Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/02/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 5875/2021
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 06/02/2025; tenuto conto che con ordinanza del 19.12.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice,
lette le note depositate che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Renata Russo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5875/2021 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno
2017, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 224/2021 del Giudice di pace di
Piedimonte Matese - somministrazione, vertente
TRA
,in persona del sindaco p.t., C.F.: P.IVA 1 con sede in Pratella Parte 1
(CE) alla via Roma, 10, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Vincenza
( C.F. 1 ) presso il cui studio sito in Piedimonte Matese (CE) alla via G.G.
D'Amore, 13, elettivamente domiciliato;
- appellante-
E
Controparte 1 nato a [...] il [...] (C.F.: C.F. 2 ) residente in [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Pannone (C.F.: C.F. 3 ) presso il cui studio sito in Piedimonte Matese alla via Epitaffio Palazzo Morelli elettivamente domiciliato;
- appellato-
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III,
19/10/2006, n. 22409).
2. Parte_1Con atto di appello notificato in data 20/07/2021 il in persona del sindaco p.t., proponeva gravame avverso la sentenza n. 244/2021 emessa dal Giudice di Pace di Piedimonte Matese, con la quale veniva accolta la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione biennale della fattura idrica n. 432 relativa al canone acqua e canone acque reflue per l'anno 2017 (notificata il 18/12/2020) e della fattura idrica n. 435 relativa al canone acqua e canone acque reflue anno 2016 ( notificata il 18/12/2020). A sostegno del gravame, l'appellante denunciava la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dunque l'omessa motivazione, per aver il Giudice di primo grado, nella sentenza impugnata, ritenuto applicabile ai crediti recati dalle fatture impugnate la prescrizione biennale introdotta dalla L. n. 205/2017, omettendo in violazione dell'art. 112 cpc - la pronuncia sull'eccezione- sollevata dalla difesa del Pt 1 in ordine alla irretroattività delle disposizioni invocate dall'attore a sostegno della propria domanda. L'appellante denunciava altresì che il Giudice di prime cure, con l'applicazione retroattiva della disposizione, aveva violato il principio sancito dall'art. 11 delle preleggi e gli artt. 2, 3 comma 1 e 53 della Costituzione. Pertanto,
l'istante concludeva chiedendo di dichiararsi la nullità della sentenza impugnata e nel merito, in sua riforma, dichiararsi l'irretroattività delle disposizioni di cui all'art. 1 commi
4 e 10 L. n. 205/2017, con conseguente rigetto della domanda formulata in primo grado dall'attore e conferma dell'atto impugnato;
in subordine, chiedeva valutarsi la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 commi 4
e 10 L. n. 205/2017 in relazione all'art. 3 comma 1 Cost, all'art. 2 Cost., all'art. 53 Cost. ed in accoglimento dell'interposto gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiararsi l'illegittimità della disposizione di cui all'art.
2.3 dell'Allegato B della Deliberazione
ARERA n. 547/2019 IDR del 17.12.2019; sempre in subordine, laddove fosse ritenuta la legittimità, chiedeva dichiararsi la sua applicabilità a decorrere dall' 1.1.2020; dichiararsi che i canoni fissi idrico, di fognatura e depurazione, in quanto tendenti a coprire dei costi fissi per la disponibilità dei relativi servizi, prescindevano dal consumo effettivo e, dunque, erano assoggettati alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. e conseguentemente, rigettarsi la domanda formulata dall'attore, con condanna dello stesso al pagamento degli importi di cui alle fatture oltre al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, come per legge.
,3. Si costituiva l'appellato Controparte_1 il quale chiedeva rigettarsi l'appello in quanto inammissibile ed infondato e, nel merito, evidenziava la correttezza di quanto statuito dal
Giudice di prime cure, rilevando come la norma applicata non aveva effetto retroattivo, iniziando la prescrizione biennale a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza dell'annualità di riferimento. Precisava altresì l'appellato che alcuna questione di legittimità costituzionale potrebbe ravvisarsi in merito alla irretroattività della normativa applicata, poiché la norma disponeva per il futuro. Ed ancora, in merito all'inefficacia della delibera
ARERA, l'appellante precisava che trattavasi di norma attuativa della Legge 205/2017, ad essa rinviante.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, veniva fissata l'udienza per la discussione ex art. 281– sexies c.p.c., alla data del 06/02/2025 con termine per deposito di note conclusive in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
5. In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici. La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo" (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti.
Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante (c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere.
Questo Giudice, pertanto, esaminerà la causa nel merito, nei limiti dei motivi proposti dalla parte appellante.
6. Nel merito, l'appello va rigettato e la sentenza n. 244/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Piedimonte Matese va confermata.
6.1. Il quadro sistematico entro il quale si colloca il dato normativo introdotto con la Legge
n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018). In particolare, l'articolo 1, commi
4 e ss. L. 205/2017, ha introdotto un nuovo regime prescrizionale biennale per i crediti vantati dagli operatori nei settori delle utilities, ivi compreso quello dei servizi idrici: nello specifico, è stato previsto il diritto dei consumatori-utenti - sia domestici che professionisti e microimprese - di avvalersi della prescrizione degli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni addietro, indicati nelle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2020, laddove il ritardo nella fatturazione non fosse dovuto ad "accertata responsabilità dell'utente”. Il medesimo articolo 1, poi, ha attribuito all'Autorità di Regolazione del settore - ARERA- il compito, tra l'altro, di definire sia "le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo"
(art. 1, comma 4 L. 205/2017), sia “le misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi".
Dunque, in attuazione del dettato legislativo, l'ARERA ha emanato, in relazione al settore idrico, la Delibera n. 547/2019 individuando, nel relativo allegato B, le misure di rafforzamento delle tutele degli utenti finali per i casi di fatturazione di importi per il servizio idrico riferiti a consumi risalenti a più di due anni. Pertanto, in riferimento “alle fatture relative al servizio idrico emesse prima del 1° gennaio 2020, con scadenza successiva a tale data, per importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni" sono stati minuziosamente previsti vari obblighi in capo ai Gestori che prevedono, oltretutto, una trasparente comunicazione all'utente finale circa gli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni.
In aggiunta, non può essere tralasciato che con la Delibera n. 547/2019, l'ARERA ha espressamente previsto che la prescrizione biennale “decorre dal termine entro il quale il gestore
è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente", ovverosia una volta trascorsi 45 giorni dalla scadenza dell'ultimo giorno del periodo di riferimento.
Ciò posto, l'entrata in vigore della disciplina sulla prescrizione biennale, di cui alla Legge di Bilancio 2018, era fissata, per il settore idrico integrato c.d. SII, al 1° gennaio 2020.
Nondimeno, il legislatore è successivamente intervenuto con l'articolo 1, comma 295, L.
160/2019 c.d. Legge di Bilancio 2020 che, sempre con decorrenza 1° gennaio 2020, ha abrogato il comma 5 dell'articolo 1 della Legge n. 205/2017, col quale si escludeva l'operatività della prescrizione biennale allorché la mancata/erronea rilevazione dei dati di consumo fosse dipesa da responsabilità accertata dell'utente.
In esito a tale novella legislativa, l'ARERA ha, altresì, adottato la Delibera 186/2020 con la quale ha precisato che "la prescrizione biennale prevista dalla Legge di Bilancio 2018 ha per presupposto il mero decorrere del tempo"; ha inoltre ivi ribadito il carattere vincolante della disciplina contenuta nella norma primaria sulla prescrizione biennale (in riferimento alle
Leggi di Bilancio 2018 e 2020) nonché il contenuto specifico ed immediatamente precettivo per gli operatori di tale disciplina primaria, in vigore, per il settore idrico, dal 1° gennaio
2020.
Va, poi, osservato che la norma che ha ridotto il termine di prescrizione nell'ambito delle forniture di servizi energetici, elettrici e idrici è entrata in vigore il 1° gennaio 2018. Da tale data, pertanto, i gestori del servizio idrico - acquisita conoscenza del nuovo termine di prescrizione, applicato ai consumi idrici, sono stati posti in condizione di adottare comportamenti volti al recupero dei crediti pregressi pendenti, al fine poi di applicare correttamente detto termine dal 1° gennaio 2020. Dunque, avuto riguardo al settore idrico, il legislatore ha riconosciuto ai gestori idrici due anni di tempo per adeguarsi alla suddetta normativa.
La dottrina, in commento a tale previsione normativa, ha reputato che il legislatore non abbia inteso modificare i principi civilistici in materia, bensì limitare un fenomeno patologico di ritardo nella fatturazione riducendo il periodo del termine prescrizionale e, per venire incontro alle esigenze dei gestori idrici, riconosciuto un arco temporale sufficientemente lungo tra l'entrata in vigore della norma (1 gennaio 2018) e la sua concreta applicazione (1 gennaio 2020 per fatture con scadenza successiva a tale data e riferite a consumi risalenti a più di due anni) attinente ai servizi idrici.
La materia è stata, peraltro, oggetto di scrutinio anche da parte del Giudice Amministrativo che, pronunciandosi su un ricorso proposto per l'annullamento della richiamata Delibera
Arera n. 186/2020, ha affermato che "La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio
2018 (Legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente, ossia una volta trascorsi 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura" (Cfr. Tar Lombardia
1442/2021).
Pertanto, pur facendo salve le norme civilistiche e la prassi giurisprudenziale in materia di prescrizione, può ritenersi pacifica l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo ultra biennali, atteso che trattasi di bollette che avrebbero dovute essere emesse precedentemente, in quanto relative a consumi antecedenti i due anni rispetto all'effettiva emissione della bolletta.
Sul punto si è pronunciato il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con una recentissima sentenza (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 1°.4.2023, n. 1282/2023), con la quale è stato rilevato, come logico corollario, che l'applicazione del termine prescrizione biennale anche ai consumi antecedenti al 1° gennaio 2020 non determina un'applicazione retroattiva della suddetta norma, in quanto appunto la norma individua il momento di applicazione del nuovo termine non alla data di effettuazione dei consumi idrici, ma all'atto di fatturazione degli stessi, ovvero alle bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, seppure emesse prima di tale data.
Del resto, non può nemmeno essere tralasciato che il principio di irretroattività delle leggi di cui all'articolo 11 preleggi – cui parte appellante affida il secondo motivo di censura del provvedimento gravato - può essere discrezionalmente derogato dal legislatore ordinario, in quanto norma privo di rango costituzionale.
La disposizione normativa che ha introdotto il termine di prescrizione biennale, pertanto, non volendo modificare le regole e i principi dell'ordinamento in tema di prescrizione e di pagamento del debito, va interpretata nel senso che con essa il legislatore abbia voluto richiamare i gestori ad un corretto e tempestivo comportamento nella fatturazione dei pagamenti richiesti ai consumatori.
Ne consegue che le bollette, mediante le quali si richiede il pagamento di ogni singola prestazione (nel caso di specie, di fornitura idrica), debbono essere notificate all'utente nel rispetto della periodicità stabilità dalla regolazione vigente e, comunque in base ai principi civilistici e giurisprudenziali, entro il termine di prescrizione dall'espletamento della prestazione del servizio, cui i crediti specificamente si riferiscono, anche al fine di evitare al cliente la corresponsione di importi relativi a periodi di consumo pluriennale. È noto, infatti, come la fornitura del servizio idrico sia riconducibile alla disciplina della somministrazione, ai sensi dell'articolo 1569 e ss. del Codice Civile. Il contratto di somministrazione è
caratterizzato dal fatto che le prestazioni che ne costituiscono l'oggetto si effettuano ad intervalli periodici e continuativi, costituendo dunque un rapporto di durata. All'interno di tale rapporto, ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre, pur essendo riferibile ad un'unica causa contrattuale.
Ciò posto, va ulteriormente chiarito quale sia il momento cui vada agganciato il c.d. exordium praescriptionis. Orbene, dalla lettura combinata delle disposizioni in materia di decorrenza della prescrizione, art. 2935 c.c., e di contratto di somministrazione è dato evincere che il termine di prescrizione decorre da quando il fornitore/Gestore, in base alla regolazione vigente, deve emettere il documento di fatturazione dei consumi ovvero entro
45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento.
Ciò essenzialmente in quanto, ai fini del diritto che può far valere il Gestore, sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture, atteso che la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, diviene liquida solo nel momento in cui lo stesso fornitore deve emettere il documento di fatturazione.
In tal senso, non rileva più il momento del consumo, ma quello della fatturazione.
A tale termine di decorrenza va, dunque, agganciato il c.d. exordium praescriptionis e da tale momento va calcolata la prescrizione biennale per le fatture il cui termine di scadenza sia successivo al 01 gennaio 2020 e afferiscano, altresì, consumi risalenti di oltre due anni.
D'altra parte, come correttamente affermato già dal giudice di prime cure, la diversa interpretazione - ossia considerare il decorso della prescrizione dalla data di scadenza del pagamento indicata nella fattura lascerebbe al gestore/fornitore assoluto margine discrezionale del decorso della prescrizione laddove, per contro, è da ritenere che tale profilo non possa sottrarsi ai principi generali di cui agli artt. 2934 e 2935 c.c. ostando, ad oggi, al riconoscimento dell'eccezione soltanto la presenza di una delle cause impeditive di cui alla generale disciplina di cui al c.c. articolo 2935 (sussistenza di un impedimento
-
giuridico al decorso della prescrizione) e articolo 2941, (doloso occultamento dell'esistenza del debito) - che il Gestore del servizio ha onere di evidenziare e provare.
La stessa, inoltre, non si allinea con il chiaro dettato della normativa primaria, secondo cui la prescrizione biennale si applica, invece, agli importi (afferenti a consumi pregressi ultra biennali) presenti nelle bollette di conguaglio/ricalcolo che abbiano scadenza successiva al
1° gennaio 2020.
7. Orbene, applicando le sovraesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, si rileva come la fattura idrica n. 432 sia relativa al canone acqua e canone acque reflue per l'anno 2017 e sia stata notificata il 18/12/2020; mentre la fattura idrica n. 435 sia relativa al canone acqua e canone acque reflue anno 2016 e sia stata notificata il 18/12/2020; dunque, entrambe le fatture oggetto dello scrutinio da parte del Gdp afferiscono consumi idrici per l'anno 2016
e l'anno 2017 e risultano, altresì, emesse in data 10/11/2020. Dunque, non vi è dubbio che esse ricadano entro lo spettro applicativo della prescrizione biennale di cui alla L. 205/2017.
8. L'ente convenuto, onerato sul punto, non ha fornito prova di richieste avanzate medio tempore nei confronti dell'utente.
9. Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata n. 244/2021 resa dal Giudice di Pace di Piedimonte Matese.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Pertanto, tenuto conto delle attività svolte e della complessità della causa, ai sensi ai sensi del DM 147/2022, si provvede alla relativa liquidazione.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge
- e dunque dal 27.1.2013 - “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o
è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado sentenza n. 244/2021 resa dal Giudice di Pace di Piedimonte Matese;
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali per presente giudizio in favore di parte appellata, che liquida in euro 622,00 per compenso professionale ex D.M.
147/2022, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
3. Manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 6.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo