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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/12/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1873/2024 R.G., promossa
DA
con l'avv. PORCU FRANCESCO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
entrambe in persona Controparte_1 Controparte_2
del loro legale rappresentante con l'avv. DE CESARO CARLO CP_3
CONVENUTE
Causa in punto di appalto, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.7.2024 proprietario di un Parte_1
appartamento facente parte di un palazzo in Alghero, esponeva di aver concluso con le medesime società incaricate dal Condominio, di cui faceva parte il suo immobile, e cioè con l'impresa edile (formalmente articolata in e CP_1 Controparte_2
nella che di fatto costituivano un unico centro di imputazione Controparte_1 di interessi) un contratto per l'esecuzione di opere di riqualificazione energetica nella sua esclusiva proprietà. Richiamato il computo metrico relativo al suo appartamento e descritte le opere da eseguire, quantificate nell'importo complessivo di Euro 60.198,22 da pagare secondo le modalità della cessione del credito, dolendosi di come fin dall'estate del 2022 le unità esterne dei climatizzatori a servizio della sua unità abitativa fossero state rimosse senza che le società avessero installato le nuove macchine per la climatizzazione dell'aria (vi era solo la predisposizione dell'impianto per in valore di
Euro 933,08) e di come fossero rimasti ineseguiti lavori per Euro 59.265,14, evidenziava di non aver neppure potuto affidare gli interventi restanti ad altra impresa, posto che le convenute fino al mese di luglio dell'anno 2024 non avevano rimosso l'impalcatura né ritirato i materiali e le attrezzature lasciate in cantiere. Rappresentava anche di non poter più beneficiare del 110% e così chiedeva di risolvere il Parte_2
contratto per grave inadempimento delle convenute e di condannarle (entrambe o quella che sarebbe risultata tenuta) al risarcimento di tutti i danni subiti per effetto del grave ritardo e dell'inadempimento, danni quantificati in Euro 65.765,14, di cui Euro
59.265,14 pari al valore delle opere commissionate e non eseguite per cui erano state definitivamente perse le agevolazioni fiscali (in subordine chiedeva di quantificare quantomeno il 30% del costo complessivo), Euro 1.500,00 a titolo di danno patrimoniale per la definitiva inutilizzabilità dell'impianto di climatizzazione precedentemente al servizio dell'abitazione ed Euro 5.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, individuato nel pregiudizio all'integrità psico-fisica conseguente all'impossibilità di provvedere al riscaldamento e al raffrescamento della propria abitazione e nelle sofferenze e disagi subiti per la persistente presenza del cantiere.
Allegava anche il danno al godimento del cespite e quello esistenziale, essendo stato costretto a modificare le proprie abitudini anche in ambito relazionale, e in subordine chiedeva di accertare la responsabilità delle società e di condannare le stesse (o quella che sarebbe risultata legittimata passivamente) al pagamento della minor somma di
Euro 8.091,57, oltre rivalutazione e interessi. Si costituivano le s.r.l., riconoscendo che in data 12.5.2021 la Controparte_2
in qualità di general contractor, aveva concluso con il ricorrente il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di cui al computo metrico per il corrispettivo di Euro
60.366,39, IVA inclusa, il cui pagamento sarebbe avvenuto con la cessione del credito;
rilevavano come la subappaltatrice , come risultava dal primo SAL, Controparte_1
avesse eseguito il 30% dei lavori commissionati dal , pari al valore di Euro Parte_3
124.408,12, dei quali erano stati contabilizzati solo Euro 84.268,88 poiché lavori per il restante importo di Euro 40.139,24, benché eseguiti, non erano stati inseriti nel primo
S.A.L.; affermavano, poi, che il aveva pagato il complessivo importo di Parte_3
Euro 435.000,00 ricorrendo alla cessione del credito d'imposta, corrispondente alla detrazione spettante pari al 110% della somma di cui sopra. Affermavano, tuttavia, che eseguite quelle opere, non era stato più possibile procedere ai restanti lavori commissionati a causa del mutamento della normativa in materia di cessione del credito d'imposta che aveva impedito di cedere il credito e così di ottenere la liquidità necessaria per completare le lavorazioni, liquidità che non era nella loro disponibilità
e che incomprensibilmente neppure i condomini e nemmeno il ricorrente per i lavori da lui commissionati avevano voluto anticipare. Contestavano sia che il ricorrente avesse subito il danno di Euro 59.265,14 per le opere previste in contratto e non realizzate, dal momento che egli non aveva pagato nulla, sia il danno di Euro 1.500,00 per la inutilizzabilità del precedente impianto di climatizzazione (posto che dette macchine erano ormai divenute obsolete e non compatibili con l'applicazione del cappotto termico) sia, ancora, il danno non patrimoniale, derivante solo dalla sua scelta di non farsi carico delle spese necessarie per l'esecuzione dei lavori afferenti la sua unità abitativa. Sostenevano, dunque, che al più il contratto poteva essere risolto per oggettiva impossibilità sopravvenuta.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, approdava alla decisione, previa concessione dei termini per note sostitutive della discussione orale.
***** Si osserva anzitutto come nessuna delle due società abbia eccepito il difetto di legittimazione passiva.
Sia il general contractor che la subappaltatrice hanno sottoscritto il contratto del
12.5.2021, con cui il primo ha assunto nei confronti del ricorrente l'obbligazione di eseguire nella sua proprietà esclusiva ed entro il termine massimo dell'8.12.2021 i lavori di cui al computo metrico allegato, aventi il complessivo valore di Euro
60.366,39.
Con la produzione di tale negozio, origine del credito, il ricorrente ha assolto al suo onere probatorio e si è correttamente limitato ad allegare l'inadempimento delle avversarie che non solo non hanno provato di aver puntualmente eseguito le prestazioni cui si sono impegnate, ma hanno riconosciuto l'inadempimento, affermando, tuttavia, che lo stesso è dipeso dal susseguirsi delle nuove norme in punto di Superbonus che non avrebbero consentito la cessione del credito e, così, il reperimento della liquidità necessaria per portare a termine i lavori.
In realtà, tale condizione, oltretutto meramente allegata e mai provata, non può costituire un'evenienza tale da giustificare l'inadempimento: il sopravvenire delle nuove regole per l'accesso al beneficio, l'eventuale minore realizzabilità dalla cessione del credito e la carenza di liquidità (cui, tra l'altro, è possibile sopperire con il ricorso al credito che costituisce un ordinario strumento aziendale) integrano un mero rischio di impresa, valutabile da questa e mai addebitabile al committente che non può essere ritenuto responsabile del mancato compimento delle opere per non aver voluto anticipare una liquidità, di cui avrebbe potuto anche essere privo.
Pertanto, riconosciuto l'inadempimento che è certamente grave, essendo stata realizzata solo la predisposizione dell'impianto di climatizzazione, il contratto d'appalto concluso tra il ricorrente e le società convenute deve essere risolto.
Va ora esaminata la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento e quantificati nell'importo complessivo di Euro 65.765,14. Si riconosce il danno patrimoniale determinato dalla perdita della possibilità di accedere al bonus fiscale: se con il corretto adempimento il nulla avrebbe Pt_1
dovuto spendere per ottenere le opere di cui al contratto, ora per procacciarsi le stesse prestazioni deve provvedervi con i suoi mezzi economici. Tale danno va quantificato nella differenza tra il valore complessivo dei lavori e il valore di quanto realizzato che, in mancanza di specifiche contestazioni alla quantificazione della predisposizione dell'impianto in Euro 993,08, può essere determinato (non essendo mai neppure stato allegato che il ricorrente potrebbe ancora godere dei benefici o di altri analoghi) nell'importo di Euro 59.373,31, di poco superiore alla differenza indicata in ricorso
(ma la domanda è volta ad ottenere quell'importo o il maggiore o minore accertando).
Proprio perché detta somma va a compensare la mancata fruizione del bonus per i lavori da eseguire che comprendevano il completo impianto di climatizzazione (inclusi i macchinari), si ritiene di non poter accedere alla richiesta di risarcimento del valore dell'impianto preesistente. Tanto costituirebbe un'ingiusta duplicazione del ristoro.
Quanto al danno non patrimoniale, questo è stato riferito al pregiudizio all'integrità psico-fisica correlato alle patologie di cui il ha sofferto per l'impossibilità di Pt_1
riscaldare e rinfrescare la sua abitazione. A tal fine è stato prodotto un certificato medico da cui, tuttavia, si evince che vi è stato un episodio di bronchite, peraltro acuta, che ha richiesto altro ciclo terapeutico;
ma, nulla autorizza a mettere in relazione tale patologia con le condizioni dell'immobile e dunque ad affermare che la stessa è eziologicamente derivante dalle condizioni di riscaldamento o raffreddamento dell'abitazione, condizioni non sono mai state né descritte né provate. Quanto al danno alla vita di relazione e alla qualità ed abitudini di vita il relativo riscontro è stata affidato ad un solo capo di prova orale, diretto a dimostrare che il ricorrente riceveva a casa amici e parenti ma solo prima dell'inizio dei lavori. Anche a dare per vera la circostanza, la stessa non consentirebbe di ritenere cha sia stata proprio la presenza del cantiere a cagionare il venir meno della frequentazione di amici e parenti;
né sarebbe possibile comprendere la gravità del disagio patito anche allo stesso fine di rendere il richiesto ristoro adeguato e proporzionale all'effettivo pregiudizio. Si conclude, dunque, per il rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e per la limitazione della condanna delle convenute al solo pagamento della somma di Euro
59.373,31 che, costituendo oggetto di debito risarcitorio e dunque di valore, dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data dell'1.12.2024 (individuata in base alla proroga della scadenza del termine per usufruire del Superbonus 110% al 31.12.2023, momento in cui si è cristallizzato il danno) all'attualità e degli interessi compensativi da calcolare sull'importo capitale via via annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT dall'1.12.2024 ad oggi.
Nulla può aggiungersi oltre quanto sin qui riconosciuto;
si allude, in particolare, al prodotto atto di recupero di Agenzia Entrate che non rappresenta di per sé il riscontro di un effettivo, attuale e concreto decremento patrimoniale riconducibile all'inadempimento subito dal ricorrente che ancora non ha subito alcun esborso ed avrà la possibilità di chiarire nelle sedi competenti la sua posizione.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
Nulla ex art. 12-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 28/2010, atteso che il giudizio relativo al contratto d'appalto non vede nella mediazione una condizione di procedibilità.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara il contratto d'appalto del 12.5.2021 risolto per grave inadempimento di e di Controparte_1 Controparte_2
- condanna e in solido tra loro al Controparte_1 Controparte_2
pagamento in favore di della somma di Euro 59.373,31, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria e interessi compensativi, come indicato in parte motiva;
- condanna e in solido tra loro alla Controparte_1 Controparte_2
rifusione in favore di delle spese di lite, liquidate in Euro Parte_1
7.052,00, oltre spese vive per Euro 786,00, rimborso forfetario ed accessori di legge. Sassari, 21/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1873/2024 R.G., promossa
DA
con l'avv. PORCU FRANCESCO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
entrambe in persona Controparte_1 Controparte_2
del loro legale rappresentante con l'avv. DE CESARO CARLO CP_3
CONVENUTE
Causa in punto di appalto, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.7.2024 proprietario di un Parte_1
appartamento facente parte di un palazzo in Alghero, esponeva di aver concluso con le medesime società incaricate dal Condominio, di cui faceva parte il suo immobile, e cioè con l'impresa edile (formalmente articolata in e CP_1 Controparte_2
nella che di fatto costituivano un unico centro di imputazione Controparte_1 di interessi) un contratto per l'esecuzione di opere di riqualificazione energetica nella sua esclusiva proprietà. Richiamato il computo metrico relativo al suo appartamento e descritte le opere da eseguire, quantificate nell'importo complessivo di Euro 60.198,22 da pagare secondo le modalità della cessione del credito, dolendosi di come fin dall'estate del 2022 le unità esterne dei climatizzatori a servizio della sua unità abitativa fossero state rimosse senza che le società avessero installato le nuove macchine per la climatizzazione dell'aria (vi era solo la predisposizione dell'impianto per in valore di
Euro 933,08) e di come fossero rimasti ineseguiti lavori per Euro 59.265,14, evidenziava di non aver neppure potuto affidare gli interventi restanti ad altra impresa, posto che le convenute fino al mese di luglio dell'anno 2024 non avevano rimosso l'impalcatura né ritirato i materiali e le attrezzature lasciate in cantiere. Rappresentava anche di non poter più beneficiare del 110% e così chiedeva di risolvere il Parte_2
contratto per grave inadempimento delle convenute e di condannarle (entrambe o quella che sarebbe risultata tenuta) al risarcimento di tutti i danni subiti per effetto del grave ritardo e dell'inadempimento, danni quantificati in Euro 65.765,14, di cui Euro
59.265,14 pari al valore delle opere commissionate e non eseguite per cui erano state definitivamente perse le agevolazioni fiscali (in subordine chiedeva di quantificare quantomeno il 30% del costo complessivo), Euro 1.500,00 a titolo di danno patrimoniale per la definitiva inutilizzabilità dell'impianto di climatizzazione precedentemente al servizio dell'abitazione ed Euro 5.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, individuato nel pregiudizio all'integrità psico-fisica conseguente all'impossibilità di provvedere al riscaldamento e al raffrescamento della propria abitazione e nelle sofferenze e disagi subiti per la persistente presenza del cantiere.
Allegava anche il danno al godimento del cespite e quello esistenziale, essendo stato costretto a modificare le proprie abitudini anche in ambito relazionale, e in subordine chiedeva di accertare la responsabilità delle società e di condannare le stesse (o quella che sarebbe risultata legittimata passivamente) al pagamento della minor somma di
Euro 8.091,57, oltre rivalutazione e interessi. Si costituivano le s.r.l., riconoscendo che in data 12.5.2021 la Controparte_2
in qualità di general contractor, aveva concluso con il ricorrente il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di cui al computo metrico per il corrispettivo di Euro
60.366,39, IVA inclusa, il cui pagamento sarebbe avvenuto con la cessione del credito;
rilevavano come la subappaltatrice , come risultava dal primo SAL, Controparte_1
avesse eseguito il 30% dei lavori commissionati dal , pari al valore di Euro Parte_3
124.408,12, dei quali erano stati contabilizzati solo Euro 84.268,88 poiché lavori per il restante importo di Euro 40.139,24, benché eseguiti, non erano stati inseriti nel primo
S.A.L.; affermavano, poi, che il aveva pagato il complessivo importo di Parte_3
Euro 435.000,00 ricorrendo alla cessione del credito d'imposta, corrispondente alla detrazione spettante pari al 110% della somma di cui sopra. Affermavano, tuttavia, che eseguite quelle opere, non era stato più possibile procedere ai restanti lavori commissionati a causa del mutamento della normativa in materia di cessione del credito d'imposta che aveva impedito di cedere il credito e così di ottenere la liquidità necessaria per completare le lavorazioni, liquidità che non era nella loro disponibilità
e che incomprensibilmente neppure i condomini e nemmeno il ricorrente per i lavori da lui commissionati avevano voluto anticipare. Contestavano sia che il ricorrente avesse subito il danno di Euro 59.265,14 per le opere previste in contratto e non realizzate, dal momento che egli non aveva pagato nulla, sia il danno di Euro 1.500,00 per la inutilizzabilità del precedente impianto di climatizzazione (posto che dette macchine erano ormai divenute obsolete e non compatibili con l'applicazione del cappotto termico) sia, ancora, il danno non patrimoniale, derivante solo dalla sua scelta di non farsi carico delle spese necessarie per l'esecuzione dei lavori afferenti la sua unità abitativa. Sostenevano, dunque, che al più il contratto poteva essere risolto per oggettiva impossibilità sopravvenuta.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, approdava alla decisione, previa concessione dei termini per note sostitutive della discussione orale.
***** Si osserva anzitutto come nessuna delle due società abbia eccepito il difetto di legittimazione passiva.
Sia il general contractor che la subappaltatrice hanno sottoscritto il contratto del
12.5.2021, con cui il primo ha assunto nei confronti del ricorrente l'obbligazione di eseguire nella sua proprietà esclusiva ed entro il termine massimo dell'8.12.2021 i lavori di cui al computo metrico allegato, aventi il complessivo valore di Euro
60.366,39.
Con la produzione di tale negozio, origine del credito, il ricorrente ha assolto al suo onere probatorio e si è correttamente limitato ad allegare l'inadempimento delle avversarie che non solo non hanno provato di aver puntualmente eseguito le prestazioni cui si sono impegnate, ma hanno riconosciuto l'inadempimento, affermando, tuttavia, che lo stesso è dipeso dal susseguirsi delle nuove norme in punto di Superbonus che non avrebbero consentito la cessione del credito e, così, il reperimento della liquidità necessaria per portare a termine i lavori.
In realtà, tale condizione, oltretutto meramente allegata e mai provata, non può costituire un'evenienza tale da giustificare l'inadempimento: il sopravvenire delle nuove regole per l'accesso al beneficio, l'eventuale minore realizzabilità dalla cessione del credito e la carenza di liquidità (cui, tra l'altro, è possibile sopperire con il ricorso al credito che costituisce un ordinario strumento aziendale) integrano un mero rischio di impresa, valutabile da questa e mai addebitabile al committente che non può essere ritenuto responsabile del mancato compimento delle opere per non aver voluto anticipare una liquidità, di cui avrebbe potuto anche essere privo.
Pertanto, riconosciuto l'inadempimento che è certamente grave, essendo stata realizzata solo la predisposizione dell'impianto di climatizzazione, il contratto d'appalto concluso tra il ricorrente e le società convenute deve essere risolto.
Va ora esaminata la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento e quantificati nell'importo complessivo di Euro 65.765,14. Si riconosce il danno patrimoniale determinato dalla perdita della possibilità di accedere al bonus fiscale: se con il corretto adempimento il nulla avrebbe Pt_1
dovuto spendere per ottenere le opere di cui al contratto, ora per procacciarsi le stesse prestazioni deve provvedervi con i suoi mezzi economici. Tale danno va quantificato nella differenza tra il valore complessivo dei lavori e il valore di quanto realizzato che, in mancanza di specifiche contestazioni alla quantificazione della predisposizione dell'impianto in Euro 993,08, può essere determinato (non essendo mai neppure stato allegato che il ricorrente potrebbe ancora godere dei benefici o di altri analoghi) nell'importo di Euro 59.373,31, di poco superiore alla differenza indicata in ricorso
(ma la domanda è volta ad ottenere quell'importo o il maggiore o minore accertando).
Proprio perché detta somma va a compensare la mancata fruizione del bonus per i lavori da eseguire che comprendevano il completo impianto di climatizzazione (inclusi i macchinari), si ritiene di non poter accedere alla richiesta di risarcimento del valore dell'impianto preesistente. Tanto costituirebbe un'ingiusta duplicazione del ristoro.
Quanto al danno non patrimoniale, questo è stato riferito al pregiudizio all'integrità psico-fisica correlato alle patologie di cui il ha sofferto per l'impossibilità di Pt_1
riscaldare e rinfrescare la sua abitazione. A tal fine è stato prodotto un certificato medico da cui, tuttavia, si evince che vi è stato un episodio di bronchite, peraltro acuta, che ha richiesto altro ciclo terapeutico;
ma, nulla autorizza a mettere in relazione tale patologia con le condizioni dell'immobile e dunque ad affermare che la stessa è eziologicamente derivante dalle condizioni di riscaldamento o raffreddamento dell'abitazione, condizioni non sono mai state né descritte né provate. Quanto al danno alla vita di relazione e alla qualità ed abitudini di vita il relativo riscontro è stata affidato ad un solo capo di prova orale, diretto a dimostrare che il ricorrente riceveva a casa amici e parenti ma solo prima dell'inizio dei lavori. Anche a dare per vera la circostanza, la stessa non consentirebbe di ritenere cha sia stata proprio la presenza del cantiere a cagionare il venir meno della frequentazione di amici e parenti;
né sarebbe possibile comprendere la gravità del disagio patito anche allo stesso fine di rendere il richiesto ristoro adeguato e proporzionale all'effettivo pregiudizio. Si conclude, dunque, per il rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e per la limitazione della condanna delle convenute al solo pagamento della somma di Euro
59.373,31 che, costituendo oggetto di debito risarcitorio e dunque di valore, dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data dell'1.12.2024 (individuata in base alla proroga della scadenza del termine per usufruire del Superbonus 110% al 31.12.2023, momento in cui si è cristallizzato il danno) all'attualità e degli interessi compensativi da calcolare sull'importo capitale via via annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT dall'1.12.2024 ad oggi.
Nulla può aggiungersi oltre quanto sin qui riconosciuto;
si allude, in particolare, al prodotto atto di recupero di Agenzia Entrate che non rappresenta di per sé il riscontro di un effettivo, attuale e concreto decremento patrimoniale riconducibile all'inadempimento subito dal ricorrente che ancora non ha subito alcun esborso ed avrà la possibilità di chiarire nelle sedi competenti la sua posizione.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
Nulla ex art. 12-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 28/2010, atteso che il giudizio relativo al contratto d'appalto non vede nella mediazione una condizione di procedibilità.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara il contratto d'appalto del 12.5.2021 risolto per grave inadempimento di e di Controparte_1 Controparte_2
- condanna e in solido tra loro al Controparte_1 Controparte_2
pagamento in favore di della somma di Euro 59.373,31, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria e interessi compensativi, come indicato in parte motiva;
- condanna e in solido tra loro alla Controparte_1 Controparte_2
rifusione in favore di delle spese di lite, liquidate in Euro Parte_1
7.052,00, oltre spese vive per Euro 786,00, rimborso forfetario ed accessori di legge. Sassari, 21/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella