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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1136/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Rosaria Cuomo Presidente dr. Serena Sommariva Consigliere rel. dr. Laura Bertoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1136/2024 di R.G. promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Grazia Guerra e Roberto Maio, Pt_1 P.IVA_1
-appellante- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Nicoletta Gabardini, Controparte_1 C.F._1
-appellato- avente ad oggetto: ripetizione di indebito – compensazione con pensione in godimento. sulle seguenti
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“in via principale, nel merito, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare tenuto il sig. alla Controparte_1 restituzione all dell'importo di €. 166.151,95 o della diversa somma ritenuta di giustizia Pt_1
pagina 1 di 11 indebitamente percepita a titolo di dolosa appropriazione di pensione post mortem e, per l'effetto dichiarare legittima la compensazione operata dall'Istituto sulla pensione del ricorrente/appellato. In via di mero subordine dichiarare l tenuto alla ripetizione delle somme trattenute nei limiti di Pt_1 legge, senza alcun obbligo di restituzione degli interessi ed accessori. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Salvis juribus.”; per parte appellata:
“- respingere l'appello ex adverso proposto e per l'effetto,
- accertata la ricorrenza in capo al Sig. dei requisiti di legge per la corresponsione Controparte_1 pensione VO con n. sin dall'Aprile 2019, ossia dal primo giorno del mese successivo a quello Numer_1 di presentazione della domanda,
- accertata la ricorrenza in capo al Sig. del relativo diritto sin dall'Aprile 2019, Controparte_1
- accertare e dichiarare illegittima la compensazione integrale operata da meglio descritta in atti Pt_1
e, per l'effetto,
- condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione della Pt_1 provvidenza negata al Sig. per la parte costituiva il minimo vitale sin dall'Aprile Controparte_1
2019, con interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettiva liquidazione;
- spese e competenze di primo e secondo grado rifuse a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art.93 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 257 del 2024 il Tribunale di Varese, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da ha così disposto: “- in parziale Controparte_1
accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità della compensazione tra il credito vantato dall per indebito previdenziale e la pensione di cui è titolare il ricorrente in misura eccedente il Pt_1
minimo vitale;
- per l'effetto, condanna l' a restituire al ricorrente l'importo corrispondente al minimo vitale sulla Pt_1
pensione di cui il predetto è titolare già oggetto di trattenuta a decorrere dal mese di aprile 2019 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna l a rifondere al ricorrente le spese di lite, quantificate nell'importo di € 3.000,00 per Pt_1
compensi professionali oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed IVA se dovuta per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Il Tribunale ha così ricostruito i fatti rilevanti nel presente giudizio, come risultanti dalla documentazione prodotta:
pagina 2 di 11 - in data 7.11.2018 il Direttore pro tempore dell' di Varese aveva sporto querela presso la Procura Pt_1
della Repubblica presso il Tribunale di Varese nei confronti del ricorrente, poiché “…a seguito di controlli incrociati con l'Ufficio pagatore (i.e. )” sarebbe emerso che il “delegato CP_2 CP_1
alla riscossione della pensione della madre ” avrebbe continuato “…a percepire la Parte_2
pensione di quest'ultima per ben quindici anni dopo il decesso di costei” (la decedeva in data Pt_2
17.4.1999 ed continuava a percepire le rate di pensione fino a maggio 2018), per l'importo CP_1
complessivo di € 166.151,95;
- l' di Varese, pertanto, aveva notificato al ricorrente tre provvedimenti di indebito per tale Pt_1
complessivo importo e, a seguito della querela sporta dall'istituto, era stato rinviato a giudizio CP_1
(processo penale ancora pendente al momento della costituzione in giudizio dell;
Pt_1
- in data 1.4.2019 il ricorrente aveva raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia con quota 100 e, in accoglimento della domanda dallo stesso proposta, l' aveva provveduto alla relativa Pt_1
liquidazione, “…trattenendone le somme, in via del tutto cautelare a copertura del debito come sopra ingeneratosi”;
- l' in risposta ad una richiesta di chiarimenti di , richiamando l'istituto della Pt_1 CP_1
compensazione, aveva specificato che la pensione era stata liquidata e, in attesa della pronuncia penale, era stata accantonata a compensazione dei debiti.
Nel ricorso ex art. 414 c.p.c., ha dedotto che il credito azionato in compensazione dall'istituto CP_1
non poteva essere considerato né certo, né liquido, né esigibile, essendo il procedimento penale ancora pendente. In via subordinata, ha sostenuto che l' trattenendo a compensazione Pt_1
dell'asserito credito l'intera pensione del ricorrente, lo avrebbe privato “…delle somme minime di sostentamento…”.
L' , ritualmente costituitosi, ha eccepito in via preliminare la carenza di interesse ad agire ex CP_3
art. 100 cpc quanto alla domanda di accertamento svolta in via principale;
nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso avversario.
Il Tribunale, richiamata la distinzione tra compensazione propria e compensazione impropria come delineata dalla giurisprudenza di legittimità, ha condiviso la prospettazione dell' secondo cui lo CP_3
stesso avrebbe operato una “compensazione impropria”, osservando che l'indebito recuperato pagina 3 di 11 mediante trattenuta sulla pensione ha per oggetto somme sostanzialmente originate da un unico rapporto intercorrente tra il pensionato e l'istituto convenuto e calcolate a saldo finale tra partite contrapposte. Il primo giudice ha ritenuto, nel contempo, priva di pregio la tesi del ricorrente, secondo cui la pendenza del procedimento penale impedirebbe di considerare il credito azionato in compensazione dall' certo, liquido ed esigibile, non essendoci ancora stato alcun accertamento Pt_1
dei reati ascritti allo stesso . Dirimenti, secondo la gravata sentenza, sarebbero le seguenti CP_1
circostanze:
- l'ormai consolidato principio della piena autonomia tra procedimento penale e procedimento civile;
- la notifica ritualmente effettuata al ricorrente da parte dell' di tre provvedimenti di ripetizione Pt_1
dell'indebito per il complessivo importo dedotto in causa.
Menzionata la giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione dell'onere della prova in caso di indebito previdenziale, il Tribunale ha quindi affermato che nel caso di specie “il ricorrente non ha assolto l'onere probatorio che incombe a suo carico, non avendo in alcun modo contestato
l'insussistenza dell'indebito, essendosi difatti - sul punto - limitato ad affermare che il giudizio penale innanzi richiamato è ancora in corso e che manca - ad oggi - una sentenza definitiva, ossia un primo accertamento, in sede penale, della commissione dei reati a lui ascritti.” Pertanto, è stata rigettata la domanda svolta in via principale.
Il Tribunale ha accolto, invece, la domanda svolta da in via subordinata e concernente la CP_1
violazione da parte dell' del cosiddetto “minimo vitale”. Ricostruito il quadro normativo di CP_3
riferimento, il primo giudice ha richiamato, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza della Corte di Cassazione n. 9001 del 2023 in cui è stato affermato che: “[…] Il ricorso è fondato. L'art.
69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) dispone al primo comma che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti a carico dell così come gli assegni di cui all'art. 11 della legge n. 1115 del 1968, "possono essere ceduti, Pt_1
sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'
[...]
derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza Controparte_4
gestite dall' stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute CP_3
per interessi e sanzioni amministrative".
pagina 4 di 11 Il secondo comma fa comunque salvo, per le pensioni ordinarie, l'importo corrispondente al trattamento minimo.
Il significato delle disposizioni è chiaro: l' salvo il diritto di avvalersi, come ogni creditore, Pt_1
dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti o le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo della pensione
(Cass., 4 aprile 1978 n. 1532; 23 gennaio 1989 n. 383). Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Novara, il principio opera anche sugli arretrati di pensione o di trattamento minimo.
Diversamente argomentando, il pensionato che non riceva la pensione nella misura spettante per un periodo più o meno lungo, e che per ciò stesso subisce un danno (potendo essere costretto, al limite, a ricorrere al credito per sopperire alle proprie necessità), verrebbe ad essere ulteriormente danneggiato per il fatto che la somma finalmente riconosciutagli e liquidatagli a titolo di arretrati pensionistici gli potrebbe essere interamente pignorata o trattenuta;
nel mentre il pensionato che ha sempre percepito la pensione nella misura corretta potrebbe essere assoggettato a pignoramento o trattenuta della stessa solo nei limiti del quinto e con salvezza del trattamento minimo.
Quanto all'art. 6, comma 11 quinquies, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, come convertito con la legge 11 novembre 1983, n. 638, trattasi di disposizione che, seppure formulata in termini generali
("Le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente"), è sempre stata interpretata, per la sua collocazione, come riferita esclusivamente alla indebita percezione della integrazione al minimo: Cass., S.U., 22 febbraio 1995 n. 1965, Sez. Lavoro, 10 dicembre 1996 nn.
11009 e 11010. E, pur nell'ambito limitato sopra precisato, la interpretazione costituzionalmente corretta della norma, onde evitare contrasti con l'art. 38 della Costituzione, impone di ritenere che la deroga alla normativa vigente, in essa prevista, non riguarda i limiti indicati dall'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153; la diversa interpretazione, infatti, potrebbe incidere sui mezzi occorrenti al
pagina 5 di 11 pensionato per soddisfare i bisogni primari suoi e della sua famiglia (Corte Cost., 24 maggio 1996 n.
166)”.
Ciò premesso, il Tribunale ha accertato l'illegittimità della compensazione tra il credito vantato dall per indebito previdenziale e la pensione di cui è titolare il ricorrente in misura eccedente il Pt_1
minimo vitale, con conseguente condanna dell' a restituire a l'importo corrispondente CP_3 CP_1
al minimo vitale sulla pensione di cui lo stesso è titolare dal mese di aprile 2019, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Da ultimo, il Tribunale ha ritenuto assorbita l'eccezione con cui l' ha contestato la carenza di CP_3
interesse ad agire in capo al ricorrente con riguardo all'accertamento della sussistenza dei requisiti di legge per la corresponsione in suo favore della pensione VO n. 10178899 sin dall'aprile 2019, ossia dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
ciò alla luce del fatto che le conclusioni di cui al ricorso richiamavano tale accertamento quale “presupposto” delle domande di condanna successivamente formulate.
Con ricorso depositato in data 24/10/2024, l' ha proposto appello avverso la suddetta sentenza. Pt_1
Con il primo motivo di gravame, titolato “Errore di motivazione. Esistenza di una sentenza penale di condanna per truffa ex art. 316 ter cp. Inapplicabilità della normativa di cui all'art. 545 cpc e art. 69
l.n. 153/1969.”, l' censura la sentenza appellata nella parte in cui il primo giudice ha CP_3
erroneamente ritenuto ripetibili solo parzialmente le somme trattenute.
Evidenzia che l'odierno appellato avrebbe omesso di riportare che alla data della pronuncia era già stato condannato in via definitiva a due anni di reclusione, per il reato di truffa dallo stesso perpetrato ai danni dell'istituto previdenziale, con sentenza n. 331 del 17/4/24 del Tribunale di Varese. Il recupero dell'indebito eseguito sulla prestazione pensionistica sarebbe, pertanto, non solo legittimo, ma dovuto iussu iudici. Nel caso di specie, troverebbe quindi applicazione l'art. 2033 c.c. senza alcun correttivo in ordine ai limiti ed al quantum del recupero e, segnatamente, senza applicare i limiti dell'art. 545 cpc e senza il rinvio all'art. 69 l.n. 153/69.
Con il secondo motivo di gravame, titolato “Censurabilità della sentenza. Errore e vizio di motivazione per condanna dell' al pagamento degli interessi legali sulle somme”, l' censura Pt_1 Pt_1
pagina 6 di 11 la sentenza di primo grado altresì nella parte in cui il giudicante ha condannato l' alla CP_3
restituzione dei ratei maggiorati degli interessi.
Insiste sul fatto che il recupero delle prestazioni indebite costituisce per l'Amministrazione un obbligo sancito dalle norme contabili e non una mera discrezionalità. Oltretutto, nel caso di specie, le somme da restituire non derivano da un rapporto obbligatorio tra Amministrazione e amministrato, ma si tratta di somme che il ricorrente ha percepito con dolo e per il quale è stato condannato con sentenza penale. Sul punto richiama la giurisprudenza contabile che, con riferimento alle pensioni dei pubblici dipendenti, ha evidenziato come “nessun'altro ragionevole effetto può verificarsi se non la restituzione pura e semplice delle somme che fossero state nel frattempo eventualmente recuperate dal creditore mediante le autoritative trattenute mensili. Aggiungere alla restituzione rivalutazione e interessi significherebbe adottare una sanzione non prevista a carico di un comportamento doveroso
(la P.A. deve agire per recuperare l'indebito), comportamento non diversamente eludibile (la P.A. non può di regola effettuare quegli apprezzamenti circa le concrete modalità della vicenda che sono invece consentite al Giudice in sede di cognizione della causa)” (sent. n. 14/98 della Sez. Giurisdizionale per la
Regione Campania, sent. n. 533/99 della Sez. Giurisdizionale per la Regione Lombardia, sent. n. 37/05 della Sez. Giurisdizionale per la Regione Siciliana;
nonché sent. n. 218/PC/95 della Sez. Giurisdizionale per la Regione Liguria).
si è costituito con memoria difensiva depositata in data 17/1/2025, chiedendo la conferma CP_1
integrale della sentenza di primo grado.
L'odierno appellato difende la sentenza impugnata sottolineando che l' non si è costituto parte Pt_1
civile nel procedimento penale, rinunciando così all'esercizio in quella sede dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c.
Ribadisce quindi che l può sì dare corso alla compensazione impropria, ma “col duplice limite CP_3
che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione: …" (Sez. L, Sentenza n. 9001 del 05/06/2003).”
Tale principio risulterebbe applicabile anche alla nuova disciplina del pignoramento sulla pensione
(art. 13, d.l. 27 giugno 2015, n. 83 - intervenuto sull'art. 546 c.p.c.).
pagina 7 di 11 Quanto alla misura del c.d. minimo vitale rimanda per analogia alla disciplina sul pignoramento e richiama la sentenza del Tribunale di Varese n. 58 del 2022 in cui è stato affermato che “L'art. 69 L. n.
153 del 1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) dispone al primo comma che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'art. 11 della L. 5 novembre 1968, n. 1115 spettanti a carico dell "possono essere ceduti, sequestrati e Pt_1
pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l' Controparte_4
derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite
[...]
dall' stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per CP_3
interessi e sanzioni amministrative".
Ciò premesso, sostiene che sarebbe irrilevante la sua condanna penale per il reato ascritto, in quanto tale pronuncia avrebbe abilitato semmai l'istituto non già al semplice esercizio dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., ma anche ad ottenere i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento.
Precisa, infine, che paradossalmente l oltre ad avergli trattenuto integralmente la pensione, nel Pt_1
frattempo, ha respinto la domanda di assegno sociale proposta da sua moglie sostenendo che non ricorrono i presupposti reddituali in quanto, stante l'ammontare della pensione allo stesso riconosciuta, il nucleo famigliare beneficerebbe già di un reddito superiore a quello per cui è consentita la liquidazione della prestazione richiesta.
Da ultimo, difende la sentenza impugnata in punto di condanna dell' al pagamento degli CP_3
interessi legali sulle somme, essendo gli stessi dovuti in ragione del ritardato pagamento dei singoli ratei di pensione per la parte oggetto d'indebita trattenuta (ossia per la parte integrante il minimo vitale).
All'odierna udienza del 28.1.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi i motivi d'appello sono infondati.
Quanto al primo, le argomentazioni addotte dall a supporto della propria tesi, circa la Pt_1
compensabilità senza limiti dei ratei della pensione di vecchiaia spettanti al ricorrente con il credito pagina 8 di 11 vantato dall nei suoi confronti per la ripetizione di quanto indebitamente erogatogli a titolo di CP_3
pensione di reversibilità della madre (dopo il decesso di quest'ultima), non colgono nel segno.
Alla fattispecie, come correttamente ritenuto dal Tribunale di Varese nella sentenza appellata, deve, infatti, trovare applicazione l'art. 69, 1 comma, legge n. 153 del 1969, a mente del quale: “Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n.
1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l' previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a Controparte_4
carico di forme di previdenza gestite dall' stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in CP_3
questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative.
Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.
Le somme dovute all' , per prestazioni indebitamente Controparte_4
percepite, non possono essere gravate da interessi salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.”.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la disciplina contenuta nella disposizione legislativa sopra trascritta si applica anche al recupero dell'indebito pensionistico operato dall' in via di compensazione mediante trattenute sul trattamento pensionistico in Pt_1
godimento, come ribadito anche nel recentissimo arresto della Cassazione, sez. lav., ord. n.
26580/2024, secondo cui “In tema di indebito, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di Pt_1
ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. – come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015
e ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d.l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022 – che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi dall'istituto previdenziale, o quanto l' agisce per crediti diversi dall'indebita percezione di prestazioni a suo Pt_1
pagina 9 di 11 carico o da omissioni contributive.” (nei medesimi termini Cass. n. 9001/2003, n. 206/2016 e
3648/2019).
La statuizione della sentenza di primo grado, circa l'illegittimità della compensazione tra il credito vantato dall' per indebito previdenziale e la pensione di cui è titolare il ricorrente in misura CP_3
eccedente il minimo vitale, è conforme alla specifica disciplina dettata dal legislatore nella materia controversa, mentre i precedenti richiamati dall' nel ricorso in appello non sono pertinenti. Pt_1
Parimenti infondato è il secondo motivo d'appello, riguardante il capo della sentenza con il quale l' è stato condannato a restituire al l'importo delle trattenute pensionistiche Pt_1 CP_1
corrispondenti al minimo vitale a decorrere dal mese di aprile 2019, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
L'appellante si duole, in particolare, della statuizione relativa agli interessi legali.
La censura mossa, tuttavia, è priva di pregio, in quanto la trattenuta operata dall' nella parte in Pt_1
cui è stata accertata come illegittima, ha comportato il mancato pagamento di quote di pensione dovute. Il ritardo nell'adempimento della prestazione previdenziale genera ex se l'obbligo del debitore di corrispondere, in aggiunta al capitale, anche gli interessi legali, che, quali accessori del credito previdenziale, ne costituiscono una componente essenziale (vd., tra le molte, Cass. n.
8134/2008 e n. 18479/2012).
Segue, quindi, nel dispositivo l'integrale rigetto dell'appello e la conseguente condanna dell' a Pt_1
rifondere al le spese processuali del grado, liquidate, tenuto conto del valore della CP_1
controversia e della sua non particolare difficoltà, nell'importo, prossimo ai minimi tabellari ex DM
55/2014, di complessivi € 3.500,00 (esclusa la fase di istruttoria, non svolta), oltre al rimborso forfettario per spese generali (15%) e agli accessori di legge. Se ne dispone la distrazione in favore dell'avv. Nicoletta Gabardini, che ne ha fatto istanza ex art. 93 c.p.c..
Si dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 257/2024 del Tribunale di Varese;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Nicoletta Gabardini ex art. 93 c.p.c.;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 28/1/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Rosaria Cuomo Presidente dr. Serena Sommariva Consigliere rel. dr. Laura Bertoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1136/2024 di R.G. promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Grazia Guerra e Roberto Maio, Pt_1 P.IVA_1
-appellante- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Nicoletta Gabardini, Controparte_1 C.F._1
-appellato- avente ad oggetto: ripetizione di indebito – compensazione con pensione in godimento. sulle seguenti
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“in via principale, nel merito, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare tenuto il sig. alla Controparte_1 restituzione all dell'importo di €. 166.151,95 o della diversa somma ritenuta di giustizia Pt_1
pagina 1 di 11 indebitamente percepita a titolo di dolosa appropriazione di pensione post mortem e, per l'effetto dichiarare legittima la compensazione operata dall'Istituto sulla pensione del ricorrente/appellato. In via di mero subordine dichiarare l tenuto alla ripetizione delle somme trattenute nei limiti di Pt_1 legge, senza alcun obbligo di restituzione degli interessi ed accessori. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Salvis juribus.”; per parte appellata:
“- respingere l'appello ex adverso proposto e per l'effetto,
- accertata la ricorrenza in capo al Sig. dei requisiti di legge per la corresponsione Controparte_1 pensione VO con n. sin dall'Aprile 2019, ossia dal primo giorno del mese successivo a quello Numer_1 di presentazione della domanda,
- accertata la ricorrenza in capo al Sig. del relativo diritto sin dall'Aprile 2019, Controparte_1
- accertare e dichiarare illegittima la compensazione integrale operata da meglio descritta in atti Pt_1
e, per l'effetto,
- condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione della Pt_1 provvidenza negata al Sig. per la parte costituiva il minimo vitale sin dall'Aprile Controparte_1
2019, con interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettiva liquidazione;
- spese e competenze di primo e secondo grado rifuse a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art.93 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 257 del 2024 il Tribunale di Varese, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da ha così disposto: “- in parziale Controparte_1
accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità della compensazione tra il credito vantato dall per indebito previdenziale e la pensione di cui è titolare il ricorrente in misura eccedente il Pt_1
minimo vitale;
- per l'effetto, condanna l' a restituire al ricorrente l'importo corrispondente al minimo vitale sulla Pt_1
pensione di cui il predetto è titolare già oggetto di trattenuta a decorrere dal mese di aprile 2019 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna l a rifondere al ricorrente le spese di lite, quantificate nell'importo di € 3.000,00 per Pt_1
compensi professionali oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed IVA se dovuta per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Il Tribunale ha così ricostruito i fatti rilevanti nel presente giudizio, come risultanti dalla documentazione prodotta:
pagina 2 di 11 - in data 7.11.2018 il Direttore pro tempore dell' di Varese aveva sporto querela presso la Procura Pt_1
della Repubblica presso il Tribunale di Varese nei confronti del ricorrente, poiché “…a seguito di controlli incrociati con l'Ufficio pagatore (i.e. )” sarebbe emerso che il “delegato CP_2 CP_1
alla riscossione della pensione della madre ” avrebbe continuato “…a percepire la Parte_2
pensione di quest'ultima per ben quindici anni dopo il decesso di costei” (la decedeva in data Pt_2
17.4.1999 ed continuava a percepire le rate di pensione fino a maggio 2018), per l'importo CP_1
complessivo di € 166.151,95;
- l' di Varese, pertanto, aveva notificato al ricorrente tre provvedimenti di indebito per tale Pt_1
complessivo importo e, a seguito della querela sporta dall'istituto, era stato rinviato a giudizio CP_1
(processo penale ancora pendente al momento della costituzione in giudizio dell;
Pt_1
- in data 1.4.2019 il ricorrente aveva raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia con quota 100 e, in accoglimento della domanda dallo stesso proposta, l' aveva provveduto alla relativa Pt_1
liquidazione, “…trattenendone le somme, in via del tutto cautelare a copertura del debito come sopra ingeneratosi”;
- l' in risposta ad una richiesta di chiarimenti di , richiamando l'istituto della Pt_1 CP_1
compensazione, aveva specificato che la pensione era stata liquidata e, in attesa della pronuncia penale, era stata accantonata a compensazione dei debiti.
Nel ricorso ex art. 414 c.p.c., ha dedotto che il credito azionato in compensazione dall'istituto CP_1
non poteva essere considerato né certo, né liquido, né esigibile, essendo il procedimento penale ancora pendente. In via subordinata, ha sostenuto che l' trattenendo a compensazione Pt_1
dell'asserito credito l'intera pensione del ricorrente, lo avrebbe privato “…delle somme minime di sostentamento…”.
L' , ritualmente costituitosi, ha eccepito in via preliminare la carenza di interesse ad agire ex CP_3
art. 100 cpc quanto alla domanda di accertamento svolta in via principale;
nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso avversario.
Il Tribunale, richiamata la distinzione tra compensazione propria e compensazione impropria come delineata dalla giurisprudenza di legittimità, ha condiviso la prospettazione dell' secondo cui lo CP_3
stesso avrebbe operato una “compensazione impropria”, osservando che l'indebito recuperato pagina 3 di 11 mediante trattenuta sulla pensione ha per oggetto somme sostanzialmente originate da un unico rapporto intercorrente tra il pensionato e l'istituto convenuto e calcolate a saldo finale tra partite contrapposte. Il primo giudice ha ritenuto, nel contempo, priva di pregio la tesi del ricorrente, secondo cui la pendenza del procedimento penale impedirebbe di considerare il credito azionato in compensazione dall' certo, liquido ed esigibile, non essendoci ancora stato alcun accertamento Pt_1
dei reati ascritti allo stesso . Dirimenti, secondo la gravata sentenza, sarebbero le seguenti CP_1
circostanze:
- l'ormai consolidato principio della piena autonomia tra procedimento penale e procedimento civile;
- la notifica ritualmente effettuata al ricorrente da parte dell' di tre provvedimenti di ripetizione Pt_1
dell'indebito per il complessivo importo dedotto in causa.
Menzionata la giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione dell'onere della prova in caso di indebito previdenziale, il Tribunale ha quindi affermato che nel caso di specie “il ricorrente non ha assolto l'onere probatorio che incombe a suo carico, non avendo in alcun modo contestato
l'insussistenza dell'indebito, essendosi difatti - sul punto - limitato ad affermare che il giudizio penale innanzi richiamato è ancora in corso e che manca - ad oggi - una sentenza definitiva, ossia un primo accertamento, in sede penale, della commissione dei reati a lui ascritti.” Pertanto, è stata rigettata la domanda svolta in via principale.
Il Tribunale ha accolto, invece, la domanda svolta da in via subordinata e concernente la CP_1
violazione da parte dell' del cosiddetto “minimo vitale”. Ricostruito il quadro normativo di CP_3
riferimento, il primo giudice ha richiamato, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza della Corte di Cassazione n. 9001 del 2023 in cui è stato affermato che: “[…] Il ricorso è fondato. L'art.
69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) dispone al primo comma che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti a carico dell così come gli assegni di cui all'art. 11 della legge n. 1115 del 1968, "possono essere ceduti, Pt_1
sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'
[...]
derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza Controparte_4
gestite dall' stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute CP_3
per interessi e sanzioni amministrative".
pagina 4 di 11 Il secondo comma fa comunque salvo, per le pensioni ordinarie, l'importo corrispondente al trattamento minimo.
Il significato delle disposizioni è chiaro: l' salvo il diritto di avvalersi, come ogni creditore, Pt_1
dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti o le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo della pensione
(Cass., 4 aprile 1978 n. 1532; 23 gennaio 1989 n. 383). Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Novara, il principio opera anche sugli arretrati di pensione o di trattamento minimo.
Diversamente argomentando, il pensionato che non riceva la pensione nella misura spettante per un periodo più o meno lungo, e che per ciò stesso subisce un danno (potendo essere costretto, al limite, a ricorrere al credito per sopperire alle proprie necessità), verrebbe ad essere ulteriormente danneggiato per il fatto che la somma finalmente riconosciutagli e liquidatagli a titolo di arretrati pensionistici gli potrebbe essere interamente pignorata o trattenuta;
nel mentre il pensionato che ha sempre percepito la pensione nella misura corretta potrebbe essere assoggettato a pignoramento o trattenuta della stessa solo nei limiti del quinto e con salvezza del trattamento minimo.
Quanto all'art. 6, comma 11 quinquies, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, come convertito con la legge 11 novembre 1983, n. 638, trattasi di disposizione che, seppure formulata in termini generali
("Le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente"), è sempre stata interpretata, per la sua collocazione, come riferita esclusivamente alla indebita percezione della integrazione al minimo: Cass., S.U., 22 febbraio 1995 n. 1965, Sez. Lavoro, 10 dicembre 1996 nn.
11009 e 11010. E, pur nell'ambito limitato sopra precisato, la interpretazione costituzionalmente corretta della norma, onde evitare contrasti con l'art. 38 della Costituzione, impone di ritenere che la deroga alla normativa vigente, in essa prevista, non riguarda i limiti indicati dall'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153; la diversa interpretazione, infatti, potrebbe incidere sui mezzi occorrenti al
pagina 5 di 11 pensionato per soddisfare i bisogni primari suoi e della sua famiglia (Corte Cost., 24 maggio 1996 n.
166)”.
Ciò premesso, il Tribunale ha accertato l'illegittimità della compensazione tra il credito vantato dall per indebito previdenziale e la pensione di cui è titolare il ricorrente in misura eccedente il Pt_1
minimo vitale, con conseguente condanna dell' a restituire a l'importo corrispondente CP_3 CP_1
al minimo vitale sulla pensione di cui lo stesso è titolare dal mese di aprile 2019, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Da ultimo, il Tribunale ha ritenuto assorbita l'eccezione con cui l' ha contestato la carenza di CP_3
interesse ad agire in capo al ricorrente con riguardo all'accertamento della sussistenza dei requisiti di legge per la corresponsione in suo favore della pensione VO n. 10178899 sin dall'aprile 2019, ossia dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
ciò alla luce del fatto che le conclusioni di cui al ricorso richiamavano tale accertamento quale “presupposto” delle domande di condanna successivamente formulate.
Con ricorso depositato in data 24/10/2024, l' ha proposto appello avverso la suddetta sentenza. Pt_1
Con il primo motivo di gravame, titolato “Errore di motivazione. Esistenza di una sentenza penale di condanna per truffa ex art. 316 ter cp. Inapplicabilità della normativa di cui all'art. 545 cpc e art. 69
l.n. 153/1969.”, l' censura la sentenza appellata nella parte in cui il primo giudice ha CP_3
erroneamente ritenuto ripetibili solo parzialmente le somme trattenute.
Evidenzia che l'odierno appellato avrebbe omesso di riportare che alla data della pronuncia era già stato condannato in via definitiva a due anni di reclusione, per il reato di truffa dallo stesso perpetrato ai danni dell'istituto previdenziale, con sentenza n. 331 del 17/4/24 del Tribunale di Varese. Il recupero dell'indebito eseguito sulla prestazione pensionistica sarebbe, pertanto, non solo legittimo, ma dovuto iussu iudici. Nel caso di specie, troverebbe quindi applicazione l'art. 2033 c.c. senza alcun correttivo in ordine ai limiti ed al quantum del recupero e, segnatamente, senza applicare i limiti dell'art. 545 cpc e senza il rinvio all'art. 69 l.n. 153/69.
Con il secondo motivo di gravame, titolato “Censurabilità della sentenza. Errore e vizio di motivazione per condanna dell' al pagamento degli interessi legali sulle somme”, l' censura Pt_1 Pt_1
pagina 6 di 11 la sentenza di primo grado altresì nella parte in cui il giudicante ha condannato l' alla CP_3
restituzione dei ratei maggiorati degli interessi.
Insiste sul fatto che il recupero delle prestazioni indebite costituisce per l'Amministrazione un obbligo sancito dalle norme contabili e non una mera discrezionalità. Oltretutto, nel caso di specie, le somme da restituire non derivano da un rapporto obbligatorio tra Amministrazione e amministrato, ma si tratta di somme che il ricorrente ha percepito con dolo e per il quale è stato condannato con sentenza penale. Sul punto richiama la giurisprudenza contabile che, con riferimento alle pensioni dei pubblici dipendenti, ha evidenziato come “nessun'altro ragionevole effetto può verificarsi se non la restituzione pura e semplice delle somme che fossero state nel frattempo eventualmente recuperate dal creditore mediante le autoritative trattenute mensili. Aggiungere alla restituzione rivalutazione e interessi significherebbe adottare una sanzione non prevista a carico di un comportamento doveroso
(la P.A. deve agire per recuperare l'indebito), comportamento non diversamente eludibile (la P.A. non può di regola effettuare quegli apprezzamenti circa le concrete modalità della vicenda che sono invece consentite al Giudice in sede di cognizione della causa)” (sent. n. 14/98 della Sez. Giurisdizionale per la
Regione Campania, sent. n. 533/99 della Sez. Giurisdizionale per la Regione Lombardia, sent. n. 37/05 della Sez. Giurisdizionale per la Regione Siciliana;
nonché sent. n. 218/PC/95 della Sez. Giurisdizionale per la Regione Liguria).
si è costituito con memoria difensiva depositata in data 17/1/2025, chiedendo la conferma CP_1
integrale della sentenza di primo grado.
L'odierno appellato difende la sentenza impugnata sottolineando che l' non si è costituto parte Pt_1
civile nel procedimento penale, rinunciando così all'esercizio in quella sede dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c.
Ribadisce quindi che l può sì dare corso alla compensazione impropria, ma “col duplice limite CP_3
che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione: …" (Sez. L, Sentenza n. 9001 del 05/06/2003).”
Tale principio risulterebbe applicabile anche alla nuova disciplina del pignoramento sulla pensione
(art. 13, d.l. 27 giugno 2015, n. 83 - intervenuto sull'art. 546 c.p.c.).
pagina 7 di 11 Quanto alla misura del c.d. minimo vitale rimanda per analogia alla disciplina sul pignoramento e richiama la sentenza del Tribunale di Varese n. 58 del 2022 in cui è stato affermato che “L'art. 69 L. n.
153 del 1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) dispone al primo comma che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'art. 11 della L. 5 novembre 1968, n. 1115 spettanti a carico dell "possono essere ceduti, sequestrati e Pt_1
pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l' Controparte_4
derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite
[...]
dall' stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per CP_3
interessi e sanzioni amministrative".
Ciò premesso, sostiene che sarebbe irrilevante la sua condanna penale per il reato ascritto, in quanto tale pronuncia avrebbe abilitato semmai l'istituto non già al semplice esercizio dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., ma anche ad ottenere i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento.
Precisa, infine, che paradossalmente l oltre ad avergli trattenuto integralmente la pensione, nel Pt_1
frattempo, ha respinto la domanda di assegno sociale proposta da sua moglie sostenendo che non ricorrono i presupposti reddituali in quanto, stante l'ammontare della pensione allo stesso riconosciuta, il nucleo famigliare beneficerebbe già di un reddito superiore a quello per cui è consentita la liquidazione della prestazione richiesta.
Da ultimo, difende la sentenza impugnata in punto di condanna dell' al pagamento degli CP_3
interessi legali sulle somme, essendo gli stessi dovuti in ragione del ritardato pagamento dei singoli ratei di pensione per la parte oggetto d'indebita trattenuta (ossia per la parte integrante il minimo vitale).
All'odierna udienza del 28.1.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi i motivi d'appello sono infondati.
Quanto al primo, le argomentazioni addotte dall a supporto della propria tesi, circa la Pt_1
compensabilità senza limiti dei ratei della pensione di vecchiaia spettanti al ricorrente con il credito pagina 8 di 11 vantato dall nei suoi confronti per la ripetizione di quanto indebitamente erogatogli a titolo di CP_3
pensione di reversibilità della madre (dopo il decesso di quest'ultima), non colgono nel segno.
Alla fattispecie, come correttamente ritenuto dal Tribunale di Varese nella sentenza appellata, deve, infatti, trovare applicazione l'art. 69, 1 comma, legge n. 153 del 1969, a mente del quale: “Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n.
1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l' previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a Controparte_4
carico di forme di previdenza gestite dall' stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in CP_3
questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative.
Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.
Le somme dovute all' , per prestazioni indebitamente Controparte_4
percepite, non possono essere gravate da interessi salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.”.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la disciplina contenuta nella disposizione legislativa sopra trascritta si applica anche al recupero dell'indebito pensionistico operato dall' in via di compensazione mediante trattenute sul trattamento pensionistico in Pt_1
godimento, come ribadito anche nel recentissimo arresto della Cassazione, sez. lav., ord. n.
26580/2024, secondo cui “In tema di indebito, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di Pt_1
ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. – come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015
e ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d.l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022 – che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi dall'istituto previdenziale, o quanto l' agisce per crediti diversi dall'indebita percezione di prestazioni a suo Pt_1
pagina 9 di 11 carico o da omissioni contributive.” (nei medesimi termini Cass. n. 9001/2003, n. 206/2016 e
3648/2019).
La statuizione della sentenza di primo grado, circa l'illegittimità della compensazione tra il credito vantato dall' per indebito previdenziale e la pensione di cui è titolare il ricorrente in misura CP_3
eccedente il minimo vitale, è conforme alla specifica disciplina dettata dal legislatore nella materia controversa, mentre i precedenti richiamati dall' nel ricorso in appello non sono pertinenti. Pt_1
Parimenti infondato è il secondo motivo d'appello, riguardante il capo della sentenza con il quale l' è stato condannato a restituire al l'importo delle trattenute pensionistiche Pt_1 CP_1
corrispondenti al minimo vitale a decorrere dal mese di aprile 2019, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
L'appellante si duole, in particolare, della statuizione relativa agli interessi legali.
La censura mossa, tuttavia, è priva di pregio, in quanto la trattenuta operata dall' nella parte in Pt_1
cui è stata accertata come illegittima, ha comportato il mancato pagamento di quote di pensione dovute. Il ritardo nell'adempimento della prestazione previdenziale genera ex se l'obbligo del debitore di corrispondere, in aggiunta al capitale, anche gli interessi legali, che, quali accessori del credito previdenziale, ne costituiscono una componente essenziale (vd., tra le molte, Cass. n.
8134/2008 e n. 18479/2012).
Segue, quindi, nel dispositivo l'integrale rigetto dell'appello e la conseguente condanna dell' a Pt_1
rifondere al le spese processuali del grado, liquidate, tenuto conto del valore della CP_1
controversia e della sua non particolare difficoltà, nell'importo, prossimo ai minimi tabellari ex DM
55/2014, di complessivi € 3.500,00 (esclusa la fase di istruttoria, non svolta), oltre al rimborso forfettario per spese generali (15%) e agli accessori di legge. Se ne dispone la distrazione in favore dell'avv. Nicoletta Gabardini, che ne ha fatto istanza ex art. 93 c.p.c..
Si dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 257/2024 del Tribunale di Varese;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Nicoletta Gabardini ex art. 93 c.p.c.;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 28/1/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
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