Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE di REGGIO EMILIA
Sezione Fallimentare Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
Presidente dott. Francesco Parisoli
giudice rel. dott. ssa Simona Boiardi
giudice dott. Damiano Dazzi
nella causa iscritta al numero 4307 ruolo generale dell'anno 2023, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 1 ottobre 2024, promossa da:
Controparte_1 costituita ai sensi della legge 30 sociale € 10.000,00aprile 1999 n. 130, capitale
31015interamente versato, con sede legale in
Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, iscritta
Treviso-Belluno avente al Registro delle Imprese di iscritta nell'Elenco delle SPV C.F. /P.I. P.IVA 1 al n. 35461.3 giusta procura speciale del 05.06.2018
a rogito del Notaio Persona 1 in Milano, Rep.
n. 61382, Racc. n. 11769, e per essa
[...] con sede in 20159 Milano (MI), Via Controparte_2 Valtellina n. 15/17, capitale sociale di € 100.000,00
interamente versato, iscritta al Registro delle
Lodi (C.F./P.I. Imprese di Milano, Monza, Brianza,
P.IVA 2 ), giusta procura speciale del 09.05.2019 a rogito del Notaio Persona 2 in Milano, Rep.
n. 140.484 - Racc. n. 35.372 rilasciata da
[...]
Controparte_3 in persona del procuratore speciale Dott.ssa Parte 1 (c.f.
C.F. 1 giusta procura del Dott.
[...]
CP 4 nella sua qualità di Consigliere di [...]
Notaio Per 2autenticata il 24/05/2021 dal
in Milano, rep. 144.391,[...] racc. 37.236 e al registrata a Milano DP II in data 27/05/2021 n.
difesa dall'Avv. 1T, rappresentata54297, serie e
Andrea Davide Arnaldi del Foro di Milano (C.F.
), in forza ed in virtù della procuraC.F. 2
alle liti in atti opponente
contro e di Controparte_5
(p.iva: P.IVA 3 con sede in CP 5
Reggiolo (RE), Via Chopin n. 21, in persona del
curatore fallimentare Avv. CP 6 rappresentato e difeso dall'Avv. Giampaolo Riva presso il cui studio legale sito in Reggio Emilia, via Nacchi, 3 ha eletto domicilio
opposto ha pronunciato il seguente:
decreto
Con ricorso ex art. 98 legge fallimentare, CP_1 proponeva opposizione avverso il decreto del 17
[...]
delegato, dott. ottobre 2023 emesso dal giudice
Niccolò Stanzani Maserati, nella parte in cui ammetteva al passivo del Controparte_5
e di CP 5 il
[...] credito di euro €228.571,92, relativo al contratto di mutuo ipotecario Rep. 124.947 Racc. 21.100 senza riconoscere il privilegio richiesto.
L'opponente ha dato atto che:
- con atto di cessione di crediti ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 stipulato in data
27.12.2004, Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l.
cedeva alla Controparte_7 [...] una pluralità di crediti
individuabili in blocco, comprensivi di quello vantato nei confronti di Controparte_5
[...] ; con atto di fusione stipulato in data 20.12.2011 veniva incorporata per Controparte_8 fusione nel Controparte_9 in data 1.1.2017 diveniva operante la fusione tra
-
e la [...] Controparte_9
Controparte 10
-a detta data il Banco BPM Società per azioni subentrava di pieno diritto in tutti i rapporti giuridici, di qualsiasi natura, facenti capo alle
Società Partecipanti alla fusione;
-Banco BPM S.p.a. concludeva con 1' opponente un
contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco,
comprensivo di quelli vantati nei confronti di
Controparte_5
-in data 7.12.2006, Banco Popolare di Verona S.c.r.l.
stipulava con Controparte_5
contratto di mutuo fondiario Rep. 117.611 Racc. 17.910 di euro 1.700.000; a garanzia del capitale e degli accessori veniva iscritta ipoteca volontaria di primo grado sugli immobili di proprietà di
[...]
CP 5 siti in Novellara (RE); CP 5
-in data 22.3.2010, Controparte_8 stipulava
Controparte_5 il con contratto di mutuo ipotecario Rep. 124.947 Racc. 21.100 di euro 200.000,00; a garanzia del capitale e degli accessori veniva iscritta ipoteca volontaria di primo grado sugli immobili di proprietà di Immobiliare
Controparte_5 siti in Campagnola Emilia
(RE); data 19.07.2013; Banco Popolare Soc. Coop.
-in l'emissione del decreto ingiuntivo otteneva provvisoriamente esecutivo n. 2815/2013, munito di
formula esecutiva in data 25.7.2013, con il quale il Tribunale di Reggio Emilia ingiungeva a
[...]
di pagare la somma di euro Controparte_5
146.697,38;
-in virtù del predetto decreto, in data 25.7.2013,
veniva iscritta ipoteca giudiziale per euro 200.000,00
in favore di Banco Popolare Soc. Coop. sugli immobili di proprietà di Controparte_5 siti in Reggiolo (RE) e ulteriore ipoteca giudiziale
200.000,00 sugli immobili siti in Gonzagaper euro
(MN);
Controparte 5 instaurava Controparte_5
giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.
2815/2013 e con sentenza n. 719/2018 il Tribunale di
Reggio Emilia condannava CP_5 Controparte_5 al pagamento della minor somma di euro
[...]
51.496,40;
-nonostante 1 reiterati solleciti, la società
debitrice non provvedeva al pagamento del dovuto e con
sentenza n. 12/2021 emessa in data 26.04.2021 il
Tribunale di Reggio Emilia dichiarava il fallimento di e di CP 5 Controparte_5
[...] ;
- in data 28.12.2017, Controparte 1 instaurava la procedura esecutiva immobiliare RGE 177/2017, in forza del mutuo ipotecario Rep. 124.947 Racc. 21.110, per
-
poi intervenire nella stessa in forza del mutuo
fondiario Rep. 117.611 Racc. 17.910;
- in data 25.9.2019 e 9.12.2019, venivano venduti, con
decreto di trasferimento ante dichiarazione di fallimento, i beni ipotecati in forza del mutuo
ipotecario Rep. 124.947 Racc. 21.110, crediti per i
-
era stata ammessa al quali Controparte 1
chirografo nella procedura concorsuale;
dichiarazione di fallimento,
- successivamente alla venivano venduti i beni ipotecati in forza del mutuo fondiario Rep. 117.611 Racc. 17.910, credito per il
Cont quale era stata ammessa al CP 1
privilegio nella procedura concorsuale;
- nelle more della procedura esecutiva, provvedeva ad in via inviare domanda di ammissione al passivo privilegiata per tutti i crediti vantati;
il Giudice Delegato all'udienza del 28.9.2021
-
- con l'emissione del relativo provvedimento ammetteva il credito di cui al mutuo ipotecario in via
-
chirografaria;
le somme ottenute nella procedura esecutiva venivano trasferite alla procedura concorsuale per provvedere
al riparto all'interno di essa;
- veniva depositata istanza di ammissione al passivo ultratardiva chiedendo di essere ammessi al privilegio anche per il credito derivante dal mutuo ipotecario;
il Giudice Delegato, all'udienza del 17.10.2023,
-
rigettava la domanda ultratardiva assumendo che:
è "sulla stessa si già pronunciato all'esito
dell'udienza del 28.9.2021 e il relativo decreto non risulta essere stato impugnato;
ne consegue che sulla decisione è intervenuto il giudicato endofallimentare,
non rilevando che il decreto di trasferimento sia stato emesso prima della dichiarazione di fallimento". parte opponente ha Nel ricorso in opposizione censurato il provvedimento impugnato ritenendo che sia conseguentemente la mutata la situazione di fatto e,
non avrebbe la domanda di ammissione ultratardiva stessa causa petendi, né lo stesso petitum, della al passivo, domanda originaria di ammissione risultando totalmente modificate le ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della stessa. Il fallimento opposto si é costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e
in diritto.
Secondo la ricostruzione della procedura il creditore riproporre, quale domandanon avrebbe potuto ultratardiva, la stessa domanda di insinuazione al passivo già presentata in via tempestiva senza richiesta di privilegio in ragione della formazione del giudicato endofallimentare.
Secondo parte opposta non costituirebbe, peraltro,
trasferimento dei beni mutazione in fatto l'avvenuto prima della dichiarazione di fallimento.
All'udienza del 1.10.2024 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle relative conclusioni, contestando quelle avversarie e il Giudice ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali. Con la comparsa conclusionale, parte opponente ha ribadito di aver diritto all'ammissione al privilegio del credito di importo pari a euro 228.571,92 relativo al contratto di mutuo ipotecario Rep. 124.947 Racc.
―
21.110.
La legittimazione e la correttezza dell'istanza conseguirebbe all'essersi ultratardiva presentata verificato un evento esterno e modificatore della situazione di fatto.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta. Dalla prospettazione attorea emerge che l'iniziale
richiesta di ammissione del credito al chirografo era stata formulata nella convinzione che tali somme sarebbero state distribuite all'interno della procedura esecutiva, in via privilegiata.
Si tratta di una convinzione errata che non muta la
è formato domanda già formulata e decisa su cui si
giudicato endoprocessuale. A seguito all'emissione del provvedimento del GE, la creditrice prendeva atto della distribuzione di tali
somme in sede concorsuale e, di conseguenza, delle conseguenze dell'ammissione al chirografo.
Controparte_1 ritiene di aver agito tempestivamente avendo presentato domanda ultratardiva, non appena comprese le modifiche apportate alla situazione di fatto con l'emissione del provvedimento del GE.
Tale impostazione non è condivisibile.
In primo luogo, la giurisprudenza (Cass. n. 611/2024
del 29.5.2024) ha chiarito che, già in sede esecutiva,
le somme di denaro ricavate dalla vendita di beni del debitore, poi dichiarato fallito, entrano comunque nella massa attiva e dovranno essere assegnate ai creditori in seguito all'accertamento ed alla
graduazione dei crediti in sede concorsuale.
Ne consegue che la mancata soddisfazione della pretesa dell'opponente di distribuzione delle somme dovute in
sede esecutiva non costituisce una mutazione né della situazione di fatto né di diritto, tale da integrare una domanda diversa per petitum e causa petendi e
giustificare l'ammissione al privilegio delle predette somme in sede concorsuale.
Peraltro, l'odierna opponente ha espressamente chiesto l'ammissione al chirografo del medesimo credito. Vi era, quindi, precisa domanda di ammissione al
chirografo senza riconoscimento di alcun privilegio.
A fronte di tale domanda correttamente il giudice delegato ha ammesso il credito in conformità con la domanda
opposizione allo stato L'opponente non ha proposto cui si formato giudicato passivo per endofallimentare. Il credito posto а fondamento della domanda
ultratardiva è, quindi, il medesimo di quello oggetto dell'istanza tempestiva.
Sul punto è costante la giurisprudenza di legittimità
che ha affermato che: "l'ammissione ordinaria e quella al passivo fallimentaretardiva difatti sono altrettante fasi del accertamento medesimo giurisdizionale, il perimetro del quale è individuato dall'originaria istanza d'insinuazione al passivo,
che, in base all'art. 94 L. Fall., produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del
fallimento; e nel novero di questi effetti vi sono appunto quelli processuali di delimitazione della
materia giustiziabile. Sicchè il decreto di approvazione dello stato passivo, se non impugnato,
preclude, nell'ambito del procedimento fallimentare,
del credito, ogni questione relativa all'esistenza alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui deriva e all'esistenza di cause di prelazione.
L'opzione riflessa nella domanda di insinuazione al
chirografo preclude, allora la possibilità di una
(successiva) domanda che prevede il riconoscimento di un titolo di prelazione;
di modo che, divenuta
definita l'ammissione in chirografo del credito vantato dalla banca, la stabilità di quell'ammissione impedisce di porre ogni questione che riguardi il concorso di quel credito, compresa quella concernente le eventuali cause di prelazione che lo assistano" (si veda Cass. Civ. n. 4632 del 14.2.2023). Anche alla luce di tale orientamento prevalente, l'opposizione al decreto del 17.10.2023 presentata da CP_1
e dev'essere confermata
[...] dev'essere rigettata creditrice al passivo del l'ammissione della
Controparte_11 e di CP_5 al chirografo, per l'importo pari a euro 228.571,92 relativo al contratto di mutuo
ipotecario Rep. 124.947 Racc. 21.110.
Non sussistendo ragioni per derogare al principio generale sancito dall'art. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo che segue, in applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022 in relazione al valore della controversia.
p.q.m.
Reggio Emilia, nella composizione Il Tribunale di sopra indicata, nella causa iscritta al numero 4307
del ruolo generale dell'anno 2023, promossa da [...]
ogni altra domanda o eccezione respinta oCP 1
assorbita, così provvede:
I. respinge l'opposizione; II. dichiara tenuta e condanna parte opponente alla rifusione in favore di Controparte_5
CP_5 delle spese di
[...] e di
lite, che si liquidano in complessivi euro 8433,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali e accessori di legge.
Così deciso il 17 dicembre 2024 nella Camera di concorsuali del Consiglio della Sezione Procedure
Tribunale di Reggio Emilia il giudice relatore
Simona Boiardi
Il Presidente
Francesco Parisoli