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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/09/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 383/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
), rappresentato e difeso da avv.te Parte_1 C.F._1
Viola Stefania Messa e Anna Gentile;
e
( ), rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
Luisa Di Pierro;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.2.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 CP_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati giusta sentenza non definitiva di separazione n. 2733 pronunciata dal Tribunale di Lecce e R.G.V.G. 383/2025
pubblicata in data 13/10/2021, passata in giudicato. Hanno precisato che dalla loro unione sono nate (08/03/2000), Persona_1 Persona_2
(26/04/2001) e (26/04/2001). Persona_3
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici (ricorso depositato in data 28/01/2025). In particolare, hanno concordato che:
a) Il IG. provvederà al mantenimento della figlia Parte_1
e della figlia , entrambe maggiorenni ma non Per_1 Per_3 economicamente autosufficienti che con lui coabitano in Lecce alla via Enzo Ferrari;
b) La IG.ra provvederà al mantenimento della CP_1 figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente che con lei coabita in Lecce alla via Salandra
n. 59;
c) nessuno dei due coniugi sarà tenuto alla corresponsione nei confronti dell'altro di alcun assegno di mantenimento e/o alimenti e/o assegno divorzile riconoscendo gli stessi di non averne diritto ed in ogni caso dichiarando di volervi rinunciare;
d) il IG. rinuncia alla domanda di assegnazione della casa Pt_1 coniugale sita in Lecce alla via Salandra n. 59, già di proprietà della IG.ra ; CP_1
e) la IG.ra rinuncia al pagamento delle somme CP_1 che le sarebbero dovute in forza dei provvedimenti presidenziali resi in sede di separazione a titolo di assegno di mantenimento, fatta eccezione per quelle già recuperate;
f) le spese legali sono integralmente compensate tra le parti
1.3.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del 09/05/2025).
2 R.G.V.G. 383/2025
1.4.- All'udienza del 14/04/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare il loro divorzio secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo con la precisazione che la condizione sub d) e la condizione sub e) devono intendersi non apposte in quanto meramente riproduttive di un accordo tra loro già concluso in sede separative e già pienamente efficace tra le parti.
Il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio così come precisate, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 383/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 28/01/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Lecce in data 20/06/1998 tra (RL (BT), Parte_1
20/03/1970) e (OG (BO), 26/03/1968) e CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 179, parte II, serie A, anno 1998;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo così come precisate all'udienza del 14/04/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale
3 R.G.V.G. 383/2025
dello stato civile del Comune di Lecce per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di conIGlio del 02/09/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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