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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 3013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3013 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. RE BA, all'esito dell'udienza del 10.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nelle cause riunite iscritte al n.6421/2022 R.G.
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Caruso come da procura speciale in Parte_1 calce al ricorso
RICORRENTE ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Salvatore Graziuso come da procura CP_1 generale richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi depositati il 15.06.2022 e 20.02.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe - premesso di aver lavorato alle dipendenze della negli anni dal 2019 al 2021, Parte_2 occupandosi della coltivazione e raccolta delle olive presso i terreni siti in agro di RT sulla strada comunale RT-Santa Barbara denominata località - esponeva che l' aveva disconosciuto Pt_2 CP_1 le giornate di lavoro agricolo dalla stessa prestate negli anni indicati, con conseguente cancellazione dagli elenchi agricoli degli operai a tempo determinato del comune di residenza.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, chiedeva accertarsi il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per il periodo riportato in ricorso;
contestualmente, chiedeva accertarsi come ingiustificata la richiesta di restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola che nel frattempo le era stata erogata. CP_ Instaurato il contradittorio, l' eccepiva pregiudizialmente la decadenza dall'azione giudiziale;
nel merito contestava in fatto e diritto gli avversi assunti e chiedeva il rigetto del ricorso, richiamando le conclusioni rassegnate dagli ispettori nel verbale di accertamento del 21.07.2021, n. 2020008636/DDL, relativo alla
Società riferito al periodo dal 1.1.2017 al 31.3.2021, all' esito del quale era stato Parte_2 disposto il disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro formalmente denunciati dalla predetta cooperativa.
1 Riuniti i procedimenti per evidenti ragioni di connessione ed espletata la prova testimoniale ammessa, all'esito dell'udienza di discussione la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ritiene il giudicante, conformemente all'orientamento espresso dal Tribunale in relazione a fattispecie analoghe (cfr. ed es. Trib. Lecce, sent. n.10905 del 09.04.2025, le cui motivazioni si condividono ed appresso si riportano ai sensi dell'art.118, comma 1, disp. att. c.p.c.), che i ricorsi riuniti non possano trovare accoglimento.
Deve preliminarmente darsi atto che nel verbale di accertamento ispettivo del 21.7.2021, redatto nei confronti della società cooperativa agricola gli ispettori verbalizzanti hanno condotto una puntale indagine, Pt_2 esaminando la documentazione aziendale, individuando i terreni indicati nelle denunce aziendali dalla stessa presentate, effettuando sopralluoghi sui terreni agricoli, acquisendo le dichiarazioni del legale rappresentante della società e di alcuni lavoratori trovati sui terreni oggetto di accertamento. Parte_3
Tanto premesso, appare opportuno in questa sede focalizzare l'attenzione sugli esiti degli accertamenti effettuati nei confronti della soc. coop. agricola RU ove parte ricorrente deduce di aver prestato la propria attività lavorativa.
In particolare dalla lettura del verbale ispettivo emergono le seguenti circostanze rilevanti ai fini della decisione:
- sono sintetizzate le dichiarazioni acquisite dagli ispettori in data 16.7.2020 da , legale Parte_3 rappresentante della cooperativa, il quale ha dichiarato che “da circa un anno e mezzo conduceva un terreno agricolo ubicato in Galatina;
che tale terreno, per la sua conduzione, gli era stato proposto dal sig che si trattava di un Parte_4 terreno di circa quattro ettari, coltivato ad oliveto;
che per la coltivazione del terreno, occasionalmente assumeva personale a giornata;
che per la conduzione del terreno non corrisponde alcun canone di affitto e non ha sottoscritto alcun contratto formale ma solo “orale”; che il terreno che conduce è impiantato a oliveto e che nella campagna 2018/2019 e 2019/2020 aveva occupato solo due o tre persone perché l'annata non era stata buona;
che non era in grado di indicare nessun nome di persone che avevano lavorato alle sue dipendenze nelle suddette campagne olearie (v. pag.3 del verbale di accertamento)”.
- Nella stessa giornata gli ispettori si recavano insieme al nella contrada indicata al fine di Parte_3 verificare l'esistenza dei terreni e lo stato dei luoghi, constatando il totale abbandono dei terreni, e la presenza di lavoratori (che dichiaravano di essere dipendenti di ) intenti a svolgere lavori Parte_5 edili quali la realizzazione di muretti a secco e la costruzione di una piscina all'interno di una realizzando complesso immobiliare (v. pag.4 del verbale).
- Dal sopralluogo effettuato sui terreni della cooperativa gli operanti non riscontravano alcuna piantagione di fragole o di ortaggi o di culture indicate nella denuncia aziendale né alcun tipo di lavoro che potesse giustificare un qualsiasi impiego di lavoratori agricoli. Al contrario sui terreni oggetto di ispezione era dato rilevare la presenza di solo alberi d'ulivo attaccati da e tutto il terreno risultava coperto da erbacce e gli unici CP_2 lavori esperibili erano riconducibili ad attività edile.
2 - A fronte del descritto stato dei luoghi si evidenzia che dall'esame della documentazione amministrativa e contabile emergeva, che alla data del 16.7.2020, risultavano assunti alle dipendenze della Parte_2 numerosi dipendenti di cui-per come emerge dalle dichiarazioni rese- lo stesso legale rappresentante della cooperativa ignorava l'esistenza e nessuno dei quali veniva rinvenuto sui fondi al momento dell'accesso ispettivo (v. pag. 5 del verbale di accertamento).
- Nel verbale si dà atto altresì del rilevante numero di lavoratori assunti anche negli anni precedenti l'accesso ispettivo per nulla giustificato in considerazione dello stato dell'oliveto-pesantemente colpito dalla xylella- e dello stato di abbandono dei fondi sopra descritto (v. pagg. 4 e 5 del verbale).
- A seguito di ulteriori sopralluoghi effettuati anche presso il frantoio oleario non si rinveniva attività lavorativa o si riscontrava la presenza di pochi lavoratori intenti alla raccolta delle olive che dichiaravano di essere dipendenti di Parte_6
- Dall'esame dei documenti emergeva che fra la documentazione consegnata vi erano due scritture private non regolarmente registrate datate rispettivamente 18.1.2017 e 13.2.2017. Con la prima i fratelli Pt_4 concedevano alla società cooperativa agricola fino al 31.12.2017 i terreni di loro proprietà (circa 60 Pt_2 ettari) per la raccolta di frutto pendente;
con la seconda invece i fratelli unitamente all Pt_4 [...]
concedevano in uso a titolo oneroso alla soc coop agricola gli stessi terreni Parte_7 Pt_2 già concessi nel contratto di cessione di frutto pendente con l' aggiunta del frantoio oleario sito in RT alla via S Cosimo 67. I signori e tuttavia non potevano sottoscrivere alcun contratto Parte_4 Parte_5 di cessione di frutto pendente con la poiché i terreni in questione erano già stati concessi ai propri Pt_2 familiari, questi tra l'altro titolari di posizione imprenditoriale agricola. Ne consegue che la RU soc coop agricola non ha mai svolto alcuna attività lavorativa sui terreni siti in contrada né presso l'Oleificio di Pt_2 proprietà dei fratelli in quanto gli stessi, pur in presenza di due contratti sottoscritti fra i fratelli Pt_4 Pt_4
e la RU soc. coop. di fatto sono rimasti nella disponibilità dei singoli proprietari.
- Infine emergeva che da gennaio 2017 a giugno 2021 la società coop agricola RU non aveva mai versato all' alcun contributo;
che la non aveva un conto corrente dal quale poter rilevare un flusso CP_1 Pt_2 finanziario dell' effettiva attività di impresa;
che le uniche fatture emesse nell' anno 2018 dalla si Pt_2 riferivano all' attività di molitura delle olive pari ad euro 50.528,25 mentre le fatture d'acquisto ricevute da terzi si riferivano al pagamento del carburante per l' importo di euro 30.148,00; che in capo alla società vi era un saldo passivo determinato dal differenziale tra le entrate e le voci di debito pari ad euro 2.287.635,44.
Sulla scorta di quanto sopra gli ispettori, considerato che dai vari sopralluoghi effettuati in contrada Pt_2 non era stato trovato mai alcun lavoratore riconducibile alla e rilevato che lo stato dei Parte_8 luoghi era in stato di abbandono, hanno ritenuto che la “è stata costituita al solo scopo di creare Parte_2 un contenitore dove, con artifici e raggiri per eludere le normative vigenti, sono stati assunti fittiziamente e dichiarati all' CP_1 un gran numero di soggetti al solo scopo di percepire indebite erogazioni pubbliche senza averne titolo”.
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3 Tali risultando gli esiti dell'accesso ispettivo, giova rammentare che i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale -ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti (cfr., fra le tante, Cass. n. 9632/2016)- e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v., fra le tante, Cass. n. 4182/2021,
n. 11934/2019).
Nella specie -tralasciando le valutazioni dei verbalizzanti circa le finalità perseguite dalla società cooperativa- gli accertamento oggettivi effettuati sui luoghi direttamente dagli ispettori, valutati unitamente alle dichiarazioni del legale rappresentante della cooperativa e di altri lavoratori trovati sul posto (che hanno dichiarato di lavorare per ) e ai riscontri documentali inducono a dubitare della genuinità dei rapporti di Pt_4 lavoro denunciati dalla negli anni oggetto di accertamento. Parte_2
Tali conclusioni si evincono dalle condizioni di abbandono dei terreni verificate direttamente al momento dell' accesso ispettivo del luglio 2020, valutate unitamente al fenomeno del disseccamento di molti degli alberi d'olivo causate dal batterio della xylella notoriamente presente nel territorio salentino ormai da molti anni e dalla circostanza che dai vari sopralluoghi effettuati in contrada o presso il Frantoio oleario sito in Pt_2
RT non era stato trovato mai alcun lavoratore riconducibile alla . Parte_8
Unitamente a tali diretti riscontri probatori, deve valutarsi anche la gestione aziendale assolutamente antieconomica laddove “…si evince in capo alla RU soc coop un saldo passivo complessivo, determinato dal differenziale tra le entrate e le voci di debito pari ad euro 2.287.635,44” e la circostanza che la non ha mai svolto attività Pt_2 lavorativa sui terreni siti in contrada (né presso l' oleificio dei fratelli ) di proprietà dei fratelli Pt_2 Pt_4
in quanto gli stessi, pur in presenza di due contratti sottoscritti con la soc. RU, sono rimasti nella Pt_4 disponibilità dei singoli proprietari.
Tutti i suesposti elementi contribuiscono a completare il quadro probatorio emerso dall'accertamento ispettivo e inducono a ritenere la insussistenza di attività agricola da parte della RU soc coop agricola e, di conseguenza, la fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati negli anni oggetto di accertamento ispettivo.
Tanto si deve ritenere anche con riferimento alla specifica posizione della parte ricorrente, attesa, altresì, la scarsa attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, sia ove valutate in considerazione del loro contenuto, sia in specifica considerazione della posizione dei testi escussi, anch'essi destinatari non solo di analoghi provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro ma anche di decreti penali di condanna per il reato di cui agli artt.81, 110 e 640, comma 2, c.p., come da documentazione prodotta dall' CP_1
Alla luce di tali considerazioni e non avendo, patre ricorrente, offerto convincenti elementi di valutazione di segno contrario, i ricorsi riuniti devono essere rigettati.
Stante la complessità della fattispecie esaminata, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta i ricorsi;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(F. to RE BA)
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