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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/02/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 73 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente tra nato a [...] il [...] (c.f. ) residente Parte_1 C.F._1
in Roma, Via Cuma n. 5, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico, n.36 presso lo studio dell'Avv. Tiziana Tranquilli dal quale è rappresentato e difeso;
appellante e
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2 in Roma, Via Aurelia n. 784, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni NAPPI e dall'Avv. Manuela La Ferrara ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Roma Via Tacito n. 10;
appellata con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 17948/22 emessa dal Tribunale di Roma il
5.12.2022 a definizione del procedimento di separazione coniugale n. 70050/199.
Conclusioni
: 1) accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado dall'odierno Parte_1
appellante nella memoria difensiva e nella comparsa di costituzione che qui integralmente si riportano, tenendo conto dell'intervenuta maggiore età della seconda figlia : “Piaccia al Tribunale adito, respinte le avverse domande: Per_1
1 -rilevato che il marito si è già allontanato da casa su accordo delle parti, autorizzare i coniugi a vivere separati;
- affidare la figlia minore ad entrambi i genitori disponendo il suo Per_1
collocamento prevalente presso il padre in Roma via dei Valeri 8;
- disporre che la minore possa incontrare liberamente la madre e restare con Per_1
lei due fine settimana alternati al mese, un pomeriggio a settimana con pernottamento, le vacanze alternate e per 15 giorni nel periodo estivo;
- assegnare la casa coniugale alla moglie che vi vivrà con la figlia la quale Per_2
potrà vedere o vivere col padre se lo riterrà opportuno;
autorizzare il marito a prelevare dalla casa coniugale i propri beni ed effetti personali entro 60 giorni;
- prevedere il mantenimento per le figlie, a carico del genitore non collocatario, di €
200,00 ciascuna e un contributo del 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche concordate;
- respingere le avverse domande di addebito al marito e mantenimento per la moglie.
Per quanto sopra, sin da ora, il sig. , ut supra rappresentato, rassegna le proprie Pt_1
Conclusioni: Voglia il Tribunale, respinta ogni avversa domanda;
- assegnare la casa coniugale al genitore che avrà la collocazione prevalente della figlia minore;
- affidare ad entrambi i genitori la figlia minore che potrà vedere i genitori Per_1
liberamente senza vincoli;
- prevedere il mantenimento per le figlie a carico del genitore non collocatario di
€200,00 ciascuna e un contributo del 50% delle spese mediche e scolastiche concordate;
- respingere le avverse domande di addebito e mantenimento per la moglie”;
2) per effetto ed in accoglimento di quanto sopra ed in riforma della sentenza appellata,
Voglia la Corte di Appello adita: a) revocare la pronuncia di addebito della separazione;
b) revocare l'assegno di mantenimento in favore della Sig.ra Parte_2
c) ridurre l'importo del contributo al mantenimento delle figlie e
[...] Per_2
nella misura di cui alle conclusioni rassegnate in primo grado o nella diversa Per_1
misura che la Corte riterrà equa e di giustizia;
d) disporre che le spese straordinarie necessarie alle figlie ormai maggiorenni, anche se non autosufficienti economicamente, dovranno essere ripartite nella misura del 50% ciascuno;
3) in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'istanza formulata dal Sig. Parte_1
con Ricorso in corso di causa il 02.08.2022 e rubricata al sub-procedimento RG
[...]
n. 70050-1/19, di autorizzazione al mantenimento diretto in favore della figlia Per_2
2 attualmente trasferita all'estero (Istambul – Turchia) come documentalmente Pt_1 provato e documentato in epoca antecedente all'emissione della sentenza;
4) in conseguenza e per l'effetto dell'accoglimento dei motivi di appello e conseguente riforma della sentenza impugnata, accogliere l'istanza di ripetizione delle somme corrisposte alla Sig.ra al fine di evitare l'esecuzione e, pertanto, condannare la Pt_2
Sig.ra alla restituzione di tutte le somme percepite e non dovute, oltre Parte_2
interessi;
5) ove la Corte adita lo ritenesse opportuno e necessario, ammettere la prova per testi articolata dal Sig. in primo grado con le memorie ex art. 183, comma 6 n. 2 Pt_1
c.p.c. ed illegittimamente rigettata per i motivi sopra esposti.
Il tutto con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.
1. in via principale, dichiarare inammissibile l'appello per violazione Parte_2 dell'art. 348 bis c.p.c.;
2. nel merito, rigettare l'appello per infondatezza delle argomentazioni addotte, per tutti
i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
3. in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'assegno di mantenimento a favore della moglie venisse revocato e/o ridotto nonché ridotto quello per le figlie, far decorrere la ripetizione delle somme versate a tale titolo dalla data della decisione “a qua”;
4. condannare ex art. 96 c.p.c. parte appellante per lite temeraria, da liquidarsi in base ad un equo apprezzamento del Giudicante;
5. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio del presente grado di giudizio.
_ _ _
Con ricorso depositato in data 12.11.2019 premesso che in data Parte_2
26.4.1997 aveva contratto matrimonio con e che dall'unione erano nate le Parte_1
figlie (3.5.1998) e (12.5.2004), chiedeva la separazione giudiziale Per_2 Per_1
stante il progressivo deterioramento del rapporto coniugale. La ricorrente chiedeva l'addebito della separazione al marito in ragione della violazione da parte del Pt_1 dell'obbligo di fedeltà. Chiedeva, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale sita in
Roma, Via Aurelia n. 784, un contributo al mantenimento per le figlie da porsi a carico del pari ad euro 1.800,00 mensili oltre il 70% delle spese straordinarie nonché Pt_1
disporsi, a suo favore, un assegno di mantenimento pari ad euro 500,00 mensili. Da ultimo, chiedeva la condanna del resistente ex. art. 96 c.p.c.
3 , nel costituirsi in giudizio, contrastava le richieste di controparte e Parte_1 chiedeva l'assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario nonché disporsi, a carico del genitore non collocatario, un contributo al mantenimento di e Per_2
pari ad euro 400,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. All'udienza Per_1
del 6.7.2020 il Presidente, esperito invano il tentativo di conciliazione e sentite le parti: autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava , all'epoca ancora minorenne, Per_1
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
assegnava la casa coniugale alla in quanto genitore collocatario;
indicava le modalità e i tempi di Pt_2
frequentazione tra e il padre;
disponeva, a carico del , un contributo al Per_1 Pt_1
mantenimento per le figlie pari ad 800,00 mensili, con successiva rivalutazione ISTAT oltre il 70% delle spese straordinarie nonché un contributo al mantenimento per la moglie pari ad euro 200,00 mensili, con successiva rivalutazione ISTAT. Quindi, disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Con le memorie integrative tempestivamente depositate le parti insistevano nelle rispettive domande.
In dettaglio, la ricorrente deduceva che la crisi del matrimonio era avvenuta nel marzo
2019 a seguito della scoperta, nel dicembre 2018, della relazione extraconiugale intrapresa dal marito con un'altra donna. Il resistente, invece, contestava l'anteriorità della crisi coniugale all'avvenuto tradimento. Sottolineava, difatti, che il matrimonio era entrato in crisi a partire dal 2017 – con epilogo definitivo nel settembre 2018 e con abbandono da parte sua del tetto coniugale nel marzo 2019 - a seguito alla cessazione del rapporto di lavoro intercorso tra esso e la TIM s.p.a e, di conseguenza a causa delle gravi ripercussioni che tale evento aveva dispiegato sulla vita matrimoniale.
Espletata l'istruttoria con escussione dei testi, con la sentenza emessa il 5.12.22 il
Tribunale così definiva il giudizio:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
- dichiara addebitabile la separazione a;
Parte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Napoli (registro degli atti matrimonio dell'anno 1997, atto n. 48, Parte II,
s.A. sez. G)
- dispone l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma, in Via Aurelia n. 784 a
che vi risiederà con le figlie maggiorenni ma non economicamente Parte_2
autosufficienti;
4 - determina in euro 1.200,00 l'ammontare del contributo al mantenimento per Per_1
e dovuto da a favore di , da corrispondersi Per_2 Parte_1 Parte_2
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda,
e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- pone a carico di nella misura del 70% e a carico di Parte_1 Parte_2 nella misura del 30% le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, nei termini indicati in motivazione;
- determina in euro 300,00 il mantenimento per dovuto da Parte_2 Parte_1
, da corrispondere presso il domicilio dell'avente diritto entro il 5 di ogni mese,
[...]
con decorrenza dalla domanda e successivo adeguamento ISTAT;
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
che liquida in euro 3.600,00, oltre IVA e CPA. Parte_2
Avverso la sentenza ha proposto appello lamentando che il Tribunale Parte_1
aveva errato: nel ritenere dimostrata la sua responsabilità riguardo la fine del rapporto matrimoniale basandosi su testimonianze de relato, comunque non riferenti di sue relazioni extraconiugali, bensì del suo nuovo accompagnamento con altra donna dopo l'intervenuta separazione di fatto;
nel non tener conto che la stessa ricorrente aveva asserito che la crisi coniugale risaliva all'anno 2017, che essi coniugi si erano sottoposti a numerose sedute di psicoterapia di coppia e che, da ultimo nel mese di marzo 2019, avevano sottoscritto un accordo per concordare un regime transitorio della loro separazione di fatto;
nel valutare i suoi redditi al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie, delle imposte e delle spese per l'attività professionale svolta, come tali risultanti – pur all'esito delle verifiche della Guardia di Finanza – sostanzialmente corrispondenti a quelli da lui dichiarati;
nel non riscontrare che i 215.000 euro transitati sul suo c.c. (e usati per fronteggiare in parte il costo di acquisto della sua attuale abitazione), erano il provento della successione paterna, e che le sue intestazioni immobiliari, pro quota, erano riferite alla casa rimasta assegnata alla moglie ed a quella ove egli abitava, con le relative pertinenze per entrambe;
nel non tener conto del miglioramento della condizione reddituale della moglie passata dai circa euro 800,oo di inizio procedimento al suo attuale stipendio di 1.200,oo euro per 14 mensilità, costei disponendo anche di immobili derivanti dall' eredità paterna;
nel non riscontrare che la metà dei suoi risparmi ed investimenti (t.f.r., donazioni, eredità) pari a complessivi euro
120.000,oo erano stati prelevati dal c.c. comune dalla moglie dopo la separazione
5 avvenuta nel mese di marzo 2019; nel non tener conto, dunque, che il tenore di vita mantenuto durante il matrimonio non dipendeva dai suoi redditi bensì dalle donazioni che gli elargiva il padre;
nel non aver considerato l'avvenuto trasferimento della figlia ad Istanbul per il completamento degli studi universitari, il che avrebbe dovuto Per_2
autorizzarlo a versare direttamente nelle sue mani il contributo di mantenimento.
Pertanto, egli formulava le conclusioni sopra trascritte.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto dichiararsi inammissibile l'appello Parte_2 ai sensi dell'art 348 c.p.c. e, nel merito, comunque dichiararne l'infondatezza.
Ella ha replicato alle tesi del ricorrente affermando che: correttamente il Tribunale aveva pronunciato l'addebito della separazione a carico del marito sulla scorta delle acquisite testimonianze, tutte concordi nell'attestare che fino al dicembre 2018, il loro rapporto era sereno e caratterizzato da atteggiamento affettuoso da parte del coniuge, sicché non era vero, né era stato in alcun modo dimostrato, che l'adulterio fosse avvenuto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale o da una consolidata separazione di fatto;
le frasi riportate nel proprio ricorso introduttivo del giudizio, sull'insostenibilità del clima familiare negli anni 2017 e 2018, dovevano essere calate in un contesto più ampio e rappresentavano una situazione tollerata dalla moglie per amore della famiglia e del marito fino a quando ella non aveva scoperto il tradimento;
le effettive, e in parte sottaciute, risorse economiche a disposizione del marito erano state ben riscontrate dal Tribunale con l'ausilio della GdF, in ogni caso la Suprema Corte avendo specificato che anche la percezione di donazioni e di lasciti ereditari incidono sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento;
il suo lavoro svolto in regime, non voluto, di part time le consentiva di percepire mediamente euro 900/930 mensili;
non v'era motivo per disporre il versamento diretto dell'assegno di mantenimento nelle mani della figlia Per_2 sol per la sua pausa di studio all'estero, per altro ella essendo rientrata a vivere stabilmente con la madre;
in ogni caso, pur in caso di accoglimento delle richieste del ricorrente, in alcun caso questi avrebbe avuto diritto alla ripetizione di quanto versato giusto l'insegnamento delle Sezioni unite sent. n. 32914/2022.
La Presidente della Sezione disponeva la “cartolarizzazione” dell'udienza del 23.1.25 ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.. Le parti depositavano loro note.
Il rappresentante della Procura Generale così si pronunciava: “Il mancato riscontro, nel procedimento in oggetto, di interessi relativi a soggetti minorenni e pertanto non si ritiene di poter avanzare rilievi di merito sulla sentenza del Tribunale, che è immune da vizi di legittimità”.
6 * * *
La pronuncia di addebito della separazione al sig pronunciata dal Tribunale Pt_1
merita conferma.
Non corrisponde al vero che essa sia stata fondata su testimonianze de relato in quanto i testi sono stati escussi per ottenere conferma del fatto che, fino alla scoperta da parte della sig.ra della relazione extraconiugale intrapresa dal coniuge nell'anno 2018 Pt_2
con la sig.ra essi avessero avuto percezione diretta di un clima sereno fra marito CP_2
e moglie. Tutti gli escussi hanno confermato la circostanza come si legge nel verbale dell'udienza celebratasi l' 8.11.2021 e risulta fedelmente riportato dal Tribunale:
«Il sig. , infatti, mostrava – durante le uscite con gli amici per andare a teatro - nei Pt_1 confronti della moglie l'atteggiamento «(…) normale di un marito nei confronti della moglie
(…)» (cfr. verbale d'udienza dell'8.11.2021, testimonianza di ) ed era Testimone_1
«(…) affettuoso» (cfr. verbale d'udienza dell'8.11.2021, testimonianza di Tes_2
. Anche il teste di parte resistente afferma che il «(…) comportamento generale di
[...]
era affettuoso nei confronti della moglie» (cfr. verbale d'udienza dell'8.11.2021, Pt_1 testimonianza di ). In ordine all'impatto della notizia del tradimento sulla Testimone_3
vita di coppia è rilevante la dichiarazione resa dalla teste . La teste sul punto riferiva Tes_2
«(…) mi ha riferito di avere scoperto del tradimento del marito, non so in quali Parte_2 circostanze. A seguito di ciò è molto dimagrita ed era sofferente (…)» (cfr. verbale udienza dell'8.11.2021). L'atteggiamento amorevole del nei confronti della moglie, secondo Pt_1 la percezione avuta dagli amici della coppia, si è interrotto nel «(…) dicembre 2018», momento in cui è sorta la crisi coniugale di cui gli amici della coppia hanno avuto conoscenza in quanto riferita loro dagli stessi e (cfr. verbale udienza Pt_1 Pt_2 dell'8.11.2021, testimonianza di )». Testimone_1
Pertanto, il precedente disagio riferito dalla nel suo atto introduttivo deve esser Pt_2
ricondotto al fatto che ella, a fronte del dichiarato mutato atteggiamento del coniuge all'interno delle mura domestiche nei suoi confronti, aveva tollerato la situazione confidando nella solidità del matrimonio fino a quando non aveva avuto contezza dell'adulterio che ha costituito, dunque, la ragione della cessazione del rapporto matrimoniale, tenuto conto anche del fatto che il sig. non aveva in precedenza Pt_1
in alcun modo inteso promuovere ad altro e diverso titolo la loro separazione.
Per quanto concerne gli aspetti economici, va invece accolta l'istanza del ricorrente di sentirsi esonerato, a far data dalla presente pronuncia in ragione dei fatti sopravvenuti, dall'onere di mantenere la primogenita Premessa la piena legittimità e ritualità Per_2
delle allegazioni di parte riferite a nuove e diverse circostanze sopravvenute – stante, in
7 materia, il giudicato rebus sic stantibus – risulta, infatti, che detta figlia si è laureata in
Scienze della Cooperazione Internazionale e Sviluppo con 110 e lode nel luglio 2024 e, come nel dettaglio dedotto dal padre, senza alcuna contraddizione nel merito da parte della madre, la stessa vanta già le seguenti esperienze all'estero, antecedenti e successive alla laurea stessa: (anno 2021) dal 24 luglio al 18 settembre in Finlandia, dal 19 settembre al 26 settembre Croazia e Bosnia, dal 15 ottobre al 17 dicembre in Portogallo,
(anno 2022) dal 4 aprile al 11 aprile in Montenegro, Bosnia e Croazia, dal 1 luglio al 7 agosto in Grecia, Georgia e Cipro, dal 16 settembre al 31 dicembre in Turchia e Bulgaria,
(anno 2023) dal 1 gennaio al 31 gennaio in Turchia, dal 1 marzo al 31 agosto a Piazza
Silvio D'Amico 30 a Roma (con autonomo contratto di locazione), dal 13 luglio al 25 agosto in Germania, Slovacchia, Ungheria, Romania, Serbia, Montenegro ed Albania, dal 13 settembre al 14 dicembre in Macedonia del Nord, (2024) dal 4 gennaio al 9 gennaio a Pisa, dall' 11 gennaio al 18 gennaio Napoli, dal 28 gennaio al 3 febbraio in
Francia, dal 3 febbraio al 22 marzo in Spagna e Marocco, dal 3 aprile al 22 maggio in
USA, dal 28 luglio al 8 agosto in Uzbekistan, dal 23 agosto al 26 agosto a Cerveteri. Ed infine, dal 26 settembre 2024 ella si è trasferita per lavoro a Lima.
Oggi, quindi, ella risulta lavorare in Perù e, a fronte di tanto dettagliata allegazione paterna circa il suo curriculum, sia la madre, sia la figlia stessa (nel rispondere all'e mail inviatale dal padre) si sono trincerate in un sostanziale silenzio sicché non risultano allegati contrari elementi per potersi affermare la permanenza dell'obbligo di mantenimento a carico del padre.
Permangono, invece, integre le esigenze di mantenimento dell'altra figlia e della moglie.
Fuor di dubbio che la capacità reddituale del , stante la sua elevata qualifica Pt_1
professionale che gli ha permesso di incassare in passato redditi mensili netti fino a ben euro 6.500,oo, gli consentano di continuare a ricavare dalla sua attività di consulente aziendale più dei 2.670,oo netti dichiarati per l'anno 2022, come comprovato anche dal fatto che egli ha acquistato il suo attuale alloggio impegnandosi per un mutuo con rata mensile di euro 947,oo fino all'anno 2031, mentre la rimasta a dimorare con la Pt_2
secondogenita nella casa familiare in comproprietà con il marito, risulta percepire uno stipendio che, pur calcolando 14 mensilità annue, risulta di poco superiore ad euro
1.000,oo mensili.
Pertanto, la sentenza gravata è da confermarsi riguardo gli oneri di mantenimento posti a carico del ricorrente per la moglie e per la figlia . Per_1
8 Ferma la condanna del al rimborso delle spese di lite di primo grado, l'esito del Pt_1 giudizio sulle diverse istanze (tra cui l'accoglimento dell'istanza formulata dal ricorrente riguardo il mantenimento di una delle figlie in ragione delle riscontrate sopravvenienze) induce a ritener equo disporsi la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti per il secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e, pertanto, per il resto integralmente confermata la sentenza impugnata:
- a parziale sua modifica, revoca, a far data dalla presente pronuncia, l'obbligo posto a carico del sig. per il mantenimento della figlia Parte_1 Per_2
- dichiara per intero compensate fra le parti le spese di lite riguardo il giudizio d'appello.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4.2.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dr Gabriele Sordi Dr.ssa Sofia Rotunno
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