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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/04/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice relatore
Nella causa civile rg. 9920/2023, promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 all'avv. ENRICO CORRADINI, elettivamente domic l difensore, sito a Reggio Emilia, via Bisi, n. 11; RICORRENTE contro
, rappresentati e difesi Controparte_1 ffici di quest'ultima in Bologna, alla Via Alfredo Testoni, nr. 6; RESISTENTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 31.3.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione e risposta.
All'esito della discussione all'udienza del 1° aprile 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
Con ricorso tempestivamente depositato il 26.7.2023, il ricorrente, cittadino del Marocco nato nel 1948, ha impugnato il provvedimento del Questore di Reggio Emilia con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, presentata il 18.5.2022.
La motivazione del provvedimento impugnato si fonda sostanzialmente sulle argomentazioni rese dalla Commissione Territoriale nel parere, ritenuto obbligatorio e vincolante, reso in data 3.11.2022; nel suddetto parere l'organo amministrativo ha evidenziato come, nonostante la lunga permanenza del ricorrente sul territorio nazionale, egli abbia vissuto sostanzialmente in una condizione di marginalità e non abbia dimostrato di aver svolto attività lavorativa. Ha quindi concluso affermando l'insussistenza di profili di non refoulement sia con riferimento alla condizione personale del ricorrente, non integrato nel tessuto sociale del Paese ospitante, sia con riferimento alla situazione del Paese di origine.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, precisando di aver lavorato negli anni dal 1990 al 2001 e di essere affetto da varie patologie che hanno inevitabilmente compromesso il suo stato di salute. Ha quindi chiesto, nel presente giudizio, di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e, per l'effetto, di accertare il suo diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 e comma 1.2 del D.Lgs 286/1998. Il si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso e la conferma Controparte_1 del provvedimento del Questore.
All'udienza del 13.2.2024 il giudice designato ha confermato il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato emesso inaudita altera parte. Il procedimento è stato quindi delegato al GOP ed istruito documentalmente;
è stato poi rimesso al giudice delegante per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 1 aprile 2025, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, il giudice ha riferito la causa al Collegio per la decisone.
***
In merito alla domanda di protezione complementare, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come modificata in seguito al D.L. 130/202020 (la domanda amministrativa è stata depositata in data 18.5.2022).
Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella normativa nella formulazione applicabile ratione temporis, configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata. A tale riguardo le Sezioni unite hanno chiarito la necessità di valorizzare il criterio del «diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione. Dunque, già nel regime precedente alla riforma del 2020 dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali. Le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore» (sent. n. 24413/2021, cit.).
L'art. 19 nella sua formulazione applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede dunque l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» (nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Appare dunque evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, ne concreti un ulteriore ampliamento. Come sottolineato dalle SSUU «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (Sentenza n. 24413/2021, cit.). Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi superabile «esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto).
Si ricordi inoltre che nella causa X e Y c. Paesi BA, § 22 la Corte EDU ha indicato che la nozione di vita privata comprende l'integrità fisica e morale della persona (la causa concerneva l'aggressione sessuale subita da una sedicenne affetta da disabilità mentale e l'assenza di disposizioni penali che fornissero alla giovane una effettiva e concreta tutela). La Corte ha ritenuto che gli obblighi positivi delle autorità possano comprendere il dovere di predisporre e applicare in pratica un adeguato quadro giuridico che protegga dagli atti di violenza commessi da privati (Osman c. Regno Unito, §§ 128-130; Bevacqua e S. c. Bulgaria, § 65; c. Croazia, § 45; A c. Croazia, § 60; Đorđević Persona_1 c. Croazia, §§ 141-143; ÖD c. Svezia [GC], § 80; per un riepilogo della giurisprudenza e dei limiti dell'applicabilità dell'articolo 8 in tale contesto, si veda c. Romania Parte_2
[GC], §§ 125-132). La Corte ha ritenuto che l'articolo 8 imp positivo di garantire ai propri cittadini il diritto all'effettivo rispetto della loro integrità fisica e psicologica (TE c. Polonia (dec.); SE c. Paesi BA (dec.); VR c. Francia [GC], § 42; Glass c. Regno Unito, §§ 74-83; NT e altri c. Moldavia). Tale obbligo può comportare l'adozione di misure specifiche, in particolare di misure che forniscano mezzi effettivi e accessibili che tutelino il diritto al rispetto della vita privata. La Corte ha pure affermato che anche la salute mentale deve essere considerata una componente fondamentale della vita privata connessa all'aspetto dell'integrità morale (NS c. Regno Unito, § 47). In ordine a una ricorrente disabile la Corte ha ritenuto che l'impossibilità di accedere a edifici pubblici, nonché a edifici aperti al pubblico, incidesse sulla sua vita in misura tale da costituire un'ingerenza nel suo diritto allo sviluppo personale e a stabilire e sviluppare rapporti con altri esseri umani e con il mondo esterno e che, pertanto, gli Stati potrebbero essere obbligati a permettere l'accesso a edifici pubblici (AL e NA c. Repubblica ceca (dec.): la Corte ha tuttavia ritenuto che nel caso di specie la ricorrente non avesse dimostrato l'esistenza di un particolare nesso tra l'inaccessibilità degli edifici in questione e le particolari esigenze della sua vita privata;
v. anche Per_2 c. Italia;
c. Polonia (dec.)). Per_3
Venendo al caso di specie, si deve osservare come il ricorrente, di anni 77, in Italia da oltre trent'anni, abbia fornito prova di aver radicato qui la propria vita privata, ritenuta meritevole di tutela. Egli è giunto in Italia nel 1989 ed ha svolto regolare attività lavorativa dal 1990 a 2001; è stato titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro dal febbraio del 1990 al gennaio del 2004, quando non ha più potuto rinnovare il titolo perché ha perso la possibilità di lavorare, anche a causa dei sopraggiunti problemi di natura sanitaria. Ha dunque vissuto tanti anni in situazione di marginalità, presso una casa abbandonata a Reggio Emilia, priva di energia elettrica e riscaldamento. Dall'ultima relazione sociale prodotta emerge che l'istante è conosciuto da più di un decennio dalla rete dei servizi del territorio di Reggio Emilia ed è n carico al servizio sociale “Polo Nord” di Reggio Emilia dal 2018. Dal maggio 2021 è inserito in una struttura residenziale CRA (Casa Residenza Anziani) “Villa Le Magnolie” di , sita a Reggio Emilia, la cui retta è a totale Controparte_2 carico del Comune. Come affe o Sociale nella suddetta relazione, le sue condizioni di salute sono fragili, essendo affetto da varie patologie per le quali è sottoposto a terapie farmacologiche. Egli è infatti affetto da diabete, scompenso metabolico, ipotiroidismo, possibile idronefrosi sinistra, coxartrosi bilaterale (cfr. referti in atti). Da quando è ricoverato nella struttura per anziani, inoltre, ha fatto ingresso al Pronto Soccorso più volte, l'ultima delle quali in data 17.02.2025 per uno scompenso diabetologico (cfr. scheda infermieristica e foglio di dimissioni). Il ricorrente necessita di controlli medici periodici oltre che di assistenza nell'espletamento delle attività quotidiane e di cura di sé. A ciò si aggiunga che l'istante non ha familiari in Marocco che lo possano assistere: con i figli, nati dal matrimonio con la ex moglie, non ha infatti alcun contatto da anni e dunque non rappresentano alcun riferimento. Emerge quindi che, a fronte delle patologie da cui è pacificamente affetto il ricorrente e delle sue generali condizioni di salute, il rimpatrio nel Paese di origine, nel quale lo stesso non ha più alcun riferimento, si tradurrebbe in una grave violazione del suo diritto alla vita privata, anche in ragione delle critiche condizioni di salute.
Va a questo punto evidenziato che, a fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». Dall'AFIS in atti sono riportate due denunce: una per un furto in supermercato, commesso nel 20.3.1993 e una per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commessa il 23.11.1992; esse, da un lato, sono assai risalenti nel tempo e, dall'altro, non risulta siano sfociate in procedimenti o condanne a carico del ricorrente (il Ministero costituito non ne ha fatto menzione).
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili. Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Non vi è luogo alla regolazione delle spese, attesa l'ammissione del ricorrente al patrocino a spese dello Stato e la soccombenza in capo all'Amministrazione, come riconosciuto da giurisprudenza costante (Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18583 del 29/10/2012: « Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato).
P.Q.M.
Ogni ulteriore domanda respinta, RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
NULLA per le spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 4.4.2025. Il Giudice est. Rada V. Scifo Il giudice Marco Gattuso
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice relatore
Nella causa civile rg. 9920/2023, promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 all'avv. ENRICO CORRADINI, elettivamente domic l difensore, sito a Reggio Emilia, via Bisi, n. 11; RICORRENTE contro
, rappresentati e difesi Controparte_1 ffici di quest'ultima in Bologna, alla Via Alfredo Testoni, nr. 6; RESISTENTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 31.3.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione e risposta.
All'esito della discussione all'udienza del 1° aprile 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
Con ricorso tempestivamente depositato il 26.7.2023, il ricorrente, cittadino del Marocco nato nel 1948, ha impugnato il provvedimento del Questore di Reggio Emilia con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, presentata il 18.5.2022.
La motivazione del provvedimento impugnato si fonda sostanzialmente sulle argomentazioni rese dalla Commissione Territoriale nel parere, ritenuto obbligatorio e vincolante, reso in data 3.11.2022; nel suddetto parere l'organo amministrativo ha evidenziato come, nonostante la lunga permanenza del ricorrente sul territorio nazionale, egli abbia vissuto sostanzialmente in una condizione di marginalità e non abbia dimostrato di aver svolto attività lavorativa. Ha quindi concluso affermando l'insussistenza di profili di non refoulement sia con riferimento alla condizione personale del ricorrente, non integrato nel tessuto sociale del Paese ospitante, sia con riferimento alla situazione del Paese di origine.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, precisando di aver lavorato negli anni dal 1990 al 2001 e di essere affetto da varie patologie che hanno inevitabilmente compromesso il suo stato di salute. Ha quindi chiesto, nel presente giudizio, di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e, per l'effetto, di accertare il suo diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 e comma 1.2 del D.Lgs 286/1998. Il si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso e la conferma Controparte_1 del provvedimento del Questore.
All'udienza del 13.2.2024 il giudice designato ha confermato il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato emesso inaudita altera parte. Il procedimento è stato quindi delegato al GOP ed istruito documentalmente;
è stato poi rimesso al giudice delegante per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 1 aprile 2025, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, il giudice ha riferito la causa al Collegio per la decisone.
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In merito alla domanda di protezione complementare, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come modificata in seguito al D.L. 130/202020 (la domanda amministrativa è stata depositata in data 18.5.2022).
Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella normativa nella formulazione applicabile ratione temporis, configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata. A tale riguardo le Sezioni unite hanno chiarito la necessità di valorizzare il criterio del «diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione. Dunque, già nel regime precedente alla riforma del 2020 dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali. Le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore» (sent. n. 24413/2021, cit.).
L'art. 19 nella sua formulazione applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede dunque l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» (nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Appare dunque evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, ne concreti un ulteriore ampliamento. Come sottolineato dalle SSUU «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (Sentenza n. 24413/2021, cit.). Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi superabile «esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto).
Si ricordi inoltre che nella causa X e Y c. Paesi BA, § 22 la Corte EDU ha indicato che la nozione di vita privata comprende l'integrità fisica e morale della persona (la causa concerneva l'aggressione sessuale subita da una sedicenne affetta da disabilità mentale e l'assenza di disposizioni penali che fornissero alla giovane una effettiva e concreta tutela). La Corte ha ritenuto che gli obblighi positivi delle autorità possano comprendere il dovere di predisporre e applicare in pratica un adeguato quadro giuridico che protegga dagli atti di violenza commessi da privati (Osman c. Regno Unito, §§ 128-130; Bevacqua e S. c. Bulgaria, § 65; c. Croazia, § 45; A c. Croazia, § 60; Đorđević Persona_1 c. Croazia, §§ 141-143; ÖD c. Svezia [GC], § 80; per un riepilogo della giurisprudenza e dei limiti dell'applicabilità dell'articolo 8 in tale contesto, si veda c. Romania Parte_2
[GC], §§ 125-132). La Corte ha ritenuto che l'articolo 8 imp positivo di garantire ai propri cittadini il diritto all'effettivo rispetto della loro integrità fisica e psicologica (TE c. Polonia (dec.); SE c. Paesi BA (dec.); VR c. Francia [GC], § 42; Glass c. Regno Unito, §§ 74-83; NT e altri c. Moldavia). Tale obbligo può comportare l'adozione di misure specifiche, in particolare di misure che forniscano mezzi effettivi e accessibili che tutelino il diritto al rispetto della vita privata. La Corte ha pure affermato che anche la salute mentale deve essere considerata una componente fondamentale della vita privata connessa all'aspetto dell'integrità morale (NS c. Regno Unito, § 47). In ordine a una ricorrente disabile la Corte ha ritenuto che l'impossibilità di accedere a edifici pubblici, nonché a edifici aperti al pubblico, incidesse sulla sua vita in misura tale da costituire un'ingerenza nel suo diritto allo sviluppo personale e a stabilire e sviluppare rapporti con altri esseri umani e con il mondo esterno e che, pertanto, gli Stati potrebbero essere obbligati a permettere l'accesso a edifici pubblici (AL e NA c. Repubblica ceca (dec.): la Corte ha tuttavia ritenuto che nel caso di specie la ricorrente non avesse dimostrato l'esistenza di un particolare nesso tra l'inaccessibilità degli edifici in questione e le particolari esigenze della sua vita privata;
v. anche Per_2 c. Italia;
c. Polonia (dec.)). Per_3
Venendo al caso di specie, si deve osservare come il ricorrente, di anni 77, in Italia da oltre trent'anni, abbia fornito prova di aver radicato qui la propria vita privata, ritenuta meritevole di tutela. Egli è giunto in Italia nel 1989 ed ha svolto regolare attività lavorativa dal 1990 a 2001; è stato titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro dal febbraio del 1990 al gennaio del 2004, quando non ha più potuto rinnovare il titolo perché ha perso la possibilità di lavorare, anche a causa dei sopraggiunti problemi di natura sanitaria. Ha dunque vissuto tanti anni in situazione di marginalità, presso una casa abbandonata a Reggio Emilia, priva di energia elettrica e riscaldamento. Dall'ultima relazione sociale prodotta emerge che l'istante è conosciuto da più di un decennio dalla rete dei servizi del territorio di Reggio Emilia ed è n carico al servizio sociale “Polo Nord” di Reggio Emilia dal 2018. Dal maggio 2021 è inserito in una struttura residenziale CRA (Casa Residenza Anziani) “Villa Le Magnolie” di , sita a Reggio Emilia, la cui retta è a totale Controparte_2 carico del Comune. Come affe o Sociale nella suddetta relazione, le sue condizioni di salute sono fragili, essendo affetto da varie patologie per le quali è sottoposto a terapie farmacologiche. Egli è infatti affetto da diabete, scompenso metabolico, ipotiroidismo, possibile idronefrosi sinistra, coxartrosi bilaterale (cfr. referti in atti). Da quando è ricoverato nella struttura per anziani, inoltre, ha fatto ingresso al Pronto Soccorso più volte, l'ultima delle quali in data 17.02.2025 per uno scompenso diabetologico (cfr. scheda infermieristica e foglio di dimissioni). Il ricorrente necessita di controlli medici periodici oltre che di assistenza nell'espletamento delle attività quotidiane e di cura di sé. A ciò si aggiunga che l'istante non ha familiari in Marocco che lo possano assistere: con i figli, nati dal matrimonio con la ex moglie, non ha infatti alcun contatto da anni e dunque non rappresentano alcun riferimento. Emerge quindi che, a fronte delle patologie da cui è pacificamente affetto il ricorrente e delle sue generali condizioni di salute, il rimpatrio nel Paese di origine, nel quale lo stesso non ha più alcun riferimento, si tradurrebbe in una grave violazione del suo diritto alla vita privata, anche in ragione delle critiche condizioni di salute.
Va a questo punto evidenziato che, a fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». Dall'AFIS in atti sono riportate due denunce: una per un furto in supermercato, commesso nel 20.3.1993 e una per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commessa il 23.11.1992; esse, da un lato, sono assai risalenti nel tempo e, dall'altro, non risulta siano sfociate in procedimenti o condanne a carico del ricorrente (il Ministero costituito non ne ha fatto menzione).
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili. Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Non vi è luogo alla regolazione delle spese, attesa l'ammissione del ricorrente al patrocino a spese dello Stato e la soccombenza in capo all'Amministrazione, come riconosciuto da giurisprudenza costante (Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18583 del 29/10/2012: « Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato).
P.Q.M.
Ogni ulteriore domanda respinta, RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
NULLA per le spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 4.4.2025. Il Giudice est. Rada V. Scifo Il giudice Marco Gattuso