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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2024, n. 5082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5082 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 5497/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luciano Ambrosoli Presidente dott. Andrea Giovanni Melani Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 3.12.2024, nel procedimento iscritto al n.r.g. 5497/2023, promosso da:
, nato in [...] il [...], c.f. , CUI Parte_1 C.F._1
; C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Luca ZUPPELLI;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
Par 1. In data 7.10.2022, OU , cittadino marocchino nato il [...], ha presentato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 22.3.2023 (notificato all'istante in data 14.4.2023). CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di – si fonda sul CP_1 fatto che non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale potrebbe comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il richiedente non avrebbe fornito elementi utili a comprovare un significativo radicamento socio-lavorativo nel Paese di arrivo e non disporrebbe di una soluzione abitativa stabile (lo straniero avrebbe esibito solo una comunicazione di ospitalità).
L'amministrazione resistente ha evidenziato, peraltro, che il richiedente, dopo aver soggiornato in Italia nel periodo compreso tra il 1997 e il 2014, aveva fatto ritorno nel Paese d'origine (ove risiede la famiglia
Pag. 1 di 7 con la quale ha sempre mantenuto stretti rapporti), rimanendovi per circa sei anni. Par La Questura ha, poi, messo in risalto le plurime segnalazioni di polizia a carico di OU, sia pure tutte risalenti al primo periodo di permanenza in Italia (si tratta di denunce per violazioni sia del codice della strada sia del codice penale).
Dalla documentazione lavorativa presentata dallo stesso richiedente l'amministrazione non ha desunto un significativo radicamento sul piano socio-lavorativo, dal momento che l'istante risultava assunto in forza di un contratto a termine e che le occupazioni svolte in passato (in modo, peraltro, discontinuo) non gli avevano consentito (stando a quanto riportato sull'estratto conto previdenziale INPS) di percepire salari al di sopra della soglia di povertà.
Il richiedente non avrebbe, infine, particolari legami familiari o sentimentali in Italia, avendo conservato in Marocco il nucleo principale dei suoi affetti.
Secondo l'amministrazione, in ogni caso, si tratterebbe di un uomo adulto e autosufficiente, che non avrebbe difficoltà a reinserirsi nel contesto sociale del Marocco, Paese di cui parla la lingua e nel quale egli risulta aver trascorso la maggior parte della sua vita.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 26.4.2023 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale e lavorativa del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione lavorativa avviato nel Paese di accoglienza, che gli avrebbe consentito di imparare la lingua e grazie al quale potrebbe in un prossimo futuro reperire una soluzione abitativa stabile (sono stati prodotti, in particolare, i seguenti documenti: CU 2023, comunicazione obbligatoria UNILAV della proroga di contratto stipulato in data 30.1.2023 con la la cui Parte_2 scadenza è stata posticipata al 31.3.2023; estratto conto previdenziale INPS emesso il 19.4.2023, aggiornato al febbraio 2023).
Il procuratore di parte ha, poi, precisato che il ricorrente sarebbe stato costretto a ritornare nel Paese d'origine nel 2014 solo per risolvere problematiche di natura familiare.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato, in data 13.11.2023, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel provvedimento impugnato e invocando, pertanto, il rigetto del ricorso.
Contestualmente alla propria comparsa di risposta, ha depositato in atti relazione stilata da personale dell'Ufficio Immigrazione della Questura di sulla posizione personale del ricorrente. CP_1
4. Con nota del 19.9.2024, il difensore ha depositato l'estratto conto previdenziale INPS aggiornato al 15.1.2024.
5. All'udienza di comparizione delle parti tenutasi il 20.9.2024, il Giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la discussione davanti al Collegio – ai sensi degli artt. 281-terdecies e 275-bis c.p.c. – in data 7.11.2024, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali e assegnando termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di note conclusionali.
Lette le note sostitutive della discussione orale depositate dal difensore del ricorrente il 4.11.2024, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 3.12.2024.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati
Pag. 2 di 7 motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine. Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti
Pag. 3 di 7 fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che la domanda del ricorrente in sede amministrativa è datata 7.10.2022 ed è quindi antecedente all'entrata in vigore del predetto atto normativo, essa va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
2. Tanto premesso e considerato, il ricorso merita accoglimento.
2.1. Va preliminarmente evidenziato che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili né all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 (ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione
o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né all'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. cit., nella parte in cui stabilisce che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti» e che «nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
In effetti, dalla Scheda Paese redatta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ai fini della designazione del Marocco come Paese di origine sicuro ai sensi dell'art. 2-bis del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 non emergono in tale Paese gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani o altri fattori di pericolo tali da giustificare un divieto di refoulement.
Quanto alla pena di morte, essa è stata de facto abolita fin dal 1993, anno a cui risale l'ultima esecuzione. Per Dalla salita al trono di nel 1999, molte decine di prigionieri nel braccio della morte Persona_2 hanno ricevuto la commutazione della condanna capitale in ergastolo. Nondimeno, nel 2003 è stata estesa la pena capitale a reati legati al terrorismo.
Con riferimento poi al rispetto della libertà personale, si segnala che la legge marocchina proibisce arresti e detenzioni arbitrarie e ogni individuo ha il diritto di ricorrere in via giudiziale contro il proprio arresto o la detenzione. Va detto che diversi osservatori hanno documentato, però, che la polizia non sempre rispetta queste disposizioni, in particolare durante o a séguito di manifestazioni di protesta.
Negli ultimi anni si sono registrati notevoli progressi nella tutela della libertà di parola e di stampa: nel 2016, è stata approvata una legge che ha stabilito la presunzione di buona fede anche nei casi di diffamazione e la comminazione di ammende in luogo della reclusione in carcere;
i media indipendenti e le testate online godono di una discreta libertà, mentre le televisioni statali offrono programmi di dibattito e giornalismo d'inchiesta. Nondimeno, i giornalisti e i difensori dei diritti umani sono a volta oggetto di minacce e persecuzioni.
Quanto alle libertà di riunione e di associazione, riconosciute e tutelate dalla Costituzione, significative compressioni si registrano solo nel Sahara Occidentale nel contesto del noto conflitto tra e Parte_3 forze armate marocchine.
Sebbene l'Islam sia riconosciuto come religione di Stato, la Costituzione garantisce la libertà di manifestazione del pensiero, oltreché il diritto di ogni individuo di praticare il proprio credo religioso;
essa riconosce, inoltre, la comunità ebraica come parte integrante della società. Il Codice penale proibisce però
Pag. 4 di 7 con pene detentive fino a 3 anni chi pone in questione la fede di un musulmano o ne sollecita la conversione;
di fatto questa circostanza costituisce un deterrente al pieno esercizio della libertà di religione.
Notevoli progressi si sono registrati nella tutela dei diritti delle donne: una legge del 2014 ha eliminato la possibilità per i colpevoli di violenza sessuale su ragazze minorenni di contrarre matrimonio con le stesse(c.d. matrimonio riparatore) ed evitare quindi la persecuzione giudiziale;
nel luglio 2016 è stata adottata una legge sulla lotta contro la violenza sulle donne, il cui campo di applicazione è stato esteso nel 2018 arrivando a ricomprendere nella fattispecie di violenza anche gli atti di aggressione (incluso sul posto di lavoro), le molestie in via digitale, lo sfruttamento sessuale e l'aggressione; la nuova legge prevede anche il divieto di matrimoni precoci e forzati. Non è ancora stata penalizzata ufficialmente la violenza domestica. Rimangono, però, sensibili disparità di trattamento tra uomo e donna nell'esercizio effettivo dei diritti civili, nelle questioni economiche e sul posto di lavoro.
Il Marocco ha ratificato la maggior parte delle Convenzioni internazionali in materia di diritti del fanciullo e il Codice penale prevede sanzioni aggravate e particolarmente severe per i casi di violenza sessuale nei confronti dei minori. La violenza sessuale ai danni di minori rimane però un fenomeno sociale piuttosto diffuso.
Potenziali vittime di persecuzione o comunque di discriminazione segnalate dalle fonti sono essenzialmente le persone LGBTQIA+ (l'art. 489 del codice penale marocchino criminalizza i rapporti sessuali consenzienti tra le persone dello stesso sesso con pene detentive fino a 3 anni, anche se recentemente non sono però stati riportati significativi casi di discriminazione per orientamento sessuale su questioni lavorative e di accesso ai servizi sociali/sanitari e pubblici) e quelle di etnia (anche in Per_3 questo caso nel quadro di una situazione in miglioramento), categorie a cui non appartiene l'odierno ricorrente.
Quanto, poi, al pericolo di tortura o di altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, la Costituzione e la legge ne proibiscono il ricorso e il governo marocchino in più occasioni ha dichiarato l'impegno a rendere effettive queste disposizioni, ammettendo al contempo l'esistenza di alcuni casi, che sarebbero però non sistematici e comunque meno frequenti che in passato. In effetti le autorità marocchine si sono impegnate negli ultimi anni a contrastare il fenomeno. Nel febbraio 2018 il Parlamento ha votato all'unanimità un ampliamento del mandato del Consiglio Nazionale dei Diritti dell'Uomo (CNDH), in modo tale che esso accolga un Meccanismo di prevenzione nazionale (NPM), in linea con i requisiti del Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la Tortura. La legge definisce la tortura e sancisce che tutti gli ufficiali del governo e i membri delle forze di sicurezza che «facciano uso di violenza contro altri individui senza legittimi motivi, o incitino altri a fare lo stesso, durante il corso delle loro funzioni verranno puniti in conformità con la gravità della violenza perpetrata». A cospetto dei diversi casi denunciati, le iniziative disciplinari o processuali avviate nei confronti dei presunti responsabili sembrano essersi tradotte, però, finora in pochi provvedimenti concreti.
Per quanto riguarda, infine, gli eventi climatici e i più recenti eventi sismici dell'8-9 settembre 2023 (che hanno interessato comunque la sola area di Marrakech, distante più di 150 chilometri da quella di Par provenienza di OU, originario di Beni Amir Est: v., al riguardo, https://reliefweb.int/disaster/eq-2023- 000166-mar), occorre, in ogni caso, rilevare che il Governo si è efficacemente adoperato per fornire adeguato supporto alla popolazione e, quanto al problema della penuria d'acqua nelle aree rurali (ma anche urbane), per approntare un imponente piano di investimenti (vòlti alla realizzazione di bacini per lo stoccaggio dell'acqua, canali per la distribuzione della risorsa, moderni sistemi di irrigazione e anche dissalatori per usare l'acqua del mare nel settore primario), con l'obiettivo di aumentare significativamente le disponibilità d'acqua e i relativi approvvigionamenti specie nelle aree rurali (quelle più colpite dal fenomeno) entro il 2030 (cfr., ex multis, https://www.africaeaffari.it/39100/marocco-ingente-impegno-del-governo-
contro
-la-siccita). La difficile situazione ambientale – monitorata e fronteggiata dalle autorità di governo – non appare, dunque, allo stato suscettibile, di per sé sola, di arrecare pregiudizio a quel «nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale» che «costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è
Pag. 5 di 7 rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa» (così Cass., sez. II, 24 febbraio 2021, n. 5022).
Non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art. 19, commi 1 e 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998, del resto neppure invocata dal difensore del ricorrente.
2.2. Ciò posto, è, però, soggetto che presenta apprezzabili indici di integrazione Parte_1 socio-lavorativa in Italia, Paese ove è giunto nel 1997 e ove ha risieduto fino al 2014, per poi farvi ritorno (dopo un periodo di circa sei anni in patria) nel 2020.
Come risulta dagli estratti conto previdenziali INPS depositati in atti dal suo difensore, nel primo periodo di permanenza nel nostro Paese (1997-2014) e fin dal giugno 1999 il ricorrente ha svolto molteplici (e sia pur discontinue) attività lavorative, alle dipendenze, nell'ordine, della ditta EN RA SB (dal 1.6.1999 al 27.9.1999), della Euro Service s.c.r.l. (dal 1.10.1999 al 28.2.2000), della Puli Coop s.a.s. di PO NC & C. (dal 1.7.2002 al 31.10.2002), dell (dal 1.7.2003 al Controparte_2
18.7.2003), della ditta individuale (dal 1.11.2003 al 20.1.2004), della ditta Controparte_3 [...]
(dal 18.11.2005 al 31.1.2006), della (dal Controparte_4 Controparte_5
21.6.2007 al 1.8.2007) e della (dal 21.9.2012 al 30.11.2012). Controparte_6
Nel secondo periodo di soggiorno in Italia (tuttora in corso), egli ha peraltro approfondito la propria integrazione lavorativa, se si considera che le attività svolte (per la Controparte_7 dall'11.5.2022 al 31.5.2022, per la Costruzioni M.C. s.r.l.s. dal 13.5.2022 al 31.12.2022, per la Parte_4 dal 27.6.2022 al 5.7.2022, per la dal 30.1.2023 al 31.3.2023, per la
[...] Parte_2 Parte_5 dall'11.5.2023 al 7.9.2023, per la dal 4.9.2023 al 30.9.2023 e per la dal CP_8 Parte_6
10.10.2023 al 30.11.2023) gli hanno consentito di percepire buone retribuzioni, senz'altro adeguate ad assicurargli un tenore di vita dignitoso in Italia (i redditi da lavoro percepiti negli anni 2022 e 2023 sono, del resto, superiori alla soglia massima per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che viene contestualmente revocata). Ad esse vanno, peraltro, aggiunte le somme ricevute a titolo di indennità mensile di disoccupazione (NASpI) dal 10.1.2024 al 29.1.2023, dal 1.4.2023 al 2.4.2023, dall'8.4.2023 al 10.5.2023 e dall'8.1.2024 al 15.1.2024.
Pur a fronte dell'assenza – a quanto consta – di un'occupazione lavorativa negli ultimi mesi, l'impegno profuso dal ricorrente in tempi recenti e passati (con apprezzabili risultati) per inserirsi nel mercato del lavoro attesta la sua piena capacità di intessere buone relazioni interpersonali e di assumere un giusto ruolo sociale.
Alla luce di tali positivi sforzi di integrazione, da valutarsi unitamente alla notevole durata della permanenza dello straniero in Italia e alla conseguente sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio di andrebbe ad interrompere il positivo Parte_1 percorso di inserimento avviato (e che ben potrebbe essere ulteriormente sviluppato e approfondito con il rilascio di un nuovo titolo di soggiorno). Ciò che si porrebbe in contrasto con il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Si ricorda, del resto, che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 2 ottobre 2020, n. 21240) «il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato» (v. anche Cass., sez. I, 24 maggio 2023, n. 14370, secondo cui per una valutazione positiva dell'integrazione sociale e familiare dello straniero in Italia non occorre necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo, ma possono assumere rilievo anche altre circostanze).
Non osta, peraltro, al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale l'unica condanna penale riportata dal ricorrente, concernente un reato di modesta gravità (uso di atto falso: art. 489 c.p.), assai risalente nel tempo (la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile il 19.6.2012) e perciò senz'altro inespressivo, nell'attualità, della pericolosità sociale del suo autore. Anche le segnalazioni di polizia citate
Pag. 6 di 7 nel provvedimento impugnato – non valorizzabili in questa sede siccome (a quanto risulta) non sfociate in condanne definitive e non accompagnate dalla produzione dei relativi atti di indagine (ai fini di un loro eventuale autonomo apprezzamento da parte del giudice civile) – si riferiscono a fatti molto vetusti e di scarso allarme sociale (trattasi di violazioni del codice della strada).
La stessa amministrazione resistente, pur dando atto di tali precedenti penali e di polizia, non ha del resto motivato il rigetto dell'istanza di protezione complementare sulla base di una ritenuta pericolosità del richiedente per la sicurezza pubblica o per l'ordine pubblico, la quale deve pertanto ritenersi pacificamente esclusa.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, il ricorso merita, pertanto, di essere accolto, con conseguente riconoscimento del diritto di al rilascio di un permesso per protezione speciale ai Parte_1 sensi dell'art. 19, commi 1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 286/1998.
3. Dal momento che l'accoglimento del ricorso è dipeso, per la gran parte, da circostanze in fatto sopravvenute alla presentazione della domanda in sede amministrativa e allo stesso ricorso giurisdizionale, stima, infine, il Collegio che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...] Parte_1
(c.f. , CUI ), il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, C.F._1 C.F._2 commi 1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
spese compensate;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi Il Presidente
Dott. Luciano Ambrosoli
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