Trib. Brescia, sentenza 09/12/2024, n. 5082
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Sentenza 9 dicembre 2024

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Il Tribunale Ordinario di Brescia, Settima Sezione Civile, specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, ha esaminato il ricorso proposto da un cittadino marocchino avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, emesso dalla Questura di Brescia in data 22.3.2023. Il provvedimento di diniego si fondava sulla ritenuta insussistenza di un significativo radicamento socio-lavorativo e abitativo in Italia, nonché sul fatto che il richiedente avesse mantenuto stretti rapporti con la famiglia residente in Marocco e presentasse plurime segnalazioni di polizia, seppur risalenti. L'amministrazione resistente ha altresì evidenziato il ritorno del richiedente nel Paese d'origine per circa sei anni e la sua autosufficienza. Il ricorrente, dal canto suo, ha documentato il suo percorso di integrazione lavorativa in Italia, la proroga di un contratto a termine, e ha precisato che il suo rientro in Marocco nel 2014 era dovuto a problematiche familiari. L'Avvocatura Distrettuale dello Stato, costituendosi in giudizio, ha ribadito la correttezza del diniego.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, riconoscendo al richiedente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. In primo luogo, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il divieto di refoulement ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1, I-II periodo, del d.lgs. n. 286/1998, sulla base delle informazioni relative alla situazione del Marocco. Successivamente, ha valutato positivamente gli indici di integrazione socio-lavorativa del ricorrente, evidenziando la sua lunga permanenza in Italia, le molteplici attività lavorative svolte sia nel primo periodo di soggiorno (1997-2014) sia nel secondo (dal 2020 ad oggi), e i redditi percepiti, superiori alla soglia di povertà e adeguati a garantire un tenore di vita dignitoso. Il Tribunale ha ritenuto che l'eventuale rimpatrio interromperebbe il positivo percorso di inserimento, in contrasto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dall'art. 8 CEDU, richiamando la giurisprudenza di legittimità sull'apprezzabile sforzo di inserimento. È stata altresì considerata ininfluente la condanna penale per falso, risalente nel tempo e di modesta gravità, così come le segnalazioni di polizia vetuste e non sfociate in condanne definitive. Le spese di lite sono state compensate in considerazione delle circostanze di fatto sopravvenute.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Brescia, sentenza 09/12/2024, n. 5082
    Giurisdizione : Trib. Brescia
    Numero : 5082
    Data del deposito : 9 dicembre 2024

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