CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 382/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
LICASTRO MARIA, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1516/2023 depositato il 17/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220063609983000 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato al Comune di Palermo e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione
“Ricorrente_1 S.r.l.” con sede in Indirizzo_1 in persona del suo legale rappresentante Sig. Rappresentante_1, come rappresentato in atti, impugna la cartella di pagamento n.29620220063609983000 per l'importo di euro 5.192,88 relativa ad IMU Anno 2014 deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto nonché la conseguente prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituiscono sia l'Agente della riscossione che il Comune di Palermo;
la prima eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, il secondo chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere avendo, all'esito dell'istruttoria effettuata, riscontrato l'assenza della documentazione probatoria dell'avvenuta notifica dell'avviso n.26587 prodromico alla cartella impugnata e pertanto avendo ritenuto di dovere procedere allo sgravio totale con nota prot.n.1836679 del 18/12/2025 trasmessa al
Concessionario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a mente dell'art.46 del D.
Lgs.n.546/1992.
Invero, con nota prot.n.1836679 del 18/12/2025, il Comune di Palermo ha proceduto allo sgravio delle somme iscritte a ruolo chiedendo, in conseguenza, a questo Giudice l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Stante la condotta collaborativa e improntata a buona fede tenuta dal Comune di Palermo si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo Sezione 3 dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art.46 del D.Lgs.n.546/1992.
Spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 14/01/2026
Il Giudice Estensore Il Presidente
MA RO IN Lo AN
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
LICASTRO MARIA, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1516/2023 depositato il 17/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220063609983000 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato al Comune di Palermo e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione
“Ricorrente_1 S.r.l.” con sede in Indirizzo_1 in persona del suo legale rappresentante Sig. Rappresentante_1, come rappresentato in atti, impugna la cartella di pagamento n.29620220063609983000 per l'importo di euro 5.192,88 relativa ad IMU Anno 2014 deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto nonché la conseguente prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituiscono sia l'Agente della riscossione che il Comune di Palermo;
la prima eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, il secondo chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere avendo, all'esito dell'istruttoria effettuata, riscontrato l'assenza della documentazione probatoria dell'avvenuta notifica dell'avviso n.26587 prodromico alla cartella impugnata e pertanto avendo ritenuto di dovere procedere allo sgravio totale con nota prot.n.1836679 del 18/12/2025 trasmessa al
Concessionario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a mente dell'art.46 del D.
Lgs.n.546/1992.
Invero, con nota prot.n.1836679 del 18/12/2025, il Comune di Palermo ha proceduto allo sgravio delle somme iscritte a ruolo chiedendo, in conseguenza, a questo Giudice l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Stante la condotta collaborativa e improntata a buona fede tenuta dal Comune di Palermo si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo Sezione 3 dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art.46 del D.Lgs.n.546/1992.
Spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 14/01/2026
Il Giudice Estensore Il Presidente
MA RO IN Lo AN