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Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/06/2024, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2882 del R.G.A.C. dell'anno 2022 vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Parte_1 dell'avvocato BROGNO GIUSEPPE e dell'avvocato BELMONTE CONCETTA
ATTORE- OPPONENTE
E
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avvocato DI CECCO Controparte_1
GIUSTINO
CONVENUTO - OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha proposto opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 713/2022, del 17.05.2022 e notificato in data 21.06.2022, con cui il Tribunale di Cosenza ha ad essa intimato il pagamento, in favore di , della somma di euro Controparte_1
223.866,30 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, in forza di una serie Org di fatture emesse negli anni 2020, 2021 e 2022 per fornitura del servizio di connettività .
L'opponente ha eccepito l'integrale pagamento delle somme dovute alla parte opposta risultando ad essa corrisposta la somma di euro 274.478,81, al netto dell'IVA ed ha, in conseguenza, chiesto al
Tribunale di “dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del ricorso e del conseguente decreto ingiuntivo n. 713/2022, R.G. n. 1871/2022, per i motivi indicati in narrativa, con ogni conseguenziale statuizione di legge;
nel merito, dichiarare che l' Controparte_2
non è debitrice di alcuna somma nei confronti di controparte per tutte le motivazioni in
[...] narrativa articolate, qui ripetute e trascritte e, in accoglimento dell'odierna opposizione dichiarare nullo e/o illegittimo e/o annullare e/o revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo n. 713/2022, R.G. n.
1871/2022, con ogni conseguenziale statuizione di legge;
dichiarare comunque non dovuti gli interessi moratori di cui al D. Lgs 231/2002, con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Costituitasi in giudizio, ha resistito all'opposizione evidenziano preliminarmente Controparte_1
Part come la fattura n. n. AN12840273, di cui l' ha eccepito il pagamento, non sia oggetto dell'ingiunzione con cui si è invece richiesto il pagamento delle fatture nn. AO04915134,
AN20747936, ZZ30514490, AM21532603, ZZ30514489. Ha quindi rappresentato che le fatture nn.
AO04915134, AN20747936, ZZ30514490 sono state pagate in data 20.06.2022, quando il decreto ingiuntivo opposto era già in notifica, essendo stato consegnato all' il 17.06.2022 e notificato Pt_3 il 21.06.2022. ha preso atto, invece, del pagamento della fattura n. ZZ30514489 ribadendo CP_1 che l'importo di euro 32.070,21 relativo alla fattura n. AM21532603 non risulta a tutt'oggi corrisposto. Per quanto esposto, ritenuta la fondatezza della pretesa creditoria azionata col m monitorio, l'opposta ha chiesto al Tribunale, previa concessione della provvisoria esecuzione parziale dell'ingiunzione per l'importo di euro 32.070,21 ovvero emissione di ordinanza ingiunzione per pari importo ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., di “accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti dell'opponente per la fornitura dei servizi meglio individuati in narrativa e, CP_1 per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del credito a favore di il tutto per le CP_1 causali meglio indicate in narrativa, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole scadenze sino al saldo”, vinti le spese e gli onorari di lite.
Disattese le richieste preliminari di e concessi i termini di cui all'art. 183, comma Controparte_1
6 c.p.c., in difetto di istanze di prova costituenda, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione, sulle conclusioni cartolari delle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
L'opposizione è fondata nei limiti di cui appresso. Incontestati il rapporto contrattuale tra le parti e l'esecuzione delle prestazioni da arte di
[...]
, si osserva che, nelle more della notifica del decreto ingiuntivo opposto, l' CP_1 Parte_2 ha provveduto all'integrale pagamento delle fatture nn. AO04915134, AN20747936, ZZ30514490 e
ZZ30514489 sono state pagate in data 20.06.2022.
Part La residua fattura n. AM21532603 risulta, infine, pagata dall' in corso di causa, con ordinativo di pagamento del 21.03.2023.
Essendo stata integralmente estinta l'obbligazione portata dall'ingiunzione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'ingiunzione revocata nulla più dovendo l' Parte_2
a in relazione alla pretesa creditoria portata dal decreto ingiuntivo opposto (in tal senso, CP_1 cfr. Cass. civ., n.11660/2007 secondo cui “in materia di decreto ingiuntivo, il fatto estintivo sopravvenuto alla pronuncia resa nella fase monitoria, ove sia idoneo a precludere una decisione sul merito della pretesa azionata, è destinato a travolgere la pronuncia stessa. L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità
e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza. Ne deriva che, se il debito su cui si fonda il decreto ingiuntivo risulti anche parzialmente pagato in un momento posteriore all'emissione del decreto, si deve comunque revocare in toto il decreto opposto”).
L'intervenuto pagamento delle fatture in parte nelle more della notifica dell'ingiunzione e in parte
(fattura n. AM21532603) in corso di causa giustifica la compensazione per 2/3 delle spese di lite poste a carico dell' in ragione della sua soccombenza, quale debitrice convenuta sostanziale Parte_2
(valore della causa compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 con applicazione del minimo tariffario in ragion e della ordinarietà delle questioni trattate, e quindi: fase di studio euro 1.276,00, fase introduttiva euro 814,00, fase di trattazione euro 2.835,00, fase decisoria euro 2.127,00).
In punto di regolamentazione delle spese di lite, nel caso in cui il pagamento intervenga in pendenza della lite, si veda, oltre a Cass. civ., n. 11660/2007, l'ordinanza della S.C. n. 18125 del 21 luglio 2017 ove si è chiarito che “l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di esso e all'esito del giudizio di opposizione - è unico”
e che, di conseguenza, “la valutazione di soccombenza… va comunque rapportata all'esito finale della lite … sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità”. Non si ravvisano, invece, gli estremi per la condanna dell'opponente richiesta da Controparte_1 ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo gravato;
- accerta e dichiara che nulla l' deve a in relazione al credito Parte_2 Controparte_1 azionato con l'ingiunzione revocata;
- condanna l' al pagamento delle spese legali sostenute da parte opposta che, Parte_2 compensate per 2/3, liquida in euro 2.352,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge.
Cosenza, 05/06/2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo