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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/09/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
625/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RR NZ, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 625/2025, avente ad oggetto divorzio congiunto, vertente
TRA nata il [...] a [...] (c.f: Parte_1
residente in [...], rappresentata e difesa C.F._1 giusta procura in atti dall'avv. Marianeve Tramontano e con la stessa elettivamente domiciliata in
Pimonte (NA) alla via Piana 18, e nato a [...] il Parte_2
04.07.1979 C.F.: e residente in [...] rappresentato C.F._2
e difeso giusta procura in atti dall'avv. Cristina Di Massa e con la stessa elettivamente domiciliato in
Gragnano alla Via Roma n. 28
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di RR NZ
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025, le parti, riportandosi integralmente al ricorso introduttivo, hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui allo stesso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 24.03.2025, le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio nell'anno 2005 nel comune di Pimonte, nel corso del quale sono nate le figlie
1 (nata il [...] a [...], maggiorenne, e (nata a Persona_1 Persona_2
Vico Equense il 24.06.2008); che essendo intervenuta tra i coniugi una forte intollerabilità, decidevano di separarsi consensualmente innanzi al Tribunale di RR NZ (prevedendo l'affido condiviso delle figlie all'epoca minori con collocazione prevalente presso la madre e disciplina ordinaria del diritto di visita del padre, obbligo del padre di versare euro 500,00 per il mantenimento delle figlie ripartendo l'assegno unico tra i coniugi al 50%, spese straordinarie al 50%
e ulteriori pattuizioni accessorie).
Ciò premesso, hanno esposto che dal momento della separazione non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, per cui hanno proposto ricorso congiunto al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con decreto del 28.03.2025 comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti, sostituita su loro richiesta con il deposito di note scritte;
pertanto, dopo aver rinviato la causa per chiedere chiarimenti alle parti sui rispettivi redditi, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 17.09.2025 in sostituzione dell'udienza del
16.09.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di RR NZ con decreto n. 1479/2022 del 14.09.2022.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorso oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di RR NZ nel procedimento di separazione consensuale (06.07.2022), terminato con decreto di omologa del 14.09.2022, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Inoltre, con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025, le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni indicate in ricorso e, pertanto, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto ai rispettivi redditi, dalla documentazione depositata in seguito all'integrazione richiesta, è emerso che il ha percepito i seguenti redditi lordi da lavoro dipendente: euro 20.145,00 (anno Pt_2
2022), euro 22.903,00 (anno 2023) ed euro 24.782,00 (anno 2024); mentre la ha depositato Pt_1 modello 730 redditi 2023 da cui risulta l'importo lordo annuo di euro 883,00 quale reddito da lavoro dipendente.
2 Ciò detto, risultando le condizioni indicate in ricorso non in contrasto con norme imperative e conformi agli interessi della minore, possono essere recepite dal tribunale.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di RR NZ, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 24.03.2025, così provvede:
A. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pimonte in data 16.10.2005 tra le parti in causa ai seguenti patti e condizioni:
1) i signori e vivranno separati con esonero da ogni obbligo Parte_1 Parte_2 di coabitazione, e potranno cambiare dimora dandosene reciproca comunicazione;
2) la sig,ra al momento continuerà a risiedere in Pimonte alla via Parte_1
Belvedere n. 33 nella casa di proprietà dei genitori.
La signora si impegna, nel caso di trasferimento insieme alle figlie in un'altra Pt_1 abitazione, a comunicare al sig. almeno 30 giorni prima dell'eventuale Parte_2 trasferimento, la nuova residenza e l'eventuale domicilio delle figlie. Lo stesso obbligo vi sarà nel caso di eventuali successivi cambi di domicilio e/o residenza;
3) affido condiviso ad entrambi i genitori della propria figlia minore, con residenza privilegiata presso la madre, con diritto del padre a partecipare e ad essere informato sulle scelte di maggiore importanza relative alla istruzione ed educazione delle stesse;
4) i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia, adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute. Per quanto attiene la figlia minore le decisioni su Per_2 questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte disgiuntamente, cioè dal genitore con cui la minore al momento si troverà a convivere;
5) ciascun genitore si obbliga ad informare l'altro sull'andamento e sugli impegni scolastici della figlia, su situazioni specifiche riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute della minore Per_2
6) la regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti della figlia minore Per_2 in ragione di due incontri settimanali, nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00, nonché, alternativamente un fine settimana si ed uno no, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica successiva, subordinando in ogni caso le visite in base alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore;
7) durante le vacanze natalizie il padre terrà con se la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore
3 trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2
(due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
8) nulla viene statuito relativamente al diritto di visita per la figlia divenuta maggiorenne;
9) a carico del sig. è posto un assegno mensile di euro 500,00 titolo di concorso Parte_2 al mantenimento delle figlie (250,00 per ciascuna figlia); l'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
10) l'assegno unico sarà percepito esclusivamente dalla sig.ra con Parte_1 rinuncia allo stesso da parte del sig. ; Parte_2
11) a carico del sig. è posto il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute Pt_2 per le figlie purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
il pagamento avverrà a semplice trasmissione del rendiconto a cura dell'altro coniuge;
12) essendo i coniugi economicamente autosufficienti nulla circa il mantenimento reciproco;
13) i coniugi si prestano sin da ora reciproco consenso all'espatrio per motivi di turismo e acconsentono sin d'ora a che venga rilasciato alla minore il passaporto autonomo;
per eventuali viaggi all'estero sarà comunque necessario l'assenso di entrambi i genitori;
14) i coniugi dichiarano che non vi sono altri rapporti economici da regolare;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Pimonte per la trascrizione, le annotazioni le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal d.lgs.
149/22 (atto n. 28, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Pimonte dell'anno 2005);
C. nulla sulle spese.
Così deciso in RR NZ nella camera di consiglio del 17.09.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RR NZ, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 625/2025, avente ad oggetto divorzio congiunto, vertente
TRA nata il [...] a [...] (c.f: Parte_1
residente in [...], rappresentata e difesa C.F._1 giusta procura in atti dall'avv. Marianeve Tramontano e con la stessa elettivamente domiciliata in
Pimonte (NA) alla via Piana 18, e nato a [...] il Parte_2
04.07.1979 C.F.: e residente in [...] rappresentato C.F._2
e difeso giusta procura in atti dall'avv. Cristina Di Massa e con la stessa elettivamente domiciliato in
Gragnano alla Via Roma n. 28
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di RR NZ
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025, le parti, riportandosi integralmente al ricorso introduttivo, hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui allo stesso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 24.03.2025, le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio nell'anno 2005 nel comune di Pimonte, nel corso del quale sono nate le figlie
1 (nata il [...] a [...], maggiorenne, e (nata a Persona_1 Persona_2
Vico Equense il 24.06.2008); che essendo intervenuta tra i coniugi una forte intollerabilità, decidevano di separarsi consensualmente innanzi al Tribunale di RR NZ (prevedendo l'affido condiviso delle figlie all'epoca minori con collocazione prevalente presso la madre e disciplina ordinaria del diritto di visita del padre, obbligo del padre di versare euro 500,00 per il mantenimento delle figlie ripartendo l'assegno unico tra i coniugi al 50%, spese straordinarie al 50%
e ulteriori pattuizioni accessorie).
Ciò premesso, hanno esposto che dal momento della separazione non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, per cui hanno proposto ricorso congiunto al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con decreto del 28.03.2025 comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti, sostituita su loro richiesta con il deposito di note scritte;
pertanto, dopo aver rinviato la causa per chiedere chiarimenti alle parti sui rispettivi redditi, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 17.09.2025 in sostituzione dell'udienza del
16.09.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di RR NZ con decreto n. 1479/2022 del 14.09.2022.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorso oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di RR NZ nel procedimento di separazione consensuale (06.07.2022), terminato con decreto di omologa del 14.09.2022, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Inoltre, con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025, le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni indicate in ricorso e, pertanto, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto ai rispettivi redditi, dalla documentazione depositata in seguito all'integrazione richiesta, è emerso che il ha percepito i seguenti redditi lordi da lavoro dipendente: euro 20.145,00 (anno Pt_2
2022), euro 22.903,00 (anno 2023) ed euro 24.782,00 (anno 2024); mentre la ha depositato Pt_1 modello 730 redditi 2023 da cui risulta l'importo lordo annuo di euro 883,00 quale reddito da lavoro dipendente.
2 Ciò detto, risultando le condizioni indicate in ricorso non in contrasto con norme imperative e conformi agli interessi della minore, possono essere recepite dal tribunale.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di RR NZ, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 24.03.2025, così provvede:
A. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pimonte in data 16.10.2005 tra le parti in causa ai seguenti patti e condizioni:
1) i signori e vivranno separati con esonero da ogni obbligo Parte_1 Parte_2 di coabitazione, e potranno cambiare dimora dandosene reciproca comunicazione;
2) la sig,ra al momento continuerà a risiedere in Pimonte alla via Parte_1
Belvedere n. 33 nella casa di proprietà dei genitori.
La signora si impegna, nel caso di trasferimento insieme alle figlie in un'altra Pt_1 abitazione, a comunicare al sig. almeno 30 giorni prima dell'eventuale Parte_2 trasferimento, la nuova residenza e l'eventuale domicilio delle figlie. Lo stesso obbligo vi sarà nel caso di eventuali successivi cambi di domicilio e/o residenza;
3) affido condiviso ad entrambi i genitori della propria figlia minore, con residenza privilegiata presso la madre, con diritto del padre a partecipare e ad essere informato sulle scelte di maggiore importanza relative alla istruzione ed educazione delle stesse;
4) i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia, adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute. Per quanto attiene la figlia minore le decisioni su Per_2 questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte disgiuntamente, cioè dal genitore con cui la minore al momento si troverà a convivere;
5) ciascun genitore si obbliga ad informare l'altro sull'andamento e sugli impegni scolastici della figlia, su situazioni specifiche riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute della minore Per_2
6) la regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti della figlia minore Per_2 in ragione di due incontri settimanali, nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00, nonché, alternativamente un fine settimana si ed uno no, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica successiva, subordinando in ogni caso le visite in base alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore;
7) durante le vacanze natalizie il padre terrà con se la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore
3 trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2
(due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
8) nulla viene statuito relativamente al diritto di visita per la figlia divenuta maggiorenne;
9) a carico del sig. è posto un assegno mensile di euro 500,00 titolo di concorso Parte_2 al mantenimento delle figlie (250,00 per ciascuna figlia); l'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
10) l'assegno unico sarà percepito esclusivamente dalla sig.ra con Parte_1 rinuncia allo stesso da parte del sig. ; Parte_2
11) a carico del sig. è posto il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute Pt_2 per le figlie purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
il pagamento avverrà a semplice trasmissione del rendiconto a cura dell'altro coniuge;
12) essendo i coniugi economicamente autosufficienti nulla circa il mantenimento reciproco;
13) i coniugi si prestano sin da ora reciproco consenso all'espatrio per motivi di turismo e acconsentono sin d'ora a che venga rilasciato alla minore il passaporto autonomo;
per eventuali viaggi all'estero sarà comunque necessario l'assenso di entrambi i genitori;
14) i coniugi dichiarano che non vi sono altri rapporti economici da regolare;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Pimonte per la trascrizione, le annotazioni le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal d.lgs.
149/22 (atto n. 28, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Pimonte dell'anno 2005);
C. nulla sulle spese.
Così deciso in RR NZ nella camera di consiglio del 17.09.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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