Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/03/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3328/2015 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3328/2015 r.g.a.c.
TRA
(p.iva.: , parte elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Via Brodolini n. 1 Avella (AV) presso lo studio dell'Avv. Silvio
Sepe (c.f.: ) dal quale è rappresenta e difesa in virtù di C.F._1
procura in atti.
- Attore
E
(c.f.: , in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'Amm.re p.t., parte elettivamente domiciliata in Via Anfiteatro Laterizio n.
222 in Nola (NA) presso lo studio dell'Avv. Domenico Ruocco (c.f.:
) e dell'Avv. Carmine Giugliano (c.f.: C.F._2
) dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura in C.F._3
atti
- Convenuta
1
i sigg. (c.f.: ), Controparte_2 C.F._4 Parte_2
(c.f.: ), (c.f.: C.F._5 Parte_3
), (c.f.: ), C.F._6 Parte_4 C.F._7
(c.f.: ), (c.f.: Parte_5 C.F._8 Parte_6
) parti elettivamente domiciliate in Cimitile (Na) alla C.F._9
Strada Statale 7/bis presso lo studio dell'Avv. Paolino Tizzano, (C.F.
) dal quale sono rappresentate e difese in virtù di procura C.F._10
in atti
- Interventore volontario il sig. , (c.f. ), in proprio e nella qualità di Controparte_3 C.F._11
erede del sig. , parte elettivamente domiciliata in Nola (Na) al- Persona_1
la Via San Felice n. 56 presso lo studio dell'avv. Raffaele Giannini, (c.f.:
) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in C.F._12
atti
- Interventore volontario
OGGETTO: Promesse di pagamento – Ricognizione di debito
CONCLUSIONI: le parti concludevano riportandosi ai propri scritti di cui chie-
devano l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009
n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de-
cisione, omettendo lo svolgimento del processo.
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Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la Parte_7
[...
, in persona del l.r.p.t., conveniva in giudizio il Controparte_1
in persona dell'amm.re p.t., deducendo di aver realizzato lavori per il
[...]
in virtù del contratto di appalto sottoscritto in data Controparte_4
23.09.2011. La suddetta ditta realizzava opere non comprese nel contratto di ap-
palto per euro 36.180,12 su preciso incarico del Direttore dei Lavori ed a ciò
espressamente autorizzata dal condominio. Asseriva che il costo totale dei lavori realizzati, contrattuali ed extra-contrattuali, ammontava ad euro 98.046,87 e che il convenuto corrispondeva la somma di euro 74.000,00. Chiedeva, CP_1
pertanto, accertarsi l'esistenza del credito di euro 24.046,87, oltre interessi ex art.
D.Lgs. 231/02 nei confronti del con condanna di pagamento. CP_1
Si costituiva in giudizio il chiedendo, in via Controparte_1
preliminare e di rito, la dichiarazione di improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 3 comma 1 D.L. 132/14 convertito in L. n. 162/14 per non aver l'attore esperito la procedura di negoziazione assistita e, nel merito, la reiezione di tutte le domande attoree perché infondate in fatto e diritto. Spiegava domanda ricon-
venzionale, affinché, accertata la presenza di vizi lamentati e denunziati dal committente, venisse dichiarato risolto il contratto di appalto del 23 settembre
2011 a causa dell'inadempimento contrattuale dell'appaltatore con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento, in favore del Controparte_1
di un risarcimento danni.
Il Giudice, con ordinanza del 13.10.2015, rilevato che la res controversa
rientrava tra le materie per cui, ai sensi dell'art.3 del D.L. n. 132/14 (conv. in legge con modifiche) è obbligatorio l'esperire il procedimento di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità dell'azione, assegnava termine di 15 gg
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per l'instaurazione della stessa, che veniva esperita con esito negativo. All'esito,
verificata la procedibilità, si costituivano con intervento volontario i condomini sigg. e i quali rileva- Parte_3 Controparte_5 CP_6
vano essenzialmente il difetto di legittimazione passiva del per esse- CP_1
re, invece, legittimato il solo condomino risultante moroso dagli atti depositati,
ed evidenziavano l'intervento di un accordo transattivo all'esito del quale risul-
tavano emesse le fatture accluse alla propria produzione per cui a saldo sarebbe da ritenersi dovuta soltanto la minore somma ivi indicata, corrispondente alla morosità del predetto condomino.
Il giudizio veniva interrotto a seguito della dichiarazione di morte del sig.
e riassunto dall'istante nei confronti degli aventi diritto della Parte_3
parte deceduta sig.ri , Controparte_2 Parte_3 Parte_4
e Parte_5 Parte_6
Si costituivano, inoltre, con intervento volontario i condomini Per_1
e i quali rilevavano anch'essi il difetto di legittimazio-
[...] Controparte_7
ne passiva del per essere, invece, legittimato il solo condomino risul- CP_1
tante moroso dagli atti depositati, ed evidenziavano l'intervento di un accordo transattivo all'esito del quale risultavano emesse le fatture accluse alla propria produzione per cui a saldo sarebbe da ritenersi dovuta soltanto la minore somma ivi indicata, corrispondente alla morosità del predetto condomino.
Il giudizio veniva nuovamente interrotto a seguito della dichiarazione di morte del sig. , e riassunto dall'istante nei confronti degli aven- Persona_1
ti diritto della parte deceduta sig.ri e . Persona_2 Controparte_3
All'esito della fase istruttoria, nel corso della quale veniva acquisita docu-
mentazione, espletata prova testimoniale ed una CTU, le parti rassegnavano le
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conclusioni contenute nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024 e la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente disaminata e rigettata l'eccezione di difetto di legit-
timazione passiva del sollevata dagli interventori volontari. CP_1
Come è noto, con la sentenza n. 9148/2008, le Sezioni Unite della Supre-
ma Corte di Cassazione, aderendo all'orientamento minoritario formatosi in su-
biecta materia, hanno affermato la natura parziaria delle obbligazioni pecuniarie contratte dal condominio nei confronti dei terzi.
A tale conclusione la Suprema Corte è giunta sul presupposto della natu-
rale divisibilità dell'oggetto della prestazione contrattuale assunta dal condomi-
nio (somma di danaro), sicchè, pur in presenza di una pluralità di debitori e di una identica causa dell'obbligazione (contratto), in difetto, invece, dell'ulteriore requisito strutturale richiesto per l'integrazione di una obbligazione solidale (in-
divisibilità della prestazione) o di una espressa disposizione di legge, è destinata a prevalere l'intrinseca parziarietà della obbligazione contratta dal condominio.
Quest'ultimo carattere strutturale della obbligazione comune si desume dall'art. 1123 c.c., che, interpretato secondo il significato letterale e secondo il si-
stema in cui si inserisce, non distingue il profilo esterno e quello interno.
Del resto, l'obbligazione assunta dal condominio rimane una obbligazione soggettivamente complessa, posto che l'organizzazione unitaria del condominio non incide sulla titolarità individuale dei diritti e delle obbligazioni: il contratto,
stipulato dall'amministratore rappresentante, in nome e nell'interesse dei condo-
mini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente ef-
fetti nei confronti dei rappresentati, in ragione delle rispettive quote. I singoli
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condomini concorrono dunque al debito complessivo, secondo criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ., per le obbligazioni ereditarie, in proporzione alle quote con cui contribuiscono, rispettivamente, agli oneri con-
dominiali.
E, tuttavia, la stessa Suprema Corte, dopo aver affermato il principio della intrinseca parziarietà delle obbligazioni condominiali anche nei riflessi esterni,
ne limita sostanzialmente la portata pratica alla fase della escussione del credito rimasto insoddisfatto.
Secondo, infatti, la richiamata pronunzia, il creditore, conseguita nel pro-
cesso la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, può
procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, in proporzione alla quota di ciascuno.
Il temperamento dell'affermazione di principio, destinato a valere, a pare-
re del Tribunale, anche nel caso, come quello di specie, di rinunzia volontaria al-
la solidarietà passiva, non mutandone, in tale ipotesi, la ratio, risponde all'insopprimibile peculiarità della realtà del , che, seppur privo di CP_1
soggettività giuridica e di autonomia patrimoniale, il cui atteggiarsi viene piutto-
sto ricondotto allo schema dell'ente di gestione non personificato, si caratterizza,
come evidenziato dalla sua disciplina normativa, per l'unitaria organizzazione di tutta la sua gestione, che investe, per quanto ci occupa nella specie, anche il mo-
mento dell'assunzione delle obbligazioni, ove queste abbiano ad oggetto manu-
tenzione, riparazione e ristrutturazione di parti comuni all'intero edificio.
In tale contesto, il tratto unificante dell'organizzazione dell'insieme dei partecipanti, espresso nella comune rappresentanza anche processuale dell'amministratore, assume particolare significato ai fini dell'accertamento
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dell'obbligazione condominiale, allorché la pretesa del terzo sia in tutto o in parte contestata.
Solo, infatti, con l'instaurazione del contraddittorio nei confronti della col-
lettività dei condomini, la cui volontà, deliberata con le maggioranze di legge, è
unitariamente rappresentata dall'amministratore, è possibile porre le condizioni per un completo accertamento dell'an e del quantum del credito vantato dal ter-
zo, rispetto alla cui determinazione la ripartizione pro quota tra i singoli condo-
mini è necessariamente subordinata.
In tal senso, fintanto che non si sia addivenuti all'accertamento anche quantitativo della pretesa creditoria, difetta lo stesso presupposto (individuazione dell'entità del debito) perché l'amministratore possa procedere alla ripartizione della conseguente spesa tra i singoli condomini e, tramite questa, alla individua-
zione dei condomini morosi, i cui nominativi possano, poi, essere comunicati al terzo, onde consentire, in ipotesi, a quest'ultimo di intraprendere una legittima azione parziaria di accertamento e condanna.
Molto più coerente con la peculiarità dell'unitaria gestione condominiale
è, invece, per quanto anzidetto, che la fase di cognizione del credito si svolga nei confronti della intera collettività dei condomini e che, solo dopo che siano dive-
nuti certi la sussistenza e l'importo della obbligazione condominiale, la respon-
sabilità di ciascun debitore possa essere azionata in via esecutiva secondo il crite-
rio della imputazione pro quota.
Affermata, preliminarmente, la legittimazione del ad essere CP_1
evocato in giudizio per l'accertamento del credito in contestazione, occorre af-
frontare il tema relativo alla prova dei vizi nell'appalto e dei termini entro cui
rileva la relativa garanzia prestata dall'appaltatore. Al riguardo, calando i
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principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di vicinanza della prova (Cassazione, Sez. Un., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 recentemente ri-
badita da Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015, nonché Cass., civ., Sez. 3, Or-
dinanza n. 12910 del 22/04/2022) nella specifica materia trattata e con riferimen-
to alla posizione dell'appaltatore, deve ricordarsi che “In tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria ob-
bligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento” (Cass., civ., Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019).
Inoltre, ai sensi dell'art. 1667 c.c. “L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha ac-
cettato l'opera [1665] e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano rico-
noscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltato-
re. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le dif-
formità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati [1670].
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”.
Da ultimo, nei rapporti afferenti all'esecuzione dell'appalto, la data di ul-
timazione dell'opera nel suo complesso prescinde dalle attività accessorie, come gli interventi di smontaggio del cantiere, e dalle attività prodromiche alle succes-
sive operazioni di verifica e collaudo, tra cui rientrano le prestazioni occorrenti per ovviare ai vizi e ai difetti (Cass. Sez. 2, 05/08/2022, n. 24314). In vero, in
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materia di appalto si deve, in termini generali, distinguere tra atto di "consegna" e atto di "accettazione" dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente mate-
riale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del com-
mittente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima
(anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (cfr. Cass. 31 luglio 2017, n.
19019; Cass. 21 giugno 2013, n. 15711; Cass. 17 giugno 2004, n. 11349; Cass.
12 maggio 2003, n. 7260). L'art. 1665 c.c., poi, pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve pre-
sumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare,
al quarto comma, prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'im-
missione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica. La semplice pre-
sa in consegna non equivale però, ipso facto, ad accettazione senza riserve (e non implica di per sé la rinunzia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o co-
noscibili quando sia seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera –
cfr. Cass. 5131/2007), dovendosi in concreto stabilire se, nel comportamento del-
le parti, siano o meno ravvisabili elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare l'opera.
Calando i suddetti principi nel caso di specie trattato da questo giudicante,
nel merito, desta, innanzitutto, attenzione la sequenza con la quale si sarebbero svolti gli eventi ed in particolare, la presunta chiusura lavori sarebbe avvenuta
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(nella prospettazione del convenuto) in data 25.7.12 (come da certi- CP_1
ficazione del DL che, come di qui a breve si vedrà, tuttavia, interviene ad oltre un anno di distanza ed a ridosso della data di emissione della nota di credito con la
Parte quale e, previo annullamento della fattura emessa a saldo, asseritamente sul-
la scorta di una trattativa in corso, ed emissione di nuova richiesta di pagamento,
per la quale, per altro, non risulta prodotta in giudizio alcuna fattura). Successi-
vamente, in data 18.3.13 l'assemblea (come da verbale), ebbe a deliberare in or-
dine alla denunzia dei vizi, poi ricevuta in data 26.3.13 ricevuto dalla ga.se, con apparentemente sottoscrizione riconducibile a che ne è legale Parte_1
rappresentante. Ad un mese esatto di distanza, il 18.4.14, la società attrice emise fattura per €.
9.000. In data ancora successiva, il 6.6.13 la denunzia vizi venne in-
viata con raccomandata anche al D.L., il quale a poco più di un mese, il 30.7.13,
in assenza della committenza, emise certificato di ultimazione delle opere (retro-
datandone la chiusura come innanzi specificato a circa un anno prima) e relativo collaudo. Il giorno immediatamente successivo, 1.8.13 la Ga.Se, emise nota di credito annullando la precedente fattura ed a distanza di ancora un giorno, in data
2.8.13 chiese, a mezzo raccomandata il saldo di €.24.046,87 (senza documentare l'emissione di fattura regolarmente annotata nei registri contabili).
L'opaca scansione temporale con cui si sussegue lo scambio documentale,
in uno alle dichiarazioni rese dai testi relativa alla sussistenza di trattative per ad-
divenire ad un accordo bonario tra le parti (che avrebbe portato alla emissione da parte di della fattura poi annullata) come confermato dall'arch. guida Pt_1
all'udienza del 20.11.2018, nonché il considerevole importo della riduzione tran-
sattivamente praticato dall'impresa attrice (di €.15.000,00 circa su €.24.000,00
circa da destinare alla eliminazione “degli asseriti vizi” ad opera di terzi nella ri-
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costruzione dello stesso attore come da memorie 183 co 6 n 1 cpc), inducono a ritenere provato che effettivamente vi sia stato un riconoscimento dei vizi da par-
te dell'impresa a fronte della proposta transattiva formulata per facta concluden-
tia con l'emissione della fattura di €.9.000,00. Proprio l'intervenuto riconosci-
mento da parte dell'impresa, tuttavia, rende superflua qualsiasi verifica in ordine alla tempestività della denunzia dei medesimi, con conseguente rigetto della rela-
tiva eccezione sollevata dall'impresa (la quale, per contro, non solleva specifica e tempestiva eccezione di prescrizione dell'azione, che, certamente non può essere esaminata d'ufficio da questo giudice come prescritto dall'art. 2938 c.c.). Inoltre,
per completezza, non può tacersi che l'opera, ove pure volesse ritenersi comple-
tata non potrebbe giammai considerarsi accettata dalla committenza, la quale gia aveva deliberato in ordine ai vizi e neppure ebbe a partecipare al collaudo.
D'altro canto, tuttavia, non vi è prova in atti della effettiva stipula di una transazione della lite, in quanto, a fronte della mancanza di prova in ordine alla intervenuta accettazione in sede assembleare di tale accordo, poco prova l'emissione da parte dell'impresa di fattura per importo corrispondente ad
€.9.900,00 seguita dalla emissione di una nota di credito di pari importo e dalla emissione di nuova richiesta di pagamento di €.24.046,87.
Traendo le fila del discorso sin qui condotto, in definitiva, da un lato, con riferimento alle somme dovute alla società attrice, in ragione gli esiti della CTU
(cui non vi è ragione di discostarsi essendo la stessa nel complesso sufficiente-
mente congruente), deve ritenersi pienamente riconosciuta l'adeguatezza degli importi praticati dall'impresa in ragione delle opere effettivamente realizzate, la quale deve considerarsi creditrice della somma poc'anzi indicata.
D'altro canto, in ragione della sussistenza dei vizi come puntualmente ed
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effettivamente riscontrati dal CTU (con buona pace dell'impresa che ne asseriva la intervenuta eliminazione a fronte dell'incremento del corrispettivo richiesto da
€.9.900,00 a 24.046,87), l'attrice risulta debitrice del convenuto del- CP_1
la somma di €.38.500,00, necessaria alla eliminazione dei medesimi vizi.
Non vale di contro osservare che la quantificazione operata non tiene con-
to del normale logorio delle opere, essendo la liquidazione del danno operata all'attualità e, cioè, con riferimento alle somme necessarie ad eliminare oggi i vi-
zi presenti.
Pertanto, operata la compensazione giudiziale relativamente ai rapporti di debito-credito intercorrenti tra le parti come accertati e quantificati dal CTU, de-
ve accertarsi la sussistenza di un credito in favore del condominio e corrispon-
dente ad €.14.453,13, oltre interessi al saggio legale dalla pubblicazione al soddi-
sfo.
Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio deve ritenersi assor-
bita.
In ordine alle spese processuali, l'esito globale della lite ne giustifica la in-
tegrale compensazione (cfr. Cass. 7 gennaio 2019 n. 169) nei confronti delle parti intervenute nel processo, mentre tra l'attore ed il convenuto ricorrono giusti mo-
tivi per compensare parzialmente in misura di tre quarti le spese di giudizio;
per il residuo quarto, le spese processuali tra parte attrice e la convenuta seguono la soccombenza e, per tale frazione del totale, si regolano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitiva-
mente pronunziando, disattesa od assorbita ogni contraria istanza, difesa ed ecce-
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zione, così decide:
1. Accoglie la domanda di pagamento formulata dall'attore;
2. Accoglie la domanda riconvenzionale formulata dal CP_1
convenuto;
3. Condanna al pagamento in favore del Parte_1
convenuto della somma di €.14.453,13, oltre interessi CP_1
al saggio legale dalla pubblicazione al soddisfo;
4. Compensa parzialmente in misura di tre quarti le spese di giudizio
Parte tra l'attore ed il convenuto, ponendo a carico della e di Galluc-
cio Sergio il residuo quarto delle spese processuali, che si liquida-
no, già ridotte nella misura suddetta, in €.1.269,25 per compensi professionali, oltre Spese generali 15%, IVA e CPA, con distrazio-
ne in favore degli avvocati dichiaratisene anticipatari;
5. Pone le spese di CTU definitivamente in capo all'attore;
6. Compensa integralmente le spese di giudizio tra l'attore e le parti intervenute volontariamente.
Nola 04/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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