Articolo 8 della Legge 23 ottobre 1992, n. 420
Articolo 7Articolo 9
Versione
14 novembre 1992
Art. 8. (Conservazione fondi) 1. Le somme assegnate nell'esercizio finanziario 1991 alle Amministrazioni della Difesa e dell'Interno per il finanziamento dei progetti in materia di droga, previsti dall'articolo 127 del Testo Unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , non utilizzate alla chiusura di tale esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nel 1992.
Entrata in vigore il 14 novembre 1992