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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/02/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 11/02/2025, ha pronunciato, ex art.127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3254/2023 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , Parte_1
c.f , rappresentata e difesa dall'avv. MASTRANTONIO CATENA, giusta C.F._1
procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ATZENI OLIVIERO;
- resistente -
OGGETTO: post atp invalidità civile e handicap grave
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/10/2023, esponeva: Parte_1
- Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G.1799/22, per l'accertamento e il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o in subordine all'assegno mensile di assistenza, nonché per il riconoscimento dello status di portatore di handicap ex art. 3 comma
3 L.104/92;
- che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato un grado di invalidità in misura non sufficiente all'ottenimento delle prestazioni richieste;
- che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
- che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare una invalidità totale o in misura pari al 74%, nonché il riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità, sin dalla data della domanda amministrativa;
- che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni. Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale da renderla totalmente invalida, o in subordine invalida in misura pari al 74%, e meritevole dei benefici di cui all'art.3 comma 3 L.104/92 sin dalla data della domanda CP_ amministrativa, e condannarsi l' al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi. CP_ L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza comunque nel merito per assenza del requisito sanitario nella data indicata dalla ricorrente.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, depositate note di trattazione scritta la causa, istruita documentatamente e previo rinnovo/supplemento di CTU, veniva decisa con la presente sentenza emessa ex art. 429
c.p.c.
Oggetto della domanda principale è costituito dalla pensione di inabilità, prevista dall'art. 12 della legge 118/71, assicurata “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa” (100%).
La domanda subordinata ha ad oggetto il beneficio assistenziale dell'assegno mensile di invalidità, previsto dall'art. 13 della legge 118/71 e assicurato “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 %, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste … con le stesse condizioni e modalità previste per
l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12”.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di
, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente Parte_1
si rinvia, le patologie da cui la stessa risulta affetta, evidenziando la sua condizione di portatrice di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 L.104/92 e invalida civile in misura del 69% a decorrere da maggio 2024. (cfr. CTU, in atti).
Le conclusioni del CTU meritano, pertanto, di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione, che non vengono affatto scalfite dalle censure proposte dalla parte ricorrente, anche a mezzo del proprio consulente tecnico di parte.
Infatti, in ordine ai rilievi di parte ricorrente, ha specificato che: “La diagnosi di occhio secco che è formulata nei due certificati sopra indicati si basa sull'esito del test di HI (si ritiene test di HI1) il cui valore è in entrambi i casi è di 7 mm/min. Ciò dimostra una disfunzione lacrimale non severa. Nel caso in oggetto si ritiene che l'iposecrezione lacrimale, evidenziata dal test di
HI, sia associata all'artrite reumatoide (malattia di cui è affetta la ricorrente). Con riferimento all'uveite, che è un'infiammazione dell'uvea anch'essa spesso associata a malattie autoimmuni, è indubbio che la ricorrente ne abbia sofferto, come dimostra la documentazione medica agli atti rilasciata da strutture pubbliche (vedi referto visita oculistica del 07.05.24 presso Policlinico Me;
vedi referto visita oculistica dell'08.05.24 presso Policlinico Me presso Policlinico Me). Dall' esame degli atti (documentazione medica) risulta che, a seguito dell'intervento terapeutico praticato, si siano ottenuti risultati del tutto soddisfacenti con conseguente mancanza di danno, come dimostra lo stesso referto di visita oculistica dell'08.05.24 e il referto di visita oculistica del 03.07.24 (Policlinico di Messina). Non si ravvisano, pertanto, esiti permanenti di danno (e quindi di danno invalidante).”
In definitiva, va dichiarato che non si trova nelle Parte_1
condizioni sanitarie legittimanti né la pensione di inabilità nè l'assegno mensile di assistenza né lo status di portatore di handicap con connotazione di gravità.
In presenza della dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c., la ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP.
Restano a carico dell' le spese di CTU liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante p.t., con ricorso depositato il 18/10/2023 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che è portatrice di handicap ai sensi dell'art.3 Parte_1
comma 1 L.104/92 e invalida civile in misura del 69% a decorrere da maggio 2024, e non si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti né la pensione di inabilità nè l'assegno mensile di assistenza né lo status di portatore di handicap con connotazione di gravità.
- Rigetta ogni altra domanda;
- Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di atp;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate separatamente. CP_1
Così deciso in Patti, 11/02/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena