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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1068/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
AR NA, Relatore
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3232/2025 depositato il 03/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is 104 , 45 C 98066 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20111T000520 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20111T000520 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20111T000520 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5187/2025 depositato il
22/09/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_2 insiste nei motivi esposti nel ricorso. Resistente/Appellato: il rappr. di Ag. Entrate - Dir. Prov. Messina si riporta alle proprie deduzioni, ribadendo la legittimità dell'operato dell'ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03.05.2025, la società Ricorrente_1
, , in persona del legale rappresentante signora Rappresentante_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava l'Avviso di liquidazione dell'imposta n. 2011 1T 000520 000, notificato il 5.02.2025, con il quale veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di €23.112,43, a titolo di Imposta di Registro, non essendosi verificata la condizione del completamento dell'intervento cui è finalizzato il trasferimento, entro undici anni dal trasferimento.
La ricorrente, eccepiva la nullità dell'avviso di liquidazione dell'imposta per mancanza dei presupposti di legge;
illegittimità del quantum della pretesa;
omessa compensazione dell'imposta complementare ipotecaria;
erroneo conteggio dell'imposta complementare ipotecaria e catastale;
illegittimità dell'avviso di liquidazione per intervenuta prescrizione degli interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, rilevava l'infondatezza del ricorso, sosteneva la legittimità del proprio operato, insisteva per il rigetto dello stesso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente eccepiva la nullità dell'avviso di liquidazione dell'imposta per mancanza dei presupposti di legge, deducendo che la mancata edificazione del terreno acquistato entro
11 anni dalla stipula dell'atto di compravendita , sarebbe dovuta a causa di forza maggiore consistente nel mancato rilascio della concessione edilizia da parte del Comune per causa non imputabile alla società.
A dire della società ricorrente, la stessa, avrebbe richiesto il rilascio della concessione allegando tutta la documentazione necessaria e, il mancato rilascio della concessione edilizia sarebbe da imputarsi esclusivamente all'inerzia del Comune.
Va rilevato come, ai fini della valutazione giudiziale circa la sussistenza di un'eventuale causa di forza maggiore, spetti al contribuente che la invoca fornire prova della effettiva sussistenza di una causa di forza maggiore, ben potendo l'eventuale mancato rilascio della concessione edilizia dipendere da causa imputabile allo stesso richiedente.
Orbene, va evidenziato in proposito che alcuna documentazione a sostegno delle proprie ragioni è stata prodotta dalla parte e, pertanto, l'eccezione è da ritenersi infondata. Quanto alla eccepita illegittimità del quantum della pretesa si osserva:
l'agevolazione in parola prevede l'applicazione dell'aliquota dell'1% per l'imposta di registro, dell'aliquota dell'1% per l'imposta catastale e dell'aliquota del 3% per l'imposta ipotecaria;
nel caso di decadenza si applicano le imposte in misura ordinaria (imposta di registro 8%, imposta ipotecaria 2% e imposta catastale
1%).
Orbene, l'avviso di liquidazione impugnato attiene all'atto di l'atto di compravendita n. 520/1t/2011 con il quale è stato compravenduto un appezzamento di terreno, ricadente per circa mq. 843 in zona "C2" lottizzata
(edificabile) e per circa mq.
1.000 in zona E agricola. Nell'atto di compravendita, è stata attribuita alla parte edificabile del terreno il valore di € 190.000,00 e alla parte agricola il valore di €20.000,00.
L'atto impugnato, è stato emesso esclusivamente il relazione al negozio 2/1, la liquidazione delle maggiori imposte dovute è avvenuta esclusivamente sulla base imponibile costituita dal valore del terreno edificabile pari non a €190.000,00 (valore dichiarato in atto), bensì a 214.887,00, valore determinato da codesta Corte nel giudizio R.G.R. 2925/2013, concluso con la sentenza n. 4528/06/2014, che in parziale accoglimento del ricorso, ha rideterminato il valore del terreno edificabile in 214.887,00.
Contro la predetta sentenza la ricorrente ha proposto appello con procedimento incardinato innanzi alla
Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia e contraddistinto da R.G.A. 1040/2015, conclusosi con la sentenza n. 4036/02/2022, depositata il 04/05/2022 e resasi definitiva, con cui è stato rigettato l'appello e confermata la sentenza appellata.
Pertanto, deve ritenersi che, l'Ufficio ha proceduto correttamente alla liquidazione delle maggiori imposte dovute sulla base imponibile di €214.887,00, quale valore del terreno edificabile accertato dall'Ufficio e resosi definito.
Deve ritenersi fondata l'eccezione relativa all'omessa compensazione dell'imposta complementare ipotecaria.
Va rilevato che, in riferimento all'imposta ipotecaria, a seguito della decadenza dall'agevolazione si determina un eccesso di imposta versata in quanto per questa imposta l'agevolazione prevede l'applicazione di un'aliquota più alta (3%) rispetto a quella ordinaria (2%).
Nel caso in esame, l'Ufficio non tiene conto che la società ricorrente, ha versato come imposta principale la somma di € 5.700,00, anziché la somma dovuta di € 4.297,74. Ciò comporta una differenza positiva per la ricorrente di € 1.402,26, somme che devono essere riconosciute a rimborso alla stessa.
Avuto riguardo agli interessi, la Corte di Cassazione Civile Sez.5 con ordinanza n. 19059/2025 ha sancito un condivisibile principio a tenore del quale gli interressi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4,
c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale ' (Cass. n.
2095 del 2023).
Con riferimento alle sanzioni giova rilevare che l'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 stabilisce espressamente e molto chiaramente che il diritto alla riscossione delle sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni' .
Su tali basi questa Corte ha più volte ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta ” actio iudicati “, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, come nel caso di specie, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario», ma, ovviamente, nell'ipotesi di esistenza del giudicato (Cass. n. 7486 del 2022; cfr. pure Cass., Sez. U., n. 25790 del 2009; conf. Cass. n. 5837 del 2011; Cass. n. 5577 del 2019, nonché
Cass. n. 10549 del 2019).
L'avviso, va pertanto accolto limitatamente all'imposta complementare ipotecaria, oltre interessi e sanzioni.
Il ripartirsi della reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
AR NA, Relatore
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3232/2025 depositato il 03/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is 104 , 45 C 98066 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20111T000520 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20111T000520 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20111T000520 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5187/2025 depositato il
22/09/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_2 insiste nei motivi esposti nel ricorso. Resistente/Appellato: il rappr. di Ag. Entrate - Dir. Prov. Messina si riporta alle proprie deduzioni, ribadendo la legittimità dell'operato dell'ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03.05.2025, la società Ricorrente_1
, , in persona del legale rappresentante signora Rappresentante_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava l'Avviso di liquidazione dell'imposta n. 2011 1T 000520 000, notificato il 5.02.2025, con il quale veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di €23.112,43, a titolo di Imposta di Registro, non essendosi verificata la condizione del completamento dell'intervento cui è finalizzato il trasferimento, entro undici anni dal trasferimento.
La ricorrente, eccepiva la nullità dell'avviso di liquidazione dell'imposta per mancanza dei presupposti di legge;
illegittimità del quantum della pretesa;
omessa compensazione dell'imposta complementare ipotecaria;
erroneo conteggio dell'imposta complementare ipotecaria e catastale;
illegittimità dell'avviso di liquidazione per intervenuta prescrizione degli interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, rilevava l'infondatezza del ricorso, sosteneva la legittimità del proprio operato, insisteva per il rigetto dello stesso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente eccepiva la nullità dell'avviso di liquidazione dell'imposta per mancanza dei presupposti di legge, deducendo che la mancata edificazione del terreno acquistato entro
11 anni dalla stipula dell'atto di compravendita , sarebbe dovuta a causa di forza maggiore consistente nel mancato rilascio della concessione edilizia da parte del Comune per causa non imputabile alla società.
A dire della società ricorrente, la stessa, avrebbe richiesto il rilascio della concessione allegando tutta la documentazione necessaria e, il mancato rilascio della concessione edilizia sarebbe da imputarsi esclusivamente all'inerzia del Comune.
Va rilevato come, ai fini della valutazione giudiziale circa la sussistenza di un'eventuale causa di forza maggiore, spetti al contribuente che la invoca fornire prova della effettiva sussistenza di una causa di forza maggiore, ben potendo l'eventuale mancato rilascio della concessione edilizia dipendere da causa imputabile allo stesso richiedente.
Orbene, va evidenziato in proposito che alcuna documentazione a sostegno delle proprie ragioni è stata prodotta dalla parte e, pertanto, l'eccezione è da ritenersi infondata. Quanto alla eccepita illegittimità del quantum della pretesa si osserva:
l'agevolazione in parola prevede l'applicazione dell'aliquota dell'1% per l'imposta di registro, dell'aliquota dell'1% per l'imposta catastale e dell'aliquota del 3% per l'imposta ipotecaria;
nel caso di decadenza si applicano le imposte in misura ordinaria (imposta di registro 8%, imposta ipotecaria 2% e imposta catastale
1%).
Orbene, l'avviso di liquidazione impugnato attiene all'atto di l'atto di compravendita n. 520/1t/2011 con il quale è stato compravenduto un appezzamento di terreno, ricadente per circa mq. 843 in zona "C2" lottizzata
(edificabile) e per circa mq.
1.000 in zona E agricola. Nell'atto di compravendita, è stata attribuita alla parte edificabile del terreno il valore di € 190.000,00 e alla parte agricola il valore di €20.000,00.
L'atto impugnato, è stato emesso esclusivamente il relazione al negozio 2/1, la liquidazione delle maggiori imposte dovute è avvenuta esclusivamente sulla base imponibile costituita dal valore del terreno edificabile pari non a €190.000,00 (valore dichiarato in atto), bensì a 214.887,00, valore determinato da codesta Corte nel giudizio R.G.R. 2925/2013, concluso con la sentenza n. 4528/06/2014, che in parziale accoglimento del ricorso, ha rideterminato il valore del terreno edificabile in 214.887,00.
Contro la predetta sentenza la ricorrente ha proposto appello con procedimento incardinato innanzi alla
Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia e contraddistinto da R.G.A. 1040/2015, conclusosi con la sentenza n. 4036/02/2022, depositata il 04/05/2022 e resasi definitiva, con cui è stato rigettato l'appello e confermata la sentenza appellata.
Pertanto, deve ritenersi che, l'Ufficio ha proceduto correttamente alla liquidazione delle maggiori imposte dovute sulla base imponibile di €214.887,00, quale valore del terreno edificabile accertato dall'Ufficio e resosi definito.
Deve ritenersi fondata l'eccezione relativa all'omessa compensazione dell'imposta complementare ipotecaria.
Va rilevato che, in riferimento all'imposta ipotecaria, a seguito della decadenza dall'agevolazione si determina un eccesso di imposta versata in quanto per questa imposta l'agevolazione prevede l'applicazione di un'aliquota più alta (3%) rispetto a quella ordinaria (2%).
Nel caso in esame, l'Ufficio non tiene conto che la società ricorrente, ha versato come imposta principale la somma di € 5.700,00, anziché la somma dovuta di € 4.297,74. Ciò comporta una differenza positiva per la ricorrente di € 1.402,26, somme che devono essere riconosciute a rimborso alla stessa.
Avuto riguardo agli interessi, la Corte di Cassazione Civile Sez.5 con ordinanza n. 19059/2025 ha sancito un condivisibile principio a tenore del quale gli interressi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4,
c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale ' (Cass. n.
2095 del 2023).
Con riferimento alle sanzioni giova rilevare che l'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 stabilisce espressamente e molto chiaramente che il diritto alla riscossione delle sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni' .
Su tali basi questa Corte ha più volte ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta ” actio iudicati “, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, come nel caso di specie, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario», ma, ovviamente, nell'ipotesi di esistenza del giudicato (Cass. n. 7486 del 2022; cfr. pure Cass., Sez. U., n. 25790 del 2009; conf. Cass. n. 5837 del 2011; Cass. n. 5577 del 2019, nonché
Cass. n. 10549 del 2019).
L'avviso, va pertanto accolto limitatamente all'imposta complementare ipotecaria, oltre interessi e sanzioni.
Il ripartirsi della reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.