Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/01/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 5521/2021 R.G. avente ad oggetto separazione personale tra coniugi e pendente tra
( ), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Ubaldo Macrì,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da avv. Controparte_1 C.F._2
Andrea Conte,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato a Otranto in data 19/09/2006. Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli (Scorrano, 27/12/2006) e Persona_1 Persona_2
(Scorrano, 02/02/2010).
[...]
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno l'affectio coniugalis. Ha allegato di lavorare quale meccanico e di poter contare su un reddito annuo che non supera la somma di € 6.000,00/7.000,00.
Quanto alla situazione economico-patrimoniale della coniuge, ha riferito che costei lavora alle dipendenze di una sartoria, percependo uno stipendio di € 800,00 circa.
Ha domandato: a) la separazione personale;
b) l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso la madre;
c)
l'assegnazione alla coniuge della casa familiare;
d) la regolamentazione del proprio diritto di visita;
e) un contributo mensile al mantenimento della prole pari ad € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) la compensazione delle spese legali (ricorso depositato il 28.06.2021).
I.3.- La parte si è costituita in giudizio già Controparte_1 nella fase presidenziale, non opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato le avverse prospettazioni, allegando che la separazione sarebbe addebitabile al coniuge, il quale improvvisamente avrebbe abbandonato la casa familiare.
Ha allegato, inoltre, che a far data dalla separazione di fatto, la parte attrice, rifiutando ogni tipo di collaborazione o comunicazione nell'interesse dei figli, non ha contribuito né personalmente né materialmente al mantenimento dei figli, mostrando un perdurante disinteresse rispetto ai figli e ai loro problemi.
Quanto alla sua situazione economico-patrimoniale, ha confermato di lavorare come dipendente di Gruppomoda s.r.l. e di percepire uno stipendio mensile di € 800,00, stipendio gravato dai ratei di restituzione del mutuo contratto per acquistare la casa familiare.
Ha contestato la veridicità della situazione reddituale delineata da controparte.
Ha concluso domandato: a) la separazione personale con addebito a carico del coniuge;
b) l'affidamento esclusivo della prole con collocamento prevalente presso di sé; c) l'assegnazione a sé della casa familiare;
d) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
e) un contributo mensile del coniuge al mantenimento della prole non inferiore ad € 300,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) un contributo mensile del marito al suo mantenimento non inferiore ad € 250,00; g) l'addebito,
a carico del coniuge, delle spese di mantenimento e di cura del cane.
Con vittoria di spese e competenze di lite (comparsa di risposta depositata il 14/01/2022).
I.3.- Con ordinanza del 09.02.2022, in seguito all'udienza di comparizione, la presidente delegata, tentata invano la conciliazione tra i coniugi, ha provveduto in via temporanea e urgente nell'interesse delle parti e dei minori. In particolare, ha: • autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
• affidato i figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, cui ha assegnato la casa familiare;
• regolamentato il diritto di visita del genitore non
2 R.G. 5521/2021
convivente; • posto, a carico del genitore non convivente, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, versando la somma di € 300,00 per ciascun figlio;
• posto, a carico di entrambi i coniugi, l'obbligo di contribuire alla spese straordinarie per i figli nella misura del
60% a carico della parte attrice e del 40% a carico della parte convenuta;
• disposto l'avvio di un percorso di mediazione familiare.
Ha dunque nominato il giudice istruttore e comunicato gli atti al pubblico ministero per il suo intervento in giudizio.
I.4.- Entrambe le parti hanno integrato le loro difese.
I.5.- Proseguito il giudizio, con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 11/10/2024, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per regolare consensualmente la loro separazione, chiedendo congiuntamente che la causa sia decisa in conformità. In particolare, hanno convenuto che:
1) i coniugi vivranno separatamente;
2) entrambi i minori (nata il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
02.02.2010) sono affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3) la casa coniugale è assegnata per intero alla madre;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo il calendario indicato in parte motivata, ossia il martedì ed il giovedì dalle 19 alle 21 e, a fine settimana alternati, il sabato dalle 19 alle 21 e la domenica dalle ore 11:30 alle 15; rimane salva la possibilità per i genitori di prevedere periodi di permanenza presso il padre più ampi;
il padre nel periodo natalizio potrà vedere e tenere con sé i figli dal 23 dicembre sino al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre sino al 6 gennaio, previo accordo con la madre circa il relativo periodo;
nel periodo pasquale il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ad anni alterni o a Pasqua o il lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo il padre, previo accordo con la madre da concordarsi entro il 15 giugno, potrà vedere e tenere con sé i figli per otto giorni consecutivi a luglio e otto giorni consecutivi ad agosto;
in mancanza di accordo tra i genitori tali periodi corrisponderanno ai primi otto giorni del mese;
5) il sig. si obbliga a contribuire al Parte_1 mantenimento dei minori, versando alla € 250,00 per CP_1 ciascun figlio entro il 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di omologa
e con rivalutazione annuale Istat;
6) entrambi i coniugi contribuiranno alle spese straordinarie (da individuare secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce) da sostenere per i figli nella misura del 50% ciascuno, il cui importo verrà versato al coniuge antistatario
3 R.G. 5521/2021
su semplice richiesta ed esibizione del giustificativo di spesa entro il settimo giorno dalla richiesta.
Il giudice istruttore ha dunque rimesso la causa al collegio per la decisione, senza assegnare i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il
P.M. nulla ha opposto (parere del 23/01/2023).
II.- La separazione giudiziale è meritevole di accoglimento in conformità alla convenzione intervenuta tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 19/09/2006 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Otranto al n. 59, parte II, serie A, anno 2006).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non volersi riconciliare deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti e depositata telematicamente in data 09/10/2024, dianzi trascritta.
III.- La domanda di addebito e quella volta all'ottenimento di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. devono ritenersi implicitamente rinunciate alla luce del comportamento processuale delle parti.
IV.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 5521/2021 introdotto con ricorso del
28/06/2021 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra Parte_1
(Poggiardo, 26/05/1980) e (Maglie, 02/11/1977) Controparte_1 alle condizioni di cui all'intesa da loro raggiunta e depositata telematicamente in data 09/10/2024;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa all'ufficiale dello stato civile del Comune di Otranto per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 22/01/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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