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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 19/02/2026, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2596/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRONGARI MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3368/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071925 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071925 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071925 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071925 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071925 TARI 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071925 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071925 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1235/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il gravame in discussione la contribuente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe notificato il 12.11.2024 dal Comune di Roma Capitale per il pagamento della TARI/TEFA dal 2018 al 2023 relativamente all'immobile in Roma, Indirizzo_1. La ricorrente, la quale ha vocato in giudizio sia il Comune di Roma che AMA SP, chiede l'annullamento del provvedimento deducendo che nell'arco temporale in questione l'immobile ad uso abitativo fu locato a terzi finchè in data 20.4.2023 fu venduto al Sig. Nominativo_1 che provvide a versare l'imposta. Vengono inoltre contestati i mq calcolati dal Comune in 183 in luogo dei reali 98 tassabili. La ricorrente ha depositato una memoria nella quale ribadisce quanto già esposto e richiesto nel ricorso introduttivo.
Quanto all'Ufficio in atti risulta che a seguito di istanze in autotutela ha proceduto a due rettifiche dell'originario accertamento fino a depositare richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere all'esito dell'avvenuto bonifico del pagamento. Ama SP ha evidenziato la propria carenza di legittimazione passiva nel procedimento in discussione rientrante nella esclusiva competenza del Comune di Roma Capitale che ha notificato l'accertamento in data 12.11.2024.
Il Giudice, rietenuto concluso l'esame della controversia, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 28/10/2024, Roma Capitale ha accertato mediante l'avviso esecutivo n. 112490071925 l'omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa sui rifiuti (TA.RI.) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) con evasione totale dei tributi entro le scadenze previste relativamente alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 relativamente all'immobile ad uso abitativo in Roma, Indirizzo_1. È stato, di conseguenza, chiesto a La EL OS un importo complessivamente pari ad € 5.321,00 (di cui € 2.059,12, quale importo totale complessivo accertato;
€ 1.288,59, quale importo a titolo di sanzioni ed € 7,83, quale importo per spese di notifica). In data 7/01/2025, con ricorso notificato a mezzo pec, l'odierna Ricorrente ha impugnato l'avviso proponendone l'annullamento integrale.
La Ricorrente dispiega la sequenza della occupazione dell'immobile il quale fu locato a terzi dal 1.3.2015
(contratto registrato all'AE il 12.3.2015) e alla scadenza dello stesso stipulo con la medesima conduttrice un nuovo contratto dal 1.6.2020 (reg, i AE il 23.6.2020).Per tale periodo la ricorrente invoca l'applicazione della legge 2014 di stabilità la quale prevede che per i contratti di affitto superiori a 6 mesi la TARI deve essere gravata sull'inquilino in quanto utilizzatore).Successivamente l'immobile fu oggetto di vendita in data 20.4.2023 e l'atto fu regolarmente registrato. Evidenzia la Ricorrente che il Comune era a conoscenza di tale circostanza in quanto ebbe ad inviare all'acquirente la richiesta di pagamento della
TARI dal 20.4.2023 al 31.12.2023 come da allegata documentazione in ricorso. A fronte di quanto dichiarato e documentato, la Ricorrente ha tuttavia riconosciuto di aver avuto la disponibilità dell'immobile dal 13.7.2022al (data di risoluzione anticipata del contratto, al 19.4.2023 data del rogito di vendita. In ogni caso, eccepisce la intervenuta prescrizione dal 2018 al 31.12.2019. Sostiene al riguardo che la proroga di cui alla normativa per l'emergenza da Covid 19 non ha prodotto effetti “a cascata” sulle annualità successive in favore degli uffici ovvero ha operato anno per anno.
Dagli atti emerge che la ricorrente ebbe ad avanzare istanze in sede di autotutela anche riguardo alla superficie gravata ottenendo due provvedimenti di rettifica dell'accertamento:
- il primo in data 21.2.205 con la seguente motivazione: “la violazione riscontrata è riferita solo al periodo 12/07/2022 – 20/04/2023. Pertanto, si procederà alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi”;
- Successivamente l'Ufficio ha rivalutato i termini della questione anche in ordine alla superficie ed ha dichiarato: “le motivazioni addotte dalla Ricorrente attengono esclusivamente alla validità ed al contenuto dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112490071925 e che, posta l'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo in rettifica n. 112590020567, non sussistono ulteriori questioni né in fatto tantomeno in diritto, la scrivente ritiene cessata la materia del contendere “.
Roma Capitale conclude chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Alla udienza di discussione, presenti le parti, la Ricorrente ribadisce che con la memoria depositata a dicembre è stato rappresentato della notifica di un accertamento in rettifica e dell'avvenuto bonifico del pagamento ivi indicato concordando con l'Ufficio sulla declaratoria di cessata materia del contendere ma insiste per la condanna dell'Ufficio alle spese di lite.
Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione del comportamento collaborativo delle parti e della composizione della vertenza come in atti.
P.Q.M.
Il giudizio è estinto per cessata materia del contendere per le ragioni in motivazione. Spese compensate tra le parti. Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026 Il Presidente Maria Laura Petrongari
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRONGARI MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3368/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071925 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071925 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071925 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071925 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071925 TARI 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071925 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071925 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1235/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il gravame in discussione la contribuente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe notificato il 12.11.2024 dal Comune di Roma Capitale per il pagamento della TARI/TEFA dal 2018 al 2023 relativamente all'immobile in Roma, Indirizzo_1. La ricorrente, la quale ha vocato in giudizio sia il Comune di Roma che AMA SP, chiede l'annullamento del provvedimento deducendo che nell'arco temporale in questione l'immobile ad uso abitativo fu locato a terzi finchè in data 20.4.2023 fu venduto al Sig. Nominativo_1 che provvide a versare l'imposta. Vengono inoltre contestati i mq calcolati dal Comune in 183 in luogo dei reali 98 tassabili. La ricorrente ha depositato una memoria nella quale ribadisce quanto già esposto e richiesto nel ricorso introduttivo.
Quanto all'Ufficio in atti risulta che a seguito di istanze in autotutela ha proceduto a due rettifiche dell'originario accertamento fino a depositare richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere all'esito dell'avvenuto bonifico del pagamento. Ama SP ha evidenziato la propria carenza di legittimazione passiva nel procedimento in discussione rientrante nella esclusiva competenza del Comune di Roma Capitale che ha notificato l'accertamento in data 12.11.2024.
Il Giudice, rietenuto concluso l'esame della controversia, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 28/10/2024, Roma Capitale ha accertato mediante l'avviso esecutivo n. 112490071925 l'omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa sui rifiuti (TA.RI.) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) con evasione totale dei tributi entro le scadenze previste relativamente alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 relativamente all'immobile ad uso abitativo in Roma, Indirizzo_1. È stato, di conseguenza, chiesto a La EL OS un importo complessivamente pari ad € 5.321,00 (di cui € 2.059,12, quale importo totale complessivo accertato;
€ 1.288,59, quale importo a titolo di sanzioni ed € 7,83, quale importo per spese di notifica). In data 7/01/2025, con ricorso notificato a mezzo pec, l'odierna Ricorrente ha impugnato l'avviso proponendone l'annullamento integrale.
La Ricorrente dispiega la sequenza della occupazione dell'immobile il quale fu locato a terzi dal 1.3.2015
(contratto registrato all'AE il 12.3.2015) e alla scadenza dello stesso stipulo con la medesima conduttrice un nuovo contratto dal 1.6.2020 (reg, i AE il 23.6.2020).Per tale periodo la ricorrente invoca l'applicazione della legge 2014 di stabilità la quale prevede che per i contratti di affitto superiori a 6 mesi la TARI deve essere gravata sull'inquilino in quanto utilizzatore).Successivamente l'immobile fu oggetto di vendita in data 20.4.2023 e l'atto fu regolarmente registrato. Evidenzia la Ricorrente che il Comune era a conoscenza di tale circostanza in quanto ebbe ad inviare all'acquirente la richiesta di pagamento della
TARI dal 20.4.2023 al 31.12.2023 come da allegata documentazione in ricorso. A fronte di quanto dichiarato e documentato, la Ricorrente ha tuttavia riconosciuto di aver avuto la disponibilità dell'immobile dal 13.7.2022al (data di risoluzione anticipata del contratto, al 19.4.2023 data del rogito di vendita. In ogni caso, eccepisce la intervenuta prescrizione dal 2018 al 31.12.2019. Sostiene al riguardo che la proroga di cui alla normativa per l'emergenza da Covid 19 non ha prodotto effetti “a cascata” sulle annualità successive in favore degli uffici ovvero ha operato anno per anno.
Dagli atti emerge che la ricorrente ebbe ad avanzare istanze in sede di autotutela anche riguardo alla superficie gravata ottenendo due provvedimenti di rettifica dell'accertamento:
- il primo in data 21.2.205 con la seguente motivazione: “la violazione riscontrata è riferita solo al periodo 12/07/2022 – 20/04/2023. Pertanto, si procederà alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi”;
- Successivamente l'Ufficio ha rivalutato i termini della questione anche in ordine alla superficie ed ha dichiarato: “le motivazioni addotte dalla Ricorrente attengono esclusivamente alla validità ed al contenuto dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112490071925 e che, posta l'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo in rettifica n. 112590020567, non sussistono ulteriori questioni né in fatto tantomeno in diritto, la scrivente ritiene cessata la materia del contendere “.
Roma Capitale conclude chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Alla udienza di discussione, presenti le parti, la Ricorrente ribadisce che con la memoria depositata a dicembre è stato rappresentato della notifica di un accertamento in rettifica e dell'avvenuto bonifico del pagamento ivi indicato concordando con l'Ufficio sulla declaratoria di cessata materia del contendere ma insiste per la condanna dell'Ufficio alle spese di lite.
Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione del comportamento collaborativo delle parti e della composizione della vertenza come in atti.
P.Q.M.
Il giudizio è estinto per cessata materia del contendere per le ragioni in motivazione. Spese compensate tra le parti. Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026 Il Presidente Maria Laura Petrongari