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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3272 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
V Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile, iscritta al n. 569 del R.G. dell'anno 2023, avente ad oggetto: l'appello avverso la sentenza di primo grado n. 5251/2022, emessa dal Giudice di Pace di Barra, depositata in data 28.09.2022 e non notificata, nel procedimento recante R.G. n. 11199/2020 e vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla Via G. Grezar,14, Parte_1 iscritta al Registro delle Imprese di Roma, c.f. e p.i. Ente Pubblico Economico, subentrata in P.IVA_1 virtù dell'aert.1 D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in legge 225/2016 del 1/12/2016, in G.U. 282 del
2/12/2016, a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali della società
[...]
incorporante di ed , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Santa Maria a Cubito, 616 presso lo studio dell'Avv. Dilla
Gulmì, C.F. , che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce e su foglio C.F._1 separato all'atto di citazione in appello
-appellante-
E
Controparte_5
-appellato contumace-
NONCHE'
Controparte_6
-appellato contumace-
CONCLUSIONI come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' (d'ora in avanti, per brevità, “ ”), con atto di citazione Parte_1 Pt_2 ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza n. 5251/2022, depositata in cancelleria il 28.09.2022, con la quale il Giudice di Pace di Barra, ha accolto l'opposizione ex art. 615 c.p.c., intrapresa dal sig. , avverso gli estratti di ruolo aventi ad oggetto le cartelle di pagamento nn. Controparte_5
071201201142419/32/000, 07120120160188275/000 e 07120140033689338/000, relative a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, elevate dal con condanna dell'ente Controparte_6 concessionario al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente e spese compensate nei confronti del CP_6
L'appellante ha fondato il gravame sulla scorta di tre motivi, riconducibili sostanzialmente alla inammissibilità della domanda attorea (i) per sopravvenuta emanazione della Legge n. 215/2021, entrata in vigore il 20.12.2021, modificativa dell'art. 12 del DPR 602/1973, circa la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, (ii) per avvenuta notifica delle cartelle esattoriali (iii) per la carenza di interesse – concreto ed attuale
– ad agire del contribuente in assenza di azioni da parte dell' . Controparte_7
Alla prima udienza del 22.06.2023, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., giusta decreto del 16.04.2023, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, non si costituivano in giudizio gli appellati, regolarmente citati presso i procuratori costituiti in primo grado, per cui solo l provvedeva Pt_2 al deposito delle note di trattazione scritta.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata riservata in decisione all'udienza del 09.01.2025, tenutasi sempre ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza a far data dal provvedimento fuori udienza, reso in data 22.01.2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132, co.2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, e viene motivata attraverso una "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Rilevato che il novellato art. 132
c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo, ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. Civ. n. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente recepita dagli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. Civ. SS.UU. 16/01/2015 n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D. lgs n.
546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
richiamato il contenuto assertivo dell'atto introduttivo di citazione e quello impeditivo, modificativo od estintivo della comparsa di risposta del convenuto;
richiamato il contenuto delle ordinanze istruttorie emesse in corso di causa;
ritenuta esaustiva l'attività istruttoria svolta.
L'appello è fondato ed in quanto tale meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado, chiedendone, pertanto, la riforma, poiché il Giudice avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per il sopraggiungere della Legge n. 215 del 17.12.2021, entrata in vigore il 20.12.2021, che ha modificato l'art. 12 del DPR n. 602/1973, introducendo il comma 4 bis, a norma del quale
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio…” e che tale disposizione, sulla base di giurisprudenza consolidata, andrebbe applicata in maniera retroattiva anche ai processi pendenti “in quanto specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Il motivo così come proposto è meritevole di accoglimento in quanto il richiamo normativo appare applicabile alla fattispecie in esame.
Innanzitutto, va precisato che il dibattito giurisprudenziale, sviluppatosi nei primi mesi del 2022, si era concentrato sulla valenza nel tempo da riconoscere allo ius superveniens, ovvero se la disposizione introdotta avesse o meno efficacia retroattiva e riguardasse i giudizi già pendenti o, al contrario, interessasse unicamente quelli instaurati a partire dal 21 dicembre 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale.
Sul punto, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha affermato il principio di diritto secondo cui “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (così Cass., Sez. Un., n. 26283 del 06.09.2022). Precisata l'applicabilità della citata disposizione anche ai processi pendenti in quanto va ad incidere sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza ancora da compiere, nel caso di specie, tuttavia, come emerge dagli atti del procedimento svolto innanzi al Giudice di Pace.
Da qui, ne deriva che al debitore, odierno appellato – rimasto, tra l'altro, anche contumace – è preclusa ogni possibilità di dimostrare, in corso di causa, il suo eventuale interesse ad agire, sotto forma di pregiudizio che potrebbe derivargli dall'iscrizione a ruolo.
Come anticipato innanzi, nel corso del procedimento di primo grado, con prova documentale, fornita dall'odierno appellante, tramite deposito delle rispettive relate, le cartelle contestate, e ripotate negli estratti di ruolo ad esse afferenti ed oggetto dell'accertamento negativo del credito nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., sono state ritualmente notificate all'opponente e, precisamente, come dato atto dal Giudice di Pace adito in prime cure, la cartella n. 07120120114241932000 è stata notificata in data 10.07.2012, mediante consegna dell'atto nelle mani del destinatario, la cartella n. 07120120160188275000 è stata notificata il 10.01.2013 a mani della moglie del destinatario e la cartella n. 07120140033689338000 è stata notificata il 15.03.2014 tramite consegna alla moglie dell'opponente.
Inoltre, nell'atto di accertamento negativo del credito, ex art. 615 c.p.c., lo stesso opponente, oltre ad eccepire la mancata e/o invalida notifica delle cartelle riportate all'interno degli estratti di ruolo impugnati, assume, altresì, che, anche nel caso in cui le cartelle fossero state regolarmente notificate dall' _7
, i crediti pretesi erano comunque prescritti per decorrenza del termine di cinque anni di cui
[...] all'art. 28 della Legge 689/1981.
Pertanto, se la cartella validamente notificata non viene impugnata nei termini di legge o viene impugnata con esito negativo, il credito da essa portato si cristallizza e il titolo non può più essere messo in discussione e, di conseguenza, la portata della norma introdotta dall'art. 12, c.
4-bis citato, si esaurisce ed essa non potrà estendersi alla fase successiva, in cui i rimedi giurisdizionali di tipo impugnatorio- recuperatorio lasciano spazio a differenti forme di opposizione in cui si fanno valere fatti estintivi, ontologicamente successivi alla formazione del titolo definitivo.
In definitiva, le precedenti considerazioni determinano l'inammissibilità dell'opposizione, proposta in primo grado dall'odierno appellato, per l'applicabilità della prima parte dell'art. 12, co.
4-bis, D.P.R. n. 602 del 1973 in base al quale l'estratto di ruolo non è impugnabile.
In sostanza, l'odierno appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di
Pace non si è pronunciato sulla eccezione di inammissibilità della domanda attorea, ritenendo ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo per la sussistenza dell'interesse ad agire e dichiarando l'avvenuta prescrizione dei crediti, maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento, senza che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. fosse preclusa dall'assenza di atti di esecuzione, mai avviati dall'agente per la riscossione. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, con il susseguirsi di diverse pronunce, ha ritenuto carente l'interesse ad agire in capo all'istante ed ha escluso, in difetto di procedure esecutive avviate per il recupero del credito, l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo relativo a cartella, risultata ritualmente notificata, con conseguente esclusione della possibilità di far valere la prescrizione a mezzo di un'azione di mero accertamento, in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante (così Cass. n. 20618 del 2016 del 13.10.2016).
In particolare, i giudici della nomofilachia hanno precisato che, nel caso in cui il debitore intenda far valere fatti estintivi del credito, successivi alla formazione del titolo (in particolare, la prescrizione), lo strumento a sua disposizione sarebbe stato, a fronte dell'iniziativa esecutiva dell'amministrazione in forza di un credito prescritto, l'opposizione all'esecuzione. Laddove, però, nessuna iniziativa esecutiva viene posta in essere dall'amministrazione, l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso riportato, è inammissibile per difetto di interesse, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. Sgravio (così Cass., Sez. 3, Civile, n.
22946 del 10.11.2016).
Inoltre, è stato osservato che l'inammissibilità dell'opposizione deriverebbe pure in via generale dall'impossibilità di far valere, in via di azione, l'intervenuta estinzione per prescrizione di un diritto altrui, posto che seppure è vero che l'ordinamento, con la disciplina della prescrizione, attribuisce al soggetto passivo del rapporto la disponibilità dell'effetto estintivo, escludendone la rilevabilità d'ufficio,
l'attribuzione al debitore della scelta se far valere o meno l'estinzione della pretesa nei suoi confronti in dipendenza dell'inerzia del creditore, prolungata nel tempo, è strutturata, nella previsione normativa (artt.
2938 e 2939 c.c.) nella forma dell'eccezione, mentre deve escludersi, poiché estranea all'operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione, come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa essere fatta valere in via di azione – come avvenuto nell'ambito del procedimento di primo grado – di un'azione di mero accertamento.
Nella medesima direzione si sono espressi i Giudici di Piazza Cavour in fattispecie in cui l'impugnativa dell'estratto di ruolo era avvenuta nella consapevolezza che la cartella era stata regolarmente notificata e non opposta tempestivamente e che poi era stata annullata in autotutela ed in assenza di atti di esecuzione
(cfr. Cass., Sez. 6, Lavoro, n. 5443 del 25.02.2019 e Cass., Sez. 6, Lavoro, n. 6723 del 07.03.2019).
Nel caso di specie, sottoposto all'autorità del Giudice di Pace, l'opponente, odierno appellante, eccepiva fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo – e, nello specifico, la prescrizione – che legittimamente avrebbe potuto far valere con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione a fronte dell'iniziativa esecutiva eventualmente azionata dall'amministrazione che, in concreto, non è stata intrapresa o, comunque, non è stata fornita in atti la prova di una evidenza contraria (in tal senso, Cass. n. 7353 del
07.03.2022; Cass. n. 22295 del 13.09.2019; Cass. n. 6723 del 07.03.2019; Cass. n. 22946 del 10.11.2016;
Cass. n. 20618 del 13.10.2016).
Pertanto, avendo l'attore in primo grado, in assenza di qualsivoglia iniziativa esecutiva da parte dell'amministrazione, la possibilità di rivolgersi direttamente all'Agente per la riscossione in via di autotutela per eliminare la pretesa creditoria portata negli estratti di ruolo oggetto di impugnazione, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione di mero accertamento negativo.
L'appello proposto dall'appellante va, per tali ragioni, accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.
La relativa novità della questione e la sopravvenienza normativa costituita dal D.L. n. 146 del 2021, convertito in Legge n. 215 del 2021 nonché di molteplici orientamenti giurisprudenziali, anche in merito alla applicabilità della normativa sopravvenuta al giudizio, induce a disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n.
5251/2022 del 15.06.2022, depositata in cancelleria il 28.09.2022, proposto dalla Parte_1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
a) dichiara la contumacia degli appellati;
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile l'opposizione proposta dal sig. , dichiarandola inammissibile;
Controparte_5
c) compensa, tra le parti, le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 31 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'avv. Felice Sorrentino, GOP in tirocinio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
V Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile, iscritta al n. 569 del R.G. dell'anno 2023, avente ad oggetto: l'appello avverso la sentenza di primo grado n. 5251/2022, emessa dal Giudice di Pace di Barra, depositata in data 28.09.2022 e non notificata, nel procedimento recante R.G. n. 11199/2020 e vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla Via G. Grezar,14, Parte_1 iscritta al Registro delle Imprese di Roma, c.f. e p.i. Ente Pubblico Economico, subentrata in P.IVA_1 virtù dell'aert.1 D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in legge 225/2016 del 1/12/2016, in G.U. 282 del
2/12/2016, a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali della società
[...]
incorporante di ed , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Santa Maria a Cubito, 616 presso lo studio dell'Avv. Dilla
Gulmì, C.F. , che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce e su foglio C.F._1 separato all'atto di citazione in appello
-appellante-
E
Controparte_5
-appellato contumace-
NONCHE'
Controparte_6
-appellato contumace-
CONCLUSIONI come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' (d'ora in avanti, per brevità, “ ”), con atto di citazione Parte_1 Pt_2 ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza n. 5251/2022, depositata in cancelleria il 28.09.2022, con la quale il Giudice di Pace di Barra, ha accolto l'opposizione ex art. 615 c.p.c., intrapresa dal sig. , avverso gli estratti di ruolo aventi ad oggetto le cartelle di pagamento nn. Controparte_5
071201201142419/32/000, 07120120160188275/000 e 07120140033689338/000, relative a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, elevate dal con condanna dell'ente Controparte_6 concessionario al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente e spese compensate nei confronti del CP_6
L'appellante ha fondato il gravame sulla scorta di tre motivi, riconducibili sostanzialmente alla inammissibilità della domanda attorea (i) per sopravvenuta emanazione della Legge n. 215/2021, entrata in vigore il 20.12.2021, modificativa dell'art. 12 del DPR 602/1973, circa la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, (ii) per avvenuta notifica delle cartelle esattoriali (iii) per la carenza di interesse – concreto ed attuale
– ad agire del contribuente in assenza di azioni da parte dell' . Controparte_7
Alla prima udienza del 22.06.2023, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., giusta decreto del 16.04.2023, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, non si costituivano in giudizio gli appellati, regolarmente citati presso i procuratori costituiti in primo grado, per cui solo l provvedeva Pt_2 al deposito delle note di trattazione scritta.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata riservata in decisione all'udienza del 09.01.2025, tenutasi sempre ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza a far data dal provvedimento fuori udienza, reso in data 22.01.2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132, co.2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, e viene motivata attraverso una "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Rilevato che il novellato art. 132
c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo, ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. Civ. n. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente recepita dagli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. Civ. SS.UU. 16/01/2015 n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D. lgs n.
546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
richiamato il contenuto assertivo dell'atto introduttivo di citazione e quello impeditivo, modificativo od estintivo della comparsa di risposta del convenuto;
richiamato il contenuto delle ordinanze istruttorie emesse in corso di causa;
ritenuta esaustiva l'attività istruttoria svolta.
L'appello è fondato ed in quanto tale meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado, chiedendone, pertanto, la riforma, poiché il Giudice avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per il sopraggiungere della Legge n. 215 del 17.12.2021, entrata in vigore il 20.12.2021, che ha modificato l'art. 12 del DPR n. 602/1973, introducendo il comma 4 bis, a norma del quale
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio…” e che tale disposizione, sulla base di giurisprudenza consolidata, andrebbe applicata in maniera retroattiva anche ai processi pendenti “in quanto specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Il motivo così come proposto è meritevole di accoglimento in quanto il richiamo normativo appare applicabile alla fattispecie in esame.
Innanzitutto, va precisato che il dibattito giurisprudenziale, sviluppatosi nei primi mesi del 2022, si era concentrato sulla valenza nel tempo da riconoscere allo ius superveniens, ovvero se la disposizione introdotta avesse o meno efficacia retroattiva e riguardasse i giudizi già pendenti o, al contrario, interessasse unicamente quelli instaurati a partire dal 21 dicembre 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale.
Sul punto, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha affermato il principio di diritto secondo cui “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (così Cass., Sez. Un., n. 26283 del 06.09.2022). Precisata l'applicabilità della citata disposizione anche ai processi pendenti in quanto va ad incidere sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza ancora da compiere, nel caso di specie, tuttavia, come emerge dagli atti del procedimento svolto innanzi al Giudice di Pace.
Da qui, ne deriva che al debitore, odierno appellato – rimasto, tra l'altro, anche contumace – è preclusa ogni possibilità di dimostrare, in corso di causa, il suo eventuale interesse ad agire, sotto forma di pregiudizio che potrebbe derivargli dall'iscrizione a ruolo.
Come anticipato innanzi, nel corso del procedimento di primo grado, con prova documentale, fornita dall'odierno appellante, tramite deposito delle rispettive relate, le cartelle contestate, e ripotate negli estratti di ruolo ad esse afferenti ed oggetto dell'accertamento negativo del credito nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., sono state ritualmente notificate all'opponente e, precisamente, come dato atto dal Giudice di Pace adito in prime cure, la cartella n. 07120120114241932000 è stata notificata in data 10.07.2012, mediante consegna dell'atto nelle mani del destinatario, la cartella n. 07120120160188275000 è stata notificata il 10.01.2013 a mani della moglie del destinatario e la cartella n. 07120140033689338000 è stata notificata il 15.03.2014 tramite consegna alla moglie dell'opponente.
Inoltre, nell'atto di accertamento negativo del credito, ex art. 615 c.p.c., lo stesso opponente, oltre ad eccepire la mancata e/o invalida notifica delle cartelle riportate all'interno degli estratti di ruolo impugnati, assume, altresì, che, anche nel caso in cui le cartelle fossero state regolarmente notificate dall' _7
, i crediti pretesi erano comunque prescritti per decorrenza del termine di cinque anni di cui
[...] all'art. 28 della Legge 689/1981.
Pertanto, se la cartella validamente notificata non viene impugnata nei termini di legge o viene impugnata con esito negativo, il credito da essa portato si cristallizza e il titolo non può più essere messo in discussione e, di conseguenza, la portata della norma introdotta dall'art. 12, c.
4-bis citato, si esaurisce ed essa non potrà estendersi alla fase successiva, in cui i rimedi giurisdizionali di tipo impugnatorio- recuperatorio lasciano spazio a differenti forme di opposizione in cui si fanno valere fatti estintivi, ontologicamente successivi alla formazione del titolo definitivo.
In definitiva, le precedenti considerazioni determinano l'inammissibilità dell'opposizione, proposta in primo grado dall'odierno appellato, per l'applicabilità della prima parte dell'art. 12, co.
4-bis, D.P.R. n. 602 del 1973 in base al quale l'estratto di ruolo non è impugnabile.
In sostanza, l'odierno appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di
Pace non si è pronunciato sulla eccezione di inammissibilità della domanda attorea, ritenendo ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo per la sussistenza dell'interesse ad agire e dichiarando l'avvenuta prescrizione dei crediti, maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento, senza che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. fosse preclusa dall'assenza di atti di esecuzione, mai avviati dall'agente per la riscossione. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, con il susseguirsi di diverse pronunce, ha ritenuto carente l'interesse ad agire in capo all'istante ed ha escluso, in difetto di procedure esecutive avviate per il recupero del credito, l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo relativo a cartella, risultata ritualmente notificata, con conseguente esclusione della possibilità di far valere la prescrizione a mezzo di un'azione di mero accertamento, in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante (così Cass. n. 20618 del 2016 del 13.10.2016).
In particolare, i giudici della nomofilachia hanno precisato che, nel caso in cui il debitore intenda far valere fatti estintivi del credito, successivi alla formazione del titolo (in particolare, la prescrizione), lo strumento a sua disposizione sarebbe stato, a fronte dell'iniziativa esecutiva dell'amministrazione in forza di un credito prescritto, l'opposizione all'esecuzione. Laddove, però, nessuna iniziativa esecutiva viene posta in essere dall'amministrazione, l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso riportato, è inammissibile per difetto di interesse, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. Sgravio (così Cass., Sez. 3, Civile, n.
22946 del 10.11.2016).
Inoltre, è stato osservato che l'inammissibilità dell'opposizione deriverebbe pure in via generale dall'impossibilità di far valere, in via di azione, l'intervenuta estinzione per prescrizione di un diritto altrui, posto che seppure è vero che l'ordinamento, con la disciplina della prescrizione, attribuisce al soggetto passivo del rapporto la disponibilità dell'effetto estintivo, escludendone la rilevabilità d'ufficio,
l'attribuzione al debitore della scelta se far valere o meno l'estinzione della pretesa nei suoi confronti in dipendenza dell'inerzia del creditore, prolungata nel tempo, è strutturata, nella previsione normativa (artt.
2938 e 2939 c.c.) nella forma dell'eccezione, mentre deve escludersi, poiché estranea all'operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione, come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa essere fatta valere in via di azione – come avvenuto nell'ambito del procedimento di primo grado – di un'azione di mero accertamento.
Nella medesima direzione si sono espressi i Giudici di Piazza Cavour in fattispecie in cui l'impugnativa dell'estratto di ruolo era avvenuta nella consapevolezza che la cartella era stata regolarmente notificata e non opposta tempestivamente e che poi era stata annullata in autotutela ed in assenza di atti di esecuzione
(cfr. Cass., Sez. 6, Lavoro, n. 5443 del 25.02.2019 e Cass., Sez. 6, Lavoro, n. 6723 del 07.03.2019).
Nel caso di specie, sottoposto all'autorità del Giudice di Pace, l'opponente, odierno appellante, eccepiva fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo – e, nello specifico, la prescrizione – che legittimamente avrebbe potuto far valere con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione a fronte dell'iniziativa esecutiva eventualmente azionata dall'amministrazione che, in concreto, non è stata intrapresa o, comunque, non è stata fornita in atti la prova di una evidenza contraria (in tal senso, Cass. n. 7353 del
07.03.2022; Cass. n. 22295 del 13.09.2019; Cass. n. 6723 del 07.03.2019; Cass. n. 22946 del 10.11.2016;
Cass. n. 20618 del 13.10.2016).
Pertanto, avendo l'attore in primo grado, in assenza di qualsivoglia iniziativa esecutiva da parte dell'amministrazione, la possibilità di rivolgersi direttamente all'Agente per la riscossione in via di autotutela per eliminare la pretesa creditoria portata negli estratti di ruolo oggetto di impugnazione, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione di mero accertamento negativo.
L'appello proposto dall'appellante va, per tali ragioni, accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.
La relativa novità della questione e la sopravvenienza normativa costituita dal D.L. n. 146 del 2021, convertito in Legge n. 215 del 2021 nonché di molteplici orientamenti giurisprudenziali, anche in merito alla applicabilità della normativa sopravvenuta al giudizio, induce a disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n.
5251/2022 del 15.06.2022, depositata in cancelleria il 28.09.2022, proposto dalla Parte_1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
a) dichiara la contumacia degli appellati;
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile l'opposizione proposta dal sig. , dichiarandola inammissibile;
Controparte_5
c) compensa, tra le parti, le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 31 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'avv. Felice Sorrentino, GOP in tirocinio.