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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/02/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13924/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice Relatore est.
Costanza Teti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 13924/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GAMBAZZI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. ZAMBON ELISABETTA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/10/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] cod. Parte_1 fisc. e nato a [...] il [...] (cod. fisc. C.F._3 Controparte_1
); C.F._2
2) Stabilire che la casa coniugale sita in Pontevico via Deledda 7 sia assegnata alla ricorrente che la godrà Per_ unitamente ai figli e con ogni arredo;
Per_1
3) Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione, e alla salute tenendo pagina 1 di 5 conto dei bisogni e aspirazioni capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni di entrambi i figli minori mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé i figli.
4) Stabilire che il sig. possa incontrare i figli nella prima settimana dal venerdì all'uscita di scuola sino CP_1 alla domenica sera e un pomeriggio infrasettimanale;
nella seconda settimana due o tre giorni consecutivi con pernotto fine settimana alternati;
vacanze estive per 15 gg anche non consecutivi da comunicarsi entro il 30 maggio di ciascun anno. Ad anni alterni 7 giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente il
25 e 26 dicembre e 31 e 1 gennaio vacanze pasquali alternate vacanze Pasquali alternate;
Per_ 5) Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli e in ragione delle circostanze menzionate, Per_1 il sig. corrisponda alla sig.ra la somma di € 250,00 per ciascun figlio entro il giorno 10 di CP_1 Parte_1 ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat;
assegno unico come per legge;
6) stabilire che entrambi i genitori parteciperanno al 50 % al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate come da protocollo del Tribunale di Brescia;
7) Stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento essendo titolari di redditi propri.”
Per parte resistente:
In via principale e nel merito
• Pronunciare sentenza di separazione dei coniugi con autorizzazione alla vita separata e con obbligo del mutuo rispetto. Per_
• Disporre l'affido condiviso dei figli e con collocamento paritario dei medesimi presso la Per_1 residenza in Pontevico, Via Grazia Deledda n. 7, nella quale si alterneranno i genitori, in ragione di quindici giorni mensili ciascuno, con mantenimento diretto dei figli durante la convivenza con l'uno o l'altro. I genitori suddivideranno in ragione della metà le spese di gestione della casa coniugale (utenze, manutenzioni ordinarie e straordinarie).
• Nulla è dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi, giacché entrambi economicamente indipendenti.
• Periodi di vacanza: i giorni delle vacanze natalizie e pasquali verranno ripartiti a metà tra i genitori, avendo cura che vengano ad alternarsi di anno in anno, il Natale ed il Capodanno, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive può proseguire la richiesta alternanza con i figli quindicinale.
In via subordinata: nel caso in cui il Tribunale intenda mantenere l'attuale statuizione in punto di affidamento e mantenimento dei minori:
• Quanto al mantenimento dei figli: si chiede disporsi il mantenimento diretto dei figli per il periodo di permanenza presso ciascun genitore, con contribuzione alle spese straordinarie in ragione del 50% ciascuno, come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.
In ogni caso, vittoria di spese e compenso professionale della presente causa ivi incluse spese generali, IVA e
CPA come per legge.
[omissis]
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14.11.2023, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con il 16/09/2006 in Pontevico (Bs) e che dalla loro unione Controparte_1
erano nati i figli (30.12.2007), e (2.10.2014), evidenziava che la prosecuzione della Per_1 Per_2
convivenza era divenuta intollerabile, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
chiedeva pertanto la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni trascritte in epigrafe.
Si costituiva ritualmente il resistente che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, formulava per il resto le trascritte conclusioni.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, sentiti personalmente i coniugi all'udienza presidenziale del
9.4.2024, sentiti i minori all'udienza del 14.5.2024, con ordinanza del 2.7.2024 il Giudice delegato autorizzava i coniugi a condurre vita separata, pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti
(segnatamente, affidamento condiviso dei figli, collocamento presso la madre assegnataria della casa familiare, frequentazioni del padre la prima settimana dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica sera e un pomeriggio infrasettimanale;
nella seconda settimana due o tre giorni consecutivi con pernotti;
vacanze estive per 15 gg anche non consecutivi da comunicarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
ad anni alterni 7 giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente il 25 e 26 dicembre e 31 e 1 gennaio;
vacanze pasquali alternate;
contributo del padre nella misura di € 150,00 per figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo).
All'udienza del 29.10.2024 e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini per memorie conclusive e repliche.
***
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c. , tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi tra i coniugi, come emerge dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, nonché da tutte le successive memorie depositate in atti. Invero, le ragioni esposte dalle parti a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Premesso che le parti concordano in punto di affidamento condiviso dei figli, quanto alla loro collocazione e alle visite paterne non emergono elementi per disporre diversamente dai provvedimenti temporanei e urgenti del 2.7.2024, di recente pronuncia, non oggetto di reclamo ed attuati mediante il rilascio del padre della casa familiare, assegnata alla madre, ed una collocazione quasi paritaria dei figli. pagina 3 di 5 Resta controverso il contributo al mantenimento della prole, attualmente disposto a carico del padre in
€ 150,00 mensili per ciascun figlio, del quale la madre chiede l'aumento ad € 250,00 mensili, mentre il padre l'azzeramento.
Anche in tal caso reputa il Collegio di confermare quanto già statuito nella motivazione dell'ordinanza provvisoria1: non ricorono le condizioni per un aumento, tenuto conto del collocamento quasi paritario presso ciascun genitore, e del valore economico del 50% della casa familiare assegnata dalla madre;
neppure ricorrono le condizioni per una diminuzione, a fronte dei redditi più elevati del padre, considerato altresì che il sostenimento di spese locatizie o di ospitalità verso genitori – quand'anche provate – era già stato contemplato dall'ordinanza, si ripete, non oggetto di reclamo.
Da ultimo, le difficoltà economico-logistiche per il padre, connesse agli accompagnamenti di Per_2
presso la scuola calcio frequentata tre giorni alla settimana, appaiono superabili mediante il documentato ricorso ai mezzi pubblici, in uno con una rimodulazione degli orari scolastici del figlio.
In ragione della delicatezza della materia del presente giudizio e considerata la soccombenza reciproca, le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Pontevico (Bs) di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti dello stato civile del predetto comune, per l'anno 2006, parte II, serie A, n. 10;
3) affida i figli in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre, assegnataria della casa familiare sita in Pontevico, via Grazia Deledda n.7;
4) salvo migliori accordi tra i genitori, il padre ha la facoltà di vedere i figli e tenerli con sé la prima settimana dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica sera e un pomeriggio infrasettimanale;
nella seconda settimana due o tre giorni consecutivi con pernotti;
vacanze estive per 15 gg anche non consecutivi da comunicarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
ad anni alterni 7 giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente il 25 e 26 dicembre e 31 e 1 gennaio;
vacanze pasquali alternate;
1 A fronte della valenza economica dell'assegnazione della casa familiare alla madre, titolare del solo 50% dell'immobile, peraltro percettrice di uno stipendio netto meno elevato (€ 1.400,00 mensili) rispetto a quello del padre (€ 1.800,00 mensili), onerato di future spese locatizie, tenuto altresì conto degli ampi diritti di visita del padre di cui sopra e il connesso mantenimento diretto (ord. 2.7.2024, in motivazione). pagina 4 di 5 5) pone a carico di padre, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, l'obbligo di versare alla madre la somma di complessivi € 150,00 per ciascun figlio, entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di
Brescia;
6) spese di lite integralmente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 20.2.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice Relatore est.
Costanza Teti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 13924/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GAMBAZZI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. ZAMBON ELISABETTA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/10/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] cod. Parte_1 fisc. e nato a [...] il [...] (cod. fisc. C.F._3 Controparte_1
); C.F._2
2) Stabilire che la casa coniugale sita in Pontevico via Deledda 7 sia assegnata alla ricorrente che la godrà Per_ unitamente ai figli e con ogni arredo;
Per_1
3) Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione, e alla salute tenendo pagina 1 di 5 conto dei bisogni e aspirazioni capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni di entrambi i figli minori mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé i figli.
4) Stabilire che il sig. possa incontrare i figli nella prima settimana dal venerdì all'uscita di scuola sino CP_1 alla domenica sera e un pomeriggio infrasettimanale;
nella seconda settimana due o tre giorni consecutivi con pernotto fine settimana alternati;
vacanze estive per 15 gg anche non consecutivi da comunicarsi entro il 30 maggio di ciascun anno. Ad anni alterni 7 giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente il
25 e 26 dicembre e 31 e 1 gennaio vacanze pasquali alternate vacanze Pasquali alternate;
Per_ 5) Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli e in ragione delle circostanze menzionate, Per_1 il sig. corrisponda alla sig.ra la somma di € 250,00 per ciascun figlio entro il giorno 10 di CP_1 Parte_1 ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat;
assegno unico come per legge;
6) stabilire che entrambi i genitori parteciperanno al 50 % al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate come da protocollo del Tribunale di Brescia;
7) Stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento essendo titolari di redditi propri.”
Per parte resistente:
In via principale e nel merito
• Pronunciare sentenza di separazione dei coniugi con autorizzazione alla vita separata e con obbligo del mutuo rispetto. Per_
• Disporre l'affido condiviso dei figli e con collocamento paritario dei medesimi presso la Per_1 residenza in Pontevico, Via Grazia Deledda n. 7, nella quale si alterneranno i genitori, in ragione di quindici giorni mensili ciascuno, con mantenimento diretto dei figli durante la convivenza con l'uno o l'altro. I genitori suddivideranno in ragione della metà le spese di gestione della casa coniugale (utenze, manutenzioni ordinarie e straordinarie).
• Nulla è dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi, giacché entrambi economicamente indipendenti.
• Periodi di vacanza: i giorni delle vacanze natalizie e pasquali verranno ripartiti a metà tra i genitori, avendo cura che vengano ad alternarsi di anno in anno, il Natale ed il Capodanno, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive può proseguire la richiesta alternanza con i figli quindicinale.
In via subordinata: nel caso in cui il Tribunale intenda mantenere l'attuale statuizione in punto di affidamento e mantenimento dei minori:
• Quanto al mantenimento dei figli: si chiede disporsi il mantenimento diretto dei figli per il periodo di permanenza presso ciascun genitore, con contribuzione alle spese straordinarie in ragione del 50% ciascuno, come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.
In ogni caso, vittoria di spese e compenso professionale della presente causa ivi incluse spese generali, IVA e
CPA come per legge.
[omissis]
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14.11.2023, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con il 16/09/2006 in Pontevico (Bs) e che dalla loro unione Controparte_1
erano nati i figli (30.12.2007), e (2.10.2014), evidenziava che la prosecuzione della Per_1 Per_2
convivenza era divenuta intollerabile, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
chiedeva pertanto la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni trascritte in epigrafe.
Si costituiva ritualmente il resistente che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, formulava per il resto le trascritte conclusioni.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, sentiti personalmente i coniugi all'udienza presidenziale del
9.4.2024, sentiti i minori all'udienza del 14.5.2024, con ordinanza del 2.7.2024 il Giudice delegato autorizzava i coniugi a condurre vita separata, pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti
(segnatamente, affidamento condiviso dei figli, collocamento presso la madre assegnataria della casa familiare, frequentazioni del padre la prima settimana dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica sera e un pomeriggio infrasettimanale;
nella seconda settimana due o tre giorni consecutivi con pernotti;
vacanze estive per 15 gg anche non consecutivi da comunicarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
ad anni alterni 7 giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente il 25 e 26 dicembre e 31 e 1 gennaio;
vacanze pasquali alternate;
contributo del padre nella misura di € 150,00 per figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo).
All'udienza del 29.10.2024 e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini per memorie conclusive e repliche.
***
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c. , tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi tra i coniugi, come emerge dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, nonché da tutte le successive memorie depositate in atti. Invero, le ragioni esposte dalle parti a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Premesso che le parti concordano in punto di affidamento condiviso dei figli, quanto alla loro collocazione e alle visite paterne non emergono elementi per disporre diversamente dai provvedimenti temporanei e urgenti del 2.7.2024, di recente pronuncia, non oggetto di reclamo ed attuati mediante il rilascio del padre della casa familiare, assegnata alla madre, ed una collocazione quasi paritaria dei figli. pagina 3 di 5 Resta controverso il contributo al mantenimento della prole, attualmente disposto a carico del padre in
€ 150,00 mensili per ciascun figlio, del quale la madre chiede l'aumento ad € 250,00 mensili, mentre il padre l'azzeramento.
Anche in tal caso reputa il Collegio di confermare quanto già statuito nella motivazione dell'ordinanza provvisoria1: non ricorono le condizioni per un aumento, tenuto conto del collocamento quasi paritario presso ciascun genitore, e del valore economico del 50% della casa familiare assegnata dalla madre;
neppure ricorrono le condizioni per una diminuzione, a fronte dei redditi più elevati del padre, considerato altresì che il sostenimento di spese locatizie o di ospitalità verso genitori – quand'anche provate – era già stato contemplato dall'ordinanza, si ripete, non oggetto di reclamo.
Da ultimo, le difficoltà economico-logistiche per il padre, connesse agli accompagnamenti di Per_2
presso la scuola calcio frequentata tre giorni alla settimana, appaiono superabili mediante il documentato ricorso ai mezzi pubblici, in uno con una rimodulazione degli orari scolastici del figlio.
In ragione della delicatezza della materia del presente giudizio e considerata la soccombenza reciproca, le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Pontevico (Bs) di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti dello stato civile del predetto comune, per l'anno 2006, parte II, serie A, n. 10;
3) affida i figli in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre, assegnataria della casa familiare sita in Pontevico, via Grazia Deledda n.7;
4) salvo migliori accordi tra i genitori, il padre ha la facoltà di vedere i figli e tenerli con sé la prima settimana dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica sera e un pomeriggio infrasettimanale;
nella seconda settimana due o tre giorni consecutivi con pernotti;
vacanze estive per 15 gg anche non consecutivi da comunicarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
ad anni alterni 7 giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente il 25 e 26 dicembre e 31 e 1 gennaio;
vacanze pasquali alternate;
1 A fronte della valenza economica dell'assegnazione della casa familiare alla madre, titolare del solo 50% dell'immobile, peraltro percettrice di uno stipendio netto meno elevato (€ 1.400,00 mensili) rispetto a quello del padre (€ 1.800,00 mensili), onerato di future spese locatizie, tenuto altresì conto degli ampi diritti di visita del padre di cui sopra e il connesso mantenimento diretto (ord. 2.7.2024, in motivazione). pagina 4 di 5 5) pone a carico di padre, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, l'obbligo di versare alla madre la somma di complessivi € 150,00 per ciascun figlio, entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di
Brescia;
6) spese di lite integralmente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 20.2.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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