stima del danno alla persona debba tenersi conto dapprima dei postumi permanenti, e poi dell'incidenza di essi sulla vita della vittima. I postumi permanenti, per essere tali, debbono necessariamente incidere sulla vita della vittima: per danno biologico deve intendersi infatti non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (così Cass. 7513/18, cit.). La distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è piuttosto quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari. Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria. pagina 24 di 34 Nessuna valutazione in tal senso si rinviene nell'elaborato del c.t.u., tanto meno in punto danno da lesione della cenestesi lavorativa (che, come si è già rilevato, neppure viene ivi menzionato).
Da ultimo appare assai ardua la configurabilità di un danno da lesione della cenestesi lavorativa rispetto un prestatore al termine della propria vita lavorativa
(analogamente, seppur in riferimento alla diversa ipotesi dell'intervenuto mutamento delle mansioni usuranti, Cass. 1037/2024 cit.)..
In definitiva il danno non patrimoniale permanente complessivamente risarcibile al ricorrente ammonta ad € 44.174,34. arrotondati a € 44.174,00.
Questa somma, essendo liquidata con riferimento al valore della moneta risalente al gennaio 2024, data di redazione delle tabelle di LA qui applicate, va maggiorata, ai sensi dell'art. 429 co. 3 cod.proc.civ. (norma "risuscitata" dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co. 36 L. 23.12.1994, n. 724 ex Corte Cost.
2.11.2000, n. 459;):
a) del maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di redazione delle tabelle LA (gennaio
2024) fino ad oggi
Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi…. la liquidazione del danno biologico permanente è di per sé un ristoro per equivalente delle conseguenze che la lesione della salute ha avuto sulla vita quotidiana. Per pretendere la maggiorazione della misura standard del risarcimento non basta dunque allegare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima: questo tipo di pregiudizio è infatti già ristorato dalla semplice monetizzazione del grado di invalidità permanente. E' necessario, invece, allegare e provare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura”.
pagina 25 di 34 b) degli interessi su detta somma, devalutata secondo la variazione degli indici ISTAT
intervenuta dalla data della proposizione della domanda (3.3.2022) sino alla redazione delle tabelle di LA (gennaio 2024) e poi via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co. 4 cod.civ., alla luce dell'orientamento espresso di recente da Cass. 3.1.2023, n. 614); in punto oneri 4 Così motiva quella pronuncia anche contestando l'opposto orientamento (da ultimo Cass. 9.5.2022, n.
14512):
“Ritiene il Collegio che la disposizione di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, individui il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. Depone nel senso indicato, in primo luogo, la sua stessa ratio. L'art. 1284 c.c., comma 4, è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu "deflattiva" del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre. Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato "saggio degli interessi", cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni.
3. Nella decisione impugnata viene richiamato un indirizzo di questa stessa Corte, secondo il quale "la norma di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, disciplina il saggio degli interessi legali - e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza - applicato a seguito d'avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferente ad obbligo restitutorio". Si tratta di un indirizzo che si è formato, in verità, in alcuni precedenti di legittimità relativi alla speciale obbligazione indennitaria gravante sullo Stato in caso di eccessiva durata di un procedimento giudiziale, ai sensi della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo ed alla L. n. 89 del 2001 (cfr., in particolare: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; conf.: Sez. 2, Ordinanza n. 8289 del 25/03/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 8050 del 21/03/2019; Sez. 2, Sentenza n. 14512 del 09/05/2022, Rv. 664788 - 01).
3.1 Il Collegio non ritiene, in realtà, che possa condividersi l'argomento logico-giuridico posto a fondamento di tale indirizzo e cioè l'osservazione per cui l'incipit della disposizione di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, avrebbe "la funzione di delimitazione dell'ambito di applicabilità della norma correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto" in quanto essa "apparirebbe altrimenti inutile ripetizione della compiuta disciplina in tema di danni da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie portata nell'art. 1224 c.c., che opera richiamo all'uopo agli interessi legali ed espressamente prevede il rispetto del saggio d'interesse superiore a quello legale pattuito dalle parti". pagina 26 di 34 probatori nulla quaestio, atteso che l'art. 429 co. 3 cod.proc.civ., che trova applicazione alla vicenda in esame, dispone che gli interessi determinano in misura forfettaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidità (lucro cessante) e, prevedendo che debbono esser computati sulla somma che via via matura per effetto della svalutazione monetaria, vuole aggiungere a una ragione
Anche riconoscendo alla norma in esame il carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio e, quindi, ritenendola applicabile alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle, il riferimento ad un possibile diverso accordo tra le parti, con prevalenza sul suo dettato, ha comunque un senso ed un concreto significato normativo, onde esso non pare potersi ritenere affatto una superflua ripetizione del disposto dell'art. 1224 c.c.. 3.1.1 In primo luogo, si deve tenere conto del fatto che le previsioni di cui all'art. 1224 c.c. hanno ad oggetto il tasso di mora nelle obbligazioni pecuniarie, cioè il tasso di interessi applicabile, in tale categoria di obbligazioni, dal giorno della mora (che può ovviamente essere anteriore a quello di inizio del processo), mentre l'art. 1284 c.c., comma 4, riguarda invece solo il tasso degli interessi di mora per il periodo successivo all'inizio del processo: le due disposizioni hanno, quindi, un campo di applicazione differente, il che esclude che possano essere una la duplicazione dell'altra. Basti considerare che, se le parti avessero previsto un tasso di interesse di mora superiore al tasso legale ordinario (cioè a quello dell'art. 1284 c.c., comma 1), ma inferiore a quello cd. commerciale, in mancanza della clausola di salvezza prevista nella parte iniziale dell'art. 1284 c.c., comma 4, dovrebbe operare quello fissato dalle parti per il periodo di mora anteriore al processo e, poi, quello dell'art. 1284 c.c., comma 4, per il periodo del processo: in base all'incipit dell'art. 1284 c.c., comma 4, invece, se vi è un accordo delle parti sul tasso di mora, va applicato tale tasso, anche dopo l'inizio del processo.
3.1.2 D'altra parte, trattandosi di norme con campi di applicazione differenti (come già osservato, l'art. 1224 c.c. disciplina il tasso degli interessi dal giorno della mora, anche se anteriore all'inizio del processo, mentre l'art. 1284 c.c., comma 4, quello del solo periodo successivo all'inizio del processo), deve ritenersi comunque ragionevole che nell'art. 1284 c.c., comma 4, si sia inteso specificare e ribadire espressamente (con riguardo al suo specifico campo di applicazione) che la volontà delle parti in ordine alla determinazione del tasso degli interessi di mora prevale sul tasso legale di regola previsto per il periodo di tempo successivo all'inizio del processo, senza che questo debba necessariamente intendersi come un riferimento ad un particolare e limitato campo di applicazione della disposizione, idoneo a circoscriverne non solo i presupposti, ma soprattutto lo stesso ambito.
3.1.3 Infine, e in ogni caso, anche per le obbligazioni che nascono da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, nulla esclude che le parti stabiliscano, con una apposita convenzione tra loro (eventualmente successiva al sorgere dell'obbligazione non derivante da rapporto contrattuale, ed eventualmente anteriore al processo), un tasso degli interessi di mora diverso da quello legale "ordinario" di cui all'art. 1284 c.c.: quindi, il riferimento alla possibilità di un diverso accordo tra le parti, contenuto nell'art. 1284 c.c., comma 4, implica certamente che tale ultima disposizione non può ritenersi di carattere imperativo e inderogabile, ma non è invece assolutamente da ritenere indice dell'intenzione del legislatore di delimitare il suo campo di applicazione e, tanto meno, un argomento a sostegno della tesi per cui tale campo di applicazione debba intendersi limitato alle sole obbligazioni di fonte negoziale pagina 27 di 34 risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla mora debendi e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dalla corresponsione degli interessi al creditore (per tutte Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38; Cass. 15.4.1996, n. 3513;).
Come già statuito nella sentenza non definitiva n. 36/2024, il diritto del ricorrente a ottenere dalla società convenuta il risarcimento del danno biologico da menomazione permanente concerne la parte eccedente l'ammontare dell'indennizzo erogato a tale titolo dall' (integrante il cd. danno differenziale); CP_4
emerge dalla certificazione, emessa dall' in data 15.1.2024 e depositata dal CP_4
ricorrente in data 13.5.2025, che l' ha erogato un indennizzo di € 6.159,91. CP_6
Quindi il danno non patrimoniale permanente complessivamente risarcibile al ricorrente, pari a ad € 44.174,00, deve essere diminuito di € 6.159,91, ammontando così in definitiva a € 38.014,00.
Viene così pronunciata pedissequa condanna, nei confronti della società convenuta di risarcimento in favore del ricorrente PA Parte_1
.
[...]
c)
Il danno non patrimoniale temporaneo ammonta – applicando il valore standard di €
115,00 in difetto di peculiari circostanze personalizzanti che il c.t.u. non ha menzionato,
senza che il c.t. di parte ricorrente abbia formulato osservazioni neppure in proposito – ad € (115,00 x 103 / 50=) 5.922, 50 arrotondati a € 5.922,00.
Anche questa somma va maggiorata, ai sensi dell'art. 429 co. 3 cod.proc.civ.:
pagina 28 di 34 a) del maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di redazione delle tabelle LA (gennaio
2024) fino ad oggi b) degli interessi su detta somma, devalutata secondo la variazione degli indici ISTAT
intervenuta dalla data della proposizione della domanda (3.3.2022) sino alla redazione delle tabelle di LA (gennaio 2024) e poi via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co. 4 alla luce dell'orientamento espresso di recente da Cass. 62/2023 cit..
Viene così pronunciata pedissequa condanna, nei confronti della società convenuta di risarcimento in favore del ricorrente PA Parte_1
.
[...]
§ 3 in ordine alla liquidazione del danno patrimoniale emergente subito dal ricorrente
Il ricorrente agisce per il risarcimento del danno patrimoniale (danno emergente) corrispondente al costo delle spese mediche documentate (doc. 13 fasc. ric.) per €
583,65, di cui chiede il rimborso.
In proposito al c.t.u. è stato posto il quesito “se siano giustificate da esigenze terapeutiche le spese di cui il ricorrente chiede il rimborso”.
Il c.t.u. ha accertato e ritenuto che “gli accertamenti diagnostici e le terapie cui il ricorrente si è sottoposto risultano effettuate in relazione alle patologie di cui al quesito n.
1. La conferma della loro sussistenza rende giustificate le spese sostenute”.
Tali valutazioni sono condivisibili, sia perché sorrette da motivi persuasivi, sia perché
rimaste immuni da censure delle parti. pagina 29 di 34 Quindi la società convenuta va condannata a corrispondere, in PA
favore del ricorrente , a titolo di risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale emergente costituito dal costo delle spese mediche sostenute, la somma di €
583,65.
tale somma va maggiorata, ai sensi dell'art. 429 co. 3 cod.proc.civ., del maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT,
intervenuta dalla data di assunzione dei singoli costi fino ad oggi fino ad oggi e degli interessi su detta somma via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co. 4 alla luce dell'orientamento espresso di recente da
Cass. 62/2023 cit..
§4 in ordine alla domanda, proposta dalla società convenuta _1
nei confronti della società chiamata
[...] RT
, di garanzia assicurativa
[...]
La società convenuta ha proposto domanda di garanzia PA
assicurativa nei confronti della società RT
in virtù del contratto di assicurazione di cui alla polizza n. 056A7115, che
[...]
produce sub doc. 43.
Disposta la sua chiamata in causa, la compagnia assicuratrice in primis ha eccepito l'inoperatività della garanzia, evidenziando che:
a) secondo la previsione contenuta nelle Condizioni Generali di Assicurazione -
sezione Malattie Professionali – pag. 29 (doc. 2 fasc. chiamata), la garanzia prestata per la “Malattie Professionali” risulta efficace “a condizione che le malattie si
pagina 30 di 34 manifestino durante la vigenza della presente Polizza… e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta nello stesso periodo”;
b) la garanzia de qua ha iniziato a decorrere il 3.1.2019;
c) il ricorrente ha denunciato all' già nel 2018 malattie professionali CP_4
asseritamente contratte a seguito dell'esposizione a rischi durante lo svolgimento di prestazioni alle dipendenze della società PA
L'eccezione è fondata.
Le circostanze sub a) e b) sono provate per tabulas (rispettivamente doc. 2 fasc. chiamata e doc. 43 fasc.ric.).
Quanto a quella sub c), la sussistenza di un nesso eziologico tra “fatti verificatisi per la prima volta” anteriormente al 3.1.2019 e le malattie, da cui il ricorrente è affetto, trova riscontro negli accertamenti e valutazioni condotti dal c.t.u., il quale:
a) ha ritenuto che il ricorrente “ha svolto una mansione lavorativa che, per circa 24 anni e fino al momento della messa a disposizione di banconi e attrezzature di ausilio (avviata nel 2008 ma completata solo anni dopo), era caratterizzata da livelli di rischio molto elevato (“non accettabile” secondo i criteri scientificamente accettati) per lesioni a livello dorso-lombare e degli arti superiori ma che è proseguita anche negli anni successivi della sua vita lavorativa”;
b) ha risposto affermativamente al quesito “se sussista un nesso causale tra le condotte colpose ascritte, alla luce delle statuizioni contenute nella presente sentenza, a carico delle società datrici e le (eventuali) malattie, da cui il ricorrente risulti realmente affetto, ossia se dette malattie costituiscano la concretizzazione dei rischi morbigeni, cui il ricorrente è stato esposto in ragione dello svolgimento delle sue prestazioni lavorative in favore delle società datrici e che gli inadempimenti dell'obbligo di tutela della sicurezza e della salute del ricorrente, accertati a carico pagina 31 di 34 di queste ultime nella odierna sentenza non definitiva, non hanno consentito di neutralizzare”.
Inoltre è sintomatico che la società convenuta non abbia svolto alcuna replica avverso l'eccezione di inoperatività della polizza de qua.
In definiva deve essere rigettata la domanda di garanzia assicurativa, proposta dalla società convenuta nei confronti della società chiamata PA [...]
in virtù del contratto di assicurazione di RT
cui alla polizza n. 056A7115 sub doc. 43.
§5 in ordine alle spese di causa
In riferimento sia al rapporto processuale tra il ricorrente e Parte_1
la società sia al rapporto processuale tra la società PA [...]
e la compagnia assicuratrice _1 RT
, le spese, come liquidate in dispositivo, non possono che seguire la
[...]
soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Condanna la società convenuta al risarcimento, in favore del PA
ricorrente , del danno non patrimoniale da menomazioni Parte_1
permanenti, liquidato nell'importo di € 44.174,00,
A) maggiorato:
pagina 32 di 34 a) del danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di redazione delle tabelle LA (gennaio
2024) fino ad oggi,
b) degli interessi su detta somma, devalutata secondo la variazione degli indici
ISTAT intervenuta dalla data della proposizione della domanda (3.3.2022) sino alla redazione delle tabelle di LA (gennaio 2024) e poi via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co. 4
cod.civ.,
B) diminuito: della somma di € 6.159,91, corrispondente all'indennità erogata dall' CP_4
per danno biologico permanente.
2. Condanna la società convenuta al risarcimento, in favore del PA
ricorrente , del danno non patrimoniale da menomazioni Parte_1
temporanee, liquidato nell'importo di € 5.922,00,
maggiorato:
a) del danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di redazione delle tabelle LA (gennaio
2024) fino ad oggi b) degli interessi su detta somma, devalutata secondo la variazione degli indici
ISTAT intervenuta dalla data della proposizione della domanda (3.3.2022) sino alla redazione delle tabelle di LA (gennaio 2024) e poi via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co. 4.
3. Condanna la società convenuta al risarcimento, in favore del PA
ricorrente , del danno patrimoniale emergente costituito Parte_1
dal costo delle spese mediche, resesi necessarie a causa delle menomazioni di origine pagina 33 di 34 professionale, da cui il ricorrente è affetto, e liquidato nell'importo di € 583,65,
maggiorato del danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di assunzione dei singoli costi fino ad oggi, e degli interessi su detta somma via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co. 4.
4. Rigetta la domanda di garanzia assicurativa, proposta dalla società convenuta nei confronti della società PA RT
in virtù del contratto di assicurazione di cui alla polizza n.
[...]
056A7115 sub doc. 43 fasc. ric..
5. In ordine al rapporto processuale tra il ricorrente e la Parte_1
società convenuta PA
❖ condanna detta società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma di € 5.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA, nonché delle spese per c.t.p. pari a € 200,00;
❖ pone a definitivo carico della società convenuta le spese di c.t.u., come liquidate nel decreto del 7.6.2024.
6. In ordine al rapporto processuale tra la società convenuta e PA
la società chiamata , RT
condanna detta società convenuta, in favore della società chiamata, delle spese di giudizio, liquidate nella somma di € 2.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.
Trento, 10 giugno 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim pagina 34 di 34 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale pronuncia (conf. Cass. 5013/2017) osserva nitidamente: “La difficoltà nell'operazione sorge per
l'ineludibile scarto temporale esistente tra l'epoca di verificazione dell'evento lesivo e quella della sua liquidazione: nasce qui la distinzione tra la aestimatio, cioè la determinazione dell'astratto valore del bene leso, e la taxatio, ovvero la traduzione, in espressione pecuniaria, di siffatto valore”. Il dovere dell'applicazione, nella quantificazione del danno non patrimoniale, dei parametri tabellari vigenti al momento non rappresenta “altro che la risposta giurisprudenziale al problema nascente dall'ontologico iato temporale tra i due momenti sopra illustrati, con l'affermazione del principio che la stima e determinazione del danno vanno compiute secondo i criteri praticati al momento della liquidazione. Si tratta di un canone di valenza generale, destinato ad operare… in ogni ipotesi di liquidazione del danno, nozione da intendersi, cioè, in una accezione estesa e comprensiva non soltanto della determinazione dell'importo risarcitorio in via convenzionale (ad esempio, per un accordo transattivo tra le parti) o giudiziale (all'esito di una controversia) ma anche del pagamento spontaneo della somma ad opera della parte obbligata” pagina 17 di 34 3 Tale pronuncia così riassume efficacemente i principi di diritto in tema di liquidazione del danno non patrimoniale:
“Primo: il danno non patrimoniale è una categoria unitaria ed omnicomprensiva. Non esistono pregiudizi non patrimoniali tra loro "ontologicamente" differenti;
esiste in iure la categoria del danno non patrimoniale, ed in facto le singole forme concrete che esso può assumere (lesione dell'onore, della reputazione, del nome, della salute, e via dicendo: così Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008). pagina 23 di 34
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
3.3.2022
da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Guarini
pec Email_1
ricorrente
contro
pagina 1 di 34 PA
rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Valcanover
pec Email_2
convenuta
e
c o n l a c h i a m a t a i n c a u s a
di
RT
rappresentata e difesa dall'avv. Mirko Arena
pec Email_3
chiamata in causa
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Accertare e dichiarare la responsabilità di in merito al PA
sinistro occorso al signor indicato in narrativa;
Parte_1
condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal dipendente quantificati nella somma di € 68.916,09 e
comprensiva di rivalutazione ed interessi alla data odierna- o nelle diverse somme maggiori o minori che vorrà quantificare l'Ill.mo Tribunale;
in ogni caso condannare la , in persona del legale PA
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese del presente giudizio ed oneri di
legge aumentate fino al 30% Decreto Ministero, Giustizia, 08/03/2018 n° 37 oltre 15%,
CNAP e IVA con distrazione agli scriventi difensori patroni antistatari”
pagina 2 di 34 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Nel merito,
in via principale:
rigettare il ricorso perché infondato per i motivi tutti di cui in narrativa;
in subordine:
accertata e dichiarato la condotta della convenuta quale concausa sopravvenuta della
malattia professionale, per i motivi di cui in narrativa, ridurre il quantum richiesto a
titolo di risarcimento alla somma ritenuta di giustizia;
in subordine:
nella denegata ipotesi di condanna della presente convenuta, in tutto o in parte,
accertare e dichiarare la terza chiamata Controparte_3
con sede legale in LA, via Benigno Crespi, 23, Intermediario
[...]
Grendene Ass.ni snc giusta polizza n. 056A7115 ramo 17, in persona del legale
rappresentante, tenuta nei limiti del massimale di polizza a manlevare la società
per quanto essa risulti tenuta a pagare al ricorrente a titolo PA
risarcitorio, nonché in punto spese giudiziali nei limiti di cui all'art. 1917 commi 3 e
4”
CONCLUSIONI DI PARTE TERZA CHIAMATA
“Nel merito,
in via principale: previo accertamento dei fatti di cui all'odierno contendere, rigettarsi ogni domanda
avanzata per qualsivoglia ragione o titolo nei confronti della resistente in quanto
infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata: pagina 3 di 34 previo accertamento dei fatti di cui all'odierno contendere, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte ricorrente, dichiararsi l'intervenuta prescrizione
ex art. 2952 c.c. del diritto alla manleva azionato dalla resistente PA
nei confronti di Controparte_3
in via di ulteriore subordine: previo accertamento dei fatti di cui all'odierno contendere, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte ricorrente e nell'ulteriormente denegata ipotesi
in cui dovesse ritenersi infondata la predetta eccezione di prescrizione, accertarsi la
non operatività della polizza n. 056A7115, e conseguentemente rigettarsi le domande
svolte in via di manleva nei confronti di in quanto infondate, Controparte_3
anche ex art. 1914 - 1915 c.c.;
in via di ulteriore subordine: previo accertamento dei fatti di cui all'odierno contendere, nella denegata ipotesi di
rigetto di tutte le conclusioni che precedono, limitarsi comunque il diritto alla manleva
azionato dalla resistente nei confronti di PA Controparte_3
a quanto risulterà effettivamente dovuto al ricorrente in esito all'espletanda istruttoria,
detraendo altresì da tale ammontare le somme già erogate e/o da erogarsi da parte di
oltre che secondo gli scoperti, le esclusioni e le franchigie di cui al contratto CP_4
di assicurazione”
MOTIVAZIONE
§1 la sentenza non definitiva e l'ordinanza ex art. 279 co. 2 in relazione al co. 1 n. 4 cod.proc.civ.
Con sentenza non definitiva n. 36/2024 del 27.2.2024 questo giudice ha così statuito: pagina 4 di 34 “Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, NON
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Accerta che la società convenuta non ha assolto l'onere, PA
incombente su di essa, di provare l'avvenuto adempimento, nel periodo 1994-2014,
degli obblighi datoriali, di valutazione dei rischi in azienda per la sicurezza e la salute dei lavoratori e di indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate e da realizzare, prescritti dall'art. 4 d.lgs. 19.9.1994, n. 626 e dagli artt. 17 e 28 d.lgs.
9.4.2008, n. 81.
2. Accerta che la società convenuta non ha assolto l'onere, incombente su di essa, di provare l'avvenuto adempimento, nel periodo 1994-2020, dell'obbligo datoriale di individuare, con sufficiente concretezza e precisione, le caratteristiche dei carichi che gli addetti alla sfaldatura dovevano movimentare (come prescritto dal punto l dell'allegato VII al d.lgs. 626/1994 e dell'allegato XXXIII al d.lgs. 81/2008) e di fornire in modo sufficientemente specifico agli addetti alla sfaldatura le informazioni riguardanti il peso dei carichi che dovevano movimentare, come imponevano l'art. 49 co. 1 d.lgs. 626/1994 e l'art. 169 co. 1, lett. a) d.lgs. 81/2008.
3. Accerta che la società cedente ha adempiuto Parte_2
tardivamente l'obbligo prescritto dall'art. 2087 cod.civ., dall'art. 4 co. 5, lett. b) d.lgs.
626/1994 e dall' art. 48 d.lgs. 626/1994, di ricorrere a mezzi appropriati, in particolare ad attrezzature meccaniche, da individuarsi in base al parametro della più
elevata sicurezza tecnologicamente possibile e in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione, al fine di evitare o, quanto meno,
di limitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi durante lo pagina 5 di 34 svolgimento delle attività di cernita e di prima lavorazione (sfaldatura e accatastamento/imbancalatura).
4. Accerta che è accaduto che il ricorrente dovesse imbancalare le lastre di maggiori dimensioni senza potersi avvalere dell'ausilio dei sollevatori automatici.
5. Dichiara che il consenso, espresso dal ricorrente all'applicazione del sistema di retribuzione a cottimo, non determina la configurabilità a suo carico di un concorso di colpa nell'aver cagionato le malattie di asserita origine professionale, da cui afferma di essere affetto.
6. Accerta che la società convenuta non ha assolto l'onere, incombente su di essa, di provare l'avvenuto adempimento, da parte della società cedente Parte_2
, nel periodo 17.6.1994-20.4.2015, dell'obbligo datoriale ex art. 2087
[...]
cod.civ. (dal 27.11.1994 anche ex art. 48 co. 2 d.lgs. 626/1994 e dal 15.5.2008 anche ex art. 168 d.lgs. 81/2008) di attuare la misura organizzativa volta a ridurre il rischio di sovraccarico biomeccanico connesso alla movimentazione manuale dei carichi e consistente nell'imporre che quella riguardante le lastre di maggiori dimensioni venisse effettuata dai cernitori-sfaldatori in coppia.
7. Accerta che la società convenuta non ha adempiuto, in relazione al periodo 21.4.2015
- 7.8.2020, l'obbligo di esigere dai cernitori-sfaldatori l'osservanza della disposizione secondo cui le lastre di maggiori dimensioni dovevano essere movimentate in coppia.
8. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese.
9. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione”.
Con ordinanza ex art. 279 co. 2 in relazione al co. 1 n. 4 cod.proc.civ. pronunciata alla medesima udienza si è, altresì, statuito:
“Il giudice,
vista la propria sentenza non definitiva di data odierna, pagina 6 di 34 ritenuta la necessità di avvalersi di c.t.u. al fine di accertare:
a) se il ricorrente sia effettivamente affetto dalle malattie, Parte_1
di cui afferma di essere portatore;
b) se sussista un nesso causale tra le condotte colpose ascritte, alla luce delle statuizioni contenute nella presente sentenza, a carico delle società datrici e le (eventuali)
malattie, da cui il ricorrente risulti realmente affetto, ossia se dette malattie costituiscano la concretizzazione dei rischi morbigeni, cui il ricorrente è stato esposto in ragione dello svolgimento delle sue prestazioni lavorative in favore delle società datrici e che gli inadempimenti dell'obbligo di tutela della sicurezza e della salute del ricorrente, accertati a carico di queste ultime nella odierna sentenza non definitiva,
non hanno consentito di neutralizzare;
c) se sussistano ed eventualmente in quale misura i danni non patrimoniali, rappresentati da menomazioni temporanee e permanenti all'integrità psico-fisica derivate da malattie di origine professionale, di cui il ricorrente chiede il risarcimento;
d) se siano giustificate da esigenze terapeutiche le spese di cui il ricorrente chiede il rimborso,
P.Q.M.
nomina consulente tecnico d'ufficio il dott. Persona_1
fissa per il giuramento l'udienza del 14 marzo 2024, ore 11,15”
pagina 7 di 34 §2 la consulenza tecnica d'ufficio
Nell'elaborato depositato in data 7.12.2024 il c.t.u. dott. previo esame dei dati Per_1
anamnestici e della documentazione medica in atti, nonché in ragione di una congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico,
in ordine al quesito sub a)
“se il ricorrente sia effettivamente affetto dalle malattie, Parte_1
di cui afferma di essere portatore”
ha così accertato e ritenuto:
“
1. Tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori
Gli elementi clinici e strumentali disponibili sostengono con certezza che il sig.
è affetto da “tendinopatia bilaterale cuffia dei rotatori spalla dx e sx, con Parte_1
minima disfunzionalità dolorosa delle rotazioni.
2. Epicondilite calcifica gomito dx e sx ed epitrocleite calcifica gomito dx e sx
Gli elementi clinici e strumentali documentano che il sig. è affetto da Parte_1
epicondilite ed epitrocleite bilaterale
3. Sindrome di De AI pollice dx con minimo inceppo funzionale
La documentazione clinica ed ecografica indicano che il sig. è affetto da Parte_1
sindrome di De AI alla mano destra, da cui gli deriva una lieve limitazione funzionale.
4. Esiti chirurgici di intervento di sindrome da tunnel carpale dx
È documentato (sintomatologia, esami clinici e strumentali) che il ricorrente ha sofferto di sindrome del tunnel carpale a destra, per la quale ha subito intervento di neurolisi, cui sono residuati lievi esiti.
5. Protrusioni discali multiple con lombalgia cronica
pagina 8 di 34 Il quadro RM documenta che il sig. è affetto da lombalgia cronica con Parte_1
protrusioni discali multiple, che giustificano il quadro clinico.
Nota relativa alla cervicobrachialgia
A margine della materia dei quesiti posti dal Giudice, si deve rilevare che il sig. risulta affetto anche da cervicobrachialgia con un quadro radiologico di Parte_1
alterazioni spondilo-discoartrosiche multiple a livello della colonna cervicale (C3-C7) e segni elettromiografici di radicolopatia C7-C8.
Tale patologia, in parte provoca sintomi autonomi propri (limitazione funzionale dei movimenti cervicali, dolore nel territorio innervato dalle radici interessate) e in parte si sovrappone e si combina, per la natura degli stessi, a quelli sostenuti da altre patologie, quali quella delle spalle e dei gomiti, ma mantiene - a giudizio dello scrivente - una sua autonomia nosologica entro il contesto complessivo”.
in ordine al quesito sub b)
“se sussista un nesso causale tra le condotte colpose ascritte, alla luce delle statuizioni
contenute nella presente sentenza, a carico delle società datrici e le (eventuali)
malattie, da cui il ricorrente risulti realmente affetto, ossia se dette malattie
costituiscano la concretizzazione dei rischi morbigeni, cui il ricorrente è stato esposto
in ragione dello svolgimento delle sue prestazioni lavorative in favore delle società datrici e che gli inadempimenti dell'obbligo di tutela della sicurezza e della salute del
ricorrente, accertati a carico di queste ultime nella odierna sentenza non definitiva, non hanno consentito di neutralizzare”
ha così accertato e ritenuto:
“
1. il nesso causale: tendinopatia bilaterale cuffia dei rotatori spalla dx e sx.
pagina 9 di 34 Le caratteristiche in generale dei compiti manuali richiesti per lo svolgimento della mansione di manovale di cava contengono diversi elementi che sono associati al rischio di sviluppare tendinopatia a carico delle strutture delle spalle, ed in particolare: le caratteristiche posturali assunte dalle spalle e i movimenti di flessione ed estensione, la prolungata flessione delle spalle, il lavoro manuale pesante, i compiti ad alta ripetitività svolti con le braccia, ritmi di lavoro elevati, la forza richiesta dai movimenti con posture incongrue del corpo. Per la complessità dei compiti - oltretutto differenziati parzialmente nelle diverse fasi di cernita, di sfaldamento e di accatastamento - l'azione lesiva può essere attribuita all'effetto cumulativo di queste diverse componenti, non essendo realistico scorporare gli effetti di singole azioni e nemmeno utile ai fini del nesso.
Non sono emersi, nell'anamnesi e nella documentazione clinica del ricorrente, specifici elementi extralavorativi che possano aver giocato un ruolo esclusivo nel determinismo della patologia, dovendo peraltro ammettere che, per la nota multifattorialità della stessa, la causa professionale abbia agito in concorrenza con altri fattori comuni generici, quali, in particolare, l'età.
La malattia è attribuibile con elevata probabilità alla prolungata esposizione lavorativa”
“
2. il nesso causale: epicondilite/epitrocleite bilaterale
Come suggeriscono le denominazioni comuni di “gomito del tennista” o “del golfista” date a queste patologie, il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori è uno dei fattori fortemente associati allo sviluppo di infiammazioni acute e croniche a livello dei gomiti e sostenuti da epicondilite o epitrocleite. È evidente che tali patologie si possono realizzare in analoghe condizioni di stress biomeccanico di natura professionale o determinate da attività domestiche o hobbistiche. Nel caso di pagina 10 di 34 esposizione professionale, i fattori chiamati in causa sono il lavoro manuale pesante, compiti che richiedono frequente ed intensa flessione/estensione del gomito, posture sfavorevoli degli arti durante i movimenti (specie se associata alla forza dei movimenti) e anche condizioni di stress psicologico ma è la combinazione di questi fattori ad essere chiamata in causa più che i diversi fattori singolarmente.
In ogni caso, si tratta di fattori che caratterizzavano le operazioni svolte dai manovali di cava, con indici di rischio per patologie degli arti superiori che, ancora in epoca post-banconi, erano valutati di grado “medio” (v. valutazione del rischio con il metodo “OCRA” della ditta del 2011). Anamnesi e documentazione _1
disponibile relativa al sig. non evidenziano condizioni extralavorative, Parte_1
eccetto quelle generali quali l'età, che possano aver svolto un'azione di consistenza tale da determinare in via esclusiva la malattia.
Pur dovendo ammettere, per natura della malattia, la concorrenza di altri fattori, la malattia epicondilite/epitrocleite è attribuibile con elevata probabilità alla prolungata esposizione lavorativa ai fattori legati alla movimentazione manuale di carichi, alle posture, ai fattori disergonomici”
“
3. il nesso causale: sindrome di a destra Persona_2
Come riportato sopra, benché la letteratura scientifica non sia unanime, ciononostante è da considerare che diversi organismi nazionali ed internazionali fanno rientrare la sindrome di , tra i cumulative trauma disorders (CTD) di Persona_2
origine professionale quando siano riconoscibili specifiche ed efficaci esposizioni.
Anche la legislazione italiana pone la sindrome di , come malattia Persona_2
professionale da sovraccarico biomeccanico del sistema polso-mano, nella lista 1 delle
“malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità”.
pagina 11 di 34 Considerando la forte associazione che diversi lavori scientifici hanno riscontrato con ripetitività, forza e postura nei movimenti, specialmente se in combinazione tra loro, ritengo che - alla luce della natura dei compiti connessi con la mansione di cernitore svolta dal ricorrente - si debba ritenere che la sua prolungata esposizione lavorativa abbia giocato certamente un ruolo concausale nella malattia. La compresenza nello stesso soggetto di altre patologie classificabili come CTD a carico degli arti superiori
(epicondilite e sindrome del tunnel carpale) avvalora, a mio parere, la componente professionale di questa malattia, condividendo con quelle analoghi fattori di rischio, che avrebbero agito su diversi distretti anatomo- funzionali dell'arto”.
“
4. il nesso causale: sindrome da tunnel carpale dx
Nonostante la riconosciuta genesi multifattoriale e legata anche a fattori comuni, la sindrome del tunnel carpale occupa uno spazio riconosciuto tra le malattie legate al lavoro (work related diseases) quando sia riconoscibile una prolungata esposizione a movimenti ripetitivi del polso con impiego di forza nella presa e l'adozione di posture sfavorevoli dell'arto.
Posture, movimenti e forza nella manipolazione del materiale e degli attrezzi manuali che caratterizzavano i compiti della mansione di manovale di cava, nella cernita, nello sfaldamento e nell'accatastamento del materiale, in particolare prima dell'introduzione delle soluzioni preventive di contenimento del rischio, hanno sicuramente contribuito allo sviluppo della malattia, pur dovendo considerare la concorrenza di altri fattori concausali, quali possono essere riconosciuti nell'età o in una ipotetica predisposizione anatomica, dopo averne esclusi altri che sono privi di evidenza anamnestica o clinica. In particolare, non emergono anamnesticamente o clinicamente elementi che competano con l'origine professionale della malattia (es.
pagina 12 di 34 malattie metaboliche, sovrappeso, indicatori reumatologici, esposizione alternative a fattori di rischio fisico, pregresse lesioni del polso).
Concludo, quindi, che la sindrome del tunnel carpale - per la quale il sig. Parte_1
ha subito intervento di neurolisi - riconosce nella sua genesi una sicura componente professionale legata alla prolungata esposizione ai fattori di rischio evidenziati, pur nel quadro di una multifattorialità in cui non emergono altri elementi che possano aver svolto un ruolo esclusivo”.
“
5. il nesso causale: protrusioni discali multiple con lombalgia cronica da posture incongrue e sovraccarico funzionale
Pur mantenendo, anche a livello individuale, la sua caratteristica di malattia multifattoriale, nella genesi della patologia “lombalgia con protrusioni discali multiple” di cui risulta affetto il sig. si deve riconoscere una sicura azione Parte_1
concausale alla prolungata e continuativa esposizione lavorativa a movimentazione manuale di carichi con condizioni di rischio elevato, a posizioni sfavorevoli della colonna con mantenimento della postura flessa, a movimenti di torsione della colonna, con ritmi di lavoro elevati. L'esposizione è avvenuta per un lungo periodo di tempo in assenza di adeguate misure di ausiliazione tecnica e/o di misure organizzative e procedurali di contenimento del rischio.
Anche ipotizzando la presenza di fattori di predisposizione, costituzionale o genetica
(che oggi la letteratura ritiene spesso condizionanti), è molto probabile che l'esposizione lavorativa a fattori di sovraccarico biomeccanico dotati di riconosciuto potenziale dannoso sulle strutture interessate abbia svolto un'azione lesiva, interagendo con i primi ma in parte anche in maniera autonoma, accelerando o aggravando il processo patologico”.
pagina 13 di 34 in ordine al quesito sub c)
“se sussistano ed eventualmente in quale misura i danni non patrimoniali, rappresentati da menomazioni temporanee e permanenti all'integrità psico-fisica derivate da malattie di origine professionale, di cui il ricorrente chiede il risarcimento”
ha così accertato e ritenuto:
“
1. danno biologico permanente
Il danno biologico permanente, integrando la valutazione per le patologie già CP_4
accertate (che ritengo appropriate), può essere così quantificato:
- sindrome del tunnel carpale: 4%
- tendinosi della spalla: 3%
- epicondilite gomito: 2%
- sindrome di de AI: 2%
- discopatia lombare: 4%
Il danno complessivo può essere valutato nel 15%”.
“
2. effetti sulle abitudini di vita e sofferenza psicofisica
Occorre premettere che la valutazione degli effetti di questa natura risente di una difficile oggettivazione (cui nemmeno il ricorrente ha contribuito) e che si può basare unicamente sulla ricostruzione anamnestica per quanto sostenuta dai riscontri clinici documentati.
Benché, nel complesso, l'entità delle limitazioni funzionali derivanti dalle patologie riscontrate appaia lieve, le malattie di cui risulta affetto il sig. appaiono Parte_1
responsabili di modificazioni di alcune delle sue abitudini di vita, avendo indotto limitazioni e restrizioni ad alcune modalità di movimento e di impiego degli arti superiori. Non emergono mutamenti significativi riguardanti attività particolari, dal momento che il ricorrente non riferisce l'abbandono di attività che avessero pagina 14 di 34 caratterizzato la sua vita in precedenza (ludiche, sportive, hobbistiche ecc.) ma descrive un lieve restringimento dell'ambito di operatività comune.
La sintomatologia lamentata e le limitazioni imposte dalle patologie di cui è affetto, hanno prodotto inevitabilmente una sofferenza in ambito psichico e relazionale, che può essere considerata di grado lieve, in considerazione della entità delle lesioni fisiche, con esclusione del periodo (circa 20 gg) in occasione dell'intervento chirurgico alla mano in cui potrebbe essere valutata di entità moderata”
“
3. danno biologico temporaneo
I periodi di malattia in oggetto, ricostruiti attraverso i certificati risultano i CP_5
seguenti:
- dal 8.8.2017 al 22.09.2017 (46 gg) con diagnosi di “dolore arto superiore dx”
- dal 2.10.2017 al 10.11.2017 (40 gg) per “cervicobrachialgia bilaterale e sospetta sindrome del tunnel carpale”
- dal 22.01.2018 al 2.02.2018 (12 gg) per “cervicobrachialgia bilaterale e epicondilite bilaterale”
- dal 2.02.2018 al 7.02.2018 (5 gg) per “cervicobrachialgia”.
Benché il quadro della cervico-brachialgia, se inteso dal punto di vista sintomatologico, possa non presentare confini netti con le altre patologie poi chiarite
(tendinopatia della cuffia dei rotatori e epicondilite), dal momento che la stessa in quanto tale non rientra tra le patologie qui attribuite all'esposizione professionale, dai certificati medici di malattia risulterebbe una sovrapposizione tra patologie professionali e comuni, con esclusione dei 5 gg di malattia attribuiti alla sola cervico- brachialgia.
Sarebbero da considerare comunque i 40 + 12 giorni di malattia in cui rientrano, accanto alla cervico-brachialgia, la sindrome del tunnel carpale e l'epicondilite. I 46 pagina 15 di 34 giorni iniziali attribuiti a “dolore arto superiore dx”, possono a ragione essere considerati attribuiti al quadro di tendinosi della spalla che in seguito si sarebbe chiarita nella diagnosi.
Una valutazione precisa della inabilità temporanea con informazioni di dettaglio scarse e con una parziale sovrapposizione di patologie anche non professionali diventa difficile: ritengo che si possa stimare in 103 giorni (quelli corrispondenti ai certificati medici in fascicolo) con inabilità temporanea parziale al 50%”.
in ordine al quesito sub d)
“se siano giustificate da esigenze terapeutiche le spese di cui il ricorrente chiede il rimborso”
ha così accertato e ritenuto:
“Gli accertamenti diagnostici e le terapie cui il ricorrente si è sottoposto risultano effettuate in relazione alle patologie di cui al quesito n.
1. La conferma della loro sussistenza rende giustificate le spese sostenute”.
- - -
Queste valutazioni sono rimaste esenti da censure, atteso che i c.t. di entrambe le parti hanno comunicato al c.t.u. di non voler formulare osservazioni verso l'elaborato loro trasmesso.
§ 3 in ordine alla liquidazione dei danni non patrimoniali subiti dal ricorrente
È ora possibile procedere, in primo luogo, alla concreta liquidazione dei danni non patrimoniali subiti dal ricorrente in conseguenza delle Parte_1
menomazioni all'integrità psico-fisica riportate a seguito della malattie da cui egli risulta pagina 16 di 34 affetto alla luce degli accertamenti del c.t.u. ricordati nel paragrafo § 2 e che costituiscono, in forza dei medesimi accertamenti, la concretizzazione dei rischi morbigeni, cui il ricorrente è stato esposto in ragione dello svolgimento delle sue prestazioni lavorative in favore delle società datrici e che gli inadempimenti dell'obbligo di tutela della sicurezza e della salute del ricorrente, accertati a carico di queste ultime nella sentenza non definitiva menzionata nel paragrafo § 3, non hanno consentito di neutralizzare.
a)
Alla luce del principio generale, secondo cui nelle obbligazioni da risarcimento del danno per equivalente la prestazione ha ad oggetto il valore economico del bene illecitamente distrutto, leso o non conseguito, e viene adempiuta con la corresponsione di una somma di denaro in funzione succedanea rispetto all'utilità originaria, alla quale deve essere (appunto) equivalente in termini di potere di acquisto (in questo senso Cass.
28.2.2017, n. 5013; Cass. 17.4.2013, n. 92311; Cass. 11.5.2012, n. 7272;), in conformità
all'orientamento assunto dai giudici di questo tribunale, si ritiene di adottare per la quantificazione del danno biologico le tabelle elaborate dal tribunale di LA nel 2024,
le quali propongono la liquidazione: 1) del danno non patrimoniale conseguente “a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi ora definito “danno biologico/dinamico-relazionale” (in precedenza liquidato quale danno biologico “standard”), sia in quelli peculiari (in precedenza liquidato quale personalizzazione per particolari condizioni soggettive del danno biologico);
2) del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”,
“sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione ora definito “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile in quanto ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata (in precedenza liquidato quale danno morale/sofferenza soggettiva)2. 2 Risulta evidente l'adesione all'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. 28.9.2018, n. 23469;
Cass. 17.1.2018, n. 901), secondo cui: a) su di un piano generale il nostro ordinamento positivo conosce e disciplina soltanto la fattispecie del danno patrimoniale nelle due categorie descrittive) del danno emergente e del lucro cessante (art. 1223 cod.civ.) e la fattispecie del danno non patrimoniale (art. 2059 cod.civ.), il quale, invece, ha una natura unitaria;
b) quest'ultima deve essere intesa come unitarietà rispetto alla lesione di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante non suscettibile di valutazione economica e sta a significare che nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, onde evitare risarcimenti cd. bagatellari;
c) l'accertamento e la liquidazione del danno non patrimoniale deve tener conto, non già di astratte tassonomie qualificatorie, ma dalla reale fenomenologia del danno alla persona, di talché “oggetto della valutazione di ogni giudice chiamato ad occuparsi della persona e dei suoi diritti fondamentali è, nel prisma multiforme del danno non patrimoniale, la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto”; d) una volta identificato l'indispensabile bene giuridico protetto a livello costituzionale (oltre alla salute, il rapporto familiare e parentale, l'onore, la reputazione, la libertà religiosa, l'autodeterminazione al trattamento sanitario, l'ambiente, la libera espressione del proprio pensiero, la difesa in giudizio, la libertà pagina 18 di 34 A tal fine è stata, in primo luogo, redatta una tabella di valori monetari “medi” corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti (sia circa gli aspetti anatomo-funzionali, sia circa gli aspetti relazionali, sia circa gli aspetti di sofferenza soggettiva); in secondo luogo, sono state fissate percentuali di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi, onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate
(anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare:
➢ sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali;
lesione al “dito del pianista dilettante”),
di associarsi, la libertà religiosa) – il giudice del merito deve procedere a una “rigorosa analisi ed una conseguentemente rigorosa valutazione, sul piano della prova, tanto dell'aspetto interiore del danno (la sofferenza morale in tutti i suoi aspetti, quali il dolore, la vergogna, il rimorso, la disistima di sé, la malinconia, la tristezza,) quanto del suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno cd. esistenziale o danno alla vita di relazione)”;
“In questa evidente realtà naturalistica si cela la risposta (e la conseguente, corretta costruzione di categorie che non cancellino la fenomenologia del danno alla persona attraverso sterili formalismi unificanti) all'interrogativo circa la reale natura e la vera, costante, duplice essenza del danno alla persona:
- la sofferenza interiore;
- le dinamiche relazionali di una vita che cambia…
Restano così efficacemente scolpiti i due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e/o la significativa alterazione della vita quotidiana.
Danni diversi e perciò solo entrambi autonomamente risarcibili, ma se, e solo se, provati caso per caso, con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (tra cui il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni) al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni”; appare, quindi, legittima l'individuazione della doppia dimensione fenomenologica della sofferenza, quella di natura interiore e quella di tipo relazionale;
“Ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dalla Carta costituzionale si caratterizza, pertanto, per la sua doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell'essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza.
E se un paragone con la sfera patrimoniale del soggetto fosse lecito proporre, pare delinearsi una sorta di (involontaria) simmetria con la doppia dimensione del danno patrimoniale, il danno emergente (danno
"interno", che incide sul patrimonio già esistente del soggetto) e il lucro cessante (che, di quel patrimonio, è proiezione dinamica ed esterna)”
pagina 19 di 34 ➢ sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino, specifica penosità delle modalità del fatto lesivo),
ferma restando la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori massimi in relazione a fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.
Nella versione del 2024 è stata conservata la rivisitazione grafica delle tabelle introdotta nell'edizione 2021, per cui, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici
ISTAT, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna delle tabelle:
a) nella terza colonna delle tabelle (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna delle tabelle (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile (ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata).
Si è precisato che tale rivisitazione della Tabella ha natura meramente grafica e non modifica in alcun modo i valori monetari, la struttura della Tabella e l'andamento della curva delle liquidazioni. Con questo ritocco grafico, infatti, si esplicitano per comodità pagina 20 di 34 del lettore gli addendi monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale che erano già compresi nel totale di cui alla colonna 5 (in precedenza già calcolabili mediante una semplice operazione aritmetica).
A tal fine appare utile richiamare le istruzioni allegate a dette tabelle nella parte in cui precisano l'impianto quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, in particolare:
❖ individuando il valore del c.d. “punto”, partendo dal valore del “punto” delle Tabelle
precedenti (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-
funzionale, c.d. danno biologico permanente), aumentato -in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione “medio” anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva” - di una percentuale ponderata:
- dall'1 al 9% di invalidità l'aumento è del 25% fisso,
- dal 10 al 34 % di invalidità l'aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%,
- dal 35 al 100% di invalidità l'aumento torna ad essere fisso al 50%,
così tenendo conto del fatto che, a partire dal 10% di invalidità, in concreto le liquidazioni giurisprudenziali ante 11.11.2008 si sono costantemente attestate intorno ai valori più alti della fascia relativa al c.d. danno morale, secondo le tabelle all'epoca in uso parametrato tra un quarto e la metà del valore di liquidazione del c.d. danno biologico,
❖ prevedendo inoltre percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di c.d.
personalizzazione” in relazione alle diverse fasce di età e a ciascuna percentuale di invalidità.
Sempre il tribunale di LA ha riproposto, in riferimento al danno non patrimoniale temporaneo derivante da lesione alla persona, una liquidazione congiunta del danno biologico/dinamico-relazionale e del danno da sofferenza soggettiva, ma elevando il pagina 21 di 34 valore precedentemente fissato da un minimo di € 115,00 fino a una maggiorazione massima del 50%, qualora sussistano comprovate peculiarità, così da consentire l'adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto, e introducendo una nuova veste grafica con cui si esplicitano i valori monetari corrispondenti alla componente dinamico-relazionale e alla componente da sofferenza soggettiva interiore di regola presumibile (quest'ultima determinata nella misura del 25% del danno dinamico-
relazionale, come in tutte le edizioni precedenti delle tabelle).
b)
Ne consegue che, avendo il lavoratore ammalato (nato il Parte_1
22.7.1961) all'epoca delle proposizione della domanda giudiziale ossia in data 3.3.2022
(parte ricorrente indica a pag. 13 del suo atto introduttivo una “data del sinistro:
8.8.2017”, che appare inconferente) un'età di 61 anni (con arrotondamento all'anno superiore stante il superamento del semestre), essendo derivata dalle lesioni subite una menomazione all'integrità psico-fisica permanente parziale del 15%, il danno non
patrimoniale permanente (comprensivo del danno biologico/dinamico-relazionale e del danno da sofferenza soggettiva interiore) ammonta a € (4.207,08 x 15 x 0,700) =
44.174,34.
Parte ricorrente chiede, a titolo di “danno non patrimoniale (personalizzazione –
eventuale – ex morale”), la liquidazione del “danno morale liquidato in misura di ¼ della somma dell'invalidità permanente”.
La domanda non merita accoglimento atteso che la liquidazione del danno non patrimoniale permanente secondo le tabelle di LA comprende, come si è già evidenziato, oltre al “danno biologico/dinamico-relazionale”, ossia il “danno biologico” secondo la denominazione precedente, anche il “danno da sofferenza soggettiva
pagina 22 di 34 interiore”, ossia proprio il “danno morale”, sempre secondo la denominazione precedente.
Parte ricorrente chiede, a titolo di “altri danni” la liquidazione del “danno da cenestesi” nella misura di un terzo della somma dell' “invalidità permanente”.
Anche questa domanda non può essere accolta.
E' noto che il danno da lesione della cenestesi lavorativa consiste nella maggiore usura,
fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di
chance), risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, che va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute (ex multis, di recente, Cass.
10.1.2024, n. 1037; Cass. 12.6.2023, n. 16628).
Venendo alla vicenda in esame, occorre in primo luogo evidenziare che nell'elaborato del c.t.u. non vi è il minimo cenno a un danno da lesione della cenestesi lavorativa e il c.t. di parte ricorrente non ha formulato alcuna osservazione in merito.
Inoltre una specifica liquidazione in aumento rispetto al danno non patrimoniale medio,
quale quello determinato dalle più volte citate tabelle di LA, presuppone necessariamente la sussistenza di conseguenze dannose anomale, eccezionali e affatto peculiari, atteso che quelle da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod
plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione (così ex multis Cass.
14.2.2024, n. 4118; Cass. 22.9.2023, n. 27100; Cass. 19.9.2023, n. 26851; Cass.
15.5.2022, n. 15733; Cass. 4.3.2021, n. 58653) 1.2.2. Secondo: dire che il danno non patrimoniale sia una categoria unitaria non vuol certo dire che, in presenza d'una lesione della salute, la monetizzazione col sistema c.d. "a punto" del grado di invalidità permanente ristori di per sé ogni e qualsiasi pregiudizio subito dalla vittima. Moltiplicare il grado di invalidità permanente per una somma di denaro dà per risultato una somma di denaro idonea a ristorare il pregiudizio non patrimoniale consistente nell'incidenza dei postumi sulla vita quotidiana ed avente queste due caratteristiche: fondamento medico-legale ed intensità standard, cioè comunemente derivante da quel tipo di lesioni, per tutte le persone aventi lo stesso sesso e la stessa età (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10912 del 07/05/2018). Si tratta dunque d'una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., basata sull'assunto (medico legale prima che giuridico) secondo cui a parità di età e sesso, postumi identici comportano pregiudizi analoghi. Ma proprio in quanto basata su una presunzione semplice, la misura del risarcimento del danno alla salute risultante dal c.d. "calcolo a punto" può essere aumentata o diminuita dal giudice, per tenere conto delle conseguenze dannose non rientranti in quella misura standard: e cioè le conseguenze dannose non accertabili medico legalmente (ad es. vergogna, tristezza, disistima di sé, sofferenza morale), oppure le conseguenze accertabili medico legalmente, ma non comuni a tutti, e peculiari del caso concreto (Sez. 3 -, Sentenza n. 28988 del 11/11/2019).
1.2.3. Terzo: le "peculiarità del caso concreto" che, se sussistenti, possono giustificare un aumento della misura standard del risarcimento devono essere fatti, non vuote etichette. Non sarebbe, infatti, sufficiente chiamare pregiudizi identici con nomi diversi, per pretenderne la contemporanea risarcibilità (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8895 del 4.5.2016). Per stabilire dunque se il giudice di merito abbia correttamente liquidato il danno non patrimoniale non si deve avere riguardo alle formule definitorie invocate dall'attore, o richiamate dal giudicante (come "danno morale", "danno biologico", "danno alla vita di relazione", e via dicendo), ma occorre considerare: (a) quali siano stati i concreti pregiudizi dedotti dalla vittima e provati in giudizio;
(b) quali siano stati i concreti pregiudizi esaminati dal giudice (per tutti questi principi si vedano, tra le tante, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10912 del 07/05/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4535 del 22.2.2017; Sez. 3, Sentenza n. 20630 del 13.10.2016; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1305 del 25 gennaio 2016).
1.2.4. Quarto: il danno alla salute in null'altro consiste, che nella compromissione del compimento degli atti della vita quotidiana. Non è quindi concepibile, come invece mostra di ritenere il ricorrente, un danno "da lesione della salute", ed un diverso ed ulteriore danno da "incidenza della lesione della salute sulla vita quotidiana". Un danno alla salute che non incidesse sulla vita quotidiana non sarebbe nemmeno un danno risarcibile (per le ragioni già esposte da questa torte nell'ordinanza Sez. 3 -, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018, cui in questa sede è possibile rinviare). Non è dunque corretto né dal punto di vista medico legale, né dal punto di vista giuridico, sostenere che nella stima del danno alla persona debba tenersi conto dapprima dei postumi permanenti, e poi dell'incidenza di essi sulla vita della vittima. I postumi permanenti, per essere tali, debbono necessariamente incidere sulla vita della vittima: per danno biologico deve intendersi infatti non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (così Cass. 7513/18, cit.). La distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è piuttosto quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari. Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria. pagina 24 di 34 Nessuna valutazione in tal senso si rinviene nell'elaborato del c.t.u., tanto meno in punto danno da lesione della cenestesi lavorativa (che, come si è già rilevato, neppure viene ivi menzionato).
Da ultimo appare assai ardua la configurabilità di un danno da lesione della cenestesi lavorativa rispetto un prestatore al termine della propria vita lavorativa
(analogamente, seppur in riferimento alla diversa ipotesi dell'intervenuto mutamento delle mansioni usuranti, Cass. 1037/2024 cit.)..
In definitiva il danno non patrimoniale permanente complessivamente risarcibile al ricorrente ammonta ad € 44.174,34. arrotondati a € 44.174,00.
Questa somma, essendo liquidata con riferimento al valore della moneta risalente al gennaio 2024, data di redazione delle tabelle di LA qui applicate, va maggiorata, ai sensi dell'art. 429 co. 3 cod.proc.civ. (norma "risuscitata" dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co. 36 L. 23.12.1994, n. 724 ex Corte Cost.
2.11.2000, n. 459;):
a) del maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di redazione delle tabelle LA (gennaio
2024) fino ad oggi
Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi…. la liquidazione del danno biologico permanente è di per sé un ristoro per equivalente delle conseguenze che la lesione della salute ha avuto sulla vita quotidiana. Per pretendere la maggiorazione della misura standard del risarcimento non basta dunque allegare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima: questo tipo di pregiudizio è infatti già ristorato dalla semplice monetizzazione del grado di invalidità permanente. E' necessario, invece, allegare e provare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura”.
pagina 25 di 34 b) degli interessi su detta somma, devalutata secondo la variazione degli indici ISTAT
intervenuta dalla data della proposizione della domanda (3.3.2022) sino alla redazione delle tabelle di LA (gennaio 2024) e poi via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co. 4 cod.civ., alla luce dell'orientamento espresso di recente da Cass. 3.1.2023, n. 614); in punto oneri 4 Così motiva quella pronuncia anche contestando l'opposto orientamento (da ultimo Cass. 9.5.2022, n.
14512):
“Ritiene il Collegio che la disposizione di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, individui il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. Depone nel senso indicato, in primo luogo, la sua stessa ratio. L'art. 1284 c.c., comma 4, è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu "deflattiva" del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre. Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato "saggio degli interessi", cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni.
3. Nella decisione impugnata viene richiamato un indirizzo di questa stessa Corte, secondo il quale "la norma di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, disciplina il saggio degli interessi legali - e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza - applicato a seguito d'avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferente ad obbligo restitutorio". Si tratta di un indirizzo che si è formato, in verità, in alcuni precedenti di legittimità relativi alla speciale obbligazione indennitaria gravante sullo Stato in caso di eccessiva durata di un procedimento giudiziale, ai sensi della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo ed alla L. n. 89 del 2001 (cfr., in particolare: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; conf.: Sez. 2, Ordinanza n. 8289 del 25/03/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 8050 del 21/03/2019; Sez. 2, Sentenza n. 14512 del 09/05/2022, Rv. 664788 - 01).
3.1 Il Collegio non ritiene, in realtà, che possa condividersi l'argomento logico-giuridico posto a fondamento di tale indirizzo e cioè l'osservazione per cui l'incipit della disposizione di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, avrebbe "la funzione di delimitazione dell'ambito di applicabilità della norma correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto" in quanto essa "apparirebbe altrimenti inutile ripetizione della compiuta disciplina in tema di danni da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie portata nell'art. 1224 c.c., che opera richiamo all'uopo agli interessi legali ed espressamente prevede il rispetto del saggio d'interesse superiore a quello legale pattuito dalle parti". pagina 26 di 34 probatori nulla quaestio, atteso che l'art. 429 co. 3 cod.proc.civ., che trova applicazione alla vicenda in esame, dispone che gli interessi determinano in misura forfettaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidità (lucro cessante) e, prevedendo che debbono esser computati sulla somma che via via matura per effetto della svalutazione monetaria, vuole aggiungere a una ragione
Anche riconoscendo alla norma in esame il carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio e, quindi, ritenendola applicabile alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle, il riferimento ad un possibile diverso accordo tra le parti, con prevalenza sul suo dettato, ha comunque un senso ed un concreto significato normativo, onde esso non pare potersi ritenere affatto una superflua ripetizione del disposto dell'art. 1224 c.c.. 3.1.1 In primo luogo, si deve tenere conto del fatto che le previsioni di cui all'art. 1224 c.c. hanno ad oggetto il tasso di mora nelle obbligazioni pecuniarie, cioè il tasso di interessi applicabile, in tale categoria di obbligazioni, dal giorno della mora (che può ovviamente essere anteriore a quello di inizio del processo), mentre l'art. 1284 c.c., comma 4, riguarda invece solo il tasso degli interessi di mora per il periodo successivo all'inizio del processo: le due disposizioni hanno, quindi, un campo di applicazione differente, il che esclude che possano essere una la duplicazione dell'altra. Basti considerare che, se le parti avessero previsto un tasso di interesse di mora superiore al tasso legale ordinario (cioè a quello dell'art. 1284 c.c., comma 1), ma inferiore a quello cd. commerciale, in mancanza della clausola di salvezza prevista nella parte iniziale dell'art. 1284 c.c., comma 4, dovrebbe operare quello fissato dalle parti per il periodo di mora anteriore al processo e, poi, quello dell'art. 1284 c.c., comma 4, per il periodo del processo: in base all'incipit dell'art. 1284 c.c., comma 4, invece, se vi è un accordo delle parti sul tasso di mora, va applicato tale tasso, anche dopo l'inizio del processo.
3.1.2 D'altra parte, trattandosi di norme con campi di applicazione differenti (come già osservato, l'art. 1224 c.c. disciplina il tasso degli interessi dal giorno della mora, anche se anteriore all'inizio del processo, mentre l'art. 1284 c.c., comma 4, quello del solo periodo successivo all'inizio del processo), deve ritenersi comunque ragionevole che nell'art. 1284 c.c., comma 4, si sia inteso specificare e ribadire espressamente (con riguardo al suo specifico campo di applicazione) che la volontà delle parti in ordine alla determinazione del tasso degli interessi di mora prevale sul tasso legale di regola previsto per il periodo di tempo successivo all'inizio del processo, senza che questo debba necessariamente intendersi come un riferimento ad un particolare e limitato campo di applicazione della disposizione, idoneo a circoscriverne non solo i presupposti, ma soprattutto lo stesso ambito.
3.1.3 Infine, e in ogni caso, anche per le obbligazioni che nascono da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, nulla esclude che le parti stabiliscano, con una apposita convenzione tra loro (eventualmente successiva al sorgere dell'obbligazione non derivante da rapporto contrattuale, ed eventualmente anteriore al processo), un tasso degli interessi di mora diverso da quello legale "ordinario" di cui all'art. 1284 c.c.: quindi, il riferimento alla possibilità di un diverso accordo tra le parti, contenuto nell'art. 1284 c.c., comma 4, implica certamente che tale ultima disposizione non può ritenersi di carattere imperativo e inderogabile, ma non è invece assolutamente da ritenere indice dell'intenzione del legislatore di delimitare il suo campo di applicazione e, tanto meno, un argomento a sostegno della tesi per cui tale campo di applicazione debba intendersi limitato alle sole obbligazioni di fonte negoziale pagina 27 di 34 risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla mora debendi e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dalla corresponsione degli interessi al creditore (per tutte Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38; Cass. 15.4.1996, n. 3513;).
Come già statuito nella sentenza non definitiva n. 36/2024, il diritto del ricorrente a ottenere dalla società convenuta il risarcimento del danno biologico da menomazione permanente concerne la parte eccedente l'ammontare dell'indennizzo erogato a tale titolo dall' (integrante il cd. danno differenziale); CP_4
emerge dalla certificazione, emessa dall' in data 15.1.2024 e depositata dal CP_4
ricorrente in data 13.5.2025, che l' ha erogato un indennizzo di € 6.159,91. CP_6
Quindi il danno non patrimoniale permanente complessivamente risarcibile al ricorrente, pari a ad € 44.174,00, deve essere diminuito di € 6.159,91, ammontando così in definitiva a € 38.014,00.
Viene così pronunciata pedissequa condanna, nei confronti della società convenuta di risarcimento in favore del ricorrente PA Parte_1
.
[...]
c)
Il danno non patrimoniale temporaneo ammonta – applicando il valore standard di €
115,00 in difetto di peculiari circostanze personalizzanti che il c.t.u. non ha menzionato,
senza che il c.t. di parte ricorrente abbia formulato osservazioni neppure in proposito – ad € (115,00 x 103 / 50=) 5.922, 50 arrotondati a € 5.922,00.
Anche questa somma va maggiorata, ai sensi dell'art. 429 co. 3 cod.proc.civ.:
pagina 28 di 34 a) del maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di redazione delle tabelle LA (gennaio
2024) fino ad oggi b) degli interessi su detta somma, devalutata secondo la variazione degli indici ISTAT
intervenuta dalla data della proposizione della domanda (3.3.2022) sino alla redazione delle tabelle di LA (gennaio 2024) e poi via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co. 4 alla luce dell'orientamento espresso di recente da Cass. 62/2023 cit..
Viene così pronunciata pedissequa condanna, nei confronti della società convenuta di risarcimento in favore del ricorrente PA Parte_1
.
[...]
§ 3 in ordine alla liquidazione del danno patrimoniale emergente subito dal ricorrente
Il ricorrente agisce per il risarcimento del danno patrimoniale (danno emergente) corrispondente al costo delle spese mediche documentate (doc. 13 fasc. ric.) per €
583,65, di cui chiede il rimborso.
In proposito al c.t.u. è stato posto il quesito “se siano giustificate da esigenze terapeutiche le spese di cui il ricorrente chiede il rimborso”.
Il c.t.u. ha accertato e ritenuto che “gli accertamenti diagnostici e le terapie cui il ricorrente si è sottoposto risultano effettuate in relazione alle patologie di cui al quesito n.
1. La conferma della loro sussistenza rende giustificate le spese sostenute”.
Tali valutazioni sono condivisibili, sia perché sorrette da motivi persuasivi, sia perché
rimaste immuni da censure delle parti. pagina 29 di 34 Quindi la società convenuta va condannata a corrispondere, in PA
favore del ricorrente , a titolo di risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale emergente costituito dal costo delle spese mediche sostenute, la somma di €
583,65.
tale somma va maggiorata, ai sensi dell'art. 429 co. 3 cod.proc.civ., del maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT,
intervenuta dalla data di assunzione dei singoli costi fino ad oggi fino ad oggi e degli interessi su detta somma via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co. 4 alla luce dell'orientamento espresso di recente da
Cass. 62/2023 cit..
§4 in ordine alla domanda, proposta dalla società convenuta _1
nei confronti della società chiamata
[...] RT
, di garanzia assicurativa
[...]
La società convenuta ha proposto domanda di garanzia PA
assicurativa nei confronti della società RT
in virtù del contratto di assicurazione di cui alla polizza n. 056A7115, che
[...]
produce sub doc. 43.
Disposta la sua chiamata in causa, la compagnia assicuratrice in primis ha eccepito l'inoperatività della garanzia, evidenziando che:
a) secondo la previsione contenuta nelle Condizioni Generali di Assicurazione -
sezione Malattie Professionali – pag. 29 (doc. 2 fasc. chiamata), la garanzia prestata per la “Malattie Professionali” risulta efficace “a condizione che le malattie si
pagina 30 di 34 manifestino durante la vigenza della presente Polizza… e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta nello stesso periodo”;
b) la garanzia de qua ha iniziato a decorrere il 3.1.2019;
c) il ricorrente ha denunciato all' già nel 2018 malattie professionali CP_4
asseritamente contratte a seguito dell'esposizione a rischi durante lo svolgimento di prestazioni alle dipendenze della società PA
L'eccezione è fondata.
Le circostanze sub a) e b) sono provate per tabulas (rispettivamente doc. 2 fasc. chiamata e doc. 43 fasc.ric.).
Quanto a quella sub c), la sussistenza di un nesso eziologico tra “fatti verificatisi per la prima volta” anteriormente al 3.1.2019 e le malattie, da cui il ricorrente è affetto, trova riscontro negli accertamenti e valutazioni condotti dal c.t.u., il quale:
a) ha ritenuto che il ricorrente “ha svolto una mansione lavorativa che, per circa 24 anni e fino al momento della messa a disposizione di banconi e attrezzature di ausilio (avviata nel 2008 ma completata solo anni dopo), era caratterizzata da livelli di rischio molto elevato (“non accettabile” secondo i criteri scientificamente accettati) per lesioni a livello dorso-lombare e degli arti superiori ma che è proseguita anche negli anni successivi della sua vita lavorativa”;
b) ha risposto affermativamente al quesito “se sussista un nesso causale tra le condotte colpose ascritte, alla luce delle statuizioni contenute nella presente sentenza, a carico delle società datrici e le (eventuali) malattie, da cui il ricorrente risulti realmente affetto, ossia se dette malattie costituiscano la concretizzazione dei rischi morbigeni, cui il ricorrente è stato esposto in ragione dello svolgimento delle sue prestazioni lavorative in favore delle società datrici e che gli inadempimenti dell'obbligo di tutela della sicurezza e della salute del ricorrente, accertati a carico pagina 31 di 34 di queste ultime nella odierna sentenza non definitiva, non hanno consentito di neutralizzare”.
Inoltre è sintomatico che la società convenuta non abbia svolto alcuna replica avverso l'eccezione di inoperatività della polizza de qua.
In definiva deve essere rigettata la domanda di garanzia assicurativa, proposta dalla società convenuta nei confronti della società chiamata PA [...]
in virtù del contratto di assicurazione di RT
cui alla polizza n. 056A7115 sub doc. 43.
§5 in ordine alle spese di causa
In riferimento sia al rapporto processuale tra il ricorrente e Parte_1
la società sia al rapporto processuale tra la società PA [...]
e la compagnia assicuratrice _1 RT
, le spese, come liquidate in dispositivo, non possono che seguire la
[...]
soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Condanna la società convenuta al risarcimento, in favore del PA
ricorrente , del danno non patrimoniale da menomazioni Parte_1
permanenti, liquidato nell'importo di € 44.174,00,
A) maggiorato:
pagina 32 di 34 a) del danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di redazione delle tabelle LA (gennaio
2024) fino ad oggi,
b) degli interessi su detta somma, devalutata secondo la variazione degli indici
ISTAT intervenuta dalla data della proposizione della domanda (3.3.2022) sino alla redazione delle tabelle di LA (gennaio 2024) e poi via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co. 4
cod.civ.,
B) diminuito: della somma di € 6.159,91, corrispondente all'indennità erogata dall' CP_4
per danno biologico permanente.
2. Condanna la società convenuta al risarcimento, in favore del PA
ricorrente , del danno non patrimoniale da menomazioni Parte_1
temporanee, liquidato nell'importo di € 5.922,00,
maggiorato:
a) del danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di redazione delle tabelle LA (gennaio
2024) fino ad oggi b) degli interessi su detta somma, devalutata secondo la variazione degli indici
ISTAT intervenuta dalla data della proposizione della domanda (3.3.2022) sino alla redazione delle tabelle di LA (gennaio 2024) e poi via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co. 4.
3. Condanna la società convenuta al risarcimento, in favore del PA
ricorrente , del danno patrimoniale emergente costituito Parte_1
dal costo delle spese mediche, resesi necessarie a causa delle menomazioni di origine pagina 33 di 34 professionale, da cui il ricorrente è affetto, e liquidato nell'importo di € 583,65,
maggiorato del danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di assunzione dei singoli costi fino ad oggi, e degli interessi su detta somma via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento, secondo il saggio ex art. 1284 co. 4.
4. Rigetta la domanda di garanzia assicurativa, proposta dalla società convenuta nei confronti della società PA RT
in virtù del contratto di assicurazione di cui alla polizza n.
[...]
056A7115 sub doc. 43 fasc. ric..
5. In ordine al rapporto processuale tra il ricorrente e la Parte_1
società convenuta PA
❖ condanna detta società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma di € 5.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA, nonché delle spese per c.t.p. pari a € 200,00;
❖ pone a definitivo carico della società convenuta le spese di c.t.u., come liquidate nel decreto del 7.6.2024.
6. In ordine al rapporto processuale tra la società convenuta e PA
la società chiamata , RT
condanna detta società convenuta, in favore della società chiamata, delle spese di giudizio, liquidate nella somma di € 2.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.
Trento, 10 giugno 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim pagina 34 di 34 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale pronuncia (conf. Cass. 5013/2017) osserva nitidamente: “La difficoltà nell'operazione sorge per
l'ineludibile scarto temporale esistente tra l'epoca di verificazione dell'evento lesivo e quella della sua liquidazione: nasce qui la distinzione tra la aestimatio, cioè la determinazione dell'astratto valore del bene leso, e la taxatio, ovvero la traduzione, in espressione pecuniaria, di siffatto valore”. Il dovere dell'applicazione, nella quantificazione del danno non patrimoniale, dei parametri tabellari vigenti al momento non rappresenta “altro che la risposta giurisprudenziale al problema nascente dall'ontologico iato temporale tra i due momenti sopra illustrati, con l'affermazione del principio che la stima e determinazione del danno vanno compiute secondo i criteri praticati al momento della liquidazione. Si tratta di un canone di valenza generale, destinato ad operare… in ogni ipotesi di liquidazione del danno, nozione da intendersi, cioè, in una accezione estesa e comprensiva non soltanto della determinazione dell'importo risarcitorio in via convenzionale (ad esempio, per un accordo transattivo tra le parti) o giudiziale (all'esito di una controversia) ma anche del pagamento spontaneo della somma ad opera della parte obbligata” pagina 17 di 34 3 Tale pronuncia così riassume efficacemente i principi di diritto in tema di liquidazione del danno non patrimoniale:
“Primo: il danno non patrimoniale è una categoria unitaria ed omnicomprensiva. Non esistono pregiudizi non patrimoniali tra loro "ontologicamente" differenti;
esiste in iure la categoria del danno non patrimoniale, ed in facto le singole forme concrete che esso può assumere (lesione dell'onore, della reputazione, del nome, della salute, e via dicendo: così Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008). pagina 23 di 34