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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/09/2024, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1702/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA elettivamente domiciliata in VIA PAGANI 45 82030 Parte_1
PAUPISI, presso lo studio dell'avv. PASTORE PATRIZIA, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Montella (AV), alla via Verteglia n. Controparte_1
10 presso lo studio dell'avv. Rocco Bruno che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 12/09/2024 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con atto di opposizione al D.I. n. 148.24 notificato in data 8.4.24 con cui si ingiungeva il pagamento della somma di Euro 1182,39, quale corrispettivo per residuo retribuzioni e TFR, parte opponente ha adito il Tribunale di Benevento, per ivi sentir accogliere le
1 seguenti conclusioni: “1) in via preliminare e pregiudiziale, stante i motivi di cui ante, sospendersi l'esecutività dell'opposto D.I. 148/2024, stante il fumus boni juris della prodotta opposizione ed il pregiudizio che la società opponente subirebbe a seguito dell'esecuzione coattiva;
2) nel merito accogliere la proposta opposizione e per l'effetto revocare l'opposto D.I. 148/2024, emesso dal Tribunale di Benevento in data
25.03.2024 per le motivazioni di cui in premessa;
3) accertato e dichiarato che la
[...]
ha subito un danno economico e patrimoniale a seguito delle dimissioni Parte_1
volontarie prestate senza giusta causa prima della scadenza del termine contrattuale da parte del accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e per Controparte_1
l'effetto condannare il al risarcimento dei danni subiti dalla Controparte_1 [...]
nella misura di Euro 3.270,34, ovvero quella somma maggiore e/o Parte_1 minore che dovesse risultare dall'istruttoria processuale. Vittoria di spese, diritti ed onorario del giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, il tutto con attribuzione all'avvocato costituito per averne fatta anticipazione ex art. 93 c.p.c..”.
In particolare, ha esposto di aver provveduto a corrispondere al lavoratore tutto quanto spettantegli come evincibile dall'allegato prospetto, compreso quanto trattenuto a causa del mancato preavviso.
Infine, chiedeva in via riconvenzionale la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla nella misura di Euro 3.270,34, per le dimissioni senza Parte_1
preavviso del lavoratore.
Si è costituita la parte opposta evidenziando che la somma dovuta per le retribuzioni di settembre, ottobre 2023 ed il tfr era stata corrisposta solo parzialmente: in particolare eccepiva che era stato costretto a rassegnare le proprie dimissioni, poiché parte opponente non garantiva gli standard minimi di sicurezza sul luogo di lavoro e nonostante l'opposto lavorasse a tempo pieno, non solo non gli corrispondeva la giusta retribuzione, ma esponeva nei prospetti paga meno giornate e/o ore lavorate, con grave pregiudizio anche sotto il profilo assicurativo e previdenziale.
Pertanto, vantando ancora un credito di € 1.182,39 a titolo di retribuzione e di TFR, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Benevento l'ingiunzione di pagamento.
3.
2 Ciò premesso, oggetto del decreto ingiuntivo sono le somme dovute a titolo di retrobuzioni e tfr all'opposto quando era dipendente della parte ricorrente.
E' pacifico , oltre che documentato, che in data 25.10.2023 ha società ha eseguito un bonifico in favore del della somma netta di euro 714,00 a “saldo cedolino CP_1 settembre 2023”, che esponeva un importo lordo di € 981,00; in data 28.11.2023,
l'opponente ha corrisposto al dipendente la somma netta di euro 290,49 con la causale
“Saldo cedolino ottobre 2023- TFR spettante come conciliazione del 27.11.2023”
(importo lordo indicato sul prospetto paga € 1.202,70); in data 7.3.2024, invece, ha versato l'ulteriore somma di euro 544,62 con la causale “saldo cedolino febbraio 2024”, dal quale risultano “competenze arretrate” lorde per € 808,00 che non erano state ricomprese in quelle riportate sulla CU 2024.
Sulla scorta di documenti di provenienza della debitrice, pertanto, il ha CP_1 maturato un credito complessivo di € 2.991,7 ed ha ricevuto acconti per € 1.549,11; considerando le somme nette che l'azienda assume essere dovute all'ex dipendente, ovvero quella di euro 1.183,14 quale “imponibile netto comprensivo di TFR”, cui aggiungere quella di euro 544,62 a titolo di indennità di mancato preavviso illegittimamente trattenuta e poi corrisposta, per un totale di € 1.727,76, il lavoratore
(che ha ricevuto tre pagamenti tramite bonifici per complessivi € 1.549,11) è ancora creditore della differenza, pari ad euro 178,65 che non risulta essere stata corrisposta così come si evince dai conteggi di parte opposta che questo giudice fa propri in quanto corretti e scevri da vizi e solo genericamente contestati.
4.
Con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni provocati dal ricorrente, la domanda è infondata e va rigettata, in quanto parte opponente si limita a dedurre genericamente di aver subito un danno dal comportamento del lavoratore, ma nulla prova o chiede di provare.
Pertanto, la domanda solo genericamente dedotta e non provata va rigettata.
5.
3 Ne consegue che il decreto ingiuntivo è stato correttamente emesso sulla base del CUD in possesso dal lavoratore anche se per un importo maggiore rispetto a quello effettivamente dovuto per le ragioni suesposte.
Il credito residuo del lavoratore, al netto della somma versata e dovuta è di €.178,65.
Ne consegue che il D.I. deve essere revocato e parte opponente va condannata al pagamento della residua somma netta di €.178,65, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo (Cassazione civile, sez. lav., 04/06/2014, Numero: 12566;
Cassazione civile, sez. lav., 05/10/2009, n. 21211).
6.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo al minimo e previa compensazione della metà tenuto conto della revoca del decreto ingiuntivo e della minor somma dovuta.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo impugnato;
2. Condanna l'opponente al pagamento della somma netta di €178,65 in favore dell'opposto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto che liquida in euro 129,00 oltre rimb. Forf. , iva e cpa come per legge con distrazione.
Così deciso in Benevento, 13/09/2024
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1702/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA elettivamente domiciliata in VIA PAGANI 45 82030 Parte_1
PAUPISI, presso lo studio dell'avv. PASTORE PATRIZIA, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Montella (AV), alla via Verteglia n. Controparte_1
10 presso lo studio dell'avv. Rocco Bruno che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 12/09/2024 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con atto di opposizione al D.I. n. 148.24 notificato in data 8.4.24 con cui si ingiungeva il pagamento della somma di Euro 1182,39, quale corrispettivo per residuo retribuzioni e TFR, parte opponente ha adito il Tribunale di Benevento, per ivi sentir accogliere le
1 seguenti conclusioni: “1) in via preliminare e pregiudiziale, stante i motivi di cui ante, sospendersi l'esecutività dell'opposto D.I. 148/2024, stante il fumus boni juris della prodotta opposizione ed il pregiudizio che la società opponente subirebbe a seguito dell'esecuzione coattiva;
2) nel merito accogliere la proposta opposizione e per l'effetto revocare l'opposto D.I. 148/2024, emesso dal Tribunale di Benevento in data
25.03.2024 per le motivazioni di cui in premessa;
3) accertato e dichiarato che la
[...]
ha subito un danno economico e patrimoniale a seguito delle dimissioni Parte_1
volontarie prestate senza giusta causa prima della scadenza del termine contrattuale da parte del accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e per Controparte_1
l'effetto condannare il al risarcimento dei danni subiti dalla Controparte_1 [...]
nella misura di Euro 3.270,34, ovvero quella somma maggiore e/o Parte_1 minore che dovesse risultare dall'istruttoria processuale. Vittoria di spese, diritti ed onorario del giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, il tutto con attribuzione all'avvocato costituito per averne fatta anticipazione ex art. 93 c.p.c..”.
In particolare, ha esposto di aver provveduto a corrispondere al lavoratore tutto quanto spettantegli come evincibile dall'allegato prospetto, compreso quanto trattenuto a causa del mancato preavviso.
Infine, chiedeva in via riconvenzionale la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla nella misura di Euro 3.270,34, per le dimissioni senza Parte_1
preavviso del lavoratore.
Si è costituita la parte opposta evidenziando che la somma dovuta per le retribuzioni di settembre, ottobre 2023 ed il tfr era stata corrisposta solo parzialmente: in particolare eccepiva che era stato costretto a rassegnare le proprie dimissioni, poiché parte opponente non garantiva gli standard minimi di sicurezza sul luogo di lavoro e nonostante l'opposto lavorasse a tempo pieno, non solo non gli corrispondeva la giusta retribuzione, ma esponeva nei prospetti paga meno giornate e/o ore lavorate, con grave pregiudizio anche sotto il profilo assicurativo e previdenziale.
Pertanto, vantando ancora un credito di € 1.182,39 a titolo di retribuzione e di TFR, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Benevento l'ingiunzione di pagamento.
3.
2 Ciò premesso, oggetto del decreto ingiuntivo sono le somme dovute a titolo di retrobuzioni e tfr all'opposto quando era dipendente della parte ricorrente.
E' pacifico , oltre che documentato, che in data 25.10.2023 ha società ha eseguito un bonifico in favore del della somma netta di euro 714,00 a “saldo cedolino CP_1 settembre 2023”, che esponeva un importo lordo di € 981,00; in data 28.11.2023,
l'opponente ha corrisposto al dipendente la somma netta di euro 290,49 con la causale
“Saldo cedolino ottobre 2023- TFR spettante come conciliazione del 27.11.2023”
(importo lordo indicato sul prospetto paga € 1.202,70); in data 7.3.2024, invece, ha versato l'ulteriore somma di euro 544,62 con la causale “saldo cedolino febbraio 2024”, dal quale risultano “competenze arretrate” lorde per € 808,00 che non erano state ricomprese in quelle riportate sulla CU 2024.
Sulla scorta di documenti di provenienza della debitrice, pertanto, il ha CP_1 maturato un credito complessivo di € 2.991,7 ed ha ricevuto acconti per € 1.549,11; considerando le somme nette che l'azienda assume essere dovute all'ex dipendente, ovvero quella di euro 1.183,14 quale “imponibile netto comprensivo di TFR”, cui aggiungere quella di euro 544,62 a titolo di indennità di mancato preavviso illegittimamente trattenuta e poi corrisposta, per un totale di € 1.727,76, il lavoratore
(che ha ricevuto tre pagamenti tramite bonifici per complessivi € 1.549,11) è ancora creditore della differenza, pari ad euro 178,65 che non risulta essere stata corrisposta così come si evince dai conteggi di parte opposta che questo giudice fa propri in quanto corretti e scevri da vizi e solo genericamente contestati.
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Con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni provocati dal ricorrente, la domanda è infondata e va rigettata, in quanto parte opponente si limita a dedurre genericamente di aver subito un danno dal comportamento del lavoratore, ma nulla prova o chiede di provare.
Pertanto, la domanda solo genericamente dedotta e non provata va rigettata.
5.
3 Ne consegue che il decreto ingiuntivo è stato correttamente emesso sulla base del CUD in possesso dal lavoratore anche se per un importo maggiore rispetto a quello effettivamente dovuto per le ragioni suesposte.
Il credito residuo del lavoratore, al netto della somma versata e dovuta è di €.178,65.
Ne consegue che il D.I. deve essere revocato e parte opponente va condannata al pagamento della residua somma netta di €.178,65, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo (Cassazione civile, sez. lav., 04/06/2014, Numero: 12566;
Cassazione civile, sez. lav., 05/10/2009, n. 21211).
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Le spese di lite si liquidano in dispositivo al minimo e previa compensazione della metà tenuto conto della revoca del decreto ingiuntivo e della minor somma dovuta.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo impugnato;
2. Condanna l'opponente al pagamento della somma netta di €178,65 in favore dell'opposto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto che liquida in euro 129,00 oltre rimb. Forf. , iva e cpa come per legge con distrazione.
Così deciso in Benevento, 13/09/2024
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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