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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
composto dai Sigg.:
dott.ssa Laura Petitti Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott. ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1745 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito dell'udienza del 18.12.2024 e promossa da:
(c.f. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Palermo, via Versilia n. 1, presso lo studio dell'Avv. Francesco Menallo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
parte ricorrente
CONTRO
(c.f. , nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Ficarazzi (PA) in viale Europa 56
parte resistente contumace
E
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
OGGETTO: divorzio giudiziale CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 18.12.2024 parte ricorrente ha concluso come da verbale, al quale si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per divorzio giudiziale, depositato in cancelleria in data 5.8.2024 e regolarmente notificato, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Parte_1
nel comune di Palermo, in data 28.07.1997, trascritto nei registri dello stato Controparte_1 civile del Comune di Palermo dell'anno 1997 – atto n. 93 – P.II – S.A. – Vol. 2136, esponendo che:
-dall'unione sono nati i figli (nata a [...] il [...]) e (nato a Persona_1 Persona_2
Palermo il 15.0.2004), entrambi maggiorenni, non autosufficienti economicamente e conviventi con la madre;
-con decreto di omologa del 20.12.2021, depositato in data 13.1.2022, il Tribunale di Palermo, aveva omologato le condizioni di cui al ricorso per separazione consensuale dei coniugi;
-medio tempore non era intervenuta alcuna conciliazione né vi era alcuna possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale.
Chiedeva, quindi, che il Tribunale, pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le stesse contratto, senza formulare alcuna domanda di carattere economico.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, veniva dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, stante l'assenza del resistente, e verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, veniva dichiarata la contumacia di . Controparte_1
Il Giudice Delegato, sentita parte ricorrente, stante l'assenza di domande di carattere economico, all'esito della discussione orale, rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Orbene, ciò posto nei fatti, si ritiene ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di status. Ed infatti:
-la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione degli stessi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo, in data 20.12.2021, nella procedura di separazione consensuale dei coniugi;
-la separazione consensuale è stata omologata dal Tribunale di Palermo con decreto di omologazione n. cron. 139/22 del 20.12.2021, depositato in data 13.1.2022; -i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
-parte ricorrente, dato atto della maggiore età dei figli, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza formulare alcuna ulteriore domanda di carattere economico.
La domanda, quindi, va accolta, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto della contumacia del resistente, le stesse vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel comune di Palermo in data
28.07.1997 in Palermo, da nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...] (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CP_1
Palermo dell'anno 1997 – atto n. 93 – P.II – S.A. – Vol. 2136);
b) dichiara irripetibili le spese di lite stante la mancata costituzione di parte resistente;
c) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio tenuta il 30.12.2024.
Manda la cancelleria per le comunicazioni di propria competenza.
Il Presidente
Laura Petitti
Il Giudice est.
Claudia Musola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
composto dai Sigg.:
dott.ssa Laura Petitti Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott. ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1745 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito dell'udienza del 18.12.2024 e promossa da:
(c.f. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Palermo, via Versilia n. 1, presso lo studio dell'Avv. Francesco Menallo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
parte ricorrente
CONTRO
(c.f. , nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Ficarazzi (PA) in viale Europa 56
parte resistente contumace
E
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
OGGETTO: divorzio giudiziale CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 18.12.2024 parte ricorrente ha concluso come da verbale, al quale si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per divorzio giudiziale, depositato in cancelleria in data 5.8.2024 e regolarmente notificato, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Parte_1
nel comune di Palermo, in data 28.07.1997, trascritto nei registri dello stato Controparte_1 civile del Comune di Palermo dell'anno 1997 – atto n. 93 – P.II – S.A. – Vol. 2136, esponendo che:
-dall'unione sono nati i figli (nata a [...] il [...]) e (nato a Persona_1 Persona_2
Palermo il 15.0.2004), entrambi maggiorenni, non autosufficienti economicamente e conviventi con la madre;
-con decreto di omologa del 20.12.2021, depositato in data 13.1.2022, il Tribunale di Palermo, aveva omologato le condizioni di cui al ricorso per separazione consensuale dei coniugi;
-medio tempore non era intervenuta alcuna conciliazione né vi era alcuna possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale.
Chiedeva, quindi, che il Tribunale, pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le stesse contratto, senza formulare alcuna domanda di carattere economico.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, veniva dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, stante l'assenza del resistente, e verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, veniva dichiarata la contumacia di . Controparte_1
Il Giudice Delegato, sentita parte ricorrente, stante l'assenza di domande di carattere economico, all'esito della discussione orale, rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Orbene, ciò posto nei fatti, si ritiene ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di status. Ed infatti:
-la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione degli stessi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo, in data 20.12.2021, nella procedura di separazione consensuale dei coniugi;
-la separazione consensuale è stata omologata dal Tribunale di Palermo con decreto di omologazione n. cron. 139/22 del 20.12.2021, depositato in data 13.1.2022; -i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
-parte ricorrente, dato atto della maggiore età dei figli, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza formulare alcuna ulteriore domanda di carattere economico.
La domanda, quindi, va accolta, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto della contumacia del resistente, le stesse vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel comune di Palermo in data
28.07.1997 in Palermo, da nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...] (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CP_1
Palermo dell'anno 1997 – atto n. 93 – P.II – S.A. – Vol. 2136);
b) dichiara irripetibili le spese di lite stante la mancata costituzione di parte resistente;
c) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio tenuta il 30.12.2024.
Manda la cancelleria per le comunicazioni di propria competenza.
Il Presidente
Laura Petitti
Il Giudice est.
Claudia Musola