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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 223/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il
09/01/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
LA AR, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3399/2017 depositato il 03/05/2017
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10469/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 10
e pubblicata il 14/10/2016
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO IRPEF 1990
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO IRPEF 1991
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO IRPEF 1992
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate di Catania deposita documentazione dalla quale si evince che il rimborso oggetto di giudizio è stato effettuato per intero.
Resistente/Appellato: Assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza presentata il 04.02.2008, Resistente_1 ha chiesto il rimborso del 90% delle somme pagate per IRPEF negli anni 1990, 1991 e 1992, oltre interessi, in quanto, essendo residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel dicembre del 1990, sarebbe stato soggetto al pagamento della sola somma pari al 10% di quanto dovuto, a seguito delle agevolazioni concesse a tutti i soggetti interessati. Avverso il silenzio rigetto dell'Agenzia delle Entrate, ha proposto ricorso.
L'Agenzia delle Entrate ha resistito, contrapponendo la tesi che le agevolazioni volute dalla legge, ed invocate dalla ricorrente, erano poste solo a vantaggio dei soggetti che, al momento della sua entrata in vigore, non avevano ancora pagato le imposte, e non potevano estendersi invece ai soggetti che avessero definito, a quella stessa data, il rapporto fiscale. Ha eccepito inoltre la tardività dell'stanza di rimborso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con sentenza n°10469/2016 del 26.05-14.10.2016, ha accolto il ricorso e compensato le spese.
Contro questa decisione ha proposto appello l'Ufficio, il quale ha censurato la sentenza ritenendo che la stessa non avrebbe tenuto conto che il diritto al rimborso non spetta ai contribuenti che avevano già effettuato il pagamento integrale, né ai lavoratori dipendenti.
Si costituisce in giudizio Resistente_1, contrastando l'appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Con decreto n.1095/2024 del 04.04.2024, è stata dichiarata l'interruzione del processo, per cancellazione dall'Albo degli Avvocati del Difensore della parte privata.
Il processo è stato tempestivamente riassunto dall'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Collegio che il processo va dichiarato estinto.
E', infatti, preliminare ed assorbente la circostanza che l'Agenzia delle Entrate ha documentato, all'udienza del 09.01.2025, l'integrale pagamento del rimborso richiesto dal contribuente.
La documentazione non è stata contestata, nel quantum, dall'appellato.
Viene meno pertanto la materia del contendere.
Vanno compensate le spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Catania, il nove gennaio 2025 Il Relatore Il Presidente
EL LL OR Vasta
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il
09/01/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
LA AR, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3399/2017 depositato il 03/05/2017
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10469/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 10
e pubblicata il 14/10/2016
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO IRPEF 1990
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO IRPEF 1991
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO IRPEF 1992
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate di Catania deposita documentazione dalla quale si evince che il rimborso oggetto di giudizio è stato effettuato per intero.
Resistente/Appellato: Assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza presentata il 04.02.2008, Resistente_1 ha chiesto il rimborso del 90% delle somme pagate per IRPEF negli anni 1990, 1991 e 1992, oltre interessi, in quanto, essendo residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel dicembre del 1990, sarebbe stato soggetto al pagamento della sola somma pari al 10% di quanto dovuto, a seguito delle agevolazioni concesse a tutti i soggetti interessati. Avverso il silenzio rigetto dell'Agenzia delle Entrate, ha proposto ricorso.
L'Agenzia delle Entrate ha resistito, contrapponendo la tesi che le agevolazioni volute dalla legge, ed invocate dalla ricorrente, erano poste solo a vantaggio dei soggetti che, al momento della sua entrata in vigore, non avevano ancora pagato le imposte, e non potevano estendersi invece ai soggetti che avessero definito, a quella stessa data, il rapporto fiscale. Ha eccepito inoltre la tardività dell'stanza di rimborso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con sentenza n°10469/2016 del 26.05-14.10.2016, ha accolto il ricorso e compensato le spese.
Contro questa decisione ha proposto appello l'Ufficio, il quale ha censurato la sentenza ritenendo che la stessa non avrebbe tenuto conto che il diritto al rimborso non spetta ai contribuenti che avevano già effettuato il pagamento integrale, né ai lavoratori dipendenti.
Si costituisce in giudizio Resistente_1, contrastando l'appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Con decreto n.1095/2024 del 04.04.2024, è stata dichiarata l'interruzione del processo, per cancellazione dall'Albo degli Avvocati del Difensore della parte privata.
Il processo è stato tempestivamente riassunto dall'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Collegio che il processo va dichiarato estinto.
E', infatti, preliminare ed assorbente la circostanza che l'Agenzia delle Entrate ha documentato, all'udienza del 09.01.2025, l'integrale pagamento del rimborso richiesto dal contribuente.
La documentazione non è stata contestata, nel quantum, dall'appellato.
Viene meno pertanto la materia del contendere.
Vanno compensate le spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Catania, il nove gennaio 2025 Il Relatore Il Presidente
EL LL OR Vasta