Versione
2 settembre 1977
2 settembre 1977
Art. 1.
A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di licenza mediante prove scritte e colloquio.
L'esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento conclusivo dell'attivita' educativa e tiene conto delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dall'insegnante o dagli insegnanti di classe.
La valutazione dell'esame e' fatta collegialmente dall'insegnante o dagli insegnanti di classe e da due insegnanti designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico.
Il passaggio dal primo al secondo ciclo e dall'una all'altra classe per ogni ciclo avviene per scrutinio.
L'insegnante o gli insegnanti di classe possono non ammettere l'alunno al secondo ciclo o alla classe successiva di uno stesso ciclo soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata relazione.
A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di licenza mediante prove scritte e colloquio.
L'esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento conclusivo dell'attivita' educativa e tiene conto delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dall'insegnante o dagli insegnanti di classe.
La valutazione dell'esame e' fatta collegialmente dall'insegnante o dagli insegnanti di classe e da due insegnanti designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico.
Il passaggio dal primo al secondo ciclo e dall'una all'altra classe per ogni ciclo avviene per scrutinio.
L'insegnante o gli insegnanti di classe possono non ammettere l'alunno al secondo ciclo o alla classe successiva di uno stesso ciclo soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata relazione.
Commentario • 1
- 1. Promozione scuola: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 giugno 2022 · 0.95595855
Ripetizione dell'anno scolastico per favorire la maturazione di abilità compromesse da disturbi; mancata ammissione all'esame di idoneità alla classe seconda elementare; iniziative positive per risolvere la situazione di difficoltà dell'alunno. Mancata promozione all'anno successivo e suicidio Il suicidio dello studente che prende atto della sua bocciatura soltanto vedendo i quadri non può essere causalmente riconducibile alla negligenza dei vertici scolastici che non hanno preventivamente comunicato alla famiglia la decisione della mancata ammissione, come invece previsto dalla normativa ministeriale. Lo scopo di quest'ultima è, infatti, quello di far sì che la notizia della bocciatura …
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Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., ordinanza 21/07/1988, n. 867Provvedimento: […] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 4 agosto 1977, n. 517 ("Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico"), promosso con ordinanza emessa il 15 settembre 1987 dal Pretore di Sampierdarena nel procedimento civile vertente tra PA SE ed altra e la Direzione del Circolo didattico Sampierdarena II ed altro, iscritta al n. 808 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1987;Leggi di più...
- impugnazione dinanzi al giudice amministrativo anziche' al giudice ordinario·
- questione manifestamente non fondata. -legge 4 agosto 1977, n. 517 art. 1.·
- diritto soggettivo·
- scuola elementare·
- cost. artt. 2,3,24,29,30,34.·
- insussistenza·
- provvedimenti di promozione alla classe superiore·
- ord. 867/88 istruzione pubblica