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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/05/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2571/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – finanziamento personale
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Parte_1
Zambrano, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, come da CP_1 procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 19/03/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.04.2018 Parte_1 faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 191/2018, con il quale
[...] veniva ingiunto ai sig.ri e , in solido, il Parte_1 Parte_2 pagamento della somma di euro 53.596,88 oltre accessori in favore della in ragione della mancata restituzione integrale dell'importo Controparte_1 erogato in virtù del contratto di finanziamento n. 20102820823517, originariamente stipulato dalla con Findomestic Banca Parte_1
s.p.a., deducendo a motivi:
1. L'inesigibilità del credito avendo il Pt_2
attivato la procedura di composizione della crisi da
[...] sovraindebitamento;
2. L'improcedibilità per mancata osservanza del D.Lgs
n. 28/2010 che prevede l'esperimento del tentativo di mediazione;
3. La nullità del contratto di finanziamento per mancanza di forma scritta e omessa consegna del contratto sottoscritto anche dalla Findomestic;
4. L'illegittima applicazione e richiesta di interessi anatocistici e nullità dei criteri di calcolo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 degli interessi stante l'adozione del regime di ammortamento alla francese;
5. L'asserita nullità ex art. 1815, comma II c.c. per usurarietà del tasso di interesse pattuito in contratto, anche relativamente agli interessi moratori;
6.
La mancanza di prova scritta della somma ancora dovuta. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento della minor somma dovuta per il tramite di una ctu.
Costituitasi in giudizio, la quale cessionaria del credito Controparte_1 in origine facente capo alla Findomestic, rilevava che l'opponente non aveva contestato la sottoscrizione del contratto di finanziamento e l'erogazione del finanziamento, né di non aver provveduto a rimborsare integralmente l'importo finanziato e di aver ricevuto notizia della cessione relativa al credito di cui al contratto di finanziamento azionato. Riguardo alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento attivata dal coobbligato
[...]
, senza fornire alcun supporto probatorio, se non la produzione Parte_2 dell'estratto del PCT, da cui risulta semplicemente il deposito del ricorso, rilevava che essa non influiva sul giudizio di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, e, pertanto, sulla concessione o sulla sospensione della esecutorietà del decreto impugnato, atteso che la normativa in materia non prevede alcuna efficacia sospensiva delle azioni tese all'accertamento del credito, come da art. 10 della legge 27.01.2012 n.3 che prevede solo che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. Quanto al mancato esperimento del tentativo di mediazione, rilevava che ai sensi del comma IV, lett. a), dell'5 del D.lgs. n. 28/2010 la mediazione non diviene obbligatoria sino a quando, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice non si sia pronunciato in merito alle istanze inerenti la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Deduceva che il contratto di finanziamento era stato stipulato per iscritto ai sensi dell'art. 117
Tub con consegna di copia al cliente, come da dichiarazione scritta e sottoscritta dai mutuatari nel documento di richiesta, poi perfezionatosi con l'accettazione della Findomestic e l'erogazione della somma. Sul punto deduceva che ai sensi di Sezioni Unite della Cassazione, la mancata sottoscrizione della banca sul contratto di finanziamento non è necessaria per la validità del contratto, essendo sufficiente la sola sottoscrizione del cliente, atteso che il consenso negoziale della banca ben si può desumere alla stregua
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”. Evidenziava che la somma ancora dovuta dall'opponente era stata attestata ex art. 50 del D. LGS. 1° settembre 1993 n° 385 dal dirigente della banca e che in ogni caso per la prova del credito bastava la produzione del contratto, spettando alla debitrice provare di aver restituito l'intera somma. Sulla presunta illegittima capitalizzazione degli interessi, rilevava che il contratto di finanziamento non contemplava alcuna clausola anatocistica, ma solo un piano di ammortamento cd. “alla francese”, il quale per sua natura non prevedeva il calcolo di interessi composti, in quanto nel sistema a rata costante gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Precisava, infine, che per il contratto di finanziamento in esame, in relazione alla categoria di riferimento “credito personale”, era prevista al momento della stipula (settembre 2013), un tasso soglia usura pari a 19,1 punti percentuali, laddove il Tan applicato era pari al
8,95% ed il Tae pari al 9,32%, entrambi quindi di molto inferiori al tasso soglia;
ciò risultava anche per gli interessi di mora pattuiti al 14,60% annuo e, quindi, sempre inferiore alla soglia predetta. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza il Giudice, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del monitorio opposto, assegnava alle parti il termine di 15 giorni per esperire il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo. Venivano, quindi, assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'esito dei quali il giudice, non ritenendo necessaria una ctu contabile, faceva precisare le conclusioni. All'esito, il nuovo giudice assegnatario riservava la causa in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2
c.p.c.
L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Va preliminarmente rilevato che l'attivazione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento non ha alcuna influenza sui giudizi di cognizione attivati per ottenere una condanna giudiziale al pagamento del credito e del resto la procedura non è stata attivata dall'opponente ma dal condebitore solidale, senza dimostrare di aver inserito il credito della tra quelli di cui al sovraindebitamento. La CP_1 mediazione obbligatoria risulta esperita regolarmente nel corso del giudizio, dopo che il giudice ebbe a pronunciarsi sulla richiesta ex art. 648 c.p.c..
Risulta validamente concluso per iscritto il contratto di finanziamento, anche con consegna all'opponente della copia del contratto, anche se priva della firma di accettazione della banca, come da apposita dichiarazione scritta
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 apposta nel modulo contrattuale. La banca, da parte sua, ha dato il consenso con comportamento concludente al finanziamento richiesto, dettagliatamente descritto nel contenuto e nelle condizioni, dando esecuzione allo stesso, con erogazione della somma richiesta e l'applicazione delle condizioni indicate nella richiesta di finanziamento. In tal senso si è pronunciata anche Cass. S.U. con la nota sentenza sulla validità del contratto monofirma (sent. n.
898/2018). Quanto alle condizioni contrattuali, i tassi di interessi nominali ed effettivi annuali risultano pattuiti in misura di molto inferiori al tasso soglia, come correttamente rilevato dall'opposta e sopra descritto, anche rispetto al tasso moratorio, Esclusa l'usura, riguardo al piano di ammortamento alla francese, va rilevato che il contratto non prevede alcuna clausola anatocistica e che la tipologia di ammortamento non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, comportando che gli stessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Peraltro il contratto indica in modo preciso il piano di ammortamento con l'importo della rata mensile da pagare, il numero di rate da pagare, la scadenza delle rate. La rata è calcolata in modo fisso, costituita da una quota capitale e da una quota interessi, per cui, durante l'ammortamento, la quota capitale cresce, mentre la quota interessi diminuisce di conseguenza, il che consente di mantenere costante l'importo della rata stabilita in sede di sottoscrizione del contratto. Nel caso di specie, pertanto, non vi è alcuna indeterminatezza delle condizioni di contratto, atteso che il consumatore è posto nelle condizioni di sapere esattamente il costo di ogni singola rata e del complessivo finanziamento. Sul punto della legittimità del contratto di mutuo con piano di ammortamento alla francese si è pronunciata Cass. Civ. S.U. con sentenza n. 15340 del 29/5/2024.
In conclusione il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 con tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.051,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 5/05/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2571/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – finanziamento personale
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Parte_1
Zambrano, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, come da CP_1 procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 19/03/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.04.2018 Parte_1 faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 191/2018, con il quale
[...] veniva ingiunto ai sig.ri e , in solido, il Parte_1 Parte_2 pagamento della somma di euro 53.596,88 oltre accessori in favore della in ragione della mancata restituzione integrale dell'importo Controparte_1 erogato in virtù del contratto di finanziamento n. 20102820823517, originariamente stipulato dalla con Findomestic Banca Parte_1
s.p.a., deducendo a motivi:
1. L'inesigibilità del credito avendo il Pt_2
attivato la procedura di composizione della crisi da
[...] sovraindebitamento;
2. L'improcedibilità per mancata osservanza del D.Lgs
n. 28/2010 che prevede l'esperimento del tentativo di mediazione;
3. La nullità del contratto di finanziamento per mancanza di forma scritta e omessa consegna del contratto sottoscritto anche dalla Findomestic;
4. L'illegittima applicazione e richiesta di interessi anatocistici e nullità dei criteri di calcolo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 degli interessi stante l'adozione del regime di ammortamento alla francese;
5. L'asserita nullità ex art. 1815, comma II c.c. per usurarietà del tasso di interesse pattuito in contratto, anche relativamente agli interessi moratori;
6.
La mancanza di prova scritta della somma ancora dovuta. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento della minor somma dovuta per il tramite di una ctu.
Costituitasi in giudizio, la quale cessionaria del credito Controparte_1 in origine facente capo alla Findomestic, rilevava che l'opponente non aveva contestato la sottoscrizione del contratto di finanziamento e l'erogazione del finanziamento, né di non aver provveduto a rimborsare integralmente l'importo finanziato e di aver ricevuto notizia della cessione relativa al credito di cui al contratto di finanziamento azionato. Riguardo alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento attivata dal coobbligato
[...]
, senza fornire alcun supporto probatorio, se non la produzione Parte_2 dell'estratto del PCT, da cui risulta semplicemente il deposito del ricorso, rilevava che essa non influiva sul giudizio di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, e, pertanto, sulla concessione o sulla sospensione della esecutorietà del decreto impugnato, atteso che la normativa in materia non prevede alcuna efficacia sospensiva delle azioni tese all'accertamento del credito, come da art. 10 della legge 27.01.2012 n.3 che prevede solo che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. Quanto al mancato esperimento del tentativo di mediazione, rilevava che ai sensi del comma IV, lett. a), dell'5 del D.lgs. n. 28/2010 la mediazione non diviene obbligatoria sino a quando, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice non si sia pronunciato in merito alle istanze inerenti la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Deduceva che il contratto di finanziamento era stato stipulato per iscritto ai sensi dell'art. 117
Tub con consegna di copia al cliente, come da dichiarazione scritta e sottoscritta dai mutuatari nel documento di richiesta, poi perfezionatosi con l'accettazione della Findomestic e l'erogazione della somma. Sul punto deduceva che ai sensi di Sezioni Unite della Cassazione, la mancata sottoscrizione della banca sul contratto di finanziamento non è necessaria per la validità del contratto, essendo sufficiente la sola sottoscrizione del cliente, atteso che il consenso negoziale della banca ben si può desumere alla stregua
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”. Evidenziava che la somma ancora dovuta dall'opponente era stata attestata ex art. 50 del D. LGS. 1° settembre 1993 n° 385 dal dirigente della banca e che in ogni caso per la prova del credito bastava la produzione del contratto, spettando alla debitrice provare di aver restituito l'intera somma. Sulla presunta illegittima capitalizzazione degli interessi, rilevava che il contratto di finanziamento non contemplava alcuna clausola anatocistica, ma solo un piano di ammortamento cd. “alla francese”, il quale per sua natura non prevedeva il calcolo di interessi composti, in quanto nel sistema a rata costante gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Precisava, infine, che per il contratto di finanziamento in esame, in relazione alla categoria di riferimento “credito personale”, era prevista al momento della stipula (settembre 2013), un tasso soglia usura pari a 19,1 punti percentuali, laddove il Tan applicato era pari al
8,95% ed il Tae pari al 9,32%, entrambi quindi di molto inferiori al tasso soglia;
ciò risultava anche per gli interessi di mora pattuiti al 14,60% annuo e, quindi, sempre inferiore alla soglia predetta. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza il Giudice, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del monitorio opposto, assegnava alle parti il termine di 15 giorni per esperire il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo. Venivano, quindi, assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'esito dei quali il giudice, non ritenendo necessaria una ctu contabile, faceva precisare le conclusioni. All'esito, il nuovo giudice assegnatario riservava la causa in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2
c.p.c.
L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Va preliminarmente rilevato che l'attivazione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento non ha alcuna influenza sui giudizi di cognizione attivati per ottenere una condanna giudiziale al pagamento del credito e del resto la procedura non è stata attivata dall'opponente ma dal condebitore solidale, senza dimostrare di aver inserito il credito della tra quelli di cui al sovraindebitamento. La CP_1 mediazione obbligatoria risulta esperita regolarmente nel corso del giudizio, dopo che il giudice ebbe a pronunciarsi sulla richiesta ex art. 648 c.p.c..
Risulta validamente concluso per iscritto il contratto di finanziamento, anche con consegna all'opponente della copia del contratto, anche se priva della firma di accettazione della banca, come da apposita dichiarazione scritta
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 apposta nel modulo contrattuale. La banca, da parte sua, ha dato il consenso con comportamento concludente al finanziamento richiesto, dettagliatamente descritto nel contenuto e nelle condizioni, dando esecuzione allo stesso, con erogazione della somma richiesta e l'applicazione delle condizioni indicate nella richiesta di finanziamento. In tal senso si è pronunciata anche Cass. S.U. con la nota sentenza sulla validità del contratto monofirma (sent. n.
898/2018). Quanto alle condizioni contrattuali, i tassi di interessi nominali ed effettivi annuali risultano pattuiti in misura di molto inferiori al tasso soglia, come correttamente rilevato dall'opposta e sopra descritto, anche rispetto al tasso moratorio, Esclusa l'usura, riguardo al piano di ammortamento alla francese, va rilevato che il contratto non prevede alcuna clausola anatocistica e che la tipologia di ammortamento non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, comportando che gli stessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Peraltro il contratto indica in modo preciso il piano di ammortamento con l'importo della rata mensile da pagare, il numero di rate da pagare, la scadenza delle rate. La rata è calcolata in modo fisso, costituita da una quota capitale e da una quota interessi, per cui, durante l'ammortamento, la quota capitale cresce, mentre la quota interessi diminuisce di conseguenza, il che consente di mantenere costante l'importo della rata stabilita in sede di sottoscrizione del contratto. Nel caso di specie, pertanto, non vi è alcuna indeterminatezza delle condizioni di contratto, atteso che il consumatore è posto nelle condizioni di sapere esattamente il costo di ogni singola rata e del complessivo finanziamento. Sul punto della legittimità del contratto di mutuo con piano di ammortamento alla francese si è pronunciata Cass. Civ. S.U. con sentenza n. 15340 del 29/5/2024.
In conclusione il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 con tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.051,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 5/05/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5