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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 28/05/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 29/01/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
Cod. Fisc. rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna D'ANGELO C.F._1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “ si discute riportandosi integralmente Parte_1 all'atto di opposizione e a tutti gli scritti difensivi, rilevando, altresì, che l' ha espressamente CP_2
evidenziato che la sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza opposta dovrà essere sottoposta a rideterminazione nella misura prevista dal decreto legge 4 maggio 2023 n.48, affermando sostanzialmente l'infondatezza e l'illegittimità della sanzione amministrativa indicata nell'ordinanza- ingiunzione, quivi opposta e per la quale se ne chiede l'annullamento.
Vista la nota depositata dal procuratore dell' “ richiama le conclusioni precedentemente CP_2 formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte” oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/05/2023, ha impugnato l'Ordinanza di Ingiunzione n. Parte_1
CP_ I-001012542 emessa dall' con Protocollo .8200.31/03/2023, notificata in data 7/4/2023, con CP_2 la quale viene contestata la violazione dell'art.2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983,
n.638, e ss.mm.ii (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) e ordinato di pagare la somma di euro 10.000,00 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2016. Ha contestato:
1) NULLITA' DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE N.OI-00101252 PER OMESSA
NOTIFICA DEL PRODROMICO ATTO DI ACCERTAMENTO prot. N.
INPS.8200.07/11/2017.0204014 del 17.5.2018.
2) VIOLAZIONE ART.18 LEGGE N.689/1981/VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA-
INSUSSISTENZA DELL'ILLECITO CONTESTATO. il ricorrente ha correttamente provveduto a pagare le ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno
2016, come si evince dai modelli F24 quietanzati che si allegano al presente ricorso.
3) INTERVENUTA PRESCRIZIONE AI SENSI DELL'ART.28 DELLA LEGGE N.689/1981.
Ha anche formulato istanza di sospensione.
Con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione è stata disposta, inaudita altera parte, la sospensione della efficacia esecutiva delle ordinanze-ingiunzione impugnate.
Si è tempestivamente costituita l' contestando quanto asserito e dedotto ed analizzando i diversi CP_2
motivi di impugnazione.
Ha eccepito:
1)Manifesta infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per assunto difetto di notifica di atti propedeutici e della discendente eccezione preliminare di mancata indicazione della notifica dei medesimi.
2) Manifesta infondatezza dell'eccezione preliminare di violazione del diritto di difesa.
3) Sulle modalità di calcolo delle sanzioni.
4)Infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
5)manifesta infondatezza ed irrilevanza dell'eccezione relativa alla presunta competenza funzionale del giudice ordinario e non del giudice del lavoro. Nel caso di specie la prescrizione, iniziata a
CP_ decorrere solo con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016, è stata interrotta dall' con la notifica dell'atto di accertamento e successivamente con quella dell'ordinanza-ingiunzione
6)nel merito
Ha evidenziato che il ricorso non contenesse difese atte a contestare nel merito l'avvenuta omissione CP_ contributiva, al di là di quelle già confutate nel presente atto, sicché l' non è tenuto a provare ciò che non è stato neppure contestato.
La causa omessa ogni attività istruttoria è stata discussa e decisa con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 29/01/2025.
*********** Preliminarmente si da atto della tempestività della proposta opposizione essendo stato il ricorso depositato il 5/05/2023 avverso l'ordinanza ingiunzione notificata in data 7/04/2023.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016,
n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, l'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
638/1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al comma
1- bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
Per quanto riguarda la determinazione della sanzione, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 8/2016, stabilisce che:
- l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui,
è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 (fattispecie di reato);
- l'omesso versamento per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).
Gli effetti che conseguono all'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano collegati al relativo importo e, conseguentemente, l'illecito punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 si configura nella sola ipotesi in cui l'importo non versato sia superiore ad euro
10.000 annui.
Al riguardo bisogna evidenziare che successivamente con l'entrata in vigore dell'art. 23, comma 1, del D.L. n. 48/2023, conv. in legge 3 luglio 2023, n. 85, sono stati modificati i criteri di calcolo delle sanzioni amministrative, stante la sostituzione, nel testo dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, delle parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» con le parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
Sulla base di ciò dovrebbe procedersi alla rettifica della sanzione amministrativa oggetto del presente giudizio.
Proseguendo nell'esame del ricorso l'atto propedeutico all'ordinanza-ingiunzione è costituito dall'accertamento della violazione, accertamento che, nella specie, è stato effettuato dall'Istituto con notifiche dirette a mezzo posta, ai sensi degli artt. 12 e 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, a mezzo raccomandata AR che risulta regolarmente ricevuto dal in data 17/05/2018, ed il Pt_1
collegamento della ricevuta della con la diffida è facilmente desumibile dal n. Pt_2
07/11/2017.0204014 riportato sulla ricevuta corrispondente al n. .8200.07/11/2017.0204014 CP_2
riportato sulla diffida.
Parte ricorrente ha altresì eccepito di avere provveduto a pagare le ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2016, allegando modelli F24 quietanzati, in realtà la contestazione riguarda i contributi 12/2015 e negli F24 quietanzati manca il pagamento relativo al gennaio 2016.
Tuttavia, può accogliersi ritenersi Il ricorso merita accoglimento risultando fondato il motivo di ricorso con cui l'opponente ha eccepito la violazione dell'art. 14 L.689/81, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notifica della violazione al trasgressore e all'obbligo solidale con conseguente estinzione ai sensi dell'ultimo comma della disposizione citata.
L'art. 14 L. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […].
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto
L'applicabilità dell'articolo 14 L. 689/1981 alla fattispecie che ci occupa, affermata in numerose pronunce di merito (ex multis Tribunale Palermo sent. n. 872/2024, Tribunale Napoli n. 3956/2024;
Tribunale Catania n. 2493/2023; Tribunale Arezzo 230/2023; Corte di Appello di Torino 581/2023;), si fonda sui seguenti argomenti.
Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato dall'art 6 del D.lgs. 8/2016 prevede che: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge
24 novembre 1981, n. 689”.
L'art. 9 del D.Lgs. 8/2016, titolato “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa” prevede un complesso doppio passaggio di atti che in un primo tempo, concomitante con il periodo in cui i mancati versamenti delle ritenute costituivano in ogni caso reato, comportava la trasmissione dalla sede amministrativa a quella penale e successivamente, con la depenalizzazione, un ritorno all'autorità amministrativa. La ricezione di tali documenti segna la decorrenza del termine di 90 giorni entro cui deve notificare gli 'estremi della violazione' nei confronti del trasgressore (art. 9 comma 4
d.lgs 8/2016).
Ora, nel caso di specie, non vi è notizia che tale complesso iter sia stato seguito, né , onerato in CP_2
tal senso, ha allegato se e quando gli atti siano stati eventualmente trasmessi in sede penale e nuovamente inviati in sede amministrativa.
In assenza di qualsiasi notizia in ordine ai citati passaggi, ed in particolare del momento in cui eventualmente gli atti trasmessi dalla sede penale siano stati ricevuti dall'autorità amministrativa, si deve ritenere inapplicabile la tempistica prevista dall'art. 9 D.Lgs. 8/2016, con conseguente piena applicabilità (mediante il rinvio dell'art.6), dell'art.14 L.689/81, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista.
L'applicabilità dell'art. 14 al caso di specie è confermata anche dallo stesso ente convenuto nella
Circolare numero 32 del 25-02-2022 (cfr., doc. 16, memoria di costituzione), secondo cui “In CP_2
particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: […]
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
Va peraltro rilevato che l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14 l.
689/1981 appare confermata dal più recente intervento normativo di cui al D.L. 48/2023 che all'art. 23 co. 2 ha previsto: “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della L. 24 novembre 1981 n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”. Tale norma, introducendo un diverso termine di decadenza per le violazioni commesse a decorrere dal gennaio 2023, assume per implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei 90 giorni di cui all'art. 14. Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, sino alla entrata in vigore della legge di depenalizzazione, la fattispecie costituiva reato, con la conseguenza che non era quindi ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
La data di decorrenza logicamente individuabile per l'avvio della procedura con la notifica della contestazione è, pertanto, in dette ipotesi, il momento di entrata in vigore del D.lgs. 8/2016,
(6.2.2016), quando, con la depenalizzazione, l' è stato posto nella condizione di avviare la CP_2 procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa.
Nel caso concreto, le omissioni contributive si sono verificate nell'anno 2015, ossia prima della depenalizzazione della fattispecie avvenuta il 6.2.2016.
Tuttavia, se è vero che, in detta ipotesi, il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/81 dovrebbe CP_ decorrere dalla data in cui gli atti vengono trasmessi all' dall'Autorità penale, per l'applicazione della sanzione amministrativa, atteso che la contestazione in sede amministrativa poteva essere effettuata solo una volta che la fattispecie- depenalizzata- era punibile con sanzione amministrativa,
CP_ l' non ha né allegato né provato di avere notificato in modo tempestivo l'avviso di accertamento entro il termine di 90 giorni dalla data di detta ricezione degli atti da parte dell'Autorità penale, data che pure non è stata oggetto né di allegazione né di prova.
Ciò posto non avendo fornito prova della tempestività della notifica dell'avviso di accertamento CP_2
entro il termine perentorio di 90 giorni, decorrente dalla data della depenalizzazione o da quella della CP_ successiva trasmissione degli atti all' da parte dell'Autorità penale, l'obbligazione al pagamento della sanzione risulta estinta ex art. 14 L.689/81.
Deve infatti trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14 L. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”.
Il ricorso va pertanto accolto, con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
L'esito complessivo della causa induce a disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'Ordinanza-Ingiunzione n.OI-001012542 emessa CP_ dall' con Protocollo .8200.31/03/2023, CP_2
compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Sciacca, 28 maggio 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini