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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 06/03/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3371/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3371/2024
Udienza del 06/03/2025
Oggi 06/03/2025, innanzi al giudice Luca Coppola compaiono:
Per parte ricorrente, l'avv. GIOVANNI ANDREA CONDEMI anche per delega degli avv.ti BONGARZONE e ZINZI
Nessuno è presente per il MINISTERO alle ore 9,44
Il presente verbale è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa addetto all'Ufficio per il Persona_1
Processo.
L'avv. Condemi chiede di poter discutere la causa e precisare le conclusioni.
I L G I U D I C E dispone procedersi alla discussione della causa.
L'avv. Condemi richiama le conclusioni formulate nei propri atti introduttivi, scritti e verbali di causa, impugnando e contestando quanto dedotto da controparte nella propria memoria difensiva.
Insiste anche per la continuazione del rapporto lavorativo, che si era interrotto.
I L G I U D I C E, all'esito della discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto, concisamente esposte, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
pagina1 di 8 Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 3322/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti ANTONIO ROSARIO Parte_1
BONGARZONE, ZINZI PAOLO e GIOVANNI ANDREA CONDEMI;
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI REGGIO CALABRIA;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da odierno processo verbale
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
premettendo di essere iscritta alle Controparte_1 graduatorie GPS per il biennio 2022/2024 e di aver presentato domanda di aggiornamento nella prima fascia delle GPS e graduatorie di istituto di Reggio Calabria per le classi di concorso A018 in qualità di docente con titolo estero riconosciuto, A019 II fascia, PPPP II fascia e ADSS, in qualità di docente con titolo estero in attesa di riconoscimento per il biennio 2024/2026, ha dedotto che il CP_1 resistente la escludeva da dette graduatorie, in ragione della mancata produzione del titolo abilitativo all'insegnamento, in realtà conseguito il 14.04.2022 in Romania presso l'Università
Dimitrie Cantemir di Tirgu Mures, oggetto in data 27.05.2022 di istanza di riconoscimento, presentata – unitamente a tutti i certificati rilasciati dall'università estera – all'amministrazione resistente, e prodotto unitamente alla domanda di inserimento nelle
GPS per il biennio 2022/2024.
Ha rappresentato che, rimasto senza esito il reclamo presentato all'ente, adiva il giudice amministrativo che, dopo aver accolto pagina2 di 8 inaudita altera parte le istanze di essa ricorrente, con conseguente provvedimento di inserimento nelle graduatorie, con successiva ordinanza negava la sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione nel proc. n. 09044/2024 REG. RIC., poi estintosi con decreto.
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di esclusione, fra l'altro per non aver il resistente reperito autonomamente CP_1 la documentazione attestante la sussistenza del titolo abilitativo, pur in suo possesso, o, comunque, per non averle chiesto di integrare la documentazione.
Ha chiesto, pertanto, dichiararsi il diritto di essa ricorrente all'immediato inserimento nella graduatoria provinciale GPS di prima fascia della Provincia di Reggio Calabria per la classe di concorso
ADSS sulla base del punteggio spettante, mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno, anche ordinando la continuazione del rapporto lavorativo interrotto con il provvedimento di esclusione.
1.1.- Costituendosi in giudizio, il Controparte_1
ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo in via
[...] preliminare la violazione del bis in idem per l'esistenza, innanzi al giudice amministrativo, di procedimento, avente ad oggetto la medesima domanda, ed evidenziando che la ricorrente aveva omesso la produzione del titolo di abilitazione conseguito all'estero e che, pertanto, era stata esclusa in applicazione dell'art. 7, comma 12 dell'OM 88/2024, secondo il quale “Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. E' fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a: a) titoli di studio conseguiti all'estero”. Ha dedotto, inoltre, l'insussistenza del periculum in mora.
2.- Il ricorso è fondato per i motivi dappresso indicati.
3.- Deve essere rigettata la preliminare eccezione di violazione del bis in idem, posto che la ricorrente ha documentato con l'atto introduttivo l'avvenuta estinzione del processo amministrativo per rinuncia delle parti.
pagina3 di 8 4.- Ciò detto, si premette che il rimedio di cui all'art. 700 c.p.c. può essere chiesto da chiunque abbia “fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile”, presupponendo la tutela cautelare il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare tale pregiudizio imminente ed irreparabile ed occorrendo, quindi, una concreta dimostrazione dell'irreparabilità e dell'imminenza delle possibili conseguenze - legate alla mancata adozione del provvedimento cautelare - attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparte (fra le altre, T. , 11.10.2019 e T. CP_2 CP_3
27.6.2007).
In particolare, entrambi i predetti presupposti devono coesistere per l'accoglimento della domanda cautelare, al fine di scongiurare che il procedimento di cui all'art. 700 c.p.c. sia utilizzato per il perseguimento di finalità differenti rispetto a quelle in funzione delle quali è consentito il ricorso a tale strumento di tutela.
Infatti, al fine di scongiurare che la futura, seppur eventuale, pronuncia di merito sia pregiudicata dal tempo occorrente ad ottenerla, è necessario, da un lato, che l'iter atto a condurre al pregiudizio sia quantomeno preparato in modo diretto ed univoco, traducendosi in un pericolo attuale ed incombente, cioè imminente, tale da aver già determinato o da determinare in tempi brevi l'evento dannoso (si veda, fra le altre, T. Trapani, sez. lav., 30 aprile
2011), e che, dall'altro, tale pregiudizio sia irreparabile, attesa l'irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela ovvero l'insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito.
4.- Sotto il profilo del fumus boni iuris, si evidenzia che i fatti di causa non sono contestati fra le parti e non è, quindi, necessario alcun approfondimento istruttorio.
pagina4 di 8 In particolare, è pacifico che la ricorrente, in sede di domanda per l'aggiornamento delle GPS, ha dichiarato nella Sezione A.1 di essere in possesso di “Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel paese di origine e riconosciuto valido/in attesa di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206”, ma di non aver prodotto il titolo, come richiesto dall'art. 7, comma 12, OM 88/2024, e che, per conseguenza, la ricorrente sia stata esclusa dalla graduatoria con provvedimento del resistente. CP_1
4.1.- La posizione delle parti diverge in ordine alle conseguenze dell'omesso deposito del titolo abilitativo conseguito all'estero, ritenendo la ricorrente che detta circostanza non costituisse di per sé condizione tale da determinare l'esclusione dalle GPS, se non a seguito di inottemperanza alla richiesta di integrazione da parte della PA o, comunque, di reperimento in autonomia di detta documentazione, già in possesso di quest'ultima, in quanto trasmessa al MINISTERO unitamente alla domanda di riconoscimento e di inserimento nelle graduatorie per il biennio 2022/2024.
Al contrario, il ha ritenuto Controparte_1 che il disposto di cui all'art. 7, comma 12, OM 88/2014 non lasci margini alla PA per compiere dette attività, tenuto conto anche del principio di autoresponsabilità che, soprattutto, nei concorsi di massa assume un significato ancor più importante, attesa la necessità di dover garantire la par condicio e la massima celerità nella conclusione del procedimento.
5.- Ciò detto, si premette che l'interesse pubblico perseguito con la procedura è costituito dalla graduazione degli aspiranti in funzione della selezione dei candidati più meritevoli per l'affidamento degli incarichi, anche allo scopo della “creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti” (art. 2, comma quater d.l. 22/2020 conv. in l. 41/2020) e dunque in un'ottica di semplificazione e maggiore efficienza delle future procedure di reclutamento” (T. Foggia, 22.06.2023, n. 2221).
pagina5 di 8 Nell'ipotesi di specie, alla luce di detta finalità ed in considerazione del fatto che l'amministrazione resistente fosse già in possesso del titolo di abilitazione conseguito all'estero, per essergli stato depositato unitamente alla domanda di riconoscimento e, soprattutto, di inserimento nelle GPS per il biennio 2022/2024, la pubblica amministrazione avrebbe dovuto concedere il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. B, L. 241/1990, posto che “con l'esercizio del predetto soccorso non si va a supplire
a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti ma si consente solo di adeguare la domanda agli elementi di fatto, incontestati e già a conoscenza della p.a.”, relativi alla sussistenza dell'abilitazione, già indicata nella domanda e già conosciuta dalla pubblica amministrazione, trattandosi in sostanza
“di una regolarizzazione formale e documentale relativa a titoli già dichiarati dalla ricorrente” (T. Tribunale Frosinone, 22.02.2022,
n.161) e già in possesso del . CP_1
6.- Peraltro, si ritiene che l'art. 7, comma 12, OM 88/2014, nel richiedere agli aspiranti la produzione, a pena di esclusione, dell'eventuale titolo di studio conseguito all'estero, non possa che riferirsi alle istanze di coloro che presentino per la prima volta detto titolo ai fini della valutazione, posto che, in caso contrario, se, come indicato dall'art. 3, comma 4, OM 88/2024, “agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio
2022/2023-2023/2024, che non presentino domanda di aggiornamento/inserimento/trasferimento, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo”, si verrebbe a creare “una situazione paradossale, come quella oggetto di giudizio, per la quale coloro che già sono iscritti nelle graduatorie sulla base di determinati titoli previamente presentati, pur senza avanzare alcuna domanda verrebbero riconfermati nelle graduatorie col medesimo punteggio”, mentre
“coloro che avessero presentato domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria sulla base di nuovi e diversi titoli rispetto a quelli già presentati, omettendo di produrre nuovamente
pagina6 di 8 questi ultimi certificati, si troverebbero irrimediabilmente esclusi dalle graduatorie” (T. Locri, ordinanza del 22.10.2024).
7.- Per conseguenza, il ricorso deve essere accolto e, previa
Cont disapplicazione dei provvedimenti di esclusione emessi dall' di
Reggio Calabria, nella parte in cui non includono la ricorrente nelle graduatorie provinciali valide per il biennio 2024/2026, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad essere inserita nella GPS prima fascia sostegno ADSS, per le scuole secondarie di secondo grado, per l'ambito territoriale della provincia di Reggio Calabria per il biennio scolastico 2024/2026 con l'attribuzione di un punteggio pari a quello già assegnato in ragione del provvedimento
14779 del 05.09.2024, con il quale, a seguito del decreto cautelare emesso dal TAR in data 04.09.2024, è stato disposto il reinserimento dell'aspirante docente nelle GPS della Città Metropolitana di Reggio
Calabria.
8.- Le spese di lite, comprese quelle della fase cautelare, devono essere poste in capo all'amministrazione resistente e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa e della complessità delle questioni trattate.
P Q M
ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, previa disapplicazione dei provvedimenti di esclusione emessi dall' Controparte_5 nella parte in cui non includono la ricorrente nelle graduatorie provinciali valide per il biennio 2024/2026,
- ACCERTA il diritto della ricorrente ad essere inserita nella
GPS prima fascia sostegno ADSS, per la scuola secondaria di secondo grado, per l'ambito territoriale della Città
Metropolitana di Reggio Calabria per il biennio scolastico
2024/2026, con l'attribuzione di un punteggio pari a quello già assegnato in ragione del provvedimento n. 14779 del 05.09.2024 dell' Controparte_6
, con il quale, a seguito del decreto cautelare
[...] emesso dal TAR in data 04.09.2024, è stato disposto il pagina7 di 8 reinserimento dell'aspirante docente nelle GPS della Città
Metropolitana di Reggio Calabria;
- ACCERTA il diritto della ricorrente alla ricostituzione del rapporto di lavoro risolto;
PONE in capo a parte resistente le spese di lite, di entrambe le fasi del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.689,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Palmi, 06.03.2025
Il giudice
Luca Coppola
pagina8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3371/2024
Udienza del 06/03/2025
Oggi 06/03/2025, innanzi al giudice Luca Coppola compaiono:
Per parte ricorrente, l'avv. GIOVANNI ANDREA CONDEMI anche per delega degli avv.ti BONGARZONE e ZINZI
Nessuno è presente per il MINISTERO alle ore 9,44
Il presente verbale è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa addetto all'Ufficio per il Persona_1
Processo.
L'avv. Condemi chiede di poter discutere la causa e precisare le conclusioni.
I L G I U D I C E dispone procedersi alla discussione della causa.
L'avv. Condemi richiama le conclusioni formulate nei propri atti introduttivi, scritti e verbali di causa, impugnando e contestando quanto dedotto da controparte nella propria memoria difensiva.
Insiste anche per la continuazione del rapporto lavorativo, che si era interrotto.
I L G I U D I C E, all'esito della discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto, concisamente esposte, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
pagina1 di 8 Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 3322/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti ANTONIO ROSARIO Parte_1
BONGARZONE, ZINZI PAOLO e GIOVANNI ANDREA CONDEMI;
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI REGGIO CALABRIA;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da odierno processo verbale
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
premettendo di essere iscritta alle Controparte_1 graduatorie GPS per il biennio 2022/2024 e di aver presentato domanda di aggiornamento nella prima fascia delle GPS e graduatorie di istituto di Reggio Calabria per le classi di concorso A018 in qualità di docente con titolo estero riconosciuto, A019 II fascia, PPPP II fascia e ADSS, in qualità di docente con titolo estero in attesa di riconoscimento per il biennio 2024/2026, ha dedotto che il CP_1 resistente la escludeva da dette graduatorie, in ragione della mancata produzione del titolo abilitativo all'insegnamento, in realtà conseguito il 14.04.2022 in Romania presso l'Università
Dimitrie Cantemir di Tirgu Mures, oggetto in data 27.05.2022 di istanza di riconoscimento, presentata – unitamente a tutti i certificati rilasciati dall'università estera – all'amministrazione resistente, e prodotto unitamente alla domanda di inserimento nelle
GPS per il biennio 2022/2024.
Ha rappresentato che, rimasto senza esito il reclamo presentato all'ente, adiva il giudice amministrativo che, dopo aver accolto pagina2 di 8 inaudita altera parte le istanze di essa ricorrente, con conseguente provvedimento di inserimento nelle graduatorie, con successiva ordinanza negava la sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione nel proc. n. 09044/2024 REG. RIC., poi estintosi con decreto.
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di esclusione, fra l'altro per non aver il resistente reperito autonomamente CP_1 la documentazione attestante la sussistenza del titolo abilitativo, pur in suo possesso, o, comunque, per non averle chiesto di integrare la documentazione.
Ha chiesto, pertanto, dichiararsi il diritto di essa ricorrente all'immediato inserimento nella graduatoria provinciale GPS di prima fascia della Provincia di Reggio Calabria per la classe di concorso
ADSS sulla base del punteggio spettante, mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno, anche ordinando la continuazione del rapporto lavorativo interrotto con il provvedimento di esclusione.
1.1.- Costituendosi in giudizio, il Controparte_1
ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo in via
[...] preliminare la violazione del bis in idem per l'esistenza, innanzi al giudice amministrativo, di procedimento, avente ad oggetto la medesima domanda, ed evidenziando che la ricorrente aveva omesso la produzione del titolo di abilitazione conseguito all'estero e che, pertanto, era stata esclusa in applicazione dell'art. 7, comma 12 dell'OM 88/2024, secondo il quale “Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. E' fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a: a) titoli di studio conseguiti all'estero”. Ha dedotto, inoltre, l'insussistenza del periculum in mora.
2.- Il ricorso è fondato per i motivi dappresso indicati.
3.- Deve essere rigettata la preliminare eccezione di violazione del bis in idem, posto che la ricorrente ha documentato con l'atto introduttivo l'avvenuta estinzione del processo amministrativo per rinuncia delle parti.
pagina3 di 8 4.- Ciò detto, si premette che il rimedio di cui all'art. 700 c.p.c. può essere chiesto da chiunque abbia “fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile”, presupponendo la tutela cautelare il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare tale pregiudizio imminente ed irreparabile ed occorrendo, quindi, una concreta dimostrazione dell'irreparabilità e dell'imminenza delle possibili conseguenze - legate alla mancata adozione del provvedimento cautelare - attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparte (fra le altre, T. , 11.10.2019 e T. CP_2 CP_3
27.6.2007).
In particolare, entrambi i predetti presupposti devono coesistere per l'accoglimento della domanda cautelare, al fine di scongiurare che il procedimento di cui all'art. 700 c.p.c. sia utilizzato per il perseguimento di finalità differenti rispetto a quelle in funzione delle quali è consentito il ricorso a tale strumento di tutela.
Infatti, al fine di scongiurare che la futura, seppur eventuale, pronuncia di merito sia pregiudicata dal tempo occorrente ad ottenerla, è necessario, da un lato, che l'iter atto a condurre al pregiudizio sia quantomeno preparato in modo diretto ed univoco, traducendosi in un pericolo attuale ed incombente, cioè imminente, tale da aver già determinato o da determinare in tempi brevi l'evento dannoso (si veda, fra le altre, T. Trapani, sez. lav., 30 aprile
2011), e che, dall'altro, tale pregiudizio sia irreparabile, attesa l'irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela ovvero l'insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito.
4.- Sotto il profilo del fumus boni iuris, si evidenzia che i fatti di causa non sono contestati fra le parti e non è, quindi, necessario alcun approfondimento istruttorio.
pagina4 di 8 In particolare, è pacifico che la ricorrente, in sede di domanda per l'aggiornamento delle GPS, ha dichiarato nella Sezione A.1 di essere in possesso di “Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel paese di origine e riconosciuto valido/in attesa di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206”, ma di non aver prodotto il titolo, come richiesto dall'art. 7, comma 12, OM 88/2024, e che, per conseguenza, la ricorrente sia stata esclusa dalla graduatoria con provvedimento del resistente. CP_1
4.1.- La posizione delle parti diverge in ordine alle conseguenze dell'omesso deposito del titolo abilitativo conseguito all'estero, ritenendo la ricorrente che detta circostanza non costituisse di per sé condizione tale da determinare l'esclusione dalle GPS, se non a seguito di inottemperanza alla richiesta di integrazione da parte della PA o, comunque, di reperimento in autonomia di detta documentazione, già in possesso di quest'ultima, in quanto trasmessa al MINISTERO unitamente alla domanda di riconoscimento e di inserimento nelle graduatorie per il biennio 2022/2024.
Al contrario, il ha ritenuto Controparte_1 che il disposto di cui all'art. 7, comma 12, OM 88/2014 non lasci margini alla PA per compiere dette attività, tenuto conto anche del principio di autoresponsabilità che, soprattutto, nei concorsi di massa assume un significato ancor più importante, attesa la necessità di dover garantire la par condicio e la massima celerità nella conclusione del procedimento.
5.- Ciò detto, si premette che l'interesse pubblico perseguito con la procedura è costituito dalla graduazione degli aspiranti in funzione della selezione dei candidati più meritevoli per l'affidamento degli incarichi, anche allo scopo della “creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti” (art. 2, comma quater d.l. 22/2020 conv. in l. 41/2020) e dunque in un'ottica di semplificazione e maggiore efficienza delle future procedure di reclutamento” (T. Foggia, 22.06.2023, n. 2221).
pagina5 di 8 Nell'ipotesi di specie, alla luce di detta finalità ed in considerazione del fatto che l'amministrazione resistente fosse già in possesso del titolo di abilitazione conseguito all'estero, per essergli stato depositato unitamente alla domanda di riconoscimento e, soprattutto, di inserimento nelle GPS per il biennio 2022/2024, la pubblica amministrazione avrebbe dovuto concedere il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. B, L. 241/1990, posto che “con l'esercizio del predetto soccorso non si va a supplire
a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti ma si consente solo di adeguare la domanda agli elementi di fatto, incontestati e già a conoscenza della p.a.”, relativi alla sussistenza dell'abilitazione, già indicata nella domanda e già conosciuta dalla pubblica amministrazione, trattandosi in sostanza
“di una regolarizzazione formale e documentale relativa a titoli già dichiarati dalla ricorrente” (T. Tribunale Frosinone, 22.02.2022,
n.161) e già in possesso del . CP_1
6.- Peraltro, si ritiene che l'art. 7, comma 12, OM 88/2014, nel richiedere agli aspiranti la produzione, a pena di esclusione, dell'eventuale titolo di studio conseguito all'estero, non possa che riferirsi alle istanze di coloro che presentino per la prima volta detto titolo ai fini della valutazione, posto che, in caso contrario, se, come indicato dall'art. 3, comma 4, OM 88/2024, “agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio
2022/2023-2023/2024, che non presentino domanda di aggiornamento/inserimento/trasferimento, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo”, si verrebbe a creare “una situazione paradossale, come quella oggetto di giudizio, per la quale coloro che già sono iscritti nelle graduatorie sulla base di determinati titoli previamente presentati, pur senza avanzare alcuna domanda verrebbero riconfermati nelle graduatorie col medesimo punteggio”, mentre
“coloro che avessero presentato domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria sulla base di nuovi e diversi titoli rispetto a quelli già presentati, omettendo di produrre nuovamente
pagina6 di 8 questi ultimi certificati, si troverebbero irrimediabilmente esclusi dalle graduatorie” (T. Locri, ordinanza del 22.10.2024).
7.- Per conseguenza, il ricorso deve essere accolto e, previa
Cont disapplicazione dei provvedimenti di esclusione emessi dall' di
Reggio Calabria, nella parte in cui non includono la ricorrente nelle graduatorie provinciali valide per il biennio 2024/2026, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad essere inserita nella GPS prima fascia sostegno ADSS, per le scuole secondarie di secondo grado, per l'ambito territoriale della provincia di Reggio Calabria per il biennio scolastico 2024/2026 con l'attribuzione di un punteggio pari a quello già assegnato in ragione del provvedimento
14779 del 05.09.2024, con il quale, a seguito del decreto cautelare emesso dal TAR in data 04.09.2024, è stato disposto il reinserimento dell'aspirante docente nelle GPS della Città Metropolitana di Reggio
Calabria.
8.- Le spese di lite, comprese quelle della fase cautelare, devono essere poste in capo all'amministrazione resistente e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa e della complessità delle questioni trattate.
P Q M
ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, previa disapplicazione dei provvedimenti di esclusione emessi dall' Controparte_5 nella parte in cui non includono la ricorrente nelle graduatorie provinciali valide per il biennio 2024/2026,
- ACCERTA il diritto della ricorrente ad essere inserita nella
GPS prima fascia sostegno ADSS, per la scuola secondaria di secondo grado, per l'ambito territoriale della Città
Metropolitana di Reggio Calabria per il biennio scolastico
2024/2026, con l'attribuzione di un punteggio pari a quello già assegnato in ragione del provvedimento n. 14779 del 05.09.2024 dell' Controparte_6
, con il quale, a seguito del decreto cautelare
[...] emesso dal TAR in data 04.09.2024, è stato disposto il pagina7 di 8 reinserimento dell'aspirante docente nelle GPS della Città
Metropolitana di Reggio Calabria;
- ACCERTA il diritto della ricorrente alla ricostituzione del rapporto di lavoro risolto;
PONE in capo a parte resistente le spese di lite, di entrambe le fasi del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.689,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Palmi, 06.03.2025
Il giudice
Luca Coppola
pagina8 di 8