Sentenza 7 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di determinazione dell'obbligo contributivo a carico dei datori di lavoro, l'art. 4 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, secondo cui i contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale sono dovuti su imponibili giornalieri e per periodi di occupazione mensile, da determinarsi con d.m., è norma di carattere generale, al pari dell'art. 42 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il quale, nel prevedere la possibilità di introdurre, con d.m., "premi speciali unitari", attribuisce a tale decreto il valore di una regolamentazione attuativa o integrativa della legge, con portata innovativa rispetto all'assetto ordinamentale precedente, presentando i relativi precetti caratteri di generalità ed astrattezza. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata sul punto dalla S.C., aveva riconosciuto rilevanza normativa al d.m. 15 luglio 1987, il quale, all'art. 2, prevede per i facchini, barocciai, vetturini ed ippotrasportatori, riuniti in cooperative, il pagamento di un premio speciale unitario diversificato nell'importo per attività).
Commentari • 7
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5199 del 17https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 17/02/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 17/02/2022), n.5199 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente – Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. BUFFA Francesco – Consigliere – Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 21591-2020 proposto da: INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 5198 del 17https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 17/02/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 17/02/2022), n.5198 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente – Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. BUFFA Francesco – Consigliere – Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 20026-2020 proposto da: INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di cartolarizzazione dei Crediti Inps, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE …
Leggi di più… - 3. Sentenza Cassazione Civile n. 4900 del 15https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 15/02/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 15/02/2022), n.4900 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente – Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. BUFFA Francesco – Consigliere – Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 23467-2020 proposto da: INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato CARLA D'ALOISIO, che lo rappresenta e …
Leggi di più… - 4. Sentenza Cassazione Civile n. 4683 del 14https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 14/02/2022, (ud. 02/12/2021, dep. 14/02/2022), n.4683 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere – Dott. BUFFA Francesco – Consigliere – Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 14048-2020 proposto da: B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAURIZIO BUFALINI 8, presso lo studio dell'avvocato MATTEO DI PUMPO, rappresentato e difeso dall'avvocato BARTOLOMEO EMILIO BIUSO; – ricorrente – contro INPS – ISTITUTO …
Leggi di più… - 5. Sentenza Cassazione Civile n. 4721 del 14https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 14/02/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 14/02/2022), n.4721 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. BUFFA Francesco – Consigliere – Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 38186-2019 proposto da: INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2014, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere -
Dott. TRIA Lucia - Consigliere -
Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16879-2009 proposto da:
CO.GE.SE. SOCIETÀ COOPERATIVA (già SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.) C.F. 02722860968, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE 5637, presso lo studio dell'avvocato DELLA CIOPPA BRIGIDA, rappresentata e difesa dall'avvocato MUNÌ AURELIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (C.F. 01165400589), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati CATALANO GIANDOMENICO e ZAMMATARO VITO, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
ESA.TRI ESAZIONE TRIBUTI S.P.A.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 178/2009 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/02/2009 r.g.n. 1337/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
udito l'Avvocato COLANGELI GIORGIO per delega MUNÌ AURELIO;
udito l'Avvocato CATALANO GIANDOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 febbraio 2009 la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 12 luglio 2007 con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta dalla CO.GE.SE coop. a r.l. avverso la cartella esattoriale notificatale da ESATRI s.p.a. con la quale l'INAIL aveva chiesto il pagamento di Euro 338.841,93 a titolo di contributi assicurativi omessi per gli anni 2004, 2005 e 2006. La Corte territoriale ha condiviso la tesi del giudice di primo grado secondo cui, in base al regime convenzionale e forfettario previsto dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, il pagamento dei contributi assicurativi avviene unitariamente con cadenza trimestrale, ed è rapportato esclusivamente al numero dei soci, prescindendo, quindi, dall'effettiva prestazione lavorativa. La Corte d'appello ha considerato che il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art.42 prevede, per particolari lavorazioni, premi speciali unitari e,
nell'ambito di tale forma speciale di assicurazione, si inserisce il D.M. 5 luglio 1987 che, all'art. 2 prevede per "i facchini, barocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili" è previsto un premio unitario diversificato nell'importo per attività ed a seconda che si tratti di organismi associativi non soggetti o soggetti alle norme di cui al D.P.R. n. 602 del 1970, i quali fruiscono di un premio unitario di importo minore stabilito a persona su imponibili giornalieri e per periodi di occupazione mensile.
La CO.GE.SE coop. a r.l. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo.
Resiste l'INAIL con controricorso.
La ESATRI Esazione Tributi s.p.a. resta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo si assume violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, art.
4. In particolare, pur rinunciando al motivo di gravame relativo alla asserita corrispondenza del premio assicurativo all'attività lavorativa effettivamente prestata, si lamenta che non si sia considerato che il premio assicurativo in questione non sarebbe comunque dovuto in caso di completa assenza di attività lavorativa per cui la cartella opposta dovrebbe essere annullata in relazione ai premi riferiti a periodi in cui è totalmente e mancata la prestazione lavorativa per assenza del rischio coperta dall'assicurazione stessa. Il ricorso appare inammissibile dal momento che si presenta privo della necessaria specificità anche perché non ha per oggetto la critica all'applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 42 che, letto dal giudice di merito pure con riferimento al D.M. 5 luglio 1987, costituisce la ragione decisiva della impugnata sentenza, per richiamarsi, invece, al citato art. 4 ed a numerose circolari dell'INAIL tra l'altro non allegate al ricorso stesso. Inoltre l'applicazione delle numerose disposizioni di cui si chiede l'applicazione nel presente giudizio, presuppone requisiti di fatto e di diritto che, ancora una volta in violazione del principio dell'autosufficienza, non risultano ne' essere stati evocati ed allegati ritualmente e tempestivamente, ne', tanto meno, provati, per cui in questa sede di legittimità non possono essere presi in esame. Va inoltre considerato, per completezza, che, anche se si potesse, contro quanto già esposto, esanimare nel merito la censura, neanche potrebbe trovare accoglimento la domanda subordinata della ricorrente secondo cui in sede di versamento dei contributi, non si può prescindere in ogni caso dall'esame delle posizioni dei lavoratori per non essere dovuto alcun premio nei casi in cui il socio rimanga inattivo per l'intero mese, come è avvenuto per alcuni soci della cooperativa.
L'assunto della parte ricorrente, infatti, non può essere condiviso dal momento che IL D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, art. 42 in base al quale "i contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociali sono dovuti su imponibili giornalieri e per periodo di occupazione mensili da determinarsi per la prima volta entro il 31 ottobre 1970 con D.M. lavoro e della Previdenza sociale, è, come l'art. 4, norma anche essa di carattere generale. Ed infatti tale norma nel prevedere la possibilità di introdurre con D.M. lavoro e la Previdenza Sociale su delibera dell'istituto assicuratore "premi speciali unitari", attribuisce in questo caso al decreto, con riferimento proprio al D.M. 15 luglio 1987, art. 2 il valore di una regolamentazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto allo ordinamento giuridico esistente con precetti che presentano i caratteri della generalità ed astrattezza ( cfr. al riguardo Cass. 1 ottobre 2002 n. 14210). Conseguenza di quanto sinora detto è che la sentenza impugnata - nell'affermare che la cooperativa appellante riconosce di rientrare per oggetto e lavorazione nell'ambito di applicazione del D.M. 15 luglio 1987, è soggetta al premio speciale unitario introdotto dal decreto ministeriale in applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art.42 - si sottrae ad ogni censura di legittimità, per essere congruamente motivata, priva di salti logica ed avendo fatto corretta applicazione della normativa applicabile alla fattispecie in esame. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, a favore dell'INAIL seguono la soccombenza, mentre nulla si dispone sulle spese con riferimento alla intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dall'INAIL liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 7.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge. Nulla sulle spese con riferimento alla intimata.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2014