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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 01/07/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di SI
Causa R.G. 2627 /2021 Oggi 1 luglio 2025 alle ore 9,00 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli, mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi: l'Avv. Albani, per la parte attrice, l'Avv. Emiliano Del Ciondolo, per la parte convenuta e l'Avv. CP_1
Berti, per gli altri convenuti e per i terzi chiamati e Persona_1 Per_2
. Sono presenti personalmente l'attore e il convenuto
[...] Parte_1
, nonché sull'accordo espresso delle parti assiste all'udienza Controparte_2
figlio di . CP_3 Controparte_4
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. Inoltre, l'Avv. Albani lette le note avversarie depositate dai convenuti assistiti dall'Avv. Berti richiama espressamente a confutazione delle difese svolte in ordine al blocco frigo il proprio doc. 9 allegato alla citazione. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse gi Avvti Albani
e Del Ciondolo si rimettono a giustizia, mentre l'avv. Berti, sul punto, si rimette a giustizia salvo le spese vive depositate con apposita nota in PCT, chiedendo i procuratori delle parti di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo.
Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 10,12 alle ore 10,29 per causa R.G. 76/25, di nuovo sospesa dalle ore 10,45 alle ore 12,26 per cause R.G. 2293/24, 50/25 e 1361/23) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito .
1 Alle ore 21,25 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 21,26
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
Tribunale Ordinario di SI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di SI , in composizione monocratica, in persona del giudice
o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n° 2627 /2021 R.G.A.C., Oggetto: Proprietà
promossa da:
residente in Asciano (SI), rappresentato e difeso dall'avvocata Silvia Parte_1
Albani ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio Nino Bixio 31, SI,
per procura allegata alla citazione
ATTRICE
contro
, residente in [...], residente in Controparte_5 CP_6
Asciano (SI), , residente in [...], Controparte_2 CP_2
2 residente in [...], , residente in [...], e la società CP_7 Controparte_4
, con sede in Asciano, in persona del Controparte_8
legale rappresentante pro tempore, con sede in SI, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Berti ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in via della Repubblica, 144, Poggibonsi (SI), come da procura allegata all'atto di costituzione
CONVENUTA
anche contro
con sede in Montepulciano, in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Del Ciondolo e Emiliano
Del Ciondolo elettivamente domiciliata nel e presso il loro studio in Montepulciano
(SI), Via G. Marino n. 6, come da procura allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
con la chiamata in causa di
e , residenti in [...]d'Elsa (SI), in Persona_1 Persona_2
persona del legale rappresentante pro tempore entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Berti ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in via della Repubblica, 144, Poggibonsi (SI), come da procura allegata all'atto di costituzione
TERZI CHIAMATI
nonché contro
e CP_9 Controparte_10
TERZI CHIAMATI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio , , e la Controparte_5 CP_6 Controparte_2 CP_2
società in persona del legale Controparte_8
rappresentante pro tempore, nonché in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:”
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Adito, in accoglimento della presente domanda, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1)Accertare e dichiarare ove necessario ricorrendo anche a c.t.u. che le immissioni di fumi, odori, di rumore e luminose come meglio descritte in premessa e provenienti dall'immobile di proprietà dei signori e e concesso in affitto dalla società CP_2 CP_6
in favore della società superano la soglia di Parte_2 CP_1
tollerabilità e sono comunque illegittime ed illecite per le modalità con cui si esplicano e tenendo conto del contesto locale in cui le stesse si verificano, per tutti i motivi di cui in narrativa. 2) Condannare per
l'effetto i convenuti e quali proprietari nonché la Società quale CP_2 CP_6 CP_1
utilizzatrice alla cessazione delle stesse immissioni contestate con ripristino dello status quo ante, nonché ad adottare tutte le precauzioni e gli strumenti necessari, ivi comprese le modifiche strutturali del fondo per il ripristino dello status quo ante, secondo il grado della conoscenza tecnica e scientifica, perché le immissioni di rumore ed olfattive descritte siano eliminate e comunque contenute nel limite della normativa vigente e consentite dal buon senso e contenuti ad un livello da non pregiudicare il riposo, il lavoro e più in generale lo stile di vita delle persone dell'attore e del proprio nucleo familiare che abitano al piano superiore;
3) accertare e dichiarare altresì l'inesistenza di alcuna servitù a carico della corte comune di proprietà anche dell'attore secondo quanto descritto in narrativa e per l'effetto condannare i convenuti , e CP_6 Controparte_2 Controparte_11 Controparte_5 CP_4
alla cessazione di qualsiasi voglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà dell'attore
[...]
4) Condannare i convenuti , CP_6 Controparte_2 Controparte_11 CP_5
e quali proprietari dei fondi da cui promanano le immissioni e su cui si
[...] Controparte_4
4 verificano le turbative descritte, nonché la società quale utilizzatrice degli stessi immobili, in CP_1
solido o meno fra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore sia ai sensi dell'art
844 cc nonché ai sensi dell'art 2043 cc che si quantificano in € 40.000,00, o quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di giudizio o ritenuta di giustizia o liquidata dal Giudice anche in via equitativa ex art 1226 c.c.Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Si sono costituiti in giudizio , Controparte_5 CP_6 CP_2
e la società , in
[...] CP_2 Controparte_8
persona del legale rappresentante pro tempore, contestando recisamente le avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO,
respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in
diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio
indicati nel corpo del presente atto;
IN VIA RICONVENZIONALE, NEL
MERITO, dichiarare la proprietà esclusiva dei sig. , Controparte_2
, , e della Controparte_5 Controparte_11 Controparte_4 CP_6
corte individuata in narrativa con accesso da piazza Garibaldi in Asciano;
condannare il sig. alla rimozione della posta della di cui Parte_1 Parte_3
alla foto n° 5 della perizia del Geom. (all. n°7 ) dichiarando la proprietà Per_3
esclusiva di tale bene dei sig. , , Controparte_2 Controparte_5 CP_11
, e con immissione nel possesso degli stessi e
[...] Controparte_4 CP_6
rimozione di ogni impianto esistente a spese e cura dello stesso e Parte_1
condanna del sig. al pagamento dei danni per indebita occupazione Parte_1
quantificati in €. 25.000,00 o della maggiore o minore somma che risulterà in corso
di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica
d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al
5 soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;
Con vittoria,
spese, diritti e onorari di causa, Iva e Cap come per legge.”.
Si è costituita, altresì, in giudizio, in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di SI, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
NEL MERITO. 1) IN TESI. Accertare e dichiarare per tutti i motivi e le causali di
cui alle premesse del presente atto, la nullità ai sensi e per gli effetti dell'articolo
164 C.p.c. dell'atto introduttivo notificato dal Sig. adottando ogni e Parte_1
più opportuno e conseguente provvedimento rigettando e respingendo, comunque,
tutte le domande promosse in danno e nei confronto della società concludente
2) IN IPOTESI E . Rigettare, per tutte le causali CP_1 CP_12
di cui alle premesse del presente atto, ogni e qualsiasi pretesa attorea svolta nei
confronti della concludente poiché non provata e, comunque, CP_1
infondata in fatto ed in diritto IN OGNI CASO. - A seguito dell'accertamento di cui
ai punti che precedono e per tutti i motivi ampiamente argomentati nelle premesse del presente atto, condannare il Sig. ai sensi dell'art. 96 C.p.c., al Parte_1
risarcimento dei danni da “lite temeraria” subiti dalla da liquidarsi CP_1
d'ufficio in via equitativa - Con vittoria di spese, diritti, onorari, oltre accessori di
legge per il presente giudizio. “
Dichiarata tempestiva la costituzione dei convenuti assistiti dall'Avv. Berti
ed autorizzata la chiamata in causa del terzo come motivato con provvedimento del
11 luglio 2022, si sono costituiti in giudizio e Persona_1 Persona_2
contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
6 contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, respingere dell'attore
in riconvenzionale tutte le domande formulate in quanto totalmente Parte_1
infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova
per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto , in particolare per quando attiene al locale “ ex ” e alla corte in quanto mai venduti da Parte_3
parte degli attuali convenuti e infondate le domande formula circa la responsabilità
per evizione totale dei convenuti ex art. 1483 cc e in ordine all'ipotesi di evizione
limitata ex art. 1489 cc per conoscenza dello stato giuridico della corte da parte del
sig. come evidenziato in narrativa Con vittoria, spese, diritti e Parte_1
onorari di causa, Iva e Cap come per legge.”
e sono rimasti contumaci CP_9 Controparte_10
La causa è stata, quindi, istruita mediante produzione documentale ed espletamento di CTU, all'esito della quale, ritenuta la stessa pronta e matura per la decisione e rigettate le ulteriori istanze istruttorie come da provvedimento a verbale di udienza del 18.11.2024, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24 febbraio 2025 il giudice assegnatario della causa, ritenuto di poter decidere la stessa ex art. 281sexies c.pc., ha fatto precisare alle parti le conclusioni e rinviato per la discussione e decisione all'udienza del 16.06.2025,
assegnando termine per il deposito di eventuali note concesse anche ai fini della discussione. Udienza poi rinviata per motivi dell'Ufficio come da decreto in atti
All'udienza del 1 luglio 2025 la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
7 L'odierno contenzioso è stato introdotto dall'attore, che ha chiamato in giudizio i signori la società e la società al CP_2 Controparte_8 CP_1
fine di sentire accertare e dichiarare la sussistenza di immissioni illegittime e/o illecite e superanti il limite della normale tollerabilità poste in essere a diverso titolo,
dai convenuti, a carico della corte comune e del prospicente appartamento di proprietà dell'attore sito in Asciano Piazza Giuseppe Garibaldi n. 2 posto al piano primo con affaccio unicamente su detta corte condominiale. In particolare, il Pt_1
ha dedotto che la situazione di tale bene comune era mutata a far data dal 09.06.2021
quando i fondi di proprietà dei convenuti concessi in uso alla società CP_2
erano stati da quest'ultima concessi con Parte_2
contratto di affitto di azienda in favore della esercente attività di CP_1
ristorazione con cucina con somministrazione di alimenti e bevande anche da asporto.
Inoltre, l'attore ha dedotto che prima dell'apertura dell'attività di CP_1
ed in vista di questa, i proprietari dei fondi avevano posto in essere modifiche strutturali e catastali dei propri immobili determinanti una trasformazione fortemente impattante anche sulla natura e sulla destinazione che la corte aveva avuto sino a quel momento e determinante l'insorgere delle contestate immissioni, nonché delle servitù a carico della stessa sino a quel momento inesistenti, fra cui: 1)
trasformazione della originaria finestra presente sul muro perimetrale del fondo di proprietà posto al piano terra sulla corte comune delle dimensioni CP_2
originarie di 40x60 e munita di inferriata con creazione di una porta- finestra che apre direttamente sulla corte comune;
2) variazione di destinazione di uso del locale posto al piano terreno di proprietà dei convenuti da “magazzino” a CP_2
“laboratorio” avvenuta con pratica del 02.06.2021 prot n. SI0019630, che ha
8 comportato anche l'installazione di celle frigorifero a servizio dell'attività della ai fini della conservazione delle materie prime in uso al ristorante, prima CP_1
di tale data inesistenti. Tale modifica, secondo la versione dell'attore, era stata realizzata dai convenuti in vista dell'affitto con e per creare un CP_1
collegamento diretto tra i due fondi (cucina e laboratorio, passando per la corte), a fronte di ciò il ha dedotto e lamentato immissioni di fumi, odori ed esalazioni Pt_1
oltre la soglia di tollerabilità; immissioni di rumori determinati dalla presenza costante e continuativa di personale dipendente della società quindi, dal CP_1
parlottio degli stessi oltre che dal loro transito insistente, nonché dal rumore generato dalle celle frigorifere perennemente in funzione e dal transito dei vari fornitori,
anche per dette immissioni ha lamentato il superamento della soglia di tollerabilità
ed una modifica sostanziale della destinazione d'uso originaria della corte a comune;
ha, inoltre, lamentato l'utilizzo della detta corte come deposito merci da parte dei fornitori oltre che come deposito di secchi immondizia ed altri rifiuti all'interno della corte comune;
infine ha dedotto la presenza di immissioni di rumori e di luci provenienti dalla corte e dal locale laboratorio oltre la soglia di tollerabilità. Ha,
pertanto chiesto che i convenuti venissero obbligati a cessare dette immissioni,
accertare che alcuna servitù grava o gravava sulla corte, ma anzi la modifica della destinazione ne aveva creato una originariamente inesistente, snaturando l'uso comune cui era destinata, con conseguente condanna dei convenuti a cessare qualunque turbativa ed ordinando la messa in pristino dei luoghi di causa, chiedendo anche il risarcimento del danno quantificato in €. 40.000,00 ovvero da quantificarsi in via equitativa.
Si sono costituiti i convenuti , Controparte_5 CP_6
, e la società Controparte_2 CP_2 Controparte_13
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, confermando di aver
[...]
ristrutturato i locali poi affittati ad effettuando “…una ristrutturazione CP_1
importante…”, (v. comparsa di costituzione) confermando di aver trasformato la finestra che affacciava sulla corte in porta, come da pratica edilizia regolarmente depositata, eccependo che la corte fosse di proprietà esclusiva dei convenuti, con eventuale servitù di passo a favore dell'appartamento del chiedendo accertarsi Pt_1
la proprietà esclusiva in capo ai convenuti e rivendicando la proprietà esclusiva del locale chiamato “ ” poco prima dell'acquisto del chiuso con una porta Parte_3 Pt_1
di ferro ed utilizzato per la collocazione di impianti a servizio anche dell'appartamento del chiedendo la messa in pristino di detti luoghi a cura e Pt_1
spese del chiedendo il risarcimento del danno per illecita detenzione. Pt_1
Si è costituita in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_14
eccependo la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto o della causa petendi, nel merito ha eccepito che i locali ove esercita la propria attività sono stati consegnati ad già nella condizione in cui si trovano ora, negando CP_14
qualsiasi legittimazione passiva in ordine alle richieste di messa in pristino. Inoltre,
ha contestato la presenza di immissioni oltre la sogli di tollerabilità, negando che l'esercizio effettui la preparazione di sughi pesce etc., come invece contestato dalla parte attrice rilevando che all'interno di detto locale si svolge una attività di vendita di pizza in collaborazione con il e che la preparazione di ulteriori Parte_4
vivande consiste nel riscaldamento nel microonde di cibi precotti, senza che vi sia una vera e propria attività di cucina. Ha, poi, negato che la corte sia oggetto di deposito di merce di spazzatura e venga utilizzata a tutte le ore dal personale di servizio con disturbo degli altri condomini che hanno finestre che affacciano su detta
10 corte. infine ha contestato la quantificazione del danno effettuata ex adverso e chiesto la condanna per lite temeraria.
All'esito della chiamata in causa si sono costituiti in giudizio Persona_1
e , che, unitamente a e Persona_2 CP_9 Controparte_10
rimasti contumaci, sono i danti causa dell'attore avendo venduto a lui l'immobile,
evidenziando di aver venduto al unicamente un appartamento sito al primo Pt_1
piano, mentre la corte ed il locale ex carbonaia erano di proprietà esclusiva dei contestando la lamentata evizione, eccependo il difetto di legittimazione CP_2
passiva, insistendo per il rigetto della domanda.
e altri danti causa dell'attore, sono CP_9 Controparte_10
rimasti contumaci.
Questi, in estrema sintesi i fatti di causa.
Sulla eccepita nullità della citazione
L'eccezione è manifestamente infondata poiché emerge pacificamente dalla mera lettura dell'atto che l'attore chiede la messa in pristino dei luoghi, con conseguente cessazione della turbativa nell'uso della corte a comune e la cessazione delle immissioni sonore, di fumi e luminose eccedenti la soglia della tollerabilità.
Chiede, altresì, il risarcimento del danno, ma l'eventuale carebza di prova sulla sussistenza dello stesso (come lamentata da eventualmente può CP_1
comportare il rigetto della domanda in parte qua, ma non si trasforma in una nullità
della citazione.
L'eccezione va disattesa e rspinta.
Sulla proprietà della corte
11 Emerge dal contratto di compravendita notaio , dal contratto Per_4
preliminare e dalla planimetria allegata allo stesso, nonchè dalla documentazione catastale depositata in atti che la corte per cui è giudizio è una corte a comune.
In articolare si legge nel contratto del Per_4
(v. doc. 1 allegato alla citazione e copia autentica allegata alla memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice)
Non solo, ma la planimetria allegata al contratto al contratto preliminare (doc.
22 di parte attrice allegata alla memoria ex art. 183 c.p.c.) sottoscritto non solo dal ma anche da e per individuare meglio Pt_1 Persona_1 Persona_2
ciò che era oggetto del detto preliminare mostra
12 La stessa visura catastale indica che la particella della corte è un bene comune non censibile.
Detta documentazione non lascia adito a dubbi e comprova senza ombra di dubbio che la corte era un bene a comune il cui uso, sulla base degli esiti della CTU
e per quanto emerge dalle stesse difese delle parti è stato totalmente stravolto dai proprietari , ,, , Controparte_2 Controparte_5 Controparte_11 CP_4
, e soc. , in persona
[...] CP_6 Parte_2
del legale rappresentante, esclusivamente per consentire loro di affittare il locale ad che altrimenti non lo avrebbe preso in locazione. Non solo, ma CP_1
l'apertura di una porta in luogo della finestra e la modifica di destinazione d'uso da magazzino a laboratorio ha creato una servitù che non c'era stravolgendo l'uso del bene comune ed imponendo la messa in pristino a carico dei convenuti proprietari dell'immobile, che per espressa ammissione sono stati i fautori di dette modifiche.
P Sulla proprietà esclusiva del locale Parte_6
[...] Emerge dall'atto di vendita ai rogiti Notaio , nonchè dalle foto Per_4
depositate che rappresentano lo stato dei luoghi, che gli altri danti causa del e Pt_1
precisamente e , avevano utilizzato detto locale CP_9 Controparte_10
per poter creare la collocazione degli di impianti a servizio uno dell'immobile del e dovuti al fatto che da un unico immobile lo aveva creato più unità Pt_1 CP_9
immobiliari con la necessità di separare gli impianti, ciò emerge da un'attenta lettura del contratto ai rogiti Notaio ove si legge Per_4
(v. Doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e . Per_1 Per_2
Non solo ma trova conferma nella documentazione sia fotografica (da cui emerge la palese destinazione a vano destinato a contenere i vari impianti a servizio di più immobili), ma soprattutto dalle autorizzazioni alle varie modifiche depositate in atti.
Ne consegue che anche detto vano è pacificamente un bene a comune e,
questo sì, a servizio di più immobili e cerato ben prima della vendita al Pt_1
14 Sulle lamentate immissioni oltre la soglia della tollerabilità come lamentate
dall'attore
La espletata CTU ha accertato che le immissioni luminose non superano la soglia di tollerabilità, conseguentemente in parte qua la domanda è risultata infondata, non può sfuggire, infatti, che il CTU afferma “….Da quanto rilevato
nella relazione illuminotecnica - Allegato 4 – e riportato nel cap. 3 del presente
elaborato, in merito al superamento della soglia di tollerabilità delle emissioni
luminose si può affermare che non superano la soglia di tollerabilità…..” (v. CTU
in atti pag. 38).
Un'attenta lettura dell'elaborato e delle risposte alle osservazioni lascia emergere la completa esaustività della consulenza e le questioni prettamente tecniche elaborate al fine di rispondere ai quesiti posti, con la conseguenza che i ragionamenti e le motivazioni del CTU vengono fatte proprie dal giudice ed utilizzate ai fini del decidere.
In ordine alle immissioni rumorose il CTU ha accertato “Periodo diurno
Rumorosità a finestre chiuse A finestre chiuse non viene mai superato il
livello di 35 dBA e pertanto in base al criterio assoluto il rumore è da considerarsi
accettabile.
Rumorosità a finestre aperte Anche a finestre aperte il livello di 50 dBA non
viene mai superato e pertanto in base al criterio assoluto il rumore è da
considerarsi accettabile.
Periodo notturno Rumorosità a finestre chiuse A finestre chiuse il livello di
25 dBA viene superato nelle seguenti condizioni: rilievo mis 8 (porta laboratorio
chiusa) e applicando il criterio differenziale il rumore immesso, corretto per
componenti tonali è da considerarsi disturbante. Per il rilievo 11 invece il rumore
15 è da considerarsi accettabile. Rumorosità a finestre aperte A finestre aperte il
livello di 40 dBA viene superato nelle seguenti condizioni: rilievo mis 10 (porta
laboratorio aperta) e applicando il criterio differenziale il rumore immesso,
corretto per componenti tonali è da considerarsi disturbante. Per il rilievo 9 invece il rumore è da considerarsi accettabile……………. Rumorosità a finestre chiuse
A finestre chiuse il rumore prodotto dal gruppo frigorifero dà luogo a
superamento del rumore di fondo di più di 3 dB nelle misure 8 e 11 e quindi il
rumore immesso a finestre chiuse dal frigorifero è da considerarsi superiore alla
normale tollerabilità.
Rumorosità a finestre aperte A finestre aperte il rumore prodotto dal
gruppo frigorifero dà luogo a superamento del rumore di fondo di più di 3 dB
nelle misure 2, 3, 10 e quindi il rumore immesso a finestre aperte dal frigorifero è
da considerarsi superiore alla normale tollerabilità…..” (v. CTU in atti).
All'esito, quindi della compiuta CTU la domanda dell'attore relativamente alle immissioni si è dimostrata solo parzialmente fondata ed in relazione alle sole immissioni sonore.
Per quanto riguarda le lamentate immissioni di fumi ed odori ad ogni ora del giorno e della notte va rilevato che dalle stesse foto depositate dalla parte attrice emerge che il locale laboratorio/cucina è attrezzato non con fuochi o fornelli che consentono la preparazione di cibi freschi, ma con forni. A ciò si aggiunga che il menù ritratto non esclude che tali cibi siano già cotti e pronti e vengano esclusivamente riscaldati nel microonde come sostenuto dalla convenuta CP_14
dovendosi ritenere non provata in parte qua la domanda.
[...]
Vero che dalle foto e dai video depositati emerge che i fornitori portano la merce usando la corte e che le scatole vuote dei prodotti utilizzati vengono
16 appoggiate fuori della porta del laboratorio, ma vero anche che per quanto merge dal video gli stessi dipendenti poi portano fuori dette scatole e provvedono a togliere la merce lasciata dai fornitori. Fermo ciò è indubbio che l'utilizzo della corte a comune sia stato sostanzialmente modificato dai convenuti ed abbia di fatto creato una servitù che prima non c'era.
La domanda degli attori, quindi, va parzialmente accolta accertando che i lavori effettuati dai proprietari dell'immobile per cui è causa hanno sostanzialmente modificato lo stato dei luoghi ed inciso sull'uso della corte a comune, ne consegue che va disposta la messa in pristino di detti luoghi, per consentire all'attore l'uso della cosa comune.
Accertato, poi, che le immissioni sonore superano la soglia di tollerabilità
vanno condannati gli attori, che per espressa affermazione hanno effettuato i lavori di modifica e predisposto il blocco frigo ad operarsi per rimuovere dette immissioni rumorose, ovvero a trovare una diversa collocazione del laboratorio, rimuovendo il blocco frigo che causa il maggior disagio.
A questo punto va evidenziato che ove effettuata la messa in pristino e rimosso il blocco frigo le immissioni sono destinate a cessare, mentre l'attore non ha provato quale sarebbe il danno che assume aver subito fino ad ora con conseguente impossibilità di una liquidazione equitativa dello stesso, poiché allo stato non risulta provato l'an. Se fosse stata avanzata esclusivamente una domanda risarcitoria, ma non è questo il caso perché la domanda principale riguarda la messa in pristino dei luoghi, sarebbe stato possibile contemperare gli interessi consentendo alla luce della espletata CTU un ristoro per le immissioni sonore come contropartita per lasciare immutato lo stato dei luoghi. Nonostante i reiterati tentativi sia del giudicante che del
17 CTU le parti non sono riuscite a trovare un accordo e pertanto detta strada va esclusa.
Sulle spese di lite
La parziale soccombenza reciproca delle parti induce il giudice a compensare integralmente fra le stesse le spese di lite ex art. 92 c.p.c., ivi comprese quelle di
CTU che vengono definitivamente poste in misura di 1/4 ciascuno a carico di ogni parte processuale costituita e liquidate come in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Rigetta l'eccezione di nullità della citazione come sopra motivato;
- Accerta che la corte ed il vano ex sono beni di proprietà Parte_3
comune, per l'effetto rigetta le domande riconvenzionali proposte dai convenuti, disponendo a carico dei convenuti proprietari dell'immobile la messa in pristino dei luoghi a loro cura e spese;
- Accoglie parzialmente la domanda dell'attore e per l'effetto accertato che le sole immissioni sonore superano il limite di tollerabilità ordina alle parti convenute proprietari e ognuno per quanto di CP_1
competenza la cessazione di dette immissione ovvero la riduzione delle stesse entro la soglia di tollerabilità;
- Rigetta le ulteriori domande dell'attore in quanto infondate o non provate;
- Visto l'art. 92 c.p.c. compensa integralmente fra le parti le spese di lite per quanto in motivazione, ivi comprese quelle di CTU che vengono definitivamente poste in misura di 1/4 ciascuno a carico di ogni parte processuale costituita e liquidate come in corso di causa;
18 - visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
SI lì 1 luglio 2025
Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
19