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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20970/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20970/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Mazzù Marina, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
21/07/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 323 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 13.03.2018. Per_1
Con ricorso depositato il 06/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore, , sia affidato ad entrambi i genitori con uguali tempi di Per_1 permanenza presso le residenze degli stessi e quindi, presso la madre , in Torino alla via Parte_2
Tunisi n.41 e presso il padre in Torino via Rignon, 10.
DISPONE che il minore abbia dimora presso ambedue i genitori, ma la residenza anagrafica sia presso il padre in Torino via Rignon, 10.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che ambedue le residenze sono per ugualmente familiari Per_1 avendo vissuto i primi 5 anni in via Tunisi, prima che la famiglia si trasferisse, l'ultimo anno in via in via
Rignon, 10 e sono per lui ugualmente conosciute e rassicuranti. Per questo motivo considerando anche l'estrema vicinanza delle stesse, che permette al minore di non modificare minimamente le proprie abitudini e le proprie frequentazioni e compatibilmente cogli impegni scolastici e ricreativi dello stesso minore, decidono di tenerlo presso di sé a settimana alterne e per un uguale periodo di tempo.
DISPONE quanto segue:
-le vacanze siano regolate secondo gli accordi fra i genitori, in ogni caso ogni genitore avrà diritto a tenere il figlio per metà delle vacanze pasquali, compreso ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
-Analogamente vengono regolate le vacanze natalizie comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale e il giorno di Capodanno.
-In occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali "ponti") ed il giorno del compleanno del figlio, i genitori si alterneranno ad anni alterni.
-durante le vacanze estive il figlio trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari)
pagina 2 di 3 DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per un'attività) e ricreative
-previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate- saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
DISPONE, in deroga a quanto stabilito al punto 10 di cui al ricorso, che il padre Parte_1 provveda al pagamento integrale delle spese scolastiche del figlio che dal 1° settembre Per_1 ammonteranno a circa €. 2750 annue, per permettere a la frequentazione della scuola prescelta Per_1 dai genitori e cioè l'Istituto Internazionale Virginia Agnelli Corso Unione Sovietica 312 10135 Torino. Ulteriori attività dovranno essere concordate fra i genitori.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico familiare riconosciuto dall'Inps, verrà richiesto esclusivamente dalla madre.
DÀ ATTO che le parti concordano che la Signora usufruirà come propria abitazione della casa in Pt_3 via Tunisi n. 41 di esclusiva proprietà del marito provvedendo esclusivamente alle spese Parte_4 ordinarie della stessa, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio Persona_2 e al permanere della dimora di quest'ultimo presso la madre.
DÀ ATTO che le parti concordano che si accolla, dal momento del deposito del Parte_1 ricorso introduttivo il pagamento della totalità del mutuo tutt'ora gravante sull'immobile di via Rignon,
10 ed ammontante oggi a circa €.752,000, mensili e si impegna a riscattare la quota intestata alla moglie con accordo a parte, mediante il versamento una tantum di euro 25.000;
DISPONE, tenendo conto dei redditi delle parti e degli impegni economici che il dichiara di Pt_1 accollarsi, a carico del padre ed a favore del figlio minorenne un assegno di contributo al Per_1 mantenimento per € 200 mensili da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese e con decorrenza dalla data di firma della presente ed indicizzato Istat da versarsi. a mezzo di bonifico;
DÀ ATTO che le parti si dichiarano autonome economicamente e rinunciano a reciproche domande di assegno di mantenimento.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20970/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Mazzù Marina, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
21/07/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 323 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 13.03.2018. Per_1
Con ricorso depositato il 06/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore, , sia affidato ad entrambi i genitori con uguali tempi di Per_1 permanenza presso le residenze degli stessi e quindi, presso la madre , in Torino alla via Parte_2
Tunisi n.41 e presso il padre in Torino via Rignon, 10.
DISPONE che il minore abbia dimora presso ambedue i genitori, ma la residenza anagrafica sia presso il padre in Torino via Rignon, 10.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che ambedue le residenze sono per ugualmente familiari Per_1 avendo vissuto i primi 5 anni in via Tunisi, prima che la famiglia si trasferisse, l'ultimo anno in via in via
Rignon, 10 e sono per lui ugualmente conosciute e rassicuranti. Per questo motivo considerando anche l'estrema vicinanza delle stesse, che permette al minore di non modificare minimamente le proprie abitudini e le proprie frequentazioni e compatibilmente cogli impegni scolastici e ricreativi dello stesso minore, decidono di tenerlo presso di sé a settimana alterne e per un uguale periodo di tempo.
DISPONE quanto segue:
-le vacanze siano regolate secondo gli accordi fra i genitori, in ogni caso ogni genitore avrà diritto a tenere il figlio per metà delle vacanze pasquali, compreso ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
-Analogamente vengono regolate le vacanze natalizie comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale e il giorno di Capodanno.
-In occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali "ponti") ed il giorno del compleanno del figlio, i genitori si alterneranno ad anni alterni.
-durante le vacanze estive il figlio trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari)
pagina 2 di 3 DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per un'attività) e ricreative
-previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate- saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
DISPONE, in deroga a quanto stabilito al punto 10 di cui al ricorso, che il padre Parte_1 provveda al pagamento integrale delle spese scolastiche del figlio che dal 1° settembre Per_1 ammonteranno a circa €. 2750 annue, per permettere a la frequentazione della scuola prescelta Per_1 dai genitori e cioè l'Istituto Internazionale Virginia Agnelli Corso Unione Sovietica 312 10135 Torino. Ulteriori attività dovranno essere concordate fra i genitori.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico familiare riconosciuto dall'Inps, verrà richiesto esclusivamente dalla madre.
DÀ ATTO che le parti concordano che la Signora usufruirà come propria abitazione della casa in Pt_3 via Tunisi n. 41 di esclusiva proprietà del marito provvedendo esclusivamente alle spese Parte_4 ordinarie della stessa, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio Persona_2 e al permanere della dimora di quest'ultimo presso la madre.
DÀ ATTO che le parti concordano che si accolla, dal momento del deposito del Parte_1 ricorso introduttivo il pagamento della totalità del mutuo tutt'ora gravante sull'immobile di via Rignon,
10 ed ammontante oggi a circa €.752,000, mensili e si impegna a riscattare la quota intestata alla moglie con accordo a parte, mediante il versamento una tantum di euro 25.000;
DISPONE, tenendo conto dei redditi delle parti e degli impegni economici che il dichiara di Pt_1 accollarsi, a carico del padre ed a favore del figlio minorenne un assegno di contributo al Per_1 mantenimento per € 200 mensili da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese e con decorrenza dalla data di firma della presente ed indicizzato Istat da versarsi. a mezzo di bonifico;
DÀ ATTO che le parti si dichiarano autonome economicamente e rinunciano a reciproche domande di assegno di mantenimento.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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