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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/10/2025, n. 3396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3396 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1855/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, I sezione civile, in composizione monocratica, in persona del
G.M., dott.ssa Anna Scognamiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1855/2024 RG, assegnata in decisione all'esito della scadenza delle note di trattazione scritta all'udienza del 03.10.2025 fissata ex art. 189 cpc,
TRA
C.F.: , residente in [...] C.F._1
n. 57, ed elett.te domiciliata in Villaricca alla Via G. Vico n.57, presso lo studio degli Avv. Agostino
Pellegrino, C.F.: e Avv. Tommaso Pellegrino C.F. che la C.F._2 C.F._3 rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Naccherino, n. 8 int. 12 scala A;
, nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 13 int. 23 scala B;
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Jannelli, n. 450;
, nato a [...] il [...], residente in [...] Controparte_4 scala D;
pagina 1 di 6 , nata a [...] il [...], residente in [...] Controparte_5 int. 31;
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Nullo, n. 180 lettera E int. 27;
, nata a [...] il [...], residente in [...] Controparte_6 int. 11 scala A;
nella qualità di eredi del defunto deceduto a Napoli il 15.10.2007, già Persona_1 liquidatore della Società Controparte_7
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: acquisto di bene immobile per usucapione.
Conclusioni: Come in atti e come da note di trattazione scritta per l'udienza del 03.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione a norma dell'art. 132 c.p.c., comma II, n. 4, come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n.
69, omettendo di specificare l'integrale svolgimento del processo e rimandando agli atti di parte anche per quanto concerne le domande proposte, le eccezioni sollevate e le difese svolte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio i Parte_1 sigg.ri , , , , , ed Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 Pt_2
, quali eredi di rapp.te e liquidatore della soc. CP_6 Persona_1 [...]
, per ottenere l'accertamento e la dichiarazione dell'avvenuta usucapione Controparte_7 ventennale di parte dell'immobile adibito a garage sito in Giugliano in Campania alla via Colonne n. 69 identificato nel Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 64, particella 93, sub 64 di mq. 94, categoria C6 classe 5.
Esponeva l'attrice di essere già proprietaria della restante parte dell'immobile sito in Giugliano in
Campania alla via Colonne n. 69 identificato nel Catasto fabbricati di detto comune al foglio 64, particella 93, sub 65 di mq. 540 per acquisto effettuato in data 13.11.2003 dal sig. (che Persona_2 aveva precedentemente effettuato l'acquisto dalla , con atto per Notaio Controparte_7 Persona_3 le parti dichiaravano in atto che in fatto si trattava di un totale di mq. 634 (540 + 94), quindi comprensiva anche della particella sub 64, in quanto annessa alla particella sub 65 e che dal 13.11.2003 pagina 2 di 6 aveva sempre esercitato il possesso dell'intera proprietà con animus rem sibi habendi, in modo pacifico, pubblico, ininterrotto ed indisturbato.
In data 08.01.2024 l'attrice depositava domanda obbligatoria di mediazione nei confronti degli eredi del sig. davanti all'organismo BS Conciliazioni sas con sede in Marano di Napoli e Persona_1 che in data 05.02.2024 in sede di incontro di mediazione, gli eredi avevano dichiarato "di non CP_1 aver nessuna pretesa sul bene e quindi di nulla opporre al possesso di lunga data invocato dalla istante".
I convenuti, regolarmente citati, non si costituivano in giudizio e venivano dichiarati contumaci con ordinanza resa nel verbale di prima udienza del 22 ottobre 2024.
All'udienza del 18 marzo 2025 venivano escussi i testi indicati dall'attrice, i quali confermavano il possesso della intera proprietà da parte della sig.ra da oltre vent'anni. Parte_1
Espletata la prova testimoniale, il G.I. ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la rimessione in decisione all'udienza del 16.09.25 concedendo i termini di cui all'art. 189 c.p.c.Essendo stata depositata solo la comparsa conclusionale e non anche le note di trattazione scritta la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 03.10.2025 .Depositate le note per tale udienza veniva quindi assunta in decisione
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "la legittimazione a contraddire attiene alla titolarità passiva dell'azione ed anch'essa dipende dalla prospettazione nella domanda della posizione del convenuto quale titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio"
(Cass. SS.UU. n. 2951/2016).
Nel giudizio ordinario di usucapione, legittimato passivo è il proprietario (o il possessore) del bene e comunque, la sentenza dichiarativa dell'acquisto per usucapione non potrà avere alcun effetto di giudicato nei confronti dell'eventuale proprietario pretermesso, il quale potrà agire con l'opposizione di terzo. Ciò premesso, il nostro ordinamento processuale impone l'identificazione del convenuto (rectius: che l'azione abbia un contradditore legittimato avuto riguardo alla situazione ( Cass. 26 aprile 2000, n.
5335; Cass. 26 maggio 1990, n. 4907 (conformi: n. 2385/2003) Per giurisprudenza costante ( cfr Cass
20397/2004; n. 17270/2015; n. 24260/2018), la legittimazione passiva ad causam, rispetto alla domanda diretta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un bene, va riconosciuta a chi contesti detta proprietà, vantando un diritto proprio, mentre ogni questione sul fondamento della relativa pretesa attiene al merito, non a quella legittimazione. Ne consegue che l'attore che agisca per la dichiarazione di acquisto della proprietà di bene immobile per usucapione deve convenire in giudizio una persona specifica e, quindi, deve provare di avere fatto tutto il possibile pagina 3 di 6 secondo ordinari criteri di diligenza (anche in base al principio della vicinanza della prova) per individuare compiutamente il convenuto, e quindi il soggetto nei confronti del quale deve essere svolta la domanda. In tema di identificazione della controparte legittimata a contraddire alla domanda di usucapione ed alla corretta instaurazione del contraddittorio, sovente in giudizio viene prodotto soltanto il certificato catastale del bene oggetto di causa (che non è prova del diritto di proprietà, potendone, al limite, costituire semplice indizio), da cui risulta una più o meno completa identificazione dell'intestatario, in quanto sino al 23 luglio 1957 per l'intestazione catastale era sufficiente indicare nome, cognome e paternità del soggetto. Pertanto, a) ove in quel certificato risultino le generalità complete dell'intestatario (sicché la certificazione catastale è successiva al 24 luglio 1957), attraverso tali dati anagrafici di norma l'attore potrà risalire agevolmente all'identità del soggetto, attraverso idonee ricerche presso i registri di stato civile;
b) ove nel certificato catastale siano indicati solo nome, cognome e paternità, l'attore deve provare di avere esperito tutte le possibili ed idonee ricerche anagrafiche anche inerenti tutti gli eventuali omonimi.
Alla luce di tali considerazioni, oltre ai documenti eventualmente significativi di un possesso uti dominus (come ricevute di pagamenti di imposte e/o tasse, atti dispositivi, come locazioni o affitti, vendita di prodotti), al fine di integrare correttamente il contraddittorio (da estendersi ad esempio anche ad eventuali creditori ipotecari) sarà necessario allegare, documentazione relativa alle trascrizioni a favore e contro ed alle iscrizioni a favore e contro inerenti il soggetto intestatario del bene e dell'immobile stesso, con decorrenza dalla data di acquisto ovvero dall'impianto dei registri immobiliari, nonché visura storica catastale, anche per ricostruire eventuali frazionamenti verificatisi nel corso del tempo;
Pertanto ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione occorra fornire prova documentale ai fini della decisione, onde verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà del soggetto convenuto al momento dell'instaurazione del giudizio. Occorre non solo la produzione in giudizio del titolo di provenienza del bene in favore del destinatario passivo della pronuncia di usucapione, ma anche delle trascrizioni del Conservatore dei Registri Immobiliari contro il predetto, poiché solo tale documentazione consente di avere contezza del patrimonio attuale di quest'ultimo (cfr sentenza Tribunale di Nola 2382/2025).
Dall'esame degli atti di causa emerge, che l'attrice ha fornito prova documentale esclusivamente dell'acquisto della particella sub 65 (mediante atto notarile del 13.11.2003) e dell'atto di Persona_3 compravendita del 31.12.1970 trascritto il 20.1.1971 tra la società Cooperativa a resp limitata CP_7 nella persona del legale rapp.te e per la vendita del locale cantinato Persona_1 Persona_2 di un immobile in Giugliano in Campania ( costruito dalla società cooperativa ) in angolo tra via pagina 4 di 6 Colonne e viale privato ancora privo di numero civico mentre l'oggetto della presente domanda di usucapione concerne la diversa particella sub 64.
Secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere della prova della titolarità del diritto grava sull'attore, il quale deve dimostrare i fatti costitutivi del diritto che intende far valere.
Ebbene, dagli atti di causa l'attrice non ha dimostrato con certezza la titolarità del diritto sulla particella sub 64 in capo agli eredi citati in giudizio in qualità di eredi di , CP_1 Persona_1 già liquidatore della Società Cooperativa FURORE, ritenuta proprietaria della particella sub 64 senza fornire prova dell'accettazione dell'eredità del padre o della titolarità ancora in capo alla Per_1
della predetta particella : non sono stata depositate infatti visure ipo catastali e/o Controparte_7 trascrizioni a favore degli stessi, relativamente alla particella de quo, eventuale relazione notarile,o consulenza di parte in ordine all'originario frazionamento.
In mancanza della documentazione non vi è pertanto prova della titolarità formale del diritto in capo ai convenuti, nonché l'esistenza di eventuali litisconsorti necessari. L'accertamento dell'acquisto di un bene per usucapione non può, infatti, prescindere dall'accertamento puntuale ed attuale della proprietà del bene medesimo in capo ai soggetti nei confronti dei quali la pronuncia deve essere resa. (Tribunale di Termini Imerese n. 699/2025).
La mera dichiarazione contenuta nell'atto notarile Notaio del 13.11.2003 relativa Persona_3 all'acquisto della particella 64 secondo cui "le parti dichiaravano che in fatto si trattava di mq. 634" in mancanza anche di una planimetria del bene acquistato non fornisce alcune elemento ulteriore sulla titolarità del bene di cui si richiede l'usucapione .
Né tanto meno la mera dichiarazione resa dagli eredi in sede di mediazione ("di non aver CP_1 nessuna pretesa sul bene") può avere valore probatorio in ordine alla titolarità del bene potendo al più rilevare in un momento successivo ai fini della pacificità dell'acquisto .
Alle luce delle motivazioni esposte ne discende il rigetto della domanda attorea non sussistendo prova in ordine alla legittimazione passiva dei convenuti , , Controparte_1 CP_2
, , , ed rispetto alla domanda di accertamento CP_3 CP_4 CP_5 Pt_2 CP_6 dell'usucapione della particella identificata nel catasto fabbricati al foglio 64, particella 93, sub 64.
Non essendovi costituzione dei convenuti ed atteso il rigetto della domanda, nulla va disposto sulle spese che restano definitivamente a carico di parte attrice.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
-rigetta la domanda.
-nulla sulle spese .
Aversa, 06.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, I sezione civile, in composizione monocratica, in persona del
G.M., dott.ssa Anna Scognamiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1855/2024 RG, assegnata in decisione all'esito della scadenza delle note di trattazione scritta all'udienza del 03.10.2025 fissata ex art. 189 cpc,
TRA
C.F.: , residente in [...] C.F._1
n. 57, ed elett.te domiciliata in Villaricca alla Via G. Vico n.57, presso lo studio degli Avv. Agostino
Pellegrino, C.F.: e Avv. Tommaso Pellegrino C.F. che la C.F._2 C.F._3 rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Naccherino, n. 8 int. 12 scala A;
, nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 13 int. 23 scala B;
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Jannelli, n. 450;
, nato a [...] il [...], residente in [...] Controparte_4 scala D;
pagina 1 di 6 , nata a [...] il [...], residente in [...] Controparte_5 int. 31;
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Nullo, n. 180 lettera E int. 27;
, nata a [...] il [...], residente in [...] Controparte_6 int. 11 scala A;
nella qualità di eredi del defunto deceduto a Napoli il 15.10.2007, già Persona_1 liquidatore della Società Controparte_7
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: acquisto di bene immobile per usucapione.
Conclusioni: Come in atti e come da note di trattazione scritta per l'udienza del 03.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione a norma dell'art. 132 c.p.c., comma II, n. 4, come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n.
69, omettendo di specificare l'integrale svolgimento del processo e rimandando agli atti di parte anche per quanto concerne le domande proposte, le eccezioni sollevate e le difese svolte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio i Parte_1 sigg.ri , , , , , ed Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 Pt_2
, quali eredi di rapp.te e liquidatore della soc. CP_6 Persona_1 [...]
, per ottenere l'accertamento e la dichiarazione dell'avvenuta usucapione Controparte_7 ventennale di parte dell'immobile adibito a garage sito in Giugliano in Campania alla via Colonne n. 69 identificato nel Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 64, particella 93, sub 64 di mq. 94, categoria C6 classe 5.
Esponeva l'attrice di essere già proprietaria della restante parte dell'immobile sito in Giugliano in
Campania alla via Colonne n. 69 identificato nel Catasto fabbricati di detto comune al foglio 64, particella 93, sub 65 di mq. 540 per acquisto effettuato in data 13.11.2003 dal sig. (che Persona_2 aveva precedentemente effettuato l'acquisto dalla , con atto per Notaio Controparte_7 Persona_3 le parti dichiaravano in atto che in fatto si trattava di un totale di mq. 634 (540 + 94), quindi comprensiva anche della particella sub 64, in quanto annessa alla particella sub 65 e che dal 13.11.2003 pagina 2 di 6 aveva sempre esercitato il possesso dell'intera proprietà con animus rem sibi habendi, in modo pacifico, pubblico, ininterrotto ed indisturbato.
In data 08.01.2024 l'attrice depositava domanda obbligatoria di mediazione nei confronti degli eredi del sig. davanti all'organismo BS Conciliazioni sas con sede in Marano di Napoli e Persona_1 che in data 05.02.2024 in sede di incontro di mediazione, gli eredi avevano dichiarato "di non CP_1 aver nessuna pretesa sul bene e quindi di nulla opporre al possesso di lunga data invocato dalla istante".
I convenuti, regolarmente citati, non si costituivano in giudizio e venivano dichiarati contumaci con ordinanza resa nel verbale di prima udienza del 22 ottobre 2024.
All'udienza del 18 marzo 2025 venivano escussi i testi indicati dall'attrice, i quali confermavano il possesso della intera proprietà da parte della sig.ra da oltre vent'anni. Parte_1
Espletata la prova testimoniale, il G.I. ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la rimessione in decisione all'udienza del 16.09.25 concedendo i termini di cui all'art. 189 c.p.c.Essendo stata depositata solo la comparsa conclusionale e non anche le note di trattazione scritta la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 03.10.2025 .Depositate le note per tale udienza veniva quindi assunta in decisione
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "la legittimazione a contraddire attiene alla titolarità passiva dell'azione ed anch'essa dipende dalla prospettazione nella domanda della posizione del convenuto quale titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio"
(Cass. SS.UU. n. 2951/2016).
Nel giudizio ordinario di usucapione, legittimato passivo è il proprietario (o il possessore) del bene e comunque, la sentenza dichiarativa dell'acquisto per usucapione non potrà avere alcun effetto di giudicato nei confronti dell'eventuale proprietario pretermesso, il quale potrà agire con l'opposizione di terzo. Ciò premesso, il nostro ordinamento processuale impone l'identificazione del convenuto (rectius: che l'azione abbia un contradditore legittimato avuto riguardo alla situazione ( Cass. 26 aprile 2000, n.
5335; Cass. 26 maggio 1990, n. 4907 (conformi: n. 2385/2003) Per giurisprudenza costante ( cfr Cass
20397/2004; n. 17270/2015; n. 24260/2018), la legittimazione passiva ad causam, rispetto alla domanda diretta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un bene, va riconosciuta a chi contesti detta proprietà, vantando un diritto proprio, mentre ogni questione sul fondamento della relativa pretesa attiene al merito, non a quella legittimazione. Ne consegue che l'attore che agisca per la dichiarazione di acquisto della proprietà di bene immobile per usucapione deve convenire in giudizio una persona specifica e, quindi, deve provare di avere fatto tutto il possibile pagina 3 di 6 secondo ordinari criteri di diligenza (anche in base al principio della vicinanza della prova) per individuare compiutamente il convenuto, e quindi il soggetto nei confronti del quale deve essere svolta la domanda. In tema di identificazione della controparte legittimata a contraddire alla domanda di usucapione ed alla corretta instaurazione del contraddittorio, sovente in giudizio viene prodotto soltanto il certificato catastale del bene oggetto di causa (che non è prova del diritto di proprietà, potendone, al limite, costituire semplice indizio), da cui risulta una più o meno completa identificazione dell'intestatario, in quanto sino al 23 luglio 1957 per l'intestazione catastale era sufficiente indicare nome, cognome e paternità del soggetto. Pertanto, a) ove in quel certificato risultino le generalità complete dell'intestatario (sicché la certificazione catastale è successiva al 24 luglio 1957), attraverso tali dati anagrafici di norma l'attore potrà risalire agevolmente all'identità del soggetto, attraverso idonee ricerche presso i registri di stato civile;
b) ove nel certificato catastale siano indicati solo nome, cognome e paternità, l'attore deve provare di avere esperito tutte le possibili ed idonee ricerche anagrafiche anche inerenti tutti gli eventuali omonimi.
Alla luce di tali considerazioni, oltre ai documenti eventualmente significativi di un possesso uti dominus (come ricevute di pagamenti di imposte e/o tasse, atti dispositivi, come locazioni o affitti, vendita di prodotti), al fine di integrare correttamente il contraddittorio (da estendersi ad esempio anche ad eventuali creditori ipotecari) sarà necessario allegare, documentazione relativa alle trascrizioni a favore e contro ed alle iscrizioni a favore e contro inerenti il soggetto intestatario del bene e dell'immobile stesso, con decorrenza dalla data di acquisto ovvero dall'impianto dei registri immobiliari, nonché visura storica catastale, anche per ricostruire eventuali frazionamenti verificatisi nel corso del tempo;
Pertanto ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione occorra fornire prova documentale ai fini della decisione, onde verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà del soggetto convenuto al momento dell'instaurazione del giudizio. Occorre non solo la produzione in giudizio del titolo di provenienza del bene in favore del destinatario passivo della pronuncia di usucapione, ma anche delle trascrizioni del Conservatore dei Registri Immobiliari contro il predetto, poiché solo tale documentazione consente di avere contezza del patrimonio attuale di quest'ultimo (cfr sentenza Tribunale di Nola 2382/2025).
Dall'esame degli atti di causa emerge, che l'attrice ha fornito prova documentale esclusivamente dell'acquisto della particella sub 65 (mediante atto notarile del 13.11.2003) e dell'atto di Persona_3 compravendita del 31.12.1970 trascritto il 20.1.1971 tra la società Cooperativa a resp limitata CP_7 nella persona del legale rapp.te e per la vendita del locale cantinato Persona_1 Persona_2 di un immobile in Giugliano in Campania ( costruito dalla società cooperativa ) in angolo tra via pagina 4 di 6 Colonne e viale privato ancora privo di numero civico mentre l'oggetto della presente domanda di usucapione concerne la diversa particella sub 64.
Secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere della prova della titolarità del diritto grava sull'attore, il quale deve dimostrare i fatti costitutivi del diritto che intende far valere.
Ebbene, dagli atti di causa l'attrice non ha dimostrato con certezza la titolarità del diritto sulla particella sub 64 in capo agli eredi citati in giudizio in qualità di eredi di , CP_1 Persona_1 già liquidatore della Società Cooperativa FURORE, ritenuta proprietaria della particella sub 64 senza fornire prova dell'accettazione dell'eredità del padre o della titolarità ancora in capo alla Per_1
della predetta particella : non sono stata depositate infatti visure ipo catastali e/o Controparte_7 trascrizioni a favore degli stessi, relativamente alla particella de quo, eventuale relazione notarile,o consulenza di parte in ordine all'originario frazionamento.
In mancanza della documentazione non vi è pertanto prova della titolarità formale del diritto in capo ai convenuti, nonché l'esistenza di eventuali litisconsorti necessari. L'accertamento dell'acquisto di un bene per usucapione non può, infatti, prescindere dall'accertamento puntuale ed attuale della proprietà del bene medesimo in capo ai soggetti nei confronti dei quali la pronuncia deve essere resa. (Tribunale di Termini Imerese n. 699/2025).
La mera dichiarazione contenuta nell'atto notarile Notaio del 13.11.2003 relativa Persona_3 all'acquisto della particella 64 secondo cui "le parti dichiaravano che in fatto si trattava di mq. 634" in mancanza anche di una planimetria del bene acquistato non fornisce alcune elemento ulteriore sulla titolarità del bene di cui si richiede l'usucapione .
Né tanto meno la mera dichiarazione resa dagli eredi in sede di mediazione ("di non aver CP_1 nessuna pretesa sul bene") può avere valore probatorio in ordine alla titolarità del bene potendo al più rilevare in un momento successivo ai fini della pacificità dell'acquisto .
Alle luce delle motivazioni esposte ne discende il rigetto della domanda attorea non sussistendo prova in ordine alla legittimazione passiva dei convenuti , , Controparte_1 CP_2
, , , ed rispetto alla domanda di accertamento CP_3 CP_4 CP_5 Pt_2 CP_6 dell'usucapione della particella identificata nel catasto fabbricati al foglio 64, particella 93, sub 64.
Non essendovi costituzione dei convenuti ed atteso il rigetto della domanda, nulla va disposto sulle spese che restano definitivamente a carico di parte attrice.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
-rigetta la domanda.
-nulla sulle spese .
Aversa, 06.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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