Art. 1.
Le disposizioni della legge 4 novembre 1950, n. 1068 , portanti norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato "Moscato di Pantelleria" e della legge 4 novembre 1950, n. 1069 , portante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati "Marsala", non si applicano ai prodotti gia' esistenti alla data di entrata in vigore delle predette leggi, inclusi fra essi sia quelli gia' pronti presso le fabbriche, sia quelli esistenti presso i rivenditori.
Per lo smaltimento dei suddetti prodotti sono concessi i seguenti termini, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge:
a) per i prodotti esistenti nelle fabbriche: giorni 30;
b) per i prodotti esistenti fuori delle fabbriche (depositi, commercianti, ecc.): giorni 90, elevati a sei mesi per quelli in bottiglia.
Le disposizioni della legge 4 novembre 1950, n. 1068 , portanti norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato "Moscato di Pantelleria" e della legge 4 novembre 1950, n. 1069 , portante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati "Marsala", non si applicano ai prodotti gia' esistenti alla data di entrata in vigore delle predette leggi, inclusi fra essi sia quelli gia' pronti presso le fabbriche, sia quelli esistenti presso i rivenditori.
Per lo smaltimento dei suddetti prodotti sono concessi i seguenti termini, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge:
a) per i prodotti esistenti nelle fabbriche: giorni 30;
b) per i prodotti esistenti fuori delle fabbriche (depositi, commercianti, ecc.): giorni 90, elevati a sei mesi per quelli in bottiglia.