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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/05/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Taranto sezione lavoro
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente Sentenza ex art. 429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da: Parte_1 rappr. e dif. dall' Avv. Piccione - Ricorrente – contro
, in persona del legale Controparte_1 rapprese. pro tempore, rappr. e dif. dall' avv. Battiato
- Convenuto - OGGETTO: iscrizione gestione separata
Fatto e diritto Con atto depositato il 27.3.24, la parte ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver premesso che l'istituto previdenziale convenuto aveva richiesto il pagamento della somma di € 139.077,83, per i contributi non versati alla Gestione separata per gli anni
2013, 2015 e 2016. Il ricorrente lamentava la prescrizione dei contributi per l'anno
2013 e comunque la non debenza della somma o comunque delle sanzioni così come calcolate dall . CP_1
L resisteva. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è infondato.
Occorre riportarsi a quanto molto chiaramente espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n.17970/22 in caso analogo a quello che ci occupa,
Ricostruendo la portata precettiva della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per come autenticamente interpretato dal D.L. n. 98 dei 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), questa Corte, da ultimo con la sentenza n. 13199 del 2021 e sulla scorta di Cass. S.U. n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n.
32167 del 2018, in motivazione, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn.
519 del 2019, 317 e 1827 del 2020, 477 e 478 del 2021). E trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto della L. n. 335 del
1995, art. 2, comma 26 e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, entrambi cit., il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei
"soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni", mentre il secondo, a decorrere dal 1 gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai "soggetti 2 R.G. 32846/2019 esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (...) solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad Euro 5.000. Nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento;
la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità. Dirimente è, insomma, il modo in cui è svolta l'attività libero professionale, se in forma abituale o meno;
e se nell'accertamento di fatto di tale requisito ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA
o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, non è meno vero che trattasi pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto. Sotto questo profilo, deve escludersi che tali regole di esperienza siano passibili di irrigidirsi in virtù della normazione positiva dettata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69-bis, così da trapassare nel campo della presunzione legale: tanto il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, comma 3, nella parte in cui prevede che "sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali", quanto il successivo art. 69-bis, comma 3, che esclude dalla presunzione di continuatività di cui al precedente comma 1 le 3
R.G. 32846/2019 "prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale", sono preordinati a dettare discipline di favore per i committenti e i prestatori di attività riconducibili ad una professione intellettuale per il cui esercizio sia necessaria l'iscrizione ad apposito albo professionale, stabilendo rispettivamente che esse non necessitano dell'individuazione di uno specifico progetto per essere dedotte in un contratto di collaborazione e che, ai fini fiscali, non possono presumersi continuative;
si tratta, in altri termini, di disposizioni che operano l'una nell'ambito dei rapporti tra le parti contraenti e l'altra nei confronti dell'Erario, ma dalle quali non è possibile desumere alcuna presunzione iuris et de iure tale per cui un'attività libero- professionale che possa essere svolta solo previa iscrizione ad un albo o elenco debba necessariamente qualificarsi come "abituale" ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata. Resta piuttosto da osservare che, una volta chiarito che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, valorizzando all'uopo le presunzioni ricavabili ad es. dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA
o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità. Fermo restando, ovviamente, che l'abitualità di cui si discute dev'essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch'è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui al cit. D.L. n. 269 del 2003, art. 44, che invece, come detto, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale. Nel caso di specie non v'è dubbio che il ricorrente svolgesse la sua attività in maniera abituale producendo redditi molto superiori a € 5000,00.
Quanto alla prescrizione per l'anno 2013, posto che il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, I. n. 335 del 1995 sarebbe decorso considerando che i contributi erano stati richiesti per l'anno 2013 e che il primo atto interruttivo della prescrizione era costituito dalla richiesta pervenuta il 20.6.19. La data di scadenza del versamento era originariamente fissata al 16.06.2014, poi prorogata al 07.07.2014 mediante
D.P.C.M. del 13.06.2014 art. 1, così come espressamente indicato nel messaggio
INPS HERMES n. 001382 del 08.04.2024. Pertanto la prescrizione al momento della notifica non era ancora spirata. In particolare in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va ribadito l'orientamento espresso da questa Corte di legittimità (da ultimo Cass. n. 5312 del 2022 e la giurisprudenza ivi richiamata) secondo il quale la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020). L'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati". Viene quindi in rilievo il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, t- 5 R.G.
32846/2019 comma 4, che ha previsto che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi".
Assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite" (Cass. n. 10273 del 2021). 17. Il D.P.C.M. 10 giugno 2010 cit., art. 1, comma 1, emanato giusta la previsione generale del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, ha previsto, per quanto qui rileva, che "i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (...) entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre
1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del
Ministro dell'economia e delle finanze", debbano effettuare í versamenti "entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione" (lett. a) e "dal 7 luglio 2010 al 5 agosto
2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo" (lett. b). La Corte, nel precedente citato (v. in motivazione, Cass.
n.10273 cit.) ha chiarito, altresì, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti í "contribuenti (...) che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione (...)". 6 R.G. 32846/2019 Ai D.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativi o integrativa della legge (v. Cass. n. 73 del 2014; n.
16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame (il
D.P.C.M. 10 giugno 2010 è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui al
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5
L'ulteriore questione oggetto del ricorso è quella relativa alla disciplina della misura delle sanzioni applicate, in quanto il ricorrente ritiene che le sanzioni civili e gli interessi applicati non avrebbero ragion d'essere nella fattispecie proprio in ragione dell'incertezza che sussiste già nell'assoggettamento del contribuente alla gestione separata . Il ricorrente, in particolare, ricorda il contenuto del messaggio CP_1 CP_1
n. 821 del 15 gennaio 2014 che, proprio in ragione delle incertezze connesse a contrastanti orientamenti sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, aveva indicato l'applicazione del disposto dell'art. 116, comma 15 lettera a) prima parte della legge
388 del 2000 e la riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali. Ancora, dopo aver ricordato il contenuto dell'art. 116, comma 8, lett. b) della I. n. 388/2000, il ricorrente ha prospettato l'irrogazione della sanzione civile avrebbe richiesto necessariamente l'omissione cosciente e volontaria della denuncia con l'intenzione specifica del mancato versamento dei contributi previdenziali, con l'intento di occultare rapporti di lavoro eseguiti o retribuzioni percepite;
in subordine, ad ogni modo, l'ammontare delle sanzioni dovute, pur applicando l'art. 116, comma 8, lett. b)
I. n. 388/2000 non avrebbe potuto superare il 60% dei contributi omessi. La fattispecie in esame, nei termini evocati dal ricorrente, si inquadra all'interno della disciplina sanzionatoria connessa agli inadempimenti degli obblighi contributivi da parte del lavoratore autonomo. In particolare, viene evocata la questione della individuazione dei tratti distintivi della fattispecie della omissione contributiva rispetto a quella della evasione, in relazione alle distinte previsioni contenute nel citato art. 116, comma 8, I. n. 388 del 2000. In tale quadro, va pure osservato, il ricorrente invoca la valenza mitigatrice, se non estintiva, che dovrebbe attribuirsi allo stato di buona fede derivante dalle incertezze applicative che hanno reso necessario il ricorso ad una disposizione di interpretazione autentica. E' opportuno ricordare, dal punto di vista dell'evoluzione della disciplina sanzionatoria, che una prima previsione relativa all' applicazione di somme aggiuntive, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva, era contenuta nell'art. 4 I. 29 febbraio 1988, n. 48 (di conversione del d.l. 30 dicembre 1987, n. 536), che inserì la distinzione tra fattispecie, meno grave perché espressione di mero ritardo nell'adempimento, di omissione contributiva da quella, più grave, di evasione che invece allude alla condotta di chi non paga i contributi ed ometta di registrare i propri lavoratori o presenti dichiarazioni non conformi al vero. Le regole relative al pagamento delle somme aggiuntive vennero modificate dalla legge finanziaria 662/1996. Da un lato si ribadì il concetto della omissione intesa come morosità, mentre quanto alla evasione, con la disciplina contenuta nei commi 217- 224 dell'art. 1, si introdusse l'ipotesi di fattispecie nelle quali il mancato pagamento di contributi e premi derivava da oggettive incertezze connesse con contrastanti o sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali;
furono previste norme di favore in caso di imprese decotte soggette a procedure concorsuali e fu inasprito il piano sanzionatorio con la introduzione di una sanzione una tantum in caso di evasione contributiva. Se con la I. n. 48/1988, in caso di evasione, la sanzione civile massima giungeva al 200%, con l'art. 1, commi
217 ss., I. n. 662/1996 si previde, per la condotta di evasione, una sanzione civile massima del 100%, cui andava ad aggiungersi la sanzione, c.d. una tantum che poteva arrivare, con modalità poi stabilite per i singoli Istituti anch'essa al 100%. Per i profili che qui interessano, l'art. 1, comma 217, confermò l'alternativa tra la morosità e l'evasione, confermando che nel primo caso si trattava di un semplice inadempimento contributivo, mentre la seconda si realizzava con il mancato versamento contributivo connesso alla mancata presentazione delle denunce obbligatorie o alla presentazione di queste con modalità non coerenti con il vero. La novità del testo legislativo in esame fu la concessione di una forma di ravvedimento in favore degli evasori, mediante la possibilità di fruire di un trattamento sanzionatorio più mite, attraverso la previsione introdotta dalla seconda parte dell'art. 1, comma 217, lettera b), secondo cui, qualora la denuncia della situazione debitoria fosse effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro 6 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, la somma una tantum sarebbe stata dovuta nella misura del 30%, sempreché il versamento dei contributi o premi fosse effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa. Su questo quadro normativo si contrapposero tesi diverse al fine di verificare il limite della fattispecie di evasione, ritenuta, a causa della sanzione una tantum, fonte di aggravamento di una già rilevante pressione sanzionatoria ordinaria. I dubbi furono risolti dalla sentenza n.
4808 del 2005, con cui le Sezioni Unite della Cassazione (seguite da Cass. n. 16423 del 2005; n. 17841 9 R.G. 32846/2019 del 2005; n. 9126 del 2007) stabilirono che «in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali e assistenziali, la mancata presentazione del modello DM/10 (recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare) configura la fattispecie della evasione - e non già della semplice omissione contributiva, ricadente nella previsione della lettera b) dell'art. 1, comma 217, della legge n. 662 del 1996, che commina una sanzione una tantum il cui pagamento (alla stregua della modifica apportata al predetto comma 217 dall'art. 59 della Legge n. 449 del 1997) può essere evitato effettuando la denuncia della situazione debitoria spontaneamente (prima, cioè, di contestazioni o richieste da parte dell'ente) e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, purché il versamento degli stessi sia poi effettuato entro trenta giorni dalla denuncia (cd. ravvedimento operoso), senza che in subiecta materia, spieghi influenza l'entrata in vigore dell'art. 116, commi 8 e ss. della legge n. 388 del 2000 (configurante la fattispecie dell'evasione contributiva in termini diversi e più favorevoli al datore di lavoro) attestante la indiscutibile inapplicabilità alle vicende precedenti alla sua entrata in vigore». Con l'entrata in vigore dell'art. 116, comma 8, I. n. 388/2000 lett. a) l'omissione contributiva viene delineata nel
«mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rivelabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie», mentre la lett. b) definisce evasione il mancato pagamento dei contributi «connesso a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulti rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate». Per l'omissione, la sanzione civile su base annua venne fissata nel tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti fino ad un massimo del 40% dei contributi omessi. Per l'evasione, la sanzione civile divenne pari ad un tasso annuo del 30% fino ad un massimo del 60%. In più, nel caso di mancato pagamento integrale della somma dovuta, la maturazione degli interessi di mora sui soli contributi (art. 116, comma 9, legge cit.). La previsione contenuta nella lett. b), in ogni modo, mantiene il caso del ravvedimento «qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa», applicandosi nuovamente il regime sanzionatorio dell'omissione. L'art. 116 comma 8 lett. b), inoltre, descrive l'evasione contributiva, intesa quale mancato pagamento dei contributi connesso a omesse registrazioni o denunce obbligatorie, «cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulti rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate». Nella giurisprudenza di questa Corte si determinò una contrapposizione sulla interpretazione della nozione di evasione. In particolare, Cass. n. 11261/2010 la ritenne come conseguenza della «... omessa denuncia all' di lavoratori, ancorché registrati nei libri paga e matricola.., CP_1 dovendosi ritenere che l'omessa denuncia dei lavoratori all faccia presumere CP_1
l'esistenza della volontà del datore di occultare il rapporto di lavoro al fine di non versare i contributi e gravando sul medesimo l'onere di provare la sua buona fede, che non può reputarsi assolto in ragione della mera registrazione dei lavoratori nei libri paga e matricola, che restano nell'esclusiva disponibilità del datore stesso e sono oggetto di verifica da parte dell'istituto previdenziale solo in occasione delle ispezioni», ovvero come omissione contributiva. Di contro, Cass. 20 gennaio 2011, n.
1230 ritenne che «la mera mancata presentazione del modello DM/10 (recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare) configura la fattispecie della omissione - e non della evasione - contributiva, ricadente nella previsione della lettera a) dell'art. 116, comma 8, della medesima legge, qualora il credito dell'istituto previdenziale sia comunque evincibile dalla documentazione di provenienza del soggetto obbligato (nella specie libri contabili e denunce riepilogative annuali), dovendo in tal caso escludersi l'occultamento del rapporto di lavoro e delle retribuzioni erogate». Si diede in tal caso rilievo alla formulazione dell'art. 116 cit. che conterrebbe un pregnante riferimento all'elemento intenzionale, assente nella I. del 1996. Il contrasto, dopo una rimessione al Primo Presidente perché ne investisse le Sezioni Unite risoltasi con la restituzione alla Sezione lavoro visto il rilievo interno alla stessa della questione, è stato composto dalla sentenza di questa Corte di cassazione n. 28966/2011. Si è affermato che la fattispecie, meno grave, della omissione si configura «quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento», mentre si configura l'evasione nel caso in cui, oltre al mancato pagamento dei contributi, non siano state effettuate nemmeno le dichiarazioni obbligatorie rivolte agli Enti previdenziali. La sentenza ha affrontato la questione della formulazione dell'art. 116 comma 8 della legge n. 388 del 2000, in relazione alla condotta dell'occultamento ed al rilievo da attribuire alla intenzione specifica di non versare í contributi o i premi ed ha stabilito che «il termine occultamento non indica necessariamente l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione e ciò, si badi, proprio attraverso l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'Istituto l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo». Dunque, in ipotesi di registrazione dei rapporti e delle effettive retribuzioni soltanto nei libri obbligatori, ma non accompagnati dalla presentazione delle denunce obbligatorie agli Enti previdenziali, questi ultimi non «potrebbero venire a conoscenza della situazione effettiva, atteso che tale conoscenza resterebbe, in difetto di una denuncia periodica veritiera, meramente eventuale, collegata cioè ad un altrettanto eventuale accertamento (ovvero al raffronto tra i dati di cui alla denuncia obbligatoria e quelli ricavabili dai Cud consegnati ai lavoratori), e non farebbe quindi venir meno, in relazione alla denuncia infedele, l'occultamento dei rapporti o delle retribuzioni». Quanto, poi, al requisito soggettivo previsto dall'art. 116, comma 8, lett. b), I. n. 388/2000, la sentenza in commento ha precisato che
«stante il suddetto collegamento funzionale tra denunce mensili obbligatorie e pagamento dei contributi dovuti, l'omissione o l'infedeltà della denuncia è di per sé sintomatica (ove non meramente accidentale, episodica, strettamente marginale) della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni al fine di evitare, nella auspicata
(beninteso dal datore di lavoro infedele) e non implausibile possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri (da attuarsi per lo più nell'ambito temporale dei termini prescrizionali) consentano de facto di sottrarsi all'adempimento contributivo ovvero di effettuare il pagamento della contribuzione in misura inferiore al dovuto». In definitiva, l'omessa o solo parziale presentazione delle dichiarazioni obbligatorie, accompagnata dal mancato versamento dei contributi, configura una presunzione semplice che può essere vinta dal datore di lavoro, su cui grava il relativo onere, non con la dimostrazione della corretta annotazione dei dati omessi sui libri di cui è obbligatoria la tenuta, ma fornendo la prova rigorosa di evidenze, soprattutto documentali, che attestino l'assenza di intento fraudolento e la sua buona fede. Ciò forma oggetto di concreto accertamento da parte dei giudici di merito, al fine di «accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivata». La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, si è pure interrogata sugli ulteriori contenuti del sistema sanzionatorio connesso all'obbligo contributivo inadempiuto e, segnatamente, sulla questione del rilievo normativo che assume l'incertezza amministrativa sull'obbligo stesso, che, come è evidente, è cosa diversa dalla ricerca della linea di confine tra omissione ed evasione contributiva di cui si è fin qui detto. In particolare, in materia di rilevanza delle incertezze amministrative, al fine di alleggerire il carico sanzionatorio, si è precisato (vd. Cass.
n. 3799 del 2019; Cass. n. 2669 del 2020 e, in precedenza, Cass. nn. 11591 e 13069 del 2016; Cass. n. 4077 del 2016; Cass. n. 9185 dei 2015; Cass. n. 27513 del 2013), che la normativa sulla riduzione delle sanzioni civili va letta nel suo complesso ed essa si articola in due previsioni di fondo. La prima è quella della L. n. 388 cit., art. 116, comma 10, secondo cui "nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo 14 R.G. 32846/2019 contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti" con il limite massimo del 40 della contribuzione dovuta. La seconda è quella dell'art. 116, comma 15, lett. a), secondo cui "fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancia e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali", anche in relazione ai
"casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza". Le due norme, si è osservato, prevedono una diversa e progressivamente più intensa riduzione delle sanzioni, fino all'interesse legale di cui al comma 15, ma si basano chiaramente su identici presupposti, per quanto attiene al pagamento dei contributi dovuti. Alla luce di tale complessivo quadro interpretativo, può affermarsi che per la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione, lo stato di incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo che consente di attribuire i connotati della buona fede alla posizione del contribuente, non trova rilievo all'interno della possibile alternativa tra omissione ed evasione contributiva ( ove la differenza la fa la concreta ragione, non addebitabile alla volontà dell'obbligato, della omessa dichiarazione o registrazione diretta agli enti preposti) ma esclusivamente all'interno delle specifiche disposizioni sopra ricordate che attenuano grandemente il carico sanzionatorio ma che presuppongono l'avvenuto pagamento della contribuzione non versata. Anche il messaggio n. 821 del CP_1
2014 lungi dallo scostarsi dagli orientamenti consolidati, si muove in tale contesto giacché, per i periodi accertati antecedenti il 6 luglio 2011 indica l'applicazione del disposto dall'art. 116, comma 15 lettera a) prima parte della legge 388 del 2000, a condizione che: il soggetto produca apposita istanza motivata per l'ottenimento della riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali;
il soggetto si impegni a versare la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l'avvio di una formale rateazione;
non vi siano in capo al richiedente altri debiti diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame. Per queste ragioni, posto che, nel caso di specie, pacificamente il ricorrente non solo non ha versato la contribuzione pretesa ma ancora in questa sede nega tale obbligo, la sua buona fede non assume alcun rilievo. Su tale apparato sanzionatorio, è tuttavia intervenuta la sentenza della Corte
Costituzionale n. 104 del 23 febbraio 2022, pubblicata il 22 aprile 2022. La sentenza, oltre a dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come interpretato dall'art. 18, comma
12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in I. n. 111 del 2011, ha dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del d.I 6 luglio 2011, n. 98 conv. in I. n. 111 del
2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla
Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito 16
R.G. 32846/2019 o di volume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980,
n. 576, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. In particolare, si è affermato che " Nella fattispecie in esame l'affidamento dell'avvocato con reddito (o volume d'affari) "sottosoglia", prima dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.). Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza. La reductio ad legitimitatem della norma censurata può, quindi, essere operata mediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata relativamente al solo CP_1 periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.
In tal modo è soddisfatta l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile, ossia con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimento dell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa". In senso del tutto analogo la
Corte costituzionale si è pronunciata per gli architetti e ingegneri con sentenza n.55/24
Nel caso di specie tutti i contributi richiesti sono successivi alla legge di interpretazione autentica, quindi le sanzioni sono certamente dovute. Peraltro il calcolo effettuato dall ex art.116 comma 8 lett b è corretto atteso che il CP_1 successivo comma 9 prevede l'applicazione anche degli interessi di mora se non si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto.
In definitiva il ricorso non può trovare accoglimento. Le spese vista la complessità della questione possono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. spese compensate.
Taranto, 22.5.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente Sentenza ex art. 429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da: Parte_1 rappr. e dif. dall' Avv. Piccione - Ricorrente – contro
, in persona del legale Controparte_1 rapprese. pro tempore, rappr. e dif. dall' avv. Battiato
- Convenuto - OGGETTO: iscrizione gestione separata
Fatto e diritto Con atto depositato il 27.3.24, la parte ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver premesso che l'istituto previdenziale convenuto aveva richiesto il pagamento della somma di € 139.077,83, per i contributi non versati alla Gestione separata per gli anni
2013, 2015 e 2016. Il ricorrente lamentava la prescrizione dei contributi per l'anno
2013 e comunque la non debenza della somma o comunque delle sanzioni così come calcolate dall . CP_1
L resisteva. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è infondato.
Occorre riportarsi a quanto molto chiaramente espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n.17970/22 in caso analogo a quello che ci occupa,
Ricostruendo la portata precettiva della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per come autenticamente interpretato dal D.L. n. 98 dei 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), questa Corte, da ultimo con la sentenza n. 13199 del 2021 e sulla scorta di Cass. S.U. n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n.
32167 del 2018, in motivazione, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn.
519 del 2019, 317 e 1827 del 2020, 477 e 478 del 2021). E trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto della L. n. 335 del
1995, art. 2, comma 26 e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, entrambi cit., il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei
"soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni", mentre il secondo, a decorrere dal 1 gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai "soggetti 2 R.G. 32846/2019 esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (...) solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad Euro 5.000. Nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento;
la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità. Dirimente è, insomma, il modo in cui è svolta l'attività libero professionale, se in forma abituale o meno;
e se nell'accertamento di fatto di tale requisito ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA
o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, non è meno vero che trattasi pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto. Sotto questo profilo, deve escludersi che tali regole di esperienza siano passibili di irrigidirsi in virtù della normazione positiva dettata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69-bis, così da trapassare nel campo della presunzione legale: tanto il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, comma 3, nella parte in cui prevede che "sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali", quanto il successivo art. 69-bis, comma 3, che esclude dalla presunzione di continuatività di cui al precedente comma 1 le 3
R.G. 32846/2019 "prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale", sono preordinati a dettare discipline di favore per i committenti e i prestatori di attività riconducibili ad una professione intellettuale per il cui esercizio sia necessaria l'iscrizione ad apposito albo professionale, stabilendo rispettivamente che esse non necessitano dell'individuazione di uno specifico progetto per essere dedotte in un contratto di collaborazione e che, ai fini fiscali, non possono presumersi continuative;
si tratta, in altri termini, di disposizioni che operano l'una nell'ambito dei rapporti tra le parti contraenti e l'altra nei confronti dell'Erario, ma dalle quali non è possibile desumere alcuna presunzione iuris et de iure tale per cui un'attività libero- professionale che possa essere svolta solo previa iscrizione ad un albo o elenco debba necessariamente qualificarsi come "abituale" ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata. Resta piuttosto da osservare che, una volta chiarito che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, valorizzando all'uopo le presunzioni ricavabili ad es. dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA
o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità. Fermo restando, ovviamente, che l'abitualità di cui si discute dev'essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch'è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui al cit. D.L. n. 269 del 2003, art. 44, che invece, come detto, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale. Nel caso di specie non v'è dubbio che il ricorrente svolgesse la sua attività in maniera abituale producendo redditi molto superiori a € 5000,00.
Quanto alla prescrizione per l'anno 2013, posto che il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, I. n. 335 del 1995 sarebbe decorso considerando che i contributi erano stati richiesti per l'anno 2013 e che il primo atto interruttivo della prescrizione era costituito dalla richiesta pervenuta il 20.6.19. La data di scadenza del versamento era originariamente fissata al 16.06.2014, poi prorogata al 07.07.2014 mediante
D.P.C.M. del 13.06.2014 art. 1, così come espressamente indicato nel messaggio
INPS HERMES n. 001382 del 08.04.2024. Pertanto la prescrizione al momento della notifica non era ancora spirata. In particolare in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va ribadito l'orientamento espresso da questa Corte di legittimità (da ultimo Cass. n. 5312 del 2022 e la giurisprudenza ivi richiamata) secondo il quale la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020). L'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati". Viene quindi in rilievo il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, t- 5 R.G.
32846/2019 comma 4, che ha previsto che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi".
Assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite" (Cass. n. 10273 del 2021). 17. Il D.P.C.M. 10 giugno 2010 cit., art. 1, comma 1, emanato giusta la previsione generale del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, ha previsto, per quanto qui rileva, che "i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (...) entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre
1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del
Ministro dell'economia e delle finanze", debbano effettuare í versamenti "entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione" (lett. a) e "dal 7 luglio 2010 al 5 agosto
2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo" (lett. b). La Corte, nel precedente citato (v. in motivazione, Cass.
n.10273 cit.) ha chiarito, altresì, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti í "contribuenti (...) che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione (...)". 6 R.G. 32846/2019 Ai D.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativi o integrativa della legge (v. Cass. n. 73 del 2014; n.
16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame (il
D.P.C.M. 10 giugno 2010 è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui al
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5
L'ulteriore questione oggetto del ricorso è quella relativa alla disciplina della misura delle sanzioni applicate, in quanto il ricorrente ritiene che le sanzioni civili e gli interessi applicati non avrebbero ragion d'essere nella fattispecie proprio in ragione dell'incertezza che sussiste già nell'assoggettamento del contribuente alla gestione separata . Il ricorrente, in particolare, ricorda il contenuto del messaggio CP_1 CP_1
n. 821 del 15 gennaio 2014 che, proprio in ragione delle incertezze connesse a contrastanti orientamenti sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, aveva indicato l'applicazione del disposto dell'art. 116, comma 15 lettera a) prima parte della legge
388 del 2000 e la riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali. Ancora, dopo aver ricordato il contenuto dell'art. 116, comma 8, lett. b) della I. n. 388/2000, il ricorrente ha prospettato l'irrogazione della sanzione civile avrebbe richiesto necessariamente l'omissione cosciente e volontaria della denuncia con l'intenzione specifica del mancato versamento dei contributi previdenziali, con l'intento di occultare rapporti di lavoro eseguiti o retribuzioni percepite;
in subordine, ad ogni modo, l'ammontare delle sanzioni dovute, pur applicando l'art. 116, comma 8, lett. b)
I. n. 388/2000 non avrebbe potuto superare il 60% dei contributi omessi. La fattispecie in esame, nei termini evocati dal ricorrente, si inquadra all'interno della disciplina sanzionatoria connessa agli inadempimenti degli obblighi contributivi da parte del lavoratore autonomo. In particolare, viene evocata la questione della individuazione dei tratti distintivi della fattispecie della omissione contributiva rispetto a quella della evasione, in relazione alle distinte previsioni contenute nel citato art. 116, comma 8, I. n. 388 del 2000. In tale quadro, va pure osservato, il ricorrente invoca la valenza mitigatrice, se non estintiva, che dovrebbe attribuirsi allo stato di buona fede derivante dalle incertezze applicative che hanno reso necessario il ricorso ad una disposizione di interpretazione autentica. E' opportuno ricordare, dal punto di vista dell'evoluzione della disciplina sanzionatoria, che una prima previsione relativa all' applicazione di somme aggiuntive, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva, era contenuta nell'art. 4 I. 29 febbraio 1988, n. 48 (di conversione del d.l. 30 dicembre 1987, n. 536), che inserì la distinzione tra fattispecie, meno grave perché espressione di mero ritardo nell'adempimento, di omissione contributiva da quella, più grave, di evasione che invece allude alla condotta di chi non paga i contributi ed ometta di registrare i propri lavoratori o presenti dichiarazioni non conformi al vero. Le regole relative al pagamento delle somme aggiuntive vennero modificate dalla legge finanziaria 662/1996. Da un lato si ribadì il concetto della omissione intesa come morosità, mentre quanto alla evasione, con la disciplina contenuta nei commi 217- 224 dell'art. 1, si introdusse l'ipotesi di fattispecie nelle quali il mancato pagamento di contributi e premi derivava da oggettive incertezze connesse con contrastanti o sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali;
furono previste norme di favore in caso di imprese decotte soggette a procedure concorsuali e fu inasprito il piano sanzionatorio con la introduzione di una sanzione una tantum in caso di evasione contributiva. Se con la I. n. 48/1988, in caso di evasione, la sanzione civile massima giungeva al 200%, con l'art. 1, commi
217 ss., I. n. 662/1996 si previde, per la condotta di evasione, una sanzione civile massima del 100%, cui andava ad aggiungersi la sanzione, c.d. una tantum che poteva arrivare, con modalità poi stabilite per i singoli Istituti anch'essa al 100%. Per i profili che qui interessano, l'art. 1, comma 217, confermò l'alternativa tra la morosità e l'evasione, confermando che nel primo caso si trattava di un semplice inadempimento contributivo, mentre la seconda si realizzava con il mancato versamento contributivo connesso alla mancata presentazione delle denunce obbligatorie o alla presentazione di queste con modalità non coerenti con il vero. La novità del testo legislativo in esame fu la concessione di una forma di ravvedimento in favore degli evasori, mediante la possibilità di fruire di un trattamento sanzionatorio più mite, attraverso la previsione introdotta dalla seconda parte dell'art. 1, comma 217, lettera b), secondo cui, qualora la denuncia della situazione debitoria fosse effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro 6 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, la somma una tantum sarebbe stata dovuta nella misura del 30%, sempreché il versamento dei contributi o premi fosse effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa. Su questo quadro normativo si contrapposero tesi diverse al fine di verificare il limite della fattispecie di evasione, ritenuta, a causa della sanzione una tantum, fonte di aggravamento di una già rilevante pressione sanzionatoria ordinaria. I dubbi furono risolti dalla sentenza n.
4808 del 2005, con cui le Sezioni Unite della Cassazione (seguite da Cass. n. 16423 del 2005; n. 17841 9 R.G. 32846/2019 del 2005; n. 9126 del 2007) stabilirono che «in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali e assistenziali, la mancata presentazione del modello DM/10 (recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare) configura la fattispecie della evasione - e non già della semplice omissione contributiva, ricadente nella previsione della lettera b) dell'art. 1, comma 217, della legge n. 662 del 1996, che commina una sanzione una tantum il cui pagamento (alla stregua della modifica apportata al predetto comma 217 dall'art. 59 della Legge n. 449 del 1997) può essere evitato effettuando la denuncia della situazione debitoria spontaneamente (prima, cioè, di contestazioni o richieste da parte dell'ente) e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, purché il versamento degli stessi sia poi effettuato entro trenta giorni dalla denuncia (cd. ravvedimento operoso), senza che in subiecta materia, spieghi influenza l'entrata in vigore dell'art. 116, commi 8 e ss. della legge n. 388 del 2000 (configurante la fattispecie dell'evasione contributiva in termini diversi e più favorevoli al datore di lavoro) attestante la indiscutibile inapplicabilità alle vicende precedenti alla sua entrata in vigore». Con l'entrata in vigore dell'art. 116, comma 8, I. n. 388/2000 lett. a) l'omissione contributiva viene delineata nel
«mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rivelabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie», mentre la lett. b) definisce evasione il mancato pagamento dei contributi «connesso a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulti rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate». Per l'omissione, la sanzione civile su base annua venne fissata nel tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti fino ad un massimo del 40% dei contributi omessi. Per l'evasione, la sanzione civile divenne pari ad un tasso annuo del 30% fino ad un massimo del 60%. In più, nel caso di mancato pagamento integrale della somma dovuta, la maturazione degli interessi di mora sui soli contributi (art. 116, comma 9, legge cit.). La previsione contenuta nella lett. b), in ogni modo, mantiene il caso del ravvedimento «qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa», applicandosi nuovamente il regime sanzionatorio dell'omissione. L'art. 116 comma 8 lett. b), inoltre, descrive l'evasione contributiva, intesa quale mancato pagamento dei contributi connesso a omesse registrazioni o denunce obbligatorie, «cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulti rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate». Nella giurisprudenza di questa Corte si determinò una contrapposizione sulla interpretazione della nozione di evasione. In particolare, Cass. n. 11261/2010 la ritenne come conseguenza della «... omessa denuncia all' di lavoratori, ancorché registrati nei libri paga e matricola.., CP_1 dovendosi ritenere che l'omessa denuncia dei lavoratori all faccia presumere CP_1
l'esistenza della volontà del datore di occultare il rapporto di lavoro al fine di non versare i contributi e gravando sul medesimo l'onere di provare la sua buona fede, che non può reputarsi assolto in ragione della mera registrazione dei lavoratori nei libri paga e matricola, che restano nell'esclusiva disponibilità del datore stesso e sono oggetto di verifica da parte dell'istituto previdenziale solo in occasione delle ispezioni», ovvero come omissione contributiva. Di contro, Cass. 20 gennaio 2011, n.
1230 ritenne che «la mera mancata presentazione del modello DM/10 (recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare) configura la fattispecie della omissione - e non della evasione - contributiva, ricadente nella previsione della lettera a) dell'art. 116, comma 8, della medesima legge, qualora il credito dell'istituto previdenziale sia comunque evincibile dalla documentazione di provenienza del soggetto obbligato (nella specie libri contabili e denunce riepilogative annuali), dovendo in tal caso escludersi l'occultamento del rapporto di lavoro e delle retribuzioni erogate». Si diede in tal caso rilievo alla formulazione dell'art. 116 cit. che conterrebbe un pregnante riferimento all'elemento intenzionale, assente nella I. del 1996. Il contrasto, dopo una rimessione al Primo Presidente perché ne investisse le Sezioni Unite risoltasi con la restituzione alla Sezione lavoro visto il rilievo interno alla stessa della questione, è stato composto dalla sentenza di questa Corte di cassazione n. 28966/2011. Si è affermato che la fattispecie, meno grave, della omissione si configura «quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento», mentre si configura l'evasione nel caso in cui, oltre al mancato pagamento dei contributi, non siano state effettuate nemmeno le dichiarazioni obbligatorie rivolte agli Enti previdenziali. La sentenza ha affrontato la questione della formulazione dell'art. 116 comma 8 della legge n. 388 del 2000, in relazione alla condotta dell'occultamento ed al rilievo da attribuire alla intenzione specifica di non versare í contributi o i premi ed ha stabilito che «il termine occultamento non indica necessariamente l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione e ciò, si badi, proprio attraverso l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'Istituto l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo». Dunque, in ipotesi di registrazione dei rapporti e delle effettive retribuzioni soltanto nei libri obbligatori, ma non accompagnati dalla presentazione delle denunce obbligatorie agli Enti previdenziali, questi ultimi non «potrebbero venire a conoscenza della situazione effettiva, atteso che tale conoscenza resterebbe, in difetto di una denuncia periodica veritiera, meramente eventuale, collegata cioè ad un altrettanto eventuale accertamento (ovvero al raffronto tra i dati di cui alla denuncia obbligatoria e quelli ricavabili dai Cud consegnati ai lavoratori), e non farebbe quindi venir meno, in relazione alla denuncia infedele, l'occultamento dei rapporti o delle retribuzioni». Quanto, poi, al requisito soggettivo previsto dall'art. 116, comma 8, lett. b), I. n. 388/2000, la sentenza in commento ha precisato che
«stante il suddetto collegamento funzionale tra denunce mensili obbligatorie e pagamento dei contributi dovuti, l'omissione o l'infedeltà della denuncia è di per sé sintomatica (ove non meramente accidentale, episodica, strettamente marginale) della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni al fine di evitare, nella auspicata
(beninteso dal datore di lavoro infedele) e non implausibile possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri (da attuarsi per lo più nell'ambito temporale dei termini prescrizionali) consentano de facto di sottrarsi all'adempimento contributivo ovvero di effettuare il pagamento della contribuzione in misura inferiore al dovuto». In definitiva, l'omessa o solo parziale presentazione delle dichiarazioni obbligatorie, accompagnata dal mancato versamento dei contributi, configura una presunzione semplice che può essere vinta dal datore di lavoro, su cui grava il relativo onere, non con la dimostrazione della corretta annotazione dei dati omessi sui libri di cui è obbligatoria la tenuta, ma fornendo la prova rigorosa di evidenze, soprattutto documentali, che attestino l'assenza di intento fraudolento e la sua buona fede. Ciò forma oggetto di concreto accertamento da parte dei giudici di merito, al fine di «accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivata». La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, si è pure interrogata sugli ulteriori contenuti del sistema sanzionatorio connesso all'obbligo contributivo inadempiuto e, segnatamente, sulla questione del rilievo normativo che assume l'incertezza amministrativa sull'obbligo stesso, che, come è evidente, è cosa diversa dalla ricerca della linea di confine tra omissione ed evasione contributiva di cui si è fin qui detto. In particolare, in materia di rilevanza delle incertezze amministrative, al fine di alleggerire il carico sanzionatorio, si è precisato (vd. Cass.
n. 3799 del 2019; Cass. n. 2669 del 2020 e, in precedenza, Cass. nn. 11591 e 13069 del 2016; Cass. n. 4077 del 2016; Cass. n. 9185 dei 2015; Cass. n. 27513 del 2013), che la normativa sulla riduzione delle sanzioni civili va letta nel suo complesso ed essa si articola in due previsioni di fondo. La prima è quella della L. n. 388 cit., art. 116, comma 10, secondo cui "nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo 14 R.G. 32846/2019 contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti" con il limite massimo del 40 della contribuzione dovuta. La seconda è quella dell'art. 116, comma 15, lett. a), secondo cui "fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancia e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali", anche in relazione ai
"casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza". Le due norme, si è osservato, prevedono una diversa e progressivamente più intensa riduzione delle sanzioni, fino all'interesse legale di cui al comma 15, ma si basano chiaramente su identici presupposti, per quanto attiene al pagamento dei contributi dovuti. Alla luce di tale complessivo quadro interpretativo, può affermarsi che per la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione, lo stato di incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo che consente di attribuire i connotati della buona fede alla posizione del contribuente, non trova rilievo all'interno della possibile alternativa tra omissione ed evasione contributiva ( ove la differenza la fa la concreta ragione, non addebitabile alla volontà dell'obbligato, della omessa dichiarazione o registrazione diretta agli enti preposti) ma esclusivamente all'interno delle specifiche disposizioni sopra ricordate che attenuano grandemente il carico sanzionatorio ma che presuppongono l'avvenuto pagamento della contribuzione non versata. Anche il messaggio n. 821 del CP_1
2014 lungi dallo scostarsi dagli orientamenti consolidati, si muove in tale contesto giacché, per i periodi accertati antecedenti il 6 luglio 2011 indica l'applicazione del disposto dall'art. 116, comma 15 lettera a) prima parte della legge 388 del 2000, a condizione che: il soggetto produca apposita istanza motivata per l'ottenimento della riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali;
il soggetto si impegni a versare la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l'avvio di una formale rateazione;
non vi siano in capo al richiedente altri debiti diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame. Per queste ragioni, posto che, nel caso di specie, pacificamente il ricorrente non solo non ha versato la contribuzione pretesa ma ancora in questa sede nega tale obbligo, la sua buona fede non assume alcun rilievo. Su tale apparato sanzionatorio, è tuttavia intervenuta la sentenza della Corte
Costituzionale n. 104 del 23 febbraio 2022, pubblicata il 22 aprile 2022. La sentenza, oltre a dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come interpretato dall'art. 18, comma
12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in I. n. 111 del 2011, ha dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del d.I 6 luglio 2011, n. 98 conv. in I. n. 111 del
2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla
Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito 16
R.G. 32846/2019 o di volume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980,
n. 576, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. In particolare, si è affermato che " Nella fattispecie in esame l'affidamento dell'avvocato con reddito (o volume d'affari) "sottosoglia", prima dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.). Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza. La reductio ad legitimitatem della norma censurata può, quindi, essere operata mediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata relativamente al solo CP_1 periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.
In tal modo è soddisfatta l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile, ossia con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimento dell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa". In senso del tutto analogo la
Corte costituzionale si è pronunciata per gli architetti e ingegneri con sentenza n.55/24
Nel caso di specie tutti i contributi richiesti sono successivi alla legge di interpretazione autentica, quindi le sanzioni sono certamente dovute. Peraltro il calcolo effettuato dall ex art.116 comma 8 lett b è corretto atteso che il CP_1 successivo comma 9 prevede l'applicazione anche degli interessi di mora se non si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto.
In definitiva il ricorso non può trovare accoglimento. Le spese vista la complessità della questione possono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. spese compensate.
Taranto, 22.5.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE