Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/04/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLIC A ITALIANA
IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezi one Pri ma Ci vil e
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio con la presenza dei Magist rati: dott. Gi us eppe de Rosa Presi dent e rel. dott. Antonell a All egra Consigli ere dott. Ros ario Lionel l o Ros sino Consigli ere ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZA nel procedim ent o n. RG 862/2024 introdotto con cit azi one deposit at a il
30.5.2024
TRA
( , el ettivam ent e dom icili ato in Parte_1 C.F._1
FO (FC), Corso Diaz n. 49, presso e nello Studio dell' avvocato
Albert o Trombini che l o rappresenta e di fende appell ante
CONT RO
( ) rappresent at a e di fesa ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Stefania
Sangi orgi del Foro di FO ed i vi domi cil iat a in Vi al e Mat teot ti n. 105 appell at a
Oggett o: im pugnazi one dell a sent enza n. 363/2024 del 22.4.2024
Tri bunal e di FO
Conclusi oni part e appell ant e
Voglia l'On.le Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione dis att es a:
e per l'effetto confermare il precett o in data 16/ 03/ 2023.
Con vitt ori a si s pes e e com pet enze professionali olt re oneri di l egge, anche con riguardo alle spes e del giudi zi o di primo grado.
Conclusi oni part e appell ata
Voglia l'On.le Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa e reietta: in via p rel iminare dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza dell'stanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza svolta da ex art. 283 e 351 c.p.c. e pert ant o respi ngerl a Parte_1 in via principale respingere l'appello avversario in quant o infondat o in fatt o ed in di ritt o in t utti i suoi motivi, per l e ragioni in narrativa espost e;
Con vittori a dell e spes e, olt re accessori, del grado oltre che del prim o.
e per l egge, di ent rambi i gradi di giudi zio.
Svolgi mento del pr ocess o
Con sent enza n. 363/2024 del 22.4.2024 il Tri bunal e di FO , prem esso che aveva formul at o opposi zi one al precett o notifi cato Controparte_1
da per il recupero dell a somm a di euro 12.533,77, che Parte_1
l'opposizione si fondava “sui seguenti motivi: i) l'ordinanza presidenzi al e del 25.1.23 ha st atuit o (con eff etto dal 21.12.21 qual e data di deposit o del ri corso per il di vorzio), quant o al padre, il venir meno dell'obbligo di mantenimento della figlia e ridotto quello del figlio Per_1
ad euro 400,00 al mese. Sulla base di ciò l'opposto ha notificato Per_2
atto di precetto per la r es tituzi one del l e somme versat e i n eccedenza dalla predetta data, tuttavia l'ordinanza non accerta alcun obbligo
pag. 2/5 resti tutorio e quindi il pr ecetto non è supportat o da un idoneo titol o esecuti vo;
ii) il sig. è t enuto al mant eniment o dei figli per Pt_1
eff etto del provvedi mento di omologa della separazione consensuale i n data 25.1.07, con i mpor to ridet erminat o dal luglio 2015 i n seguito a ricorso congi unt o per l a modi fica dell e condizi oni di separazi one in compl essi vi eur o 1.250 mensi li e poi ché si t ratta di somme aventi natura alimentare sono irripetibili;
iii) l'accordo di modifica delle condizioni di separazione omol ogato dal Tribunal e il 27/ 7/2015 prevedeva che i l
rimborsasse alla la quota del 50% delle “spese Pt_1 Pt_2 mediche tutte”, cosa che dall'anno 2020 non è avvenuta, così che
l'opponente è oggi creditrice della somma di euro 720,65 quanto alla figlia e euro 1.428,24 quanto al figlio . Altresì l'opponente Per_1 Per_2
è creditri ce dell a somma di euro 2.555 per mancat e ri val ut azioni Ist at, mai appl icate sin dal luglio 2015. Di tal e credito chiede i n via riconvenzionale l'accertamento condanna al pagamento”, che l'opposizione appariva fondata, posto che l'ordinanza presidenziale
25.1.2023 non prevedeva al cun obbligo restitut orio, che quanto all a dom anda ri convenzi onale il credit o per l e spese m ediche andava riconosciuto come anche l a mancat a rivalutazione IS TAT, che tuttavi a il rel ati vo credit o andava considerato esti nto per prescri zione dal l ugli o
2015 al m arzo 2018, dichiarava nullo il precett o opposto, accert ava che era credit ri ce di per l a somma di Controparte_1 Parte_1
euro 4.305,38, condannava questi al pagam ent o ed la rim borso dell e spese di lite.
Con atto di ci tazi one 22.5.2024 impugnava l a Parte_1
decisi one, chiedendone la ri form a.
Ritual mente ci tat a si costit uiva , chiedendo la Controparte_1
conferma dell a s ent enza.
La caus a veniva ri mess a i n decisi one sull e concl usioni dell e parti all'udienza 11.12.2024
Moti vi della deci sione
pag. 3/5 Appare irrilevante il fatto che l'ordinanza presidenziale 7.1.2023, emessa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 898/1970 e con la quale il
Presidente dichiarava cessato l'obbligo imposto a di Parte_1
contri bui re al m ant enim ent o del la figli a e fissava in euro 400 Per_1 mensili il contributo di mantenimento a favore dell'altro figlio
( ), non prevedes se al cun obbli go di restit uzione. Ciò perché Per_2
(genericam ent e) il dirit to all a resti tuzi one di quant o versato è conseguenza automatica della revoca dell'obbligo (cfr. Cass, sez. un.,
8.11.2022 n. 32914) ed è s omm a che può essere pretesa esecuti vam ente
(cfr. C as s. 13.1.2021 n. 379; C ass. 15.2.2021 n. 3835).
Ciò che invece ril eva è che si tratt a di somme i rripetibil i posto che , com e afferma la Suprem a Corte di C assazione , “Per i due fi gli, che sono ora maggior enni e autosufficienti, corret tament e l a Corte di Appello ha disposto la cessazione dell'obbligo di ogni assegno da parte del padre.
Tanto premess o, Il primo moti vo è i nfondato poiché le somme già versat e per mant eniment o dei figli sono irripetibili come indica l a cost ant e giurisprudenza di quest a C ort e. Infatti , Il caratt ere sostanzial ment e alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggior enne, in r egime di separazi one, comporta che l a normale retroatti vit à del la st atuizi one giudi zial e di ri duzi one (o quel l a di revoca) al momento del la domanda vada cont emperata con i principi di irripetibilità, i mpi gnorabi lità e non compensabi lità di dett e prestazi oni , sicché la part e che abbia già ri cevuto, per ogni singolo peri odo, le prestazi oni previs te dalla sent enza di separazi one non può essere cost retta a r es titui r le, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tal e tit olo, mentre ove il soggetto obbli gato non abbi a ancora corrispost o l e somme dovut e, per tutti i periodi pr egr essi , tali prestazi oni non sono pi ù dovut e in base al provvediment o di modifi cazi one dell e condizioni di separazione (Cass.
Sez. 6 - 1, Ordi nanza n. 13609 del 04/07/2016 e numerose altre conformi)”. (cfr. Cass. 27.5.2024 n.14691).
pag. 4/5 Orbene, nel cas o il precetto ha ad oggetto le somm e versat e dal padre dal mese di dicem bre 2021 al mese di gennaio 2023 così com e i ndi cat o nel precett o.
Quanto all a domanda di adeguam ento IS TAT svolt a da CP_1
l a stess a notoriam ente non ha bisogno di t ransit are att raverso
[...]
un procedim ent o cont enzios o volto al la formazi one del titolo e l e rel ati ve som me pos sono es sere pretese e ri conosciut e com e nel caso, fat ta salva l a part e del diri tto est int a per intervenut a prescri zi one.
Ugualm ent e va dett o per quanto ri guarda le spese medi che dei figli docum ent at e, mai s pecifi cat ament e contestat e e, anche qui , notoriam ente richi edibili dirett am ent e ove docum ent at e e, appunto, non contestat e.
Le spese s eguono l a soccom benza
p.q.m
.
La C ort e d'Appell o di Bologna, S ezione Prim a Civi le, pronunciando in via defi nitiva nella caus a come indicat a i n epigrafe così provvede:
-ri getta l 'appell o e, per l 'effetto, conferm a l a sent enza 22.4.2024
Tri bunal e di FO;
-condanna al pagam ent o del le spese del grado liquidat e Parte_1
in compl ess ivi euro 3.500 di cui euro 120 per spese, oltre spese general i ed accessori di l egge;
-dà atto che sus si s tono in capo all 'appellant e l e cond izioni per il pagam ent o nel doppi o del contri but o unificato.
Bologna, lì 22 april e 2025
Il P resident e est . dott. Gi useppe de Rosa
pag. 5/5