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Ordinanza 7 marzo 2025
Ordinanza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, ordinanza 07/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 767/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, così costituito:
• Dott.ssa Rosario Vacirca Presidente
• Dott. Davide Naldi Giudice relatore
• Dott.ssa Sara Antonelli Giudice
nel procedimento di reclamo iscritto al n. r.g. 767/2024 promosso da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. Ilaria Di Simone C.F._2
RECLAMANTI contro
(C.F. in persona del l.r.p.t., procuratrice di con CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 il patrocinio, congiunto e disgiunto, dell'avv. Alessandro Barbaro (c.f. e C.F._3 dell'avv. Andrea Aloi (c.f. ); C.F._4
(di seguito , (P.I.: Parte_3 Parte_3
), in persona del suo l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Sebastiano Sallemi (C.F.: P.IVA_2
) C.F._5
RECLAMATI avverso
l'Ordinanza emessa in data 08.08.2024 dal Giudice dell'Esecuzione, dott. Davide Palazzo, nel procedimento R.G.E. n. 85/2012 promosso dagli odierni reclamanti in opposizione all'atto di pignoramento ai sensi degli artt. 615 comma 2 c.p.c., con la quale è stata respinta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva a seguito delle note di udienza depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro il termine del
12.02.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1 Giova premettere che con atto di precetto regolarmente notificato alla controparte la
[...]
ha intimato il pagamento in solido dell'importo di euro Parte_4
26.029,87 agli odierni reclamanti, quali fideiussori, e alla debitrice in virtù del decreto CP_3
ingiuntivo n. 256/2011 reso dal Tribunale di Enna il 27.9.2011;
Con il medesimo atto di precetto è stato altresì ingiunto alla il pagamento di € 49.486,76 CP_3
oltre interessi ed accessori, dovuti in virtù del contratto di mutuo fondiario - ai sensi dell'art. 38 e seguenti del D.L. vo 1° settembre 1993 n. 385, in Notar di Enna, rep. 30648 e racc. Persona_1
12780 del 07.10.2009, registrato in Enna l'08.10.2009, al n° 609, munito di formula esecutiva apposta l'08.08.2009.
In forza dei suindicati titoli esecutivi è stata promossa l'esecuzione immobiliare iscritta al n.
85/2012 R.G.E.I. del Tribunale di Enna.
Con atto di opposizione gli esecutati hanno chiesto al G.E.:
“1) Sospendere la procedura esecutiva, in relazione ai restanti lotti, oggetto di pignoramento di proprietà di , al fine di accertare e, per l'effetto dichiarare l'intervenuta Parte_2 decadenza ex art. 1957 cc, dell'azione nei confronti dei fideiussori;
2) condannare gli opposti al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
A seguito dell'opposizione, il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione “ritenendo l'infondatezza, prima facie, dell'opposizione in quanto i titoli posti a base dell'esecuzione sono decreti ingiuntivi, di modo che le eccezioni spiegate andavano proposte mediante opposizione a decreto ingiuntivo”.
e contestano l'ordinanza reclamata: Parte_1 Parte_2
- per omessa motivazione sulla decadenza ex art. 1957 c.c.;
- per illegittimità della procedura, in quanto il contratto di finanziamento fondiario ex art. 474 c.p.c., sarebbe privo dei requisiti per valere come titolo esecutivo.
Costituitesi anche nel procedimento di reclamo la e la CP_1 Controparte_4 hanno chiesto dichiararsi l'improcedibilità del reclamo nonché il suo rigetto in
[...]
quanto infondato.
****
Il Collegio ritiene che il G.E. ha correttamente fatto applicazione dei principi in materia di opposizione all'esecuzione.
A tal proposito giova richiamare il principio di diritto affermato in giurisprudenza per cui “in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale (nella specie decreto ingiuntivo), la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo
2 esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso (vd.
Cass. n. 1935/1994; Cass. n. 2742/1999; Cass. n. 3277/2015).
Ed invero, l'opposizione a decreto ingiuntivo costituisce una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) e ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione: spetta quindi al giudice di questo giudizio dirimere ogni questione relativa alla sussistenza del credito, in quanto l'ordinamento ha previsto uno specifico mezzo di impugnazione a disposizione del debitore ingiunto per contestare l'altrui pretesa. Peraltro, è lo stesso legislatore ad aver previsto il potere per il giudice della cognizione di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto, provvedimento questo che esplica automaticamente i suoi effetti anche nel procedimento esecutivo eventualmente già iniziato.
Il Giudice dell'esecuzione, invece, nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato.
E ciò non solo quando, ovviamente, il provvedimento sia già coperto da giudicato, ma anche quando il titolo sia dotato per legge o dal giudice di efficacia esecutiva provvisoria.
Il limite in parola comporta che nel corso del giudizio di opposizione a precetto o all'esecuzione non
è possibile incidere sulle vicende del processo di cognizione in corso, nel quale il titolo esecutivo provvisorio, a base del precetto e/o dell'esecuzione, si è formato ed è in discussione (cfr. da ultimo
Cass. 26948/14 e 26732/14).
Deve invero rilevarsi che il Giudice dell'esecuzione - in via residuale - può occuparsi unicamente di eventuali fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero concernenti la interpretazione del medesimo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva.
Ed infatti, “con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo”
(Cass. 8928 del 18/04/2006); “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione” (Cass. n. 12911/2012).
Orbene, sulla scorta di tale premessa non meritano accoglimento le contestazioni sollevate dai reclamanti.
3 Ed invero, il precetto notificato agli attuali reclamanti, correttamente notificato e non opposto, deriva dalla somma loro intimata con il decreto ingiuntivo n. 256/11.
La circostanza che il medesimo atto di precetto intimi altresì la somma derivante dal contratto di mutuo fondiario del 07/10/2009 è irrilevante, atteso che la richiesta di quest'ultima è rivolta esclusivamente alla società AR e non agli attuali reclamanti, che, come detto, sono destinatari unicamente della somma richiesta con il precedente decreto ingiuntivo.
Inoltre anche la società era stata condannata al pagamento di euro 26.029,87.
L'atto di precetto in tal senso è chiaro:
4 Ciò premesso, devono condividersi le argomentazioni dedotte in seno all'ordinanza impugnata dal
Giudice dell'esecuzione, in quanto il pignoramento è stato effettuato sulla scorta del decreto ingiuntivo ai fideiussori del contratto di finanziamento concesso alla in data CP_5
24.06.2009.
Alla luce di tutte le argomentazioni esposte, non si riscontrano ragioni per sospendere la procedura esecutiva.
Il ricorso deve quindi essere rigettato e i reclamanti, in solido tra loro, essere condannati alla rifusione delle spese processuali in favore di (C.F. ) in persona del l.r.p.t., CP_1 P.IVA_1 procuratrice di ed in favore Controparte_2 Controparte_4
[... esse sono liquidate sui valori minimi, previsti per i procedimenti cautelari, tenuto conto del credito oggetto di causa, con esclusione della fase istruttoria.
Si dà atto, inoltre, dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, con obbligo del reclamante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciandosi nel reclamo R.G. 767/2024:
- rigetta il reclamo e conferma l'ordinanza impugnata;
- condanna e , in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di in persona del l.r.p.t., procuratrice di di CP_1 Controparte_2
euro 1.150,00, oltre accessori come per legge;
- condanna e , in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore di di euro 1.150,00, oltre Controparte_4
accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- si dà atto, inoltre, dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, con obbligo del reclamante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione;
Enna, 06/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Naldi Dott. Rosario Vacirca
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, così costituito:
• Dott.ssa Rosario Vacirca Presidente
• Dott. Davide Naldi Giudice relatore
• Dott.ssa Sara Antonelli Giudice
nel procedimento di reclamo iscritto al n. r.g. 767/2024 promosso da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. Ilaria Di Simone C.F._2
RECLAMANTI contro
(C.F. in persona del l.r.p.t., procuratrice di con CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 il patrocinio, congiunto e disgiunto, dell'avv. Alessandro Barbaro (c.f. e C.F._3 dell'avv. Andrea Aloi (c.f. ); C.F._4
(di seguito , (P.I.: Parte_3 Parte_3
), in persona del suo l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Sebastiano Sallemi (C.F.: P.IVA_2
) C.F._5
RECLAMATI avverso
l'Ordinanza emessa in data 08.08.2024 dal Giudice dell'Esecuzione, dott. Davide Palazzo, nel procedimento R.G.E. n. 85/2012 promosso dagli odierni reclamanti in opposizione all'atto di pignoramento ai sensi degli artt. 615 comma 2 c.p.c., con la quale è stata respinta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva a seguito delle note di udienza depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro il termine del
12.02.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1 Giova premettere che con atto di precetto regolarmente notificato alla controparte la
[...]
ha intimato il pagamento in solido dell'importo di euro Parte_4
26.029,87 agli odierni reclamanti, quali fideiussori, e alla debitrice in virtù del decreto CP_3
ingiuntivo n. 256/2011 reso dal Tribunale di Enna il 27.9.2011;
Con il medesimo atto di precetto è stato altresì ingiunto alla il pagamento di € 49.486,76 CP_3
oltre interessi ed accessori, dovuti in virtù del contratto di mutuo fondiario - ai sensi dell'art. 38 e seguenti del D.L. vo 1° settembre 1993 n. 385, in Notar di Enna, rep. 30648 e racc. Persona_1
12780 del 07.10.2009, registrato in Enna l'08.10.2009, al n° 609, munito di formula esecutiva apposta l'08.08.2009.
In forza dei suindicati titoli esecutivi è stata promossa l'esecuzione immobiliare iscritta al n.
85/2012 R.G.E.I. del Tribunale di Enna.
Con atto di opposizione gli esecutati hanno chiesto al G.E.:
“1) Sospendere la procedura esecutiva, in relazione ai restanti lotti, oggetto di pignoramento di proprietà di , al fine di accertare e, per l'effetto dichiarare l'intervenuta Parte_2 decadenza ex art. 1957 cc, dell'azione nei confronti dei fideiussori;
2) condannare gli opposti al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
A seguito dell'opposizione, il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione “ritenendo l'infondatezza, prima facie, dell'opposizione in quanto i titoli posti a base dell'esecuzione sono decreti ingiuntivi, di modo che le eccezioni spiegate andavano proposte mediante opposizione a decreto ingiuntivo”.
e contestano l'ordinanza reclamata: Parte_1 Parte_2
- per omessa motivazione sulla decadenza ex art. 1957 c.c.;
- per illegittimità della procedura, in quanto il contratto di finanziamento fondiario ex art. 474 c.p.c., sarebbe privo dei requisiti per valere come titolo esecutivo.
Costituitesi anche nel procedimento di reclamo la e la CP_1 Controparte_4 hanno chiesto dichiararsi l'improcedibilità del reclamo nonché il suo rigetto in
[...]
quanto infondato.
****
Il Collegio ritiene che il G.E. ha correttamente fatto applicazione dei principi in materia di opposizione all'esecuzione.
A tal proposito giova richiamare il principio di diritto affermato in giurisprudenza per cui “in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale (nella specie decreto ingiuntivo), la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo
2 esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso (vd.
Cass. n. 1935/1994; Cass. n. 2742/1999; Cass. n. 3277/2015).
Ed invero, l'opposizione a decreto ingiuntivo costituisce una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) e ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione: spetta quindi al giudice di questo giudizio dirimere ogni questione relativa alla sussistenza del credito, in quanto l'ordinamento ha previsto uno specifico mezzo di impugnazione a disposizione del debitore ingiunto per contestare l'altrui pretesa. Peraltro, è lo stesso legislatore ad aver previsto il potere per il giudice della cognizione di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto, provvedimento questo che esplica automaticamente i suoi effetti anche nel procedimento esecutivo eventualmente già iniziato.
Il Giudice dell'esecuzione, invece, nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato.
E ciò non solo quando, ovviamente, il provvedimento sia già coperto da giudicato, ma anche quando il titolo sia dotato per legge o dal giudice di efficacia esecutiva provvisoria.
Il limite in parola comporta che nel corso del giudizio di opposizione a precetto o all'esecuzione non
è possibile incidere sulle vicende del processo di cognizione in corso, nel quale il titolo esecutivo provvisorio, a base del precetto e/o dell'esecuzione, si è formato ed è in discussione (cfr. da ultimo
Cass. 26948/14 e 26732/14).
Deve invero rilevarsi che il Giudice dell'esecuzione - in via residuale - può occuparsi unicamente di eventuali fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero concernenti la interpretazione del medesimo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva.
Ed infatti, “con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo”
(Cass. 8928 del 18/04/2006); “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione” (Cass. n. 12911/2012).
Orbene, sulla scorta di tale premessa non meritano accoglimento le contestazioni sollevate dai reclamanti.
3 Ed invero, il precetto notificato agli attuali reclamanti, correttamente notificato e non opposto, deriva dalla somma loro intimata con il decreto ingiuntivo n. 256/11.
La circostanza che il medesimo atto di precetto intimi altresì la somma derivante dal contratto di mutuo fondiario del 07/10/2009 è irrilevante, atteso che la richiesta di quest'ultima è rivolta esclusivamente alla società AR e non agli attuali reclamanti, che, come detto, sono destinatari unicamente della somma richiesta con il precedente decreto ingiuntivo.
Inoltre anche la società era stata condannata al pagamento di euro 26.029,87.
L'atto di precetto in tal senso è chiaro:
4 Ciò premesso, devono condividersi le argomentazioni dedotte in seno all'ordinanza impugnata dal
Giudice dell'esecuzione, in quanto il pignoramento è stato effettuato sulla scorta del decreto ingiuntivo ai fideiussori del contratto di finanziamento concesso alla in data CP_5
24.06.2009.
Alla luce di tutte le argomentazioni esposte, non si riscontrano ragioni per sospendere la procedura esecutiva.
Il ricorso deve quindi essere rigettato e i reclamanti, in solido tra loro, essere condannati alla rifusione delle spese processuali in favore di (C.F. ) in persona del l.r.p.t., CP_1 P.IVA_1 procuratrice di ed in favore Controparte_2 Controparte_4
[... esse sono liquidate sui valori minimi, previsti per i procedimenti cautelari, tenuto conto del credito oggetto di causa, con esclusione della fase istruttoria.
Si dà atto, inoltre, dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, con obbligo del reclamante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciandosi nel reclamo R.G. 767/2024:
- rigetta il reclamo e conferma l'ordinanza impugnata;
- condanna e , in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di in persona del l.r.p.t., procuratrice di di CP_1 Controparte_2
euro 1.150,00, oltre accessori come per legge;
- condanna e , in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore di di euro 1.150,00, oltre Controparte_4
accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- si dà atto, inoltre, dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, con obbligo del reclamante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione;
Enna, 06/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
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