Sentenza 23 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/08/2002, n. 12424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12424 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2002 |
Testo completo
E A N L O L I E Z D A " R 9 7 T 1 . S 3 I T . R G N E A ' R L 7 6 1 2424/0 2 L A 9 E 1 D D - 5 E I - T S 3 N N IN NO E DEL POPOLO TAI E E E G S S E G J " A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Sanzioni amministrative SEZIONE PRIMA CIVILE Circolazione stradale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 25362/00 Presidente Dott. Antonio SAGGIO Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Cron. 30034 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud. 08/04/02 Dott. Massimo BONOMO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: CI NO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA 15, presso l'avvocato ADRIANO CERQUETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GINO RANCIARO, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTURA DI ASCOLI PICENO, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA 1. 2002 GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope 796 legis;
controricorrente - avversO la sentenza n. 36/00 del Giudice di pace di MONTEGIORGIO, depositata il 26/09/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2002 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato 1'8 giugno 2000, Massimili- ano CI proponeva opposizione avverso l'ordinan- za ingiunzione n. 32/2000 emessa dalla Prefettura di Ascoli Piceno il 10 aprile 2000 per violazione del- l'art. 41, comma 11, C.d.S. (transito con semaforo rosso). Con sentenza del 26 settembre 2000, il Giudice di Pace di Montegiorgio respingeva l'opposizione ritenen- do sussistente la violazione. Avverso tale sentenza IM CI ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due mo- tivi. Il Prefetto di Ascoli Piceno ha resistito con con- troricorso, depositando una memoria illustrativa. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il controricorso è inammissibile per tardività. Sostiene il controricorrente che il ricorso sareb- be stato erroneamente notificato in data 5.12.2000 presso 1'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso l'Avvocatura Generale non costituite in giudizio. Dagli atti risulta però che in data 20.12.2000 il ricorso per cassazione è stato notificato alla Prefet- tura di Ascoli Piceno in persona del Prefetto pro tem- pore. Ne consegue che la notifica del controricorso è tardiva, essendo stata effettuata il 12 marzo 2001, e quindi oltre venti giorni dalla scadenza del termine (di venti giorni dalla notificazione) stabilito per il deposito del ricorso (art. 370 c.p.c.).
2. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente l'illegittimità della decisione per insuffi-lamenta ciente motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia. Il giudice di pace aveva completamente omesso di esaminare la testimonianza del teste RO NI che viaggiava come trasportato a bordo del veicolo condotto dal CI e che aveva dimostrato senza in- certezze che il semaforo in questione era a luce verde mentre aveva ritenuto decisiva la deposizione del maresciallo verbalizzante, che era intervenuto succes- sivamente al momento della presunta infrazione.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 C.C. e 23, comma 12, L. 24 novembre 1981 n. 689, in rela- zione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Con riferimento all'ipotesi di transito di un'au- tovettura ad מגי crocevia mentre il semaforo proietta luce rossa, il verbale di accertamento non ha effica- cia di prova fino a querela di falso, ex art. 2700 C.C., ma costituisce solo un elemento probatorio libe- ramente valutabile (Cass. 10 aprile 1999 n. 3522) in- sieme ai risultati della prova testimoniale. Qualora non si acquisisca la certezza del fatto addebitato, l'opposizione va accolta, ai sensi dell'art. 23, comma 12, della legge n. 689 del 1981. з 4. I due motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione, non sono fondati. E' irrilevante la questione relativa all'identifi- cazione dei fatti per i quali il verbale di accerta- mento ha efficacia di piena prova fino а querela di falso, non essendo tale efficacia stata posta а base della decisione impugnata. Ciò posto rileva il Collegio che è devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del 4 proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazio- delle prove, il controllo della loro attendibilità ne concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie e ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri (in ragione del loro diverso spessore probatorio), con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;
ne consegue che, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmen- te le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fon- dare il suo convincimento e l'iter seguito nella valu- tazione degli stessi e per le proprie conclusioni, im- plicitamente disattendendo quelli logicamente incompa- tibili con la decisione adottata (Cass. 10 maggio 2000 n. 6023). Nel caso in esame, il Giudice di pace di Monte- giorgio, premesso che erano state raccolte all'udienza le dichiarazioni del teste NI RO e del milite verbalizzante M. llo ordinario Grimaldi Rocco, ha rite- nuto in punto di fatto che si fosse verificata la vio- lazione dell'art. 41, comma 1, C.d.S. dopo aver Osser- 5 vato che il milite verbalizzante aveva confermato che la contestazione della violazione dell'art. 41 C.d.S. al ricorrente era stata fatta solo sulla base delle dichiarazioni spontanee rese da testi oculari, i quali avevano dichiarato, come risultava dai verbali agli atti dell'ufficio, che l'autovettura del ricorrente aveva impegnato l'attraversamento del tratto regolato dal semaforo provvisorio quando questo segnava luce rossa. Il giudice di merito quindi, dopo aver preso in considerazione il complesso delle risultanze, ivi com- prese le dichiarazioni del teste RI, ha fondato il suo convincimento sugli elementi forniti dal verbaliz- zante che facevano riferimento alle dichiarazioni rese spontaneamente dai tesi oculari. La decisione impugna- ta risulta in tal modo coerente con i principi sopra enunciati e non affetta da vizi di motivazione, in quanto gli elementi indiziari ricavabili dalle dichia- razioni dei testi oculari sono logicamente rilevanti al fine di verificare la sussistenza dell'infrazione, consistente nel transito del veicolo con il semaforo rosso. I l CI sostiene nel ricorso per cassazione che le suddette dichiarazioni spontanee, contenute nel verbale, sarebbero state molto vaghe e non indicative 6 dell'esistenza della violazione contestata, ma non ri- porta il testo delle dichiarazioni.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione in considerazione dell'esito del ricorso e della mancanza di valide difese da parte dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma 1'8 aprile 2002. Il Cons. est. Il Presidente Dott. Antonio Saggio Dott. Massimo Bonomo Тельина Выполне Либий гур CORTE SUP 29 AGO. 2002 E N A IO L L Z E A D R T 9 IS " . 7 T G 1 R E 3 R 'A . L N A L D 7 E 6 D E 3 1 I T - S N 5 - N E 3 E S C S E G A G E L 7