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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2024, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5246/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5246/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PIVANO FLAVIA
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 30/09/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 01034 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 19/01/2003. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 12/05/2008.
Con ricorso depositato il 26/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne, ma non economicamente indipendente, rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1. La casa ex coniugale, di proprietà di entrambi i ricorrenti, rimane assegnata alla sig.ra Pt_2
fino a quando la figlia ormai maggiorenne, avrà stabile residenza e coabiterà con la
[...] Per_1 madre.
DÀ ATTO che:
2. Le spese condominiali saranno totalmente a carico della sig.ra fino a quando costei Parte_2 vi avrà stabile residenza e abitazione. Successivamente, gli oneri condominiali saranno divisi al 50% tra i ricorrenti.
3. Il box pertinenziale, in comproprietà, resterà in uso al sig. , il quale potrà anche Parte_1 locarlo a soggetti terzi.
4. La reciproca autonomia economica comporta che non è riconosciuto alcun assegno divorzile.
DISPONE che:
5. Ciascun genitore provvederà al mantenimento della figlia, ormai maggiorenne, ma non Per_1 ancora economicamente indipendente, per il periodo paritetico in cui la avrà con sé.
6. Le spese mediche straordinarie non coperte dal SSN, quelle scolastiche, ludiche e ricreative, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, così come previsto dal protocollo d'intesa del 15/03/2016 ed andranno, comunque, preventivamente concordate, qualora siano di importo superiore ad euro 500,00, successivamente documentate e rimborsate al genitore che le ha anticipate entro giorni quindici dalla richiesta, fatta mediante email e/o messaggio whatsapp.
DÀ ATTO che:
7. I ricorrenti, di comune accordo, intendono trasferire alla figlia, , la nuda proprietà Persona_2 dei seguenti beni immobili, così censiti : N.C.E.U. del comune di Torino - partita n. 1397529 – F.
1213 n. 288 sub. 17 – corso Palermo nr. 15, piano 3 zona cens. 1 categ. A/2 classe 2 vani 5,5 R.C.L.
2.530.000 (alloggio e cantina); F.1213 n. 288 sub. 32 – corso Palermo nr. 15 piano S1 zona cens. 1 categ. C/6 classe 4 mq. 32 R.C.L. 416.000 (autorimessa):
a) casa ex coniugale, sita in Torino, corso Palermo nr. 15/B, al piano terzo (quarto ft), distinta col n. 15, fra le coerenze: cortile comune, vano scala, vano ascensore, alloggio n. 25, corso
Palermo, alloggio n. 5, altro vano ascensore ed altro vano scale, facente parte dello stabile, sito in Torino, corso Palermo nr. 15 (scala A-B-C) e nr. 14/A, di via Perugia, edificato su terreno della superficie complessiva di circa mq. 1.711,26, distinto nella mappa catastale governativa terreni al F. 213, n. 288 ed al N.C.E.U. al F. 1213, n. 288; alle coerenze: corso
Palermo, proprietà e (mappale 204 del F. 171), via Pisa e via Perugia;
Per_3 Per_4
b) vano ad uso cantina, sito al piano interrato e distinto col n. 15 fra le coerenze: cantina n. 11, corridoio comune, cantina n. 17 ed altro corridoio comune;
c) vano ad uso autorimessa, al piano interrato, distinto col n. 7, fra le coerenze: autorimessa n.
5, corridoio cantine, autorimessa n. 8 ed area comune di manovra, sono così censiti : N.C.E.U. del comune di Torino - partita n. 1397529 – F. 1213 n. 288 sub. 17 – corso Palermo nr. 15, piano 3 zona cens. 1 categ. A/2 classe 2 vani 5,5 R.C.L. 2.530.000 (alloggio e cantina); F.1213
n. 288 sub. 32 – corso Palermo nr. 15 piano S1 zona cens. 1 categ. C/6 classe 4 mq. 32 R.C.L. 416.000 (autorimessa)
8. L'intesa di trasferimento della nuda proprietà alla figlia degli immobili, di cui al Persona_2 punto che precede, dirime le controversie tra i ricorrenti.
Le spese legali della presente procedura sono a carico solidale di entrambi i ricorrenti sulle spese di lite tra le parti. Pt_3
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
06/12/2024.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5246/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PIVANO FLAVIA
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 30/09/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 01034 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 19/01/2003. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 12/05/2008.
Con ricorso depositato il 26/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne, ma non economicamente indipendente, rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1. La casa ex coniugale, di proprietà di entrambi i ricorrenti, rimane assegnata alla sig.ra Pt_2
fino a quando la figlia ormai maggiorenne, avrà stabile residenza e coabiterà con la
[...] Per_1 madre.
DÀ ATTO che:
2. Le spese condominiali saranno totalmente a carico della sig.ra fino a quando costei Parte_2 vi avrà stabile residenza e abitazione. Successivamente, gli oneri condominiali saranno divisi al 50% tra i ricorrenti.
3. Il box pertinenziale, in comproprietà, resterà in uso al sig. , il quale potrà anche Parte_1 locarlo a soggetti terzi.
4. La reciproca autonomia economica comporta che non è riconosciuto alcun assegno divorzile.
DISPONE che:
5. Ciascun genitore provvederà al mantenimento della figlia, ormai maggiorenne, ma non Per_1 ancora economicamente indipendente, per il periodo paritetico in cui la avrà con sé.
6. Le spese mediche straordinarie non coperte dal SSN, quelle scolastiche, ludiche e ricreative, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, così come previsto dal protocollo d'intesa del 15/03/2016 ed andranno, comunque, preventivamente concordate, qualora siano di importo superiore ad euro 500,00, successivamente documentate e rimborsate al genitore che le ha anticipate entro giorni quindici dalla richiesta, fatta mediante email e/o messaggio whatsapp.
DÀ ATTO che:
7. I ricorrenti, di comune accordo, intendono trasferire alla figlia, , la nuda proprietà Persona_2 dei seguenti beni immobili, così censiti : N.C.E.U. del comune di Torino - partita n. 1397529 – F.
1213 n. 288 sub. 17 – corso Palermo nr. 15, piano 3 zona cens. 1 categ. A/2 classe 2 vani 5,5 R.C.L.
2.530.000 (alloggio e cantina); F.1213 n. 288 sub. 32 – corso Palermo nr. 15 piano S1 zona cens. 1 categ. C/6 classe 4 mq. 32 R.C.L. 416.000 (autorimessa):
a) casa ex coniugale, sita in Torino, corso Palermo nr. 15/B, al piano terzo (quarto ft), distinta col n. 15, fra le coerenze: cortile comune, vano scala, vano ascensore, alloggio n. 25, corso
Palermo, alloggio n. 5, altro vano ascensore ed altro vano scale, facente parte dello stabile, sito in Torino, corso Palermo nr. 15 (scala A-B-C) e nr. 14/A, di via Perugia, edificato su terreno della superficie complessiva di circa mq. 1.711,26, distinto nella mappa catastale governativa terreni al F. 213, n. 288 ed al N.C.E.U. al F. 1213, n. 288; alle coerenze: corso
Palermo, proprietà e (mappale 204 del F. 171), via Pisa e via Perugia;
Per_3 Per_4
b) vano ad uso cantina, sito al piano interrato e distinto col n. 15 fra le coerenze: cantina n. 11, corridoio comune, cantina n. 17 ed altro corridoio comune;
c) vano ad uso autorimessa, al piano interrato, distinto col n. 7, fra le coerenze: autorimessa n.
5, corridoio cantine, autorimessa n. 8 ed area comune di manovra, sono così censiti : N.C.E.U. del comune di Torino - partita n. 1397529 – F. 1213 n. 288 sub. 17 – corso Palermo nr. 15, piano 3 zona cens. 1 categ. A/2 classe 2 vani 5,5 R.C.L. 2.530.000 (alloggio e cantina); F.1213
n. 288 sub. 32 – corso Palermo nr. 15 piano S1 zona cens. 1 categ. C/6 classe 4 mq. 32 R.C.L. 416.000 (autorimessa)
8. L'intesa di trasferimento della nuda proprietà alla figlia degli immobili, di cui al Persona_2 punto che precede, dirime le controversie tra i ricorrenti.
Le spese legali della presente procedura sono a carico solidale di entrambi i ricorrenti sulle spese di lite tra le parti. Pt_3
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
06/12/2024.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.