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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/09/2025, n. 4596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4596 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5681/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5681/2020 promossa da:
(C.F. ), domiciliato in Linera – Santa Venerina (CT), via Parte_1 C.F._1
Petrarca n.3-5, presso lo studio dell'Avv. Ivan Siragusa che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), entrambi domiciliati in Catania via Umberto n. 228, presso lo studio C.F._3
dell'Avv. Maria Chisari che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 All'udienza del 02.04.2025 (svoltasi mediante trattazione scritta), tutte le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente ed il giudice ha posto la causa in decisione,
assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha chiesto la condanna Parte_1
dei convenuti e al risarcimento dei danni non patrimoniali (danno Controparte_1 Controparte_2
biologico con personalizzazione) e patrimoniali (spese mediche documentate e spese legali stragiudiziali) subiti a causa dell'aggressione accaduta in data 14 marzo 2018 in territorio di Zafferana
Etnea (CT), frazione di Fleri, nei pressi del Blu Bar New, sito in Piazza Don Salvatore Barbagallo.
Più in particolare l'attore ha esposto che mentre si trovava presso il Bar sopra citato intento a consumare la colazione, veniva avvicinato da entrambi i convenuti e Controparte_1 CP_2
, i quali lo invitavano a seguirlo per discutere una questione di carattere personale. Ignaro delle
[...]
reali intenzioni dei convenuti a cui è legato, peraltro, da un rapporto di parentela, li Parte_1
seguiva fino al piazzale antistante il Bar, dove, in un primo momento veniva aggredito verbalmente,
offeso e accusato di aver causato la fine di certi rapporti parentali, indi minacciato. Atteso che l'attore contestava le accuse, i convenuti insistevano e passavano dalle aggressioni verbali a quelle fisiche.
Erano presenti sui luoghi (fratello dei convenuti) e che assistevano Persona_1 Persona_2
all'aggressione; successivamente sopraggiungeva (collega di lavoro di Persona_3 Parte_1
), il quale interveniva in soccorso dell'attore e riusciva a bloccare gli aggressori, che si
[...]
allontanavano a bordo della propria autovettura. Nell'immediatezza dei fatti, l'attore, sebbene dolorante, non si recava al Pronto Soccorso;
ma il giorno successivo, ovvero in data 15.3.18,
pagina 2 di 12 allorquando accusava forti dolori alla testa, alla mandibola, all'occhio destro e avvertendo finanche un offuscamento della vista, si recava al P.S. del Presidio Ospedaliero S. Marta e S. Venera di Acireale,
dove venivano diagnosticati trauma contusivo, trauma facciale con ferita escoriata, edema regione orbitale destra, emorragia congiuntivale occhio destro da aggressione cefalea e stato confusionale (cfr.
certificato P.S. P.O. S. Marta e S. Venera di Acireale). Attesa la gravità dei sintomi e delle diagnosi,
l'attore veniva ricoverato nonchè sottoposto ad ulteriori controlli e visite mediche specialistiche. Nelle
settimane successive, l'attore accusava forti dolori alla testa e alla luce della loro persistenza,
accompagnata da problemi visivi, perdita di equilibrio e rallentamento dei riflessi, in data 4.6.18
decideva di sottoporsi a risonanza magnetica. L'esame strumentale evidenziava il seguente quadro clinico “ampia falda di ematoma sub durale a sede fronto parietale sinistra, dello spessore massimo di
circa 30 mm…. con necessaria tempestiva valutazione in ambito specialistico”. Considerata la gravità
del caso, il titolare della struttura medica, Dott. contattava l'attore al fine di Persona_4
invitarlo a recarsi presso la struttura sanitaria. Indi, l'attore veniva condotto presso il nosocomio
“Cannizzaro” di Catania, ove nella notte del 5.6.18, veniva operato urgentemente all'encefalo.
Successivamente all'intervento chirurgico descritto in narrativa, nel mese di luglio 2018, l'attore accusava crisi convulsiva, con diagnosi di epilessia post traumatica e si sottoponeva a terapia medica mirata. Ad oggi, l'attore si sottopone a terapie mediche al fine di contrastare la patologia insorta a seguito dell'aggressione patita.
A seguito dell'aggressione subita l'attore ha dedotto di aver riportato esiti a carattere permanente, nella misura del 40%, espressi da: “Esito inestetico in regione parietale sinistra” derivante dall'intervento di evacuazione ematoma sub durale cronico eseguito in data 05/06/2018; “Grave
depressione endoreattiva con somatizzazione viscerale in terapia farmacologica ansiolitica in soggetto
con deficit cognitivo mnemonico e modico deficit delle autonomie complesse”; “Epilessia post
pagina 3 di 12 traumatica in terapia farmacologica”, come documentato nella relazione medico legale a firma del
Dott. Persona_5
Parte attrice, in considerazione del particolare patimento derivatogli dall'aggressione subita e dalla quale ne è derivata l'insorgenza dell'epilessia post traumatica e della depressione endoreattiva, ha chiesto la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno derivato dalle lesioni personali subite, complessivamente quantificato in euro 297.658,50 o in quella maggiore o minor somma che verrà accertata anche a seguito dell'espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito all'effettivo soddisfo.
Nelle more del presente giudizio, per i fatti sopra descritti e Controparte_1 CP_2
sono stati condannati con sentenza emessa da questo Tribunale, sez. III penale, depositata in
[...]
data 08/11/2024 n. 6211/2024, per i reati di cui agli artt. 110, 582, 583 co.1 c.p. (capo A della sentenza)
giacché i convenuti colpendo ripetutamente con pugni alla testa cagionavano a lesioni Parte_1
personali gravissime, per aver causato una malattia certamente o probabilmente insanabile consistente in grave depressione endoreattiva ed epilessia, nonché per i reati a ciascuno rispettivamente addebitati di cui all'art. 612 co.1 e co.2 c.p. (capo B e C della sentenza) per avere gravemente minacciato la persona offesa. Conseguentemente, ciascuno dei convenuti è stato condannato alla pena finale di anni tre e mesi sette di reclusione. Avverso il suddetto provvedimento è stato proposto appello dai convenuti, di cui allo stato non si conosce l'esito.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti e , i quali Controparte_1 Controparte_2
hanno preliminarmente eccepito la pregiudizialità del procedimento penale all'epoca pendente presso il
Tribunale di Catania, sez. III penale, chiedendo la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c.
Nel merito i convenuti hanno contestato la fondatezza della richiesta risarcitoria sia sotto il profilo dell'an, esponendo una dinamica dei fatti differente da quella prospettata da parte attrice, sia sul piano pagina 4 di 12 del quantum, ritenuto speculativo ed eccessivo. Quanto al nesso causale tra l'aggressione avvenuta il 14
marzo 2018 e gli esisti derivanti dalle lesioni lamentate essi hanno rilevato che l'insorgenza successiva dell'ematoma sub durale, diagnosticata circa tre mesi dopo i fatti per cui è causa, sarebbe collegata ad eventi successivi ed estranei all'aggressione di cui sopra. E segnatamente, affermano i convenuti che un ulteriore violento litigio, avvenuto tra l'attore ed altri congiunti nei primi giorni del mese di giugno,
sarebbe stato la causa degli esiti post traumatici riportati dall'attore.
Esaminate le eccezioni e richieste istruttorie, il precedente Giudice istruttore, con ordinanza del
17.03.2022, preliminarmente ha ritenuto non sussistere i presupposti per la sospensione necessaria del presente giudizio civile, atteso che l'art. 75 c.p.p. cristallizza l'autonomia del giudizio civile da quello penale nell'ipotesi di mancata costituzione quale parte civile nel processo civile (come avvenuto nel caso in esame). Quanto alle richieste istruttorie articolate da entrambe le parti con le rispettive seconde memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. il Giudice ha ammesso interamente la prova per testi articolata dall'attore e solo parzialmente quella articolata dai convenuti, escludendo gli art. 5 ed 8 che implicano valutazioni non consentite al teste e conseguentemente ammettendo altresì parte attrice alla prova contraria.
Così brevemente ricostruita la vicenda processuale, la domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Riguardo alla dinamica dell'aggressione sono stati sentiti per parte attrice i testi Tes_1
e , i quali hanno dichiarato di essere sati presenti sui luoghi ove è avvenuta
[...] Persona_3
l'aggressione. E precisamente, , dipendente presso il Blu Bar New come banconista, Testimone_1
ha confermato di aver visto, il giorno dell'aggressione, sia parte attrice che i convenuti mentre consumavano ciascuno separatamente la colazione e di averli visti uscire insieme fuori dal Bar.
Successivamente ha sentito qualcuno esclamare, con espressione dialettale, che i “si stavano Parte_1
pagina 5 di 12 acchiappando”. Pur trovandosi a distanza di circa 15 metri rispetto al gruppo di persone che assistevano alla lite, il teste ha dichiarato di aver visto il prendere a pugni e schiaffi Controparte_2
l'attore, mentre lo teneva fermo. Infine, ha confermato che il teste Controparte_1 Per_3
interveniva per sedare la lite e prestava soccorso all'attore.
[...]
Quest'ultimo teste ha dichiarato di esser collega di lavoro di e che il giorno Parte_1
dell'aggressione si trovavano insieme quando i convenuti chiamavano il per discutere una Parte_1
questione personale;
indi il teste si dirigeva verso la propria autovettura per recarsi al lavoro. Il teste
[...]
ha aggiunto di non aver visto l'aggressione sin dall'inizio ma di essere intervenuto per sedare la Per_3
violenta lite non appena si è reso conto di quanto stava accadendo.
Le dichiarazioni sopra riportate confermano la dinamica dei fatti così come descritta da parte attrice.
Peraltro anche le dichiarazioni rese dal teste indicato da parte convenuta, , Testimone_2
confermano, sebbene marginalmente, il fatto storico per cui è causa ovvero che tra i era in Parte_1
corso un litigio e che il fratello dei convenuti era presente sui luoghi ma non ha Persona_1
partecipato all'aggressione.
Le risultanze istruttorie sono ulteriormente corroborate dalla minuziosa descrizione dei fatti contenuta nella sentenza penale, certamente utilizzabile anche ai fini della presente decisione e con la quale i convenuti sono stati condannati, in primo grado, per avere cagionato lesioni gravissime in danno dell'odierno attore.
Giova precisare che, a differenza della sentenza penale irrevocabile di condanna, che a norma dell'art. 651 c.p.p. ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, le prove raccolte in sede penale e le relative sentenze, come nella specie, non definitive,
pagina 6 di 12 sono liberamente apprezzabili in sede di autonomo giudizio civile. Ed invero, anche nel caso in cui non può attribuirsi alla sentenza penale effetto vincolante nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654, 652 e
651 c.p.p., il giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, può tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e ripercorrere lo stesso "iter" argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti (tra le tante Cass. n. 18025 del 2019; Cass. n. 20170 del 2018;
Cass. n. 14570 del 2017; Cass. SS. UU. n. 1768 del 2011). Le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile. (Sez. 3 -, Sentenza n. 9957 del 16/04/2025).
In conclusione, il giudice civile può utilizzare gli elementi di fatto acquisiti nel corso delle indagini e del processo penale, sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile.
Nella fattispecie la sentenza prodotta appare condivisibile e gli elementi probatori acquisiti in sede penale e civile sono ampiamente concordanti quanto alla prova della condotta illecita, della responsabilità dei convenuti e del danno indubbiamente arrecato.
Sulla responsabilità solidale invocata da parte attrice, l'art. 187 c.p. prevede che i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale
Al riguardo, il presupposto unificante della responsabilità solidale civile deve essere colto nell'unicità dell'evento dannoso e non nell'unicità del fatto produttivo del pregiudizio (Cassazione
penale sez. V, 07/03/2014, n.32352). Non occorre quindi realmente distinguere, in sede civile, la condotta realizzata da ciascun coobbligato, purchè, come nella fattispecie, sia dimostrato il concorso causale.
pagina 7 di 12 Devono essere quindi risarciti, a favore dell'odierno attore (persona offesa), i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dal reato, nei limiti della prova raggiunta.
In merito alla quantificazione dei danni personali subiti da , dalla relazione di Parte_1
consulenza tecnica di ufficio (a firma del Dott. , le cui conclusioni precise Persona_6
e puntuali su ogni argomento trattato vanno pienamente condivise, si evince che parte attrice a seguito dell'evento verificatosi il 14.03.2018 ebbe a riportare un “trauma cranico non commotivo iperemia
congiuntivale con ecchimosi palpebrale” con una prognosi di gg.7 s.c.
Il consulente ha rilevato che le lesioni meglio descritte in premessa hanno determinato una temporanea compromissione della validità psicofisica del soggetto con conseguente riduzione della sua capacità sociale e delle consuete attività, comprese quelle del tempo libero e di svago. Il consulente durante l'esame obiettivo effettuato sulla persona dell'attore ha accertato che tali lesioni si sono evolute in senso migliorativo ed allo stato il periziando presenta esiti ormai stabilizzati. In conclusione, il Dott.
ha rilevato che le lesioni sopra descritte sono di indubbia natura traumatica ed hanno Per_6
determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 17 (diciassette), un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 10 (dieci); un periodo di inabilità temporanea parziale al
50% di giorni 30 (trenta) e postumi permanenti - come danno biologico, valutabili nella misura del
15% (quindici per cento). Non sono infine state documentate spese mediche relative all'aggressione.
Avverso tali conclusioni parte convenuta ha mosso delle contestazioni evidenziando l'incongruenza tra perizia medico-legale svolta in sede civile e la perizia svolta in sede penale. In
particolare, i convenuti hanno osservato che nella consulenza tecnica d'ufficio svolta nel procedimento penale, il collegio di periti (Dott.ssa e dott. non ha riconosciuto postumi Per_7 Persona_8
invalidanti permanenti. A fronte di tale contrasto tra le due relazioni peritali i convenuti hanno chiesto la rinnovazione della consulenza medico-legale.
pagina 8 di 12 La differente valutazione può tuttavia trovare causa, come nella fattispecie, dalla diversa finalità
dei mandati conferiti in sede penale e civile e nella differenza fra elementi costitutivi del reato e danno conseguenza risarcibile in sede civile.
In ogni caso, con riferimento alle prove assunte in un precedente processo penale il giudice,
potendo scegliere fra quelle ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà di escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 9957 del
16/04/2025)
Al riguardo va allora osservato che la consulenza a firma del Dott. è stata espletata Per_6
secondo criteri scientifici rigorosi, il CTU ha applicato le tabelle medico-legali di riferimento secondo la consolidata giurisprudenza civile e le valutazioni sono coerenti con la documentazione clinica acquisita.
Per analoghe ragioni non vi è motivo di condividere nemmeno le osservazioni di parte attrice,
proposte per motivi opposti.
Pertanto, la parte attrice ha certamente diritto al risarcimento del c.d. danno biologico,
consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica, che è sempre presente in caso di accertata invalidità; tale voce di danno condiziona la vita di relazione del soggetto leso nella esplicazione della sua personalità, in tutte le sue forme (sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ecc.)
e deve essere risarcita.
Nella liquidazione di detto danno biologico patito dalla parte attrice, l'unico criterio utilizzabile
è quello equitativo e questo giudice ritiene di dover utilizzare i valori indicati nelle tabelle milanesi per il 2024, anche alla luce del condivisibile orientamento a tal proposito espresso dalla Suprema Corte
(cfr. Cass. 12408/11). Le tabelle infatti offrono, in termini globali e sintetici, un parametro di riferimento utile e completo al fine della valutazione dei profili, non solo d'ordine strettamente pagina 9 di 12 biologico, che in concreto caratterizzano detto danno. All'occorrenza, poi, tali valori vanno ulteriormente incrementati solo ove risultino provati un apprezzabile e peculiare aspetto relazionale dinamico idoneo a comprimere valori costituzionalmente protetti o gravi situazioni di dolore e sofferenza che non siano degenerati in malattia, caratterizzanti però la vita di quel singolo e particolare individuo.
Indi, tenuto conto della suddetta tabella, dell'età della parte attrice al momento dell'incidente
(51 anni) e della percentuale d'invalidità (15 %), va liquidata innanzitutto la somma di euro 36.129,00
a titolo di invalidità permanente. Inoltre, quanto all'invalidità temporanea, vanno liquidate le seguenti somme: invalidità temporanea assoluta euro 2.040,00; invalidità temporanea parziale al 75% euro
900,00; invalidità temporanea parziale al 50% euro 1.800,00; totale danno biologico temporaneo euro
4.740,00. Pertanto, appare dunque corretta una quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale nella misura complessiva di euro 40.870,00.
Detta somma va peraltro aumentata equitativamente del 15% (ossia di euro 6.130,50), così
ottenendosi la complessiva cifra di euro 47.000,00, apparendo tale integrazione necessaria per assicurare (mediante la valutazione del danno morale conseguente alle sofferenze fisiche e psichiche presumibili e inevitabilmente patite dall'attore a seguito di un fatto penalmente rilevante, nel caso in esame posto in essere da parenti, e percepito come profondamente ingiusto, e che ha cagionato,
secondo quanto allegato in atti, documentato e non contestato, epilessia post traumatica e depressione endoreattiva) quell'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, soltanto in presenza della quale il danno alla persona può considerarsi ristorato nella sua interezza (Cass., Sez.
Un., n. 26973/2008).
Alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle sezioni unite dell'11 novembre 2008 n. 26972 e dell'orientamento prevalente nelle successive pronunce di pagina 10 di 12 legittimità, nessun'altra voce di danno non patrimoniale deve essere risarcita, in quanto “Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, si che il danno biologico, il danno morale, quello alla vita di relazione e quello cosiddetto esistenziale devono esser valutati unitariamente nella voce del danno non patrimoniale“ (Cass. 19517 del 2010).
Non sono invece state adeguatamente documentate le spese indicate da parte attrice ai fini del danno patrimoniale.
Non sono infine dovuti interessi e rivalutazione.
Il danno è stato infatti innanzitutto già stimato, quanto alla rivalutazione, in valori attuali. In
secondo luogo, quanto agli interessi, secondo la giurisprudenza più recente gli stessi vanno riconosciuti solo se specificamente provati (cfr. tra le tante, Cassazione civile sez. VI, 26/11/2021, n. 36878,
secondo cui l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure",
occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento).
In assenza delle gravi e giustificate ragioni che possano giustificare una compensazione, le spese processuali, unitamente a quelle di consulenza tecnica di ufficio, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti nella misura indicata in dispositivo (valore effettivo della controversia, parametro medio per tutte le fasi del giudizio).
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5681/2020 R.G.,
1) in accoglimento della domanda, condanna in solido e al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da a causa dei fatti avvenuti il 14.03.2018 Parte_1
e, per l'effetto, condanna i convenuti al pagamento in favore di della somma Parte_1
complessiva di euro 46.772,23 a titolo di risarcimento danni non patrimoniali per le lesioni personali subite;
2) condanna, in solido, e al rimborso delle spese Controparte_1 Controparte_2
processuali in favore di parte attrice , che liquida in euro 7.616,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, disponendo il pagamento in favore dell'erario dello Stato, avendo beneficiato del Patrocinio a Spese Parte_1
dello Stato giusta delibera di ammissione del 08.05.2020;
3) pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di consulenza tecnica di ufficio liquidate come in atti.
Così deciso in Catania, il 21 settembre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5681/2020 promossa da:
(C.F. ), domiciliato in Linera – Santa Venerina (CT), via Parte_1 C.F._1
Petrarca n.3-5, presso lo studio dell'Avv. Ivan Siragusa che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), entrambi domiciliati in Catania via Umberto n. 228, presso lo studio C.F._3
dell'Avv. Maria Chisari che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 All'udienza del 02.04.2025 (svoltasi mediante trattazione scritta), tutte le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente ed il giudice ha posto la causa in decisione,
assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha chiesto la condanna Parte_1
dei convenuti e al risarcimento dei danni non patrimoniali (danno Controparte_1 Controparte_2
biologico con personalizzazione) e patrimoniali (spese mediche documentate e spese legali stragiudiziali) subiti a causa dell'aggressione accaduta in data 14 marzo 2018 in territorio di Zafferana
Etnea (CT), frazione di Fleri, nei pressi del Blu Bar New, sito in Piazza Don Salvatore Barbagallo.
Più in particolare l'attore ha esposto che mentre si trovava presso il Bar sopra citato intento a consumare la colazione, veniva avvicinato da entrambi i convenuti e Controparte_1 CP_2
, i quali lo invitavano a seguirlo per discutere una questione di carattere personale. Ignaro delle
[...]
reali intenzioni dei convenuti a cui è legato, peraltro, da un rapporto di parentela, li Parte_1
seguiva fino al piazzale antistante il Bar, dove, in un primo momento veniva aggredito verbalmente,
offeso e accusato di aver causato la fine di certi rapporti parentali, indi minacciato. Atteso che l'attore contestava le accuse, i convenuti insistevano e passavano dalle aggressioni verbali a quelle fisiche.
Erano presenti sui luoghi (fratello dei convenuti) e che assistevano Persona_1 Persona_2
all'aggressione; successivamente sopraggiungeva (collega di lavoro di Persona_3 Parte_1
), il quale interveniva in soccorso dell'attore e riusciva a bloccare gli aggressori, che si
[...]
allontanavano a bordo della propria autovettura. Nell'immediatezza dei fatti, l'attore, sebbene dolorante, non si recava al Pronto Soccorso;
ma il giorno successivo, ovvero in data 15.3.18,
pagina 2 di 12 allorquando accusava forti dolori alla testa, alla mandibola, all'occhio destro e avvertendo finanche un offuscamento della vista, si recava al P.S. del Presidio Ospedaliero S. Marta e S. Venera di Acireale,
dove venivano diagnosticati trauma contusivo, trauma facciale con ferita escoriata, edema regione orbitale destra, emorragia congiuntivale occhio destro da aggressione cefalea e stato confusionale (cfr.
certificato P.S. P.O. S. Marta e S. Venera di Acireale). Attesa la gravità dei sintomi e delle diagnosi,
l'attore veniva ricoverato nonchè sottoposto ad ulteriori controlli e visite mediche specialistiche. Nelle
settimane successive, l'attore accusava forti dolori alla testa e alla luce della loro persistenza,
accompagnata da problemi visivi, perdita di equilibrio e rallentamento dei riflessi, in data 4.6.18
decideva di sottoporsi a risonanza magnetica. L'esame strumentale evidenziava il seguente quadro clinico “ampia falda di ematoma sub durale a sede fronto parietale sinistra, dello spessore massimo di
circa 30 mm…. con necessaria tempestiva valutazione in ambito specialistico”. Considerata la gravità
del caso, il titolare della struttura medica, Dott. contattava l'attore al fine di Persona_4
invitarlo a recarsi presso la struttura sanitaria. Indi, l'attore veniva condotto presso il nosocomio
“Cannizzaro” di Catania, ove nella notte del 5.6.18, veniva operato urgentemente all'encefalo.
Successivamente all'intervento chirurgico descritto in narrativa, nel mese di luglio 2018, l'attore accusava crisi convulsiva, con diagnosi di epilessia post traumatica e si sottoponeva a terapia medica mirata. Ad oggi, l'attore si sottopone a terapie mediche al fine di contrastare la patologia insorta a seguito dell'aggressione patita.
A seguito dell'aggressione subita l'attore ha dedotto di aver riportato esiti a carattere permanente, nella misura del 40%, espressi da: “Esito inestetico in regione parietale sinistra” derivante dall'intervento di evacuazione ematoma sub durale cronico eseguito in data 05/06/2018; “Grave
depressione endoreattiva con somatizzazione viscerale in terapia farmacologica ansiolitica in soggetto
con deficit cognitivo mnemonico e modico deficit delle autonomie complesse”; “Epilessia post
pagina 3 di 12 traumatica in terapia farmacologica”, come documentato nella relazione medico legale a firma del
Dott. Persona_5
Parte attrice, in considerazione del particolare patimento derivatogli dall'aggressione subita e dalla quale ne è derivata l'insorgenza dell'epilessia post traumatica e della depressione endoreattiva, ha chiesto la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno derivato dalle lesioni personali subite, complessivamente quantificato in euro 297.658,50 o in quella maggiore o minor somma che verrà accertata anche a seguito dell'espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito all'effettivo soddisfo.
Nelle more del presente giudizio, per i fatti sopra descritti e Controparte_1 CP_2
sono stati condannati con sentenza emessa da questo Tribunale, sez. III penale, depositata in
[...]
data 08/11/2024 n. 6211/2024, per i reati di cui agli artt. 110, 582, 583 co.1 c.p. (capo A della sentenza)
giacché i convenuti colpendo ripetutamente con pugni alla testa cagionavano a lesioni Parte_1
personali gravissime, per aver causato una malattia certamente o probabilmente insanabile consistente in grave depressione endoreattiva ed epilessia, nonché per i reati a ciascuno rispettivamente addebitati di cui all'art. 612 co.1 e co.2 c.p. (capo B e C della sentenza) per avere gravemente minacciato la persona offesa. Conseguentemente, ciascuno dei convenuti è stato condannato alla pena finale di anni tre e mesi sette di reclusione. Avverso il suddetto provvedimento è stato proposto appello dai convenuti, di cui allo stato non si conosce l'esito.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti e , i quali Controparte_1 Controparte_2
hanno preliminarmente eccepito la pregiudizialità del procedimento penale all'epoca pendente presso il
Tribunale di Catania, sez. III penale, chiedendo la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c.
Nel merito i convenuti hanno contestato la fondatezza della richiesta risarcitoria sia sotto il profilo dell'an, esponendo una dinamica dei fatti differente da quella prospettata da parte attrice, sia sul piano pagina 4 di 12 del quantum, ritenuto speculativo ed eccessivo. Quanto al nesso causale tra l'aggressione avvenuta il 14
marzo 2018 e gli esisti derivanti dalle lesioni lamentate essi hanno rilevato che l'insorgenza successiva dell'ematoma sub durale, diagnosticata circa tre mesi dopo i fatti per cui è causa, sarebbe collegata ad eventi successivi ed estranei all'aggressione di cui sopra. E segnatamente, affermano i convenuti che un ulteriore violento litigio, avvenuto tra l'attore ed altri congiunti nei primi giorni del mese di giugno,
sarebbe stato la causa degli esiti post traumatici riportati dall'attore.
Esaminate le eccezioni e richieste istruttorie, il precedente Giudice istruttore, con ordinanza del
17.03.2022, preliminarmente ha ritenuto non sussistere i presupposti per la sospensione necessaria del presente giudizio civile, atteso che l'art. 75 c.p.p. cristallizza l'autonomia del giudizio civile da quello penale nell'ipotesi di mancata costituzione quale parte civile nel processo civile (come avvenuto nel caso in esame). Quanto alle richieste istruttorie articolate da entrambe le parti con le rispettive seconde memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. il Giudice ha ammesso interamente la prova per testi articolata dall'attore e solo parzialmente quella articolata dai convenuti, escludendo gli art. 5 ed 8 che implicano valutazioni non consentite al teste e conseguentemente ammettendo altresì parte attrice alla prova contraria.
Così brevemente ricostruita la vicenda processuale, la domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Riguardo alla dinamica dell'aggressione sono stati sentiti per parte attrice i testi Tes_1
e , i quali hanno dichiarato di essere sati presenti sui luoghi ove è avvenuta
[...] Persona_3
l'aggressione. E precisamente, , dipendente presso il Blu Bar New come banconista, Testimone_1
ha confermato di aver visto, il giorno dell'aggressione, sia parte attrice che i convenuti mentre consumavano ciascuno separatamente la colazione e di averli visti uscire insieme fuori dal Bar.
Successivamente ha sentito qualcuno esclamare, con espressione dialettale, che i “si stavano Parte_1
pagina 5 di 12 acchiappando”. Pur trovandosi a distanza di circa 15 metri rispetto al gruppo di persone che assistevano alla lite, il teste ha dichiarato di aver visto il prendere a pugni e schiaffi Controparte_2
l'attore, mentre lo teneva fermo. Infine, ha confermato che il teste Controparte_1 Per_3
interveniva per sedare la lite e prestava soccorso all'attore.
[...]
Quest'ultimo teste ha dichiarato di esser collega di lavoro di e che il giorno Parte_1
dell'aggressione si trovavano insieme quando i convenuti chiamavano il per discutere una Parte_1
questione personale;
indi il teste si dirigeva verso la propria autovettura per recarsi al lavoro. Il teste
[...]
ha aggiunto di non aver visto l'aggressione sin dall'inizio ma di essere intervenuto per sedare la Per_3
violenta lite non appena si è reso conto di quanto stava accadendo.
Le dichiarazioni sopra riportate confermano la dinamica dei fatti così come descritta da parte attrice.
Peraltro anche le dichiarazioni rese dal teste indicato da parte convenuta, , Testimone_2
confermano, sebbene marginalmente, il fatto storico per cui è causa ovvero che tra i era in Parte_1
corso un litigio e che il fratello dei convenuti era presente sui luoghi ma non ha Persona_1
partecipato all'aggressione.
Le risultanze istruttorie sono ulteriormente corroborate dalla minuziosa descrizione dei fatti contenuta nella sentenza penale, certamente utilizzabile anche ai fini della presente decisione e con la quale i convenuti sono stati condannati, in primo grado, per avere cagionato lesioni gravissime in danno dell'odierno attore.
Giova precisare che, a differenza della sentenza penale irrevocabile di condanna, che a norma dell'art. 651 c.p.p. ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, le prove raccolte in sede penale e le relative sentenze, come nella specie, non definitive,
pagina 6 di 12 sono liberamente apprezzabili in sede di autonomo giudizio civile. Ed invero, anche nel caso in cui non può attribuirsi alla sentenza penale effetto vincolante nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654, 652 e
651 c.p.p., il giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, può tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e ripercorrere lo stesso "iter" argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti (tra le tante Cass. n. 18025 del 2019; Cass. n. 20170 del 2018;
Cass. n. 14570 del 2017; Cass. SS. UU. n. 1768 del 2011). Le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile. (Sez. 3 -, Sentenza n. 9957 del 16/04/2025).
In conclusione, il giudice civile può utilizzare gli elementi di fatto acquisiti nel corso delle indagini e del processo penale, sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile.
Nella fattispecie la sentenza prodotta appare condivisibile e gli elementi probatori acquisiti in sede penale e civile sono ampiamente concordanti quanto alla prova della condotta illecita, della responsabilità dei convenuti e del danno indubbiamente arrecato.
Sulla responsabilità solidale invocata da parte attrice, l'art. 187 c.p. prevede che i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale
Al riguardo, il presupposto unificante della responsabilità solidale civile deve essere colto nell'unicità dell'evento dannoso e non nell'unicità del fatto produttivo del pregiudizio (Cassazione
penale sez. V, 07/03/2014, n.32352). Non occorre quindi realmente distinguere, in sede civile, la condotta realizzata da ciascun coobbligato, purchè, come nella fattispecie, sia dimostrato il concorso causale.
pagina 7 di 12 Devono essere quindi risarciti, a favore dell'odierno attore (persona offesa), i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dal reato, nei limiti della prova raggiunta.
In merito alla quantificazione dei danni personali subiti da , dalla relazione di Parte_1
consulenza tecnica di ufficio (a firma del Dott. , le cui conclusioni precise Persona_6
e puntuali su ogni argomento trattato vanno pienamente condivise, si evince che parte attrice a seguito dell'evento verificatosi il 14.03.2018 ebbe a riportare un “trauma cranico non commotivo iperemia
congiuntivale con ecchimosi palpebrale” con una prognosi di gg.7 s.c.
Il consulente ha rilevato che le lesioni meglio descritte in premessa hanno determinato una temporanea compromissione della validità psicofisica del soggetto con conseguente riduzione della sua capacità sociale e delle consuete attività, comprese quelle del tempo libero e di svago. Il consulente durante l'esame obiettivo effettuato sulla persona dell'attore ha accertato che tali lesioni si sono evolute in senso migliorativo ed allo stato il periziando presenta esiti ormai stabilizzati. In conclusione, il Dott.
ha rilevato che le lesioni sopra descritte sono di indubbia natura traumatica ed hanno Per_6
determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 17 (diciassette), un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 10 (dieci); un periodo di inabilità temporanea parziale al
50% di giorni 30 (trenta) e postumi permanenti - come danno biologico, valutabili nella misura del
15% (quindici per cento). Non sono infine state documentate spese mediche relative all'aggressione.
Avverso tali conclusioni parte convenuta ha mosso delle contestazioni evidenziando l'incongruenza tra perizia medico-legale svolta in sede civile e la perizia svolta in sede penale. In
particolare, i convenuti hanno osservato che nella consulenza tecnica d'ufficio svolta nel procedimento penale, il collegio di periti (Dott.ssa e dott. non ha riconosciuto postumi Per_7 Persona_8
invalidanti permanenti. A fronte di tale contrasto tra le due relazioni peritali i convenuti hanno chiesto la rinnovazione della consulenza medico-legale.
pagina 8 di 12 La differente valutazione può tuttavia trovare causa, come nella fattispecie, dalla diversa finalità
dei mandati conferiti in sede penale e civile e nella differenza fra elementi costitutivi del reato e danno conseguenza risarcibile in sede civile.
In ogni caso, con riferimento alle prove assunte in un precedente processo penale il giudice,
potendo scegliere fra quelle ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà di escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 9957 del
16/04/2025)
Al riguardo va allora osservato che la consulenza a firma del Dott. è stata espletata Per_6
secondo criteri scientifici rigorosi, il CTU ha applicato le tabelle medico-legali di riferimento secondo la consolidata giurisprudenza civile e le valutazioni sono coerenti con la documentazione clinica acquisita.
Per analoghe ragioni non vi è motivo di condividere nemmeno le osservazioni di parte attrice,
proposte per motivi opposti.
Pertanto, la parte attrice ha certamente diritto al risarcimento del c.d. danno biologico,
consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica, che è sempre presente in caso di accertata invalidità; tale voce di danno condiziona la vita di relazione del soggetto leso nella esplicazione della sua personalità, in tutte le sue forme (sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ecc.)
e deve essere risarcita.
Nella liquidazione di detto danno biologico patito dalla parte attrice, l'unico criterio utilizzabile
è quello equitativo e questo giudice ritiene di dover utilizzare i valori indicati nelle tabelle milanesi per il 2024, anche alla luce del condivisibile orientamento a tal proposito espresso dalla Suprema Corte
(cfr. Cass. 12408/11). Le tabelle infatti offrono, in termini globali e sintetici, un parametro di riferimento utile e completo al fine della valutazione dei profili, non solo d'ordine strettamente pagina 9 di 12 biologico, che in concreto caratterizzano detto danno. All'occorrenza, poi, tali valori vanno ulteriormente incrementati solo ove risultino provati un apprezzabile e peculiare aspetto relazionale dinamico idoneo a comprimere valori costituzionalmente protetti o gravi situazioni di dolore e sofferenza che non siano degenerati in malattia, caratterizzanti però la vita di quel singolo e particolare individuo.
Indi, tenuto conto della suddetta tabella, dell'età della parte attrice al momento dell'incidente
(51 anni) e della percentuale d'invalidità (15 %), va liquidata innanzitutto la somma di euro 36.129,00
a titolo di invalidità permanente. Inoltre, quanto all'invalidità temporanea, vanno liquidate le seguenti somme: invalidità temporanea assoluta euro 2.040,00; invalidità temporanea parziale al 75% euro
900,00; invalidità temporanea parziale al 50% euro 1.800,00; totale danno biologico temporaneo euro
4.740,00. Pertanto, appare dunque corretta una quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale nella misura complessiva di euro 40.870,00.
Detta somma va peraltro aumentata equitativamente del 15% (ossia di euro 6.130,50), così
ottenendosi la complessiva cifra di euro 47.000,00, apparendo tale integrazione necessaria per assicurare (mediante la valutazione del danno morale conseguente alle sofferenze fisiche e psichiche presumibili e inevitabilmente patite dall'attore a seguito di un fatto penalmente rilevante, nel caso in esame posto in essere da parenti, e percepito come profondamente ingiusto, e che ha cagionato,
secondo quanto allegato in atti, documentato e non contestato, epilessia post traumatica e depressione endoreattiva) quell'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, soltanto in presenza della quale il danno alla persona può considerarsi ristorato nella sua interezza (Cass., Sez.
Un., n. 26973/2008).
Alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle sezioni unite dell'11 novembre 2008 n. 26972 e dell'orientamento prevalente nelle successive pronunce di pagina 10 di 12 legittimità, nessun'altra voce di danno non patrimoniale deve essere risarcita, in quanto “Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, si che il danno biologico, il danno morale, quello alla vita di relazione e quello cosiddetto esistenziale devono esser valutati unitariamente nella voce del danno non patrimoniale“ (Cass. 19517 del 2010).
Non sono invece state adeguatamente documentate le spese indicate da parte attrice ai fini del danno patrimoniale.
Non sono infine dovuti interessi e rivalutazione.
Il danno è stato infatti innanzitutto già stimato, quanto alla rivalutazione, in valori attuali. In
secondo luogo, quanto agli interessi, secondo la giurisprudenza più recente gli stessi vanno riconosciuti solo se specificamente provati (cfr. tra le tante, Cassazione civile sez. VI, 26/11/2021, n. 36878,
secondo cui l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure",
occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento).
In assenza delle gravi e giustificate ragioni che possano giustificare una compensazione, le spese processuali, unitamente a quelle di consulenza tecnica di ufficio, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti nella misura indicata in dispositivo (valore effettivo della controversia, parametro medio per tutte le fasi del giudizio).
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5681/2020 R.G.,
1) in accoglimento della domanda, condanna in solido e al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da a causa dei fatti avvenuti il 14.03.2018 Parte_1
e, per l'effetto, condanna i convenuti al pagamento in favore di della somma Parte_1
complessiva di euro 46.772,23 a titolo di risarcimento danni non patrimoniali per le lesioni personali subite;
2) condanna, in solido, e al rimborso delle spese Controparte_1 Controparte_2
processuali in favore di parte attrice , che liquida in euro 7.616,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, disponendo il pagamento in favore dell'erario dello Stato, avendo beneficiato del Patrocinio a Spese Parte_1
dello Stato giusta delibera di ammissione del 08.05.2020;
3) pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di consulenza tecnica di ufficio liquidate come in atti.
Così deciso in Catania, il 21 settembre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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