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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/09/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 753/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 753 2017
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Chiaramonte PAe_1 C.F._1
Salvatore
RICORRENTE-ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. E_ P.IVA_1
Cosentino Anna Rita
RESISTENTE-CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 7 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2 marzo 2017, , premettendo di essere PAe_1 proprietario di un appartamento di civile abitazione posto al terzo piano dell'edificio ubicato in Termini Imerese, via Libertà n. 221, circondato, per l'intero perimetro, da una stradella interna e di aver esercitato per decenni il possesso di una servitù di passaggio carrabile lungo il tratto di strada che attraversa il fondo del resistente e conduce alla via Libertà, ha esposto che, nell'estate dell''anno 2016, il cancello posto all'altezza dell'ingresso dell PAe_2
” è stato dotato di un meccanismo elettronico di apertura e chiusura a distanza ed
[...]
è stato definitivamente chiuso in modo da non rendere più possibile il transito con l'autovettura.
1 Ritenendo, quindi, sussistenti gli estremi dello spoglio, ha chiesto al PAe_1
Tribunale la reintegra nel possesso della servitù di passaggio carrabile esercitata sulla descritta stradella e la cessazione delle turbative.
Costituendosi in giudizio a mezzo di memoria difensiva, la E_
[...
assumendo di essere proprietaria esclusiva dell' e degli spazi PAe_2 pertinenziali, compreso il tratto di strada per cui è causa, ha, innanzitutto, eccepito la decadenza dall'azione possessoria, sottolineando che il cancello è stato automatizzato nel novembre dell'anno 2015 e sostituito nel febbraio 2016.
Nel merito, il resistente ha evidenziato che: i) il ricorrente non ha mai esercitato il passaggio carrabile sull'area dal momento che non era in possesso delle chiavi del cancello, che veniva aperto esclusivamente dall'interno dell'albergo e restava sistematicamente chiuso durante le ore serali ed i periodi di inattività; ii) il passaggio, al limite, sarebbe stato esercitato in occasioni sporadiche e per ragioni di buon vicinato e di tolleranza.
Inoltre, il resistente ha rappresentato che: i) il passaggio soddisferebbe solo l'interesse personale del ricorrente ad evitare l'effettuazione di manovre di inversione di marcia o di retromarcia per immettersi in via Libertà, peraltro non impossibili o difficoltose;
ii) in ogni caso, il passaggio non sarebbe per nulla agevole per il ricorrente in quanto il tratto di strada conteso viene utilizzato per attività di carico e scarico merci, il passaggio di carrelli elevatori, il deposito di pedane, il parcheggio delle auto dei clienti dell iii) il cancello è stato Pt_2 automatizzato nel legittimo esercizio del diritto di proprietà e per ragioni di sicurezza è stato inibito l'accesso ai terzi.
La causa, istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali, è stata decisa con l'ordinanza del 14 maggio 2018, che, in accoglimento della domanda, ha condannato il resistente a consegnare al ricorrente una copia del telecomando utilizzato per l'apertura e la chiusura del cancello.
L'ordinanza conclusiva della fase sommaria è stata impugnata dal resistente a mezzo di reclamo ex art. 669 terdecies cpc ed il Collegio, pronunciandosi con l'ordinanza del 18 dicembre
2018, ha respinto l'azione di reintegra ritenendo insussistente un possesso tutelabile in capo al ricorrente.
Pag. 2 di 11 Introdotta la fase di merito, le parti hanno insistito nelle difese già spiegate e sono stati compiuti ulteriori accertamenti istruttori attraverso l'espletamento di una ctu e l'escussione dei testi richiesti dalle parti.
La causa, quindi, sulla scorta delle conclusioni rassegnate, è stata posta in decisione all'udienza del 7 maggio 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della memoria ex art. 183, comma VI, n.
3 cpc depositata da parte ricorrente in data 26 maggio 2020, dopo la scadenza del termine di legge, spirato il 25 maggio 2020.
Ne deriva, in virtù del principio di estensione della nullità ex art. 159 cpc, la radicale inutilizzabilità della prova contraria con il teste , assunta all'udienza del 22 Testimone_1 gennaio 2025, la cui rilevazione e dichiarazione si impone ex officio al fine di garantire il rispetto dell'ordine pubblico processuale.
Sempre in via preliminare, va ricordato che, data la natura del presente giudizio, le considerazioni svolte sulle posizioni petitorie delle parti rispetto alla contesa stradella non sono destinate a fare stato di giudicato e vengono svolte incindenter tantum, essendo estraneo al thema decidendum il profilo della titolarità del conteso tratto di strada – pacificamente ritenuto non come bene in condominio orizzontale ma come bene di proprietà esclusiva del resistente
– e dell'effettiva sussistenza di un diritto di servitù.
Tanto premesso, la domanda di parte ricorrente è meritevole di accoglimento
Giova evidenziare, in diritto, che l'azione di spoglio o di reintegrazione è regolata dall'art. 1168 c.c. a mente del quale: “Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro
l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.
Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione”.
Sul versante della legittimazione sostanziale, è opinione consolidata che l'azione di spoglio compete a chi possiede il bene, direttamente o a mezzo di altra persona, ovvero ne ha la detenzione qualificata.
La titolarità passiva del rapporto spetta, invece, all'autore materiale o morale dello spoglio.
Altresì, diviene litisconsorte necessario il proprietario non autore dello spoglio nel momento
Pag. 3 di 11 in cui l'attuazione della tutela possessoria richiede la demolizione di un'opera di sua proprietà
(Cass Sez. U. 1238/15).
Gli elementi essenziali previsti dall'art. 1168 c.c. sono il “possesso” e lo “spoglio”.
Il possesso è tradizionalmente definito come una situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale.
Ai fini di una migliore comprensione dell'istituto, si impone il riferimento ai concetti di corpus possessionis e di animus possidendi.
Il corpus possessionis è il potere di fatto sulla res, che deve manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
L'animus possidendi è la volontà di tenere il bene per sé; è normalmente insito nella relazione di disponibilità, attuale o virtuale, tra il soggetto ed il bene e sussiste anche se si abbia consapevolezza di non avere alcun diritto sul bene. Può essere escluso solo se si dimostra, con onere probatorio a carico del resistente, che il potere di fatto è stato instaurato con l'intermediazione ed il consenso del proprietario, il quale ha concesso l'utilizzo del bene a fronte di un corrispettivo ovvero per ragioni di cortesia ed ospitalità, sempre che, nelle more, non sia intervenuta un'interversione.
Nel delineare i requisiti del possesso tutelabile, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che debbano ricorrere i tratti tipici del possesso ad usucapionem, previsti dagli artt. 1158 cc e
1163 cc, o che il possesso debba corrispondere ad un valido titolo in quanto la domanda di reintegra mira non a far valere un diritto ma proteggere uno stato di fatto, financo illegittimo, contro ogni modificazione attuata al di fuori dei canali della giustizia (cfr Cass. 8075/03).
Con particolare riferimento alla tutela possessoria di una servitù di passaggio, la Corte di
Cassazione ha sostenuto che il possesso rilevante per le finalità di cui agli artt. 1168 e 1170 cc richiede soltanto l'esistenza di un durevole e pacifico passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio (cfr Cass. 2367/12; Cass. 24026/04) nonché la vicinitas tra il luogo in cui è stato esercitato il passaggio ed un fondo di cui si ha la proprietà o il possesso (cfr Cass. 858/89;
Cass. 9562/05). Nessun valore, invece, va attribuito al requisito dell'utilitas tanto che, secondo la Cassazione, è “irrilevante la circostanza che il passaggio medesimo non sia necessario od indispensabile al possessore, per avere questi altri e più comodi accessi al proprio fondo” ed, altresì, “non occorre che il possessore indichi in favore di quale dei suoi fondi avvengano gli atti di passaggio sull'area gravata, nè quale
Pag. 4 di 11 sia la utilità della situazione di fatto di cui si chiede il rispetto” (Cass. 9562/05). Del pari irrilevante è
l'assenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù (Cass. 4351/99).
In merito allo spoglio, è pacifico che possa essere integrato da qualsiasi comportamento che, contrassegnato da violenza o clandestinità e sorretto dall'animus spoliandi, priva il possessore del possesso, totale o parziale, del bene in modo giuridicamente apprezzabile.
La differenza con la turbativa risiede nel fatto che lo spoglio incide direttamente sulla cosa mentre la molestia lascia impregiudicata la cosa e compromette le attività di godimento esercitate dal possessore (cfr Cass. 198/76).
Ai fini della “violenza” non occorre necessariamente un'attività materiale, essendo sufficiente un'azione posta in essere contro la volontà espressa o presunta del possessore
(Cass. 1577/87).
La clandestinità, dall'altro lato, si coniuga con uno spossessamento perpetrato con mezzi tali da superare il normale controllo di diligenza esercitato dal possessore spogliato sulla cosa
(Cass. 8784/87; Cass. 9585/91).
Nella sua dimensione soggettiva, come anticipato, l'atto dello spoliator deve essere sorretto dall'animus spoliandi, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “non consiste nella sola coscienza
e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale della privazione del possesso, bensì nella consapevole volontà di sostituirsi al detentore, contro la volontà di questo (ovvero nella sua inconsapevolezza o impossibilità di venire a conoscenza dell'azione espoliatrice), nella detenzione totale o parziale e nel godimento del bene”
(Cass. 14797/17).
Infine, il requisito della “rilevanza giuridica” della lesione conduce a non accordare alcuna protezione contro impedimenti di natura provvisoria o transitoria ovvero privi di un autentico significato offensivo (Cass 1577/87; Cass 7579/07; Cass 1743/05).
Sul versante misto, processuale e sostanziale, non va tralasciato che l'azione di reintegra è soggetta al termine di decadenza annuale, che decorre, nel caso di spoglio violento, dalla data del sofferto spoglio e, nel caso di spoglio clandestino, dal giorno in cui lo spoglio poteva essere scoperto usando l'ordinaria diligenza (Cass. 23870/21; Cass. 7267/06;
Cass. 9585/1991; Cass. 1004/1989; Cass. 8784/1987). Si aggiunga che laddove lo spoglio sia stato attuato attraverso una pluralità di atti distanziati nel tempo e teleologicamente collegati, il dies a quo va fatto risalire al compimento del primo atto (cfr Cass. 20134/17; Cass.
13116/07; Cass. 16239/03).
Pag. 5 di 11 Tanto premesso, la domanda di reintegra è meritevole di accoglimento, essendo stati provati tutti gli elementi previsti dall'art. 1168 c.c.
Iniziando dal possesso, si evidenzia che il potere di fatto sulla stradella emerge dalle testimonianze assunte tanto nella fase di merito quanto nella fase sommaria, avendo i testimoni confermato che , residente nell'edificio condominiale antistante PAe_1
l' , ha esercitato il passaggio carrabile lungo la stradella insistente sul PAe_2 fondo del resistente per decenni al fine di raggiungere la via libertà a partire dalla propria abitazione (cfr testimonianza di , resa alle udienze del 9 gennaio 2023 e del 18 Testimone_2 dicembre 2017; testimonianza di rese all'udienza del 18 dicembre 2017; Testimone_3 testimonianza di , resa all'udienza del 24 febbraio 2023). Testimone_4
Il passaggio è supportato anche dal rilievo per cui il cancello posto all'ingresso dell'albergo, per consuetudine, veniva lasciato aperto nel corso delle ore diurne e chiuso nelle ore serali e nei periodi di inattività.
In tal senso depongono: i) le dichiarazioni rese all'udienza del 9 gennaio 2023 da TE
PA
, il quale ha riferito che nel periodo in cui ha lavorato per la
[...] E_
, dall'anno 1992 all'anno 2003, e, poi, per la ditta denominata Dimar, il cancello
[...] dell'albergo era lasciato aperto;
ii) le dichiarazioni rese all'udienza del 9 gennaio 2023 e, prima ancora, all'udienza del 18 dicembre 2017, da , la quale ha confermato che il Testimone_2 cancello, da sempre esistito, è stato lasciato aperto per oltre un decennio e veniva chiuso nelle ore notturne;
iii) le dichiarazioni del teste di parte resistente, Arch. , il quale, Tes_5 all'udienza del 18 dicembre 2017, ha riferito che ha frequentato i luoghi da “20 anni”, che il cancello all'ingresso dell ” è sempre esistito e che “a volte lo trovavo aperto PAe_2 ed altre volte lo trovavo chiuso”; iii) le dichiarazioni rese all'udienza del 18 dicembre 2017 da
[...]
, che ha confermato che il cancello, presente da circa “15 anni”, veniva lasciato Tes_3 aperto durante il giorno e chiuso a tarda notte ovvero nei giorni di natale.
A livello presuntivo, poi, è rilevante constatare che la E_ gestisce, in loco, un albergo. Ne deriva che è altamente credibile che la stradella venisse lasciata aperta durante il giorno, se non altro per agevolare i clienti dell rendendo più Pt_2 comodo l'accesso in struttura ed il parcheggio dei veicoli nell'area retrostante.
Si aggiunga che il passaggio carrabile lungo il tratto controverso costituisce la modalità più sicura e meno disagevole per raggiungere la via Libertà a partire dalla dimora del
Pag. 6 di 11 ricorrente rispetto all'alternativa di operare un'inversione di marcia o una manovra in retromarcia sul tratto antistante.
Tale circostanza non è di poco momento in quanto rivela che il ricorrente, con alto grado di probabilità, potendo scegliere come uscire dal condominio, preferisse fare il percorso più facile, che è quello che passa dall'albergo e termina sull'ingresso in via Libertà posto nel retroprospetto.
Il riscontro tra le dichiarazioni testimoniali ed il supporto offerto dalle presunzioni fondate sullo stato dei luoghi integra un quadro probatorio attendibile e credibile che consente di ritenere provato il fatto oggettivo dell'utilizzazione del fondo del resistente da parte del ricorrente nelle ore diurne e per la durata di circa un decennio fino all'anno 2016.
È pur vero che i testi ed siano, rispettivamente, la moglie Testimone_2 Testimone_3
e la sorella di . Tuttavia, ciò non basta per concludere né per l'incapacità PAe_1
a testimoniare – peraltro non eccepita subito dopo l'assunzione delle prove (cfr Cass. Sez. U.
9456/23) – né per l'inattendibilità delle deposizioni rese avuto riguardo al fatto che: i) i due testi conoscono perfettamente i luoghi, vivendo nell'edificio condominiale di via Libertà n.
221; ii) il legame di parentela, lungi dal rappresentare un fattore di criticità, pone i testi nella posizioni di conoscere le abitudini del ricorrente e, quindi, di poter riferire sui suoi spostamenti con l'autovettura; iii) le deposizioni rese non sono isolate ma plurime, convergenti, corroborate dalle presunzioni indicate e non confutate da altri elementi di prova.
Sul punto, vale la pena segnalare che nessuno dei testi di parte resistente ha smentito che il cancello venisse lasciato aperto durante le ore diurne ovvero venisse chiuso in orari tali da non costituire un impedimento definitivo e duraturo per il transito del ricorrente. Ed invero, il teste , all'udienza del 9 gennaio 2023, nel confermare i capitoli di prova Testimone_6
1), 2), 3), 4) ed 8) della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 cpc, di parte resistente ha solo riferito che, fino al novembre 2015, vi era un pulsante alla reception dell' per aprire il Pt_2 cancello, che solo i titolari dell'albergo custodivano le chiavi, che il cancello veniva chiuso nei periodi di inattività dell'albergo. Ciò, però, non basta a negare il fatto della costante apertura del cancello durante le ore diurne.
Tantomeno indicazioni di segno contrario possono trarsi dalla testimonianza di Tes_7
il quale, svolgendo l'attività di receptionist dalle ore 21:00 al 1:00 e dalle ore 6:00
[...]
Pag. 7 di 11 alle 8:00 non può, evidentemente, riferire quanto accade durante il giorno;
peraltro, la chiusura del cancello durante le ore notturne è fatto riferito da tutti i testimoni.
Non si vede, poi, come un muretto posto sul fondo del resistente e demolito nell'anno
2003 (cfr testimonianza di;
interrogatorio formale del ricorrente Testimone_6 all'udienza del 9 gennaio 2023; perizia giurata dall'Arch. di cui alla produzione del Tes_5 resistente con corredata concessione edilizia n. 10 del 4 marzo 2002 e comunicazione fine lavori del 13 novembre 2003) possa aver costituito un impedimento al passaggio nel decennio successivo, che è il periodo in cui si colloca l'esercizio del transito del ricorrente.
Si consideri, altresì, che , receptionist dell'Hotel “ ” talvolta dalle Testimone_8 PAe_2 ore 8:00 alle 14:00 e talvolta dalle ore 14:00 alle ore 21:00, escusso all'udienza del 9 gennaio
2023, ha solo riferito che, fino al novembre 2015, vi era un pulsante alla reception dell'Hotel per aprire il cancello, che solo i titolari dell'albergo custodivano le chiavi, che non ha visto altri aprire o chiudere il cancello. Non risulta, però, confutato che il cancello restasse aperto e che il ricorrente transitasse con l'autovettura.
Acclarato il fatto oggettivo di un passaggio carrabile esercitato durante le ore diurne in modo per nulla precario bensì stabile, continuo, duraturo nel tempo, deve verificarsi se ricorrono i caratteri esteriori di una servitù.
In proposito, è rilevante constatare che: i) il ricorrente abita nell'edificio condominiale di via Libertà n. 221, collocato a ridosso dell'Hotel “ ”; ii) il tratto di strada insistente PAe_2 sul fondo del resistente consente di raggiungere la via pubblica a partire dal condominio nonchè un magazzino del ricorrente collocato nel retroprospetto dell'edificio (fatto non contestato ed emergente dalla testimonianza di resa all'udienza del 24 Testimone_9 febbraio 2023).
Ebbene, il collegamento tra l'abitazione di via Libertà n. 221 e la via pubblica, assicurato dal tratto di strada insistente sul fondo del resistente, vale a qualificare il passaggio del ricorrente ed a distinguerlo da quello del quisque de populo. Ed invero, la vicinitas tra le due proprietà denota che il ricorrente sia non un occasionale passante bensì vero e proprio possessore di una servitù di passaggio, esercitata non per mera commoditas ma in connessione con l'attività di godimento del fondo e nel soddisfacimento dell'esigenza obiettiva di avere un facile e comodo tragitto per raggiungere la pubblica via a partire dalla propria dimora.
Pag. 8 di 11 Nella fattispecie vi sono, quindi, tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per riconoscere la sussistenza del possesso di una servitù di passo carrabile.
In merito allo spoglio violento, l'elemento oggettivo è inequivocabile posto che la chiusura definitiva del cancello nelle ore diurne, senza la contestuale consegna delle chiavi, ha inibito totalmente al ricorrente l'esercizio del passaggio carrabile.
Trattasi, all'evidenza, di una lesione giuridicamente apprezzabile ed attuata in contrapposizione alla volontà del ricorrente, il quale ha incoato il presente procedimento allo scopo di ottenere la reintegra nella preesistente posizione di fatto.
In tale contesto, è del tutto irrilevante l'eventualità che il ricorrente possa raggiungere la via Libertà percorrendo in senso opposto il medesimo tratto di strada utilizzato per recarsi al proprio immobile. Ciò in quanto, come già esposto nella parte in diritto, l'esistenza di una pluralità di alternative per accedere al fondo dalla via pubblica ovvero per accedere alla via pubblica dal fondo non esclude, né degrada sotto il profilo quantitativo o qualitativo, la lesione del possesso, che si misura a partire dall'impossibilità di continuare ad esercitare il potere di fatto sul fondo altrui con i mezzi e nei modi consolidati in precedenza. E, nella specie, il passaggio precedentemente attuato risulta integralmente precluso.
Né si dica, come ha fatto il resistente, che per aversi una lesione meritevole di apprezzamento sarebbe stata necessaria la totale interdizione di ogni accesso alla via pubblica posto che la tutela possessoria della servitù di passaggio non è subordinata al requisito della
“interclusione”, che è uno dei presupposti dell'azione ex art. 1051 cc e non dell'azione ex art. 1168 cc.
Quanto all'animus spoliandi, non se ne può negare la sussistenza posto che la preclusione apposta all'altrui passaggio risponde chiaramente alla volontà del resistente di impedire a chiunque l'accesso al proprio tratto di stradella, ponendo fine ad una prassi consolidata e non più accettata.
Appurata la sussistenza dello spoglio, occorre esaminare il tema della decadenza dall'azione, avendo il resistente eccepito, già nella fase sommaria, che il cancello è stato automatizzato nel novembre 2015 mentre il ricorso è stato depositato il 2 marzo 2017.
Innanzitutto, deve ritenersi provato che il meccanismo di apertura e chiusura automatica
è stato installato, come sostenuto dal resistente, nel novembre dell'anno 2015. Ed invero, il fatto è dimostrato: i) dalla dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dalla ditta
Pag. 9 di 11 esecutrice in data 6 novembre 2015, dalla correlata fattura 26/A/2015 del 6 PAe_3 novembre 2015, regolarmente pagata come da ricevuta di bonifico del 24 novembre 2015; ii) dalla testimonianza resa all'udienza del 18 dicembre 2017 da legale Testimone_10 rappresentante pro tempore della PAe_3
Da ritenersi, altresì, provato che il cancello, dopo essere stato automatizzato, è stato sostituito nel febbraio 2016, per come risulta dalla fattura della ditta IM FI snc e dalle deposizioni dei testi , , rese Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 all'udienza del 9 gennaio 2023.
Senonchè, tali circostanze non sono sufficienti a dimostrare che lo spoglio si è avuto già nel novembre 2015 o nel febbraio 2016. Così come non sono bastevoli, in vista della datazione dello spoglio, le deposizioni dei testi , , Testimone_6 Testimone_11
, che hanno tutti dichiarato che il sistema di automazione è stato utilizzato Testimone_8 sin dalla sua installazione.
Un conto, infatti, è l'automazione o la sostituzione del cancello ed un altro conto è la sua utilizzazione con modalità tali da ostacolare il pregresso passaggio esercitato dal ricorrente.
In sostanza, il fatto che il sistema di automazione sia stato installato ed utilizzato già nel novembre 2015 è un elemento rilevante ma non decisivo, essendo plausibile che il ricorrente abbia potuto continuare a passare fino all'estate del 2016 come riferito dai testi Testimone_2
(cfr dichiarazioni all'udienza del 18 dicembre 2017 e del 9 gennaio 2023), Testimone_3
(cfr dichiarazioni all'udienza del 18 dicembre 2017 e del 9 gennaio 2023), (cfr Testimone_4 dichiarazioni all'udienza del 24 febbraio 2023).
Ciò, d'altra parte, è avvalorato dalla circostanza che l' ”, tra il 2015 ed PAe_2 il 2016, è stato interessato da lavori di rifacimento dei prospetti, che sono stati portati a termine nel settembre dell'anno 2016, per come appreso dall'Arch. , teste di parte Tes_5 resistente. Ed invero, data la presenza del cantiere, è ragionevole presumere che il cancello, nonostante l'automazione, venisse lasciato aperto nelle ore diurne allo scopo di non creare intralcio alle maestranze nel corso dell'esecuzione dei lavori, che, come è noto, richiedono frequenti attività di ingresso e fuoriuscita dal cantiere.
Si spiega così la protrazione del passaggio del ricorrente fino al settembre dell'anno 2016, allorquando, terminati i lavori, il cancello è stato definitivamente chiuso.
Ne deriva il rispetto del termine annuale previsto dall'art. 1168 cc.
Pag. 10 di 11 Alla luce di quanto esposto, deve concludersi che il resistente ha spogliato il ricorrente del possesso della servitù di passaggio carrabile esercitata durante le ore diurne sul tratto della strada interna che, a partire dal cancello di ingresso dell “ ”, costeggia gli Pt_2 PAe_2 edifici terminando in via Libertà.
Pertanto, il resistente va condannato a reintegrare il ricorrente nel possesso della detta servitù di passaggio mediante la consegna di una copia del telecomando del cancello, che potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente dal ricorrente, in vista del solo passaggio carrabile e nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 21:00, stando a quanto può ricavarsi dal complesso delle testimonianze assunte.
Le spese di lite del procedimento considerato nel suo complesso, inclusa la fase sommaria di primo grado e la fase del reclamo ex art. 669 terdecies cpc, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA che il resistente ha spogliato il ricorrente del possesso della servitù di passaggio carrabile esercitata durante le ore diurne sul tratto della strada interna che, a partire dal cancello di ingresso dell' , sito in Termini Imerese, alla via PAe_2
Libertà n. 221, costeggia gli edifici, terminando in via Libertà;
CONDANNA il resistente a reintegrare il ricorrente nel possesso della detta servitù di passaggio carrabile, da esercitarsi nei limiti indicati in parte motiva, mediante la consegna di copia del telecomando del cancello;
CONDANNA il resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 1.828,00 (di cui euro 1.752,00 per compensi ed euro 76,00 per esborsi) per la fase sommaria, in complessivi euro 500,00 per la fase di reclamo, in complessivi euro
2.540,00 per il giudizio di merito oltre rimborso spese generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta.
22/09/2025.
Il Giudice
Rosario La Fata
Pag. 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 753 2017
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Chiaramonte PAe_1 C.F._1
Salvatore
RICORRENTE-ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. E_ P.IVA_1
Cosentino Anna Rita
RESISTENTE-CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 7 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2 marzo 2017, , premettendo di essere PAe_1 proprietario di un appartamento di civile abitazione posto al terzo piano dell'edificio ubicato in Termini Imerese, via Libertà n. 221, circondato, per l'intero perimetro, da una stradella interna e di aver esercitato per decenni il possesso di una servitù di passaggio carrabile lungo il tratto di strada che attraversa il fondo del resistente e conduce alla via Libertà, ha esposto che, nell'estate dell''anno 2016, il cancello posto all'altezza dell'ingresso dell PAe_2
” è stato dotato di un meccanismo elettronico di apertura e chiusura a distanza ed
[...]
è stato definitivamente chiuso in modo da non rendere più possibile il transito con l'autovettura.
1 Ritenendo, quindi, sussistenti gli estremi dello spoglio, ha chiesto al PAe_1
Tribunale la reintegra nel possesso della servitù di passaggio carrabile esercitata sulla descritta stradella e la cessazione delle turbative.
Costituendosi in giudizio a mezzo di memoria difensiva, la E_
[...
assumendo di essere proprietaria esclusiva dell' e degli spazi PAe_2 pertinenziali, compreso il tratto di strada per cui è causa, ha, innanzitutto, eccepito la decadenza dall'azione possessoria, sottolineando che il cancello è stato automatizzato nel novembre dell'anno 2015 e sostituito nel febbraio 2016.
Nel merito, il resistente ha evidenziato che: i) il ricorrente non ha mai esercitato il passaggio carrabile sull'area dal momento che non era in possesso delle chiavi del cancello, che veniva aperto esclusivamente dall'interno dell'albergo e restava sistematicamente chiuso durante le ore serali ed i periodi di inattività; ii) il passaggio, al limite, sarebbe stato esercitato in occasioni sporadiche e per ragioni di buon vicinato e di tolleranza.
Inoltre, il resistente ha rappresentato che: i) il passaggio soddisferebbe solo l'interesse personale del ricorrente ad evitare l'effettuazione di manovre di inversione di marcia o di retromarcia per immettersi in via Libertà, peraltro non impossibili o difficoltose;
ii) in ogni caso, il passaggio non sarebbe per nulla agevole per il ricorrente in quanto il tratto di strada conteso viene utilizzato per attività di carico e scarico merci, il passaggio di carrelli elevatori, il deposito di pedane, il parcheggio delle auto dei clienti dell iii) il cancello è stato Pt_2 automatizzato nel legittimo esercizio del diritto di proprietà e per ragioni di sicurezza è stato inibito l'accesso ai terzi.
La causa, istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali, è stata decisa con l'ordinanza del 14 maggio 2018, che, in accoglimento della domanda, ha condannato il resistente a consegnare al ricorrente una copia del telecomando utilizzato per l'apertura e la chiusura del cancello.
L'ordinanza conclusiva della fase sommaria è stata impugnata dal resistente a mezzo di reclamo ex art. 669 terdecies cpc ed il Collegio, pronunciandosi con l'ordinanza del 18 dicembre
2018, ha respinto l'azione di reintegra ritenendo insussistente un possesso tutelabile in capo al ricorrente.
Pag. 2 di 11 Introdotta la fase di merito, le parti hanno insistito nelle difese già spiegate e sono stati compiuti ulteriori accertamenti istruttori attraverso l'espletamento di una ctu e l'escussione dei testi richiesti dalle parti.
La causa, quindi, sulla scorta delle conclusioni rassegnate, è stata posta in decisione all'udienza del 7 maggio 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della memoria ex art. 183, comma VI, n.
3 cpc depositata da parte ricorrente in data 26 maggio 2020, dopo la scadenza del termine di legge, spirato il 25 maggio 2020.
Ne deriva, in virtù del principio di estensione della nullità ex art. 159 cpc, la radicale inutilizzabilità della prova contraria con il teste , assunta all'udienza del 22 Testimone_1 gennaio 2025, la cui rilevazione e dichiarazione si impone ex officio al fine di garantire il rispetto dell'ordine pubblico processuale.
Sempre in via preliminare, va ricordato che, data la natura del presente giudizio, le considerazioni svolte sulle posizioni petitorie delle parti rispetto alla contesa stradella non sono destinate a fare stato di giudicato e vengono svolte incindenter tantum, essendo estraneo al thema decidendum il profilo della titolarità del conteso tratto di strada – pacificamente ritenuto non come bene in condominio orizzontale ma come bene di proprietà esclusiva del resistente
– e dell'effettiva sussistenza di un diritto di servitù.
Tanto premesso, la domanda di parte ricorrente è meritevole di accoglimento
Giova evidenziare, in diritto, che l'azione di spoglio o di reintegrazione è regolata dall'art. 1168 c.c. a mente del quale: “Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro
l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.
Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione”.
Sul versante della legittimazione sostanziale, è opinione consolidata che l'azione di spoglio compete a chi possiede il bene, direttamente o a mezzo di altra persona, ovvero ne ha la detenzione qualificata.
La titolarità passiva del rapporto spetta, invece, all'autore materiale o morale dello spoglio.
Altresì, diviene litisconsorte necessario il proprietario non autore dello spoglio nel momento
Pag. 3 di 11 in cui l'attuazione della tutela possessoria richiede la demolizione di un'opera di sua proprietà
(Cass Sez. U. 1238/15).
Gli elementi essenziali previsti dall'art. 1168 c.c. sono il “possesso” e lo “spoglio”.
Il possesso è tradizionalmente definito come una situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale.
Ai fini di una migliore comprensione dell'istituto, si impone il riferimento ai concetti di corpus possessionis e di animus possidendi.
Il corpus possessionis è il potere di fatto sulla res, che deve manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
L'animus possidendi è la volontà di tenere il bene per sé; è normalmente insito nella relazione di disponibilità, attuale o virtuale, tra il soggetto ed il bene e sussiste anche se si abbia consapevolezza di non avere alcun diritto sul bene. Può essere escluso solo se si dimostra, con onere probatorio a carico del resistente, che il potere di fatto è stato instaurato con l'intermediazione ed il consenso del proprietario, il quale ha concesso l'utilizzo del bene a fronte di un corrispettivo ovvero per ragioni di cortesia ed ospitalità, sempre che, nelle more, non sia intervenuta un'interversione.
Nel delineare i requisiti del possesso tutelabile, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che debbano ricorrere i tratti tipici del possesso ad usucapionem, previsti dagli artt. 1158 cc e
1163 cc, o che il possesso debba corrispondere ad un valido titolo in quanto la domanda di reintegra mira non a far valere un diritto ma proteggere uno stato di fatto, financo illegittimo, contro ogni modificazione attuata al di fuori dei canali della giustizia (cfr Cass. 8075/03).
Con particolare riferimento alla tutela possessoria di una servitù di passaggio, la Corte di
Cassazione ha sostenuto che il possesso rilevante per le finalità di cui agli artt. 1168 e 1170 cc richiede soltanto l'esistenza di un durevole e pacifico passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio (cfr Cass. 2367/12; Cass. 24026/04) nonché la vicinitas tra il luogo in cui è stato esercitato il passaggio ed un fondo di cui si ha la proprietà o il possesso (cfr Cass. 858/89;
Cass. 9562/05). Nessun valore, invece, va attribuito al requisito dell'utilitas tanto che, secondo la Cassazione, è “irrilevante la circostanza che il passaggio medesimo non sia necessario od indispensabile al possessore, per avere questi altri e più comodi accessi al proprio fondo” ed, altresì, “non occorre che il possessore indichi in favore di quale dei suoi fondi avvengano gli atti di passaggio sull'area gravata, nè quale
Pag. 4 di 11 sia la utilità della situazione di fatto di cui si chiede il rispetto” (Cass. 9562/05). Del pari irrilevante è
l'assenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù (Cass. 4351/99).
In merito allo spoglio, è pacifico che possa essere integrato da qualsiasi comportamento che, contrassegnato da violenza o clandestinità e sorretto dall'animus spoliandi, priva il possessore del possesso, totale o parziale, del bene in modo giuridicamente apprezzabile.
La differenza con la turbativa risiede nel fatto che lo spoglio incide direttamente sulla cosa mentre la molestia lascia impregiudicata la cosa e compromette le attività di godimento esercitate dal possessore (cfr Cass. 198/76).
Ai fini della “violenza” non occorre necessariamente un'attività materiale, essendo sufficiente un'azione posta in essere contro la volontà espressa o presunta del possessore
(Cass. 1577/87).
La clandestinità, dall'altro lato, si coniuga con uno spossessamento perpetrato con mezzi tali da superare il normale controllo di diligenza esercitato dal possessore spogliato sulla cosa
(Cass. 8784/87; Cass. 9585/91).
Nella sua dimensione soggettiva, come anticipato, l'atto dello spoliator deve essere sorretto dall'animus spoliandi, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “non consiste nella sola coscienza
e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale della privazione del possesso, bensì nella consapevole volontà di sostituirsi al detentore, contro la volontà di questo (ovvero nella sua inconsapevolezza o impossibilità di venire a conoscenza dell'azione espoliatrice), nella detenzione totale o parziale e nel godimento del bene”
(Cass. 14797/17).
Infine, il requisito della “rilevanza giuridica” della lesione conduce a non accordare alcuna protezione contro impedimenti di natura provvisoria o transitoria ovvero privi di un autentico significato offensivo (Cass 1577/87; Cass 7579/07; Cass 1743/05).
Sul versante misto, processuale e sostanziale, non va tralasciato che l'azione di reintegra è soggetta al termine di decadenza annuale, che decorre, nel caso di spoglio violento, dalla data del sofferto spoglio e, nel caso di spoglio clandestino, dal giorno in cui lo spoglio poteva essere scoperto usando l'ordinaria diligenza (Cass. 23870/21; Cass. 7267/06;
Cass. 9585/1991; Cass. 1004/1989; Cass. 8784/1987). Si aggiunga che laddove lo spoglio sia stato attuato attraverso una pluralità di atti distanziati nel tempo e teleologicamente collegati, il dies a quo va fatto risalire al compimento del primo atto (cfr Cass. 20134/17; Cass.
13116/07; Cass. 16239/03).
Pag. 5 di 11 Tanto premesso, la domanda di reintegra è meritevole di accoglimento, essendo stati provati tutti gli elementi previsti dall'art. 1168 c.c.
Iniziando dal possesso, si evidenzia che il potere di fatto sulla stradella emerge dalle testimonianze assunte tanto nella fase di merito quanto nella fase sommaria, avendo i testimoni confermato che , residente nell'edificio condominiale antistante PAe_1
l' , ha esercitato il passaggio carrabile lungo la stradella insistente sul PAe_2 fondo del resistente per decenni al fine di raggiungere la via libertà a partire dalla propria abitazione (cfr testimonianza di , resa alle udienze del 9 gennaio 2023 e del 18 Testimone_2 dicembre 2017; testimonianza di rese all'udienza del 18 dicembre 2017; Testimone_3 testimonianza di , resa all'udienza del 24 febbraio 2023). Testimone_4
Il passaggio è supportato anche dal rilievo per cui il cancello posto all'ingresso dell'albergo, per consuetudine, veniva lasciato aperto nel corso delle ore diurne e chiuso nelle ore serali e nei periodi di inattività.
In tal senso depongono: i) le dichiarazioni rese all'udienza del 9 gennaio 2023 da TE
PA
, il quale ha riferito che nel periodo in cui ha lavorato per la
[...] E_
, dall'anno 1992 all'anno 2003, e, poi, per la ditta denominata Dimar, il cancello
[...] dell'albergo era lasciato aperto;
ii) le dichiarazioni rese all'udienza del 9 gennaio 2023 e, prima ancora, all'udienza del 18 dicembre 2017, da , la quale ha confermato che il Testimone_2 cancello, da sempre esistito, è stato lasciato aperto per oltre un decennio e veniva chiuso nelle ore notturne;
iii) le dichiarazioni del teste di parte resistente, Arch. , il quale, Tes_5 all'udienza del 18 dicembre 2017, ha riferito che ha frequentato i luoghi da “20 anni”, che il cancello all'ingresso dell ” è sempre esistito e che “a volte lo trovavo aperto PAe_2 ed altre volte lo trovavo chiuso”; iii) le dichiarazioni rese all'udienza del 18 dicembre 2017 da
[...]
, che ha confermato che il cancello, presente da circa “15 anni”, veniva lasciato Tes_3 aperto durante il giorno e chiuso a tarda notte ovvero nei giorni di natale.
A livello presuntivo, poi, è rilevante constatare che la E_ gestisce, in loco, un albergo. Ne deriva che è altamente credibile che la stradella venisse lasciata aperta durante il giorno, se non altro per agevolare i clienti dell rendendo più Pt_2 comodo l'accesso in struttura ed il parcheggio dei veicoli nell'area retrostante.
Si aggiunga che il passaggio carrabile lungo il tratto controverso costituisce la modalità più sicura e meno disagevole per raggiungere la via Libertà a partire dalla dimora del
Pag. 6 di 11 ricorrente rispetto all'alternativa di operare un'inversione di marcia o una manovra in retromarcia sul tratto antistante.
Tale circostanza non è di poco momento in quanto rivela che il ricorrente, con alto grado di probabilità, potendo scegliere come uscire dal condominio, preferisse fare il percorso più facile, che è quello che passa dall'albergo e termina sull'ingresso in via Libertà posto nel retroprospetto.
Il riscontro tra le dichiarazioni testimoniali ed il supporto offerto dalle presunzioni fondate sullo stato dei luoghi integra un quadro probatorio attendibile e credibile che consente di ritenere provato il fatto oggettivo dell'utilizzazione del fondo del resistente da parte del ricorrente nelle ore diurne e per la durata di circa un decennio fino all'anno 2016.
È pur vero che i testi ed siano, rispettivamente, la moglie Testimone_2 Testimone_3
e la sorella di . Tuttavia, ciò non basta per concludere né per l'incapacità PAe_1
a testimoniare – peraltro non eccepita subito dopo l'assunzione delle prove (cfr Cass. Sez. U.
9456/23) – né per l'inattendibilità delle deposizioni rese avuto riguardo al fatto che: i) i due testi conoscono perfettamente i luoghi, vivendo nell'edificio condominiale di via Libertà n.
221; ii) il legame di parentela, lungi dal rappresentare un fattore di criticità, pone i testi nella posizioni di conoscere le abitudini del ricorrente e, quindi, di poter riferire sui suoi spostamenti con l'autovettura; iii) le deposizioni rese non sono isolate ma plurime, convergenti, corroborate dalle presunzioni indicate e non confutate da altri elementi di prova.
Sul punto, vale la pena segnalare che nessuno dei testi di parte resistente ha smentito che il cancello venisse lasciato aperto durante le ore diurne ovvero venisse chiuso in orari tali da non costituire un impedimento definitivo e duraturo per il transito del ricorrente. Ed invero, il teste , all'udienza del 9 gennaio 2023, nel confermare i capitoli di prova Testimone_6
1), 2), 3), 4) ed 8) della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 cpc, di parte resistente ha solo riferito che, fino al novembre 2015, vi era un pulsante alla reception dell' per aprire il Pt_2 cancello, che solo i titolari dell'albergo custodivano le chiavi, che il cancello veniva chiuso nei periodi di inattività dell'albergo. Ciò, però, non basta a negare il fatto della costante apertura del cancello durante le ore diurne.
Tantomeno indicazioni di segno contrario possono trarsi dalla testimonianza di Tes_7
il quale, svolgendo l'attività di receptionist dalle ore 21:00 al 1:00 e dalle ore 6:00
[...]
Pag. 7 di 11 alle 8:00 non può, evidentemente, riferire quanto accade durante il giorno;
peraltro, la chiusura del cancello durante le ore notturne è fatto riferito da tutti i testimoni.
Non si vede, poi, come un muretto posto sul fondo del resistente e demolito nell'anno
2003 (cfr testimonianza di;
interrogatorio formale del ricorrente Testimone_6 all'udienza del 9 gennaio 2023; perizia giurata dall'Arch. di cui alla produzione del Tes_5 resistente con corredata concessione edilizia n. 10 del 4 marzo 2002 e comunicazione fine lavori del 13 novembre 2003) possa aver costituito un impedimento al passaggio nel decennio successivo, che è il periodo in cui si colloca l'esercizio del transito del ricorrente.
Si consideri, altresì, che , receptionist dell'Hotel “ ” talvolta dalle Testimone_8 PAe_2 ore 8:00 alle 14:00 e talvolta dalle ore 14:00 alle ore 21:00, escusso all'udienza del 9 gennaio
2023, ha solo riferito che, fino al novembre 2015, vi era un pulsante alla reception dell'Hotel per aprire il cancello, che solo i titolari dell'albergo custodivano le chiavi, che non ha visto altri aprire o chiudere il cancello. Non risulta, però, confutato che il cancello restasse aperto e che il ricorrente transitasse con l'autovettura.
Acclarato il fatto oggettivo di un passaggio carrabile esercitato durante le ore diurne in modo per nulla precario bensì stabile, continuo, duraturo nel tempo, deve verificarsi se ricorrono i caratteri esteriori di una servitù.
In proposito, è rilevante constatare che: i) il ricorrente abita nell'edificio condominiale di via Libertà n. 221, collocato a ridosso dell'Hotel “ ”; ii) il tratto di strada insistente PAe_2 sul fondo del resistente consente di raggiungere la via pubblica a partire dal condominio nonchè un magazzino del ricorrente collocato nel retroprospetto dell'edificio (fatto non contestato ed emergente dalla testimonianza di resa all'udienza del 24 Testimone_9 febbraio 2023).
Ebbene, il collegamento tra l'abitazione di via Libertà n. 221 e la via pubblica, assicurato dal tratto di strada insistente sul fondo del resistente, vale a qualificare il passaggio del ricorrente ed a distinguerlo da quello del quisque de populo. Ed invero, la vicinitas tra le due proprietà denota che il ricorrente sia non un occasionale passante bensì vero e proprio possessore di una servitù di passaggio, esercitata non per mera commoditas ma in connessione con l'attività di godimento del fondo e nel soddisfacimento dell'esigenza obiettiva di avere un facile e comodo tragitto per raggiungere la pubblica via a partire dalla propria dimora.
Pag. 8 di 11 Nella fattispecie vi sono, quindi, tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per riconoscere la sussistenza del possesso di una servitù di passo carrabile.
In merito allo spoglio violento, l'elemento oggettivo è inequivocabile posto che la chiusura definitiva del cancello nelle ore diurne, senza la contestuale consegna delle chiavi, ha inibito totalmente al ricorrente l'esercizio del passaggio carrabile.
Trattasi, all'evidenza, di una lesione giuridicamente apprezzabile ed attuata in contrapposizione alla volontà del ricorrente, il quale ha incoato il presente procedimento allo scopo di ottenere la reintegra nella preesistente posizione di fatto.
In tale contesto, è del tutto irrilevante l'eventualità che il ricorrente possa raggiungere la via Libertà percorrendo in senso opposto il medesimo tratto di strada utilizzato per recarsi al proprio immobile. Ciò in quanto, come già esposto nella parte in diritto, l'esistenza di una pluralità di alternative per accedere al fondo dalla via pubblica ovvero per accedere alla via pubblica dal fondo non esclude, né degrada sotto il profilo quantitativo o qualitativo, la lesione del possesso, che si misura a partire dall'impossibilità di continuare ad esercitare il potere di fatto sul fondo altrui con i mezzi e nei modi consolidati in precedenza. E, nella specie, il passaggio precedentemente attuato risulta integralmente precluso.
Né si dica, come ha fatto il resistente, che per aversi una lesione meritevole di apprezzamento sarebbe stata necessaria la totale interdizione di ogni accesso alla via pubblica posto che la tutela possessoria della servitù di passaggio non è subordinata al requisito della
“interclusione”, che è uno dei presupposti dell'azione ex art. 1051 cc e non dell'azione ex art. 1168 cc.
Quanto all'animus spoliandi, non se ne può negare la sussistenza posto che la preclusione apposta all'altrui passaggio risponde chiaramente alla volontà del resistente di impedire a chiunque l'accesso al proprio tratto di stradella, ponendo fine ad una prassi consolidata e non più accettata.
Appurata la sussistenza dello spoglio, occorre esaminare il tema della decadenza dall'azione, avendo il resistente eccepito, già nella fase sommaria, che il cancello è stato automatizzato nel novembre 2015 mentre il ricorso è stato depositato il 2 marzo 2017.
Innanzitutto, deve ritenersi provato che il meccanismo di apertura e chiusura automatica
è stato installato, come sostenuto dal resistente, nel novembre dell'anno 2015. Ed invero, il fatto è dimostrato: i) dalla dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dalla ditta
Pag. 9 di 11 esecutrice in data 6 novembre 2015, dalla correlata fattura 26/A/2015 del 6 PAe_3 novembre 2015, regolarmente pagata come da ricevuta di bonifico del 24 novembre 2015; ii) dalla testimonianza resa all'udienza del 18 dicembre 2017 da legale Testimone_10 rappresentante pro tempore della PAe_3
Da ritenersi, altresì, provato che il cancello, dopo essere stato automatizzato, è stato sostituito nel febbraio 2016, per come risulta dalla fattura della ditta IM FI snc e dalle deposizioni dei testi , , rese Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 all'udienza del 9 gennaio 2023.
Senonchè, tali circostanze non sono sufficienti a dimostrare che lo spoglio si è avuto già nel novembre 2015 o nel febbraio 2016. Così come non sono bastevoli, in vista della datazione dello spoglio, le deposizioni dei testi , , Testimone_6 Testimone_11
, che hanno tutti dichiarato che il sistema di automazione è stato utilizzato Testimone_8 sin dalla sua installazione.
Un conto, infatti, è l'automazione o la sostituzione del cancello ed un altro conto è la sua utilizzazione con modalità tali da ostacolare il pregresso passaggio esercitato dal ricorrente.
In sostanza, il fatto che il sistema di automazione sia stato installato ed utilizzato già nel novembre 2015 è un elemento rilevante ma non decisivo, essendo plausibile che il ricorrente abbia potuto continuare a passare fino all'estate del 2016 come riferito dai testi Testimone_2
(cfr dichiarazioni all'udienza del 18 dicembre 2017 e del 9 gennaio 2023), Testimone_3
(cfr dichiarazioni all'udienza del 18 dicembre 2017 e del 9 gennaio 2023), (cfr Testimone_4 dichiarazioni all'udienza del 24 febbraio 2023).
Ciò, d'altra parte, è avvalorato dalla circostanza che l' ”, tra il 2015 ed PAe_2 il 2016, è stato interessato da lavori di rifacimento dei prospetti, che sono stati portati a termine nel settembre dell'anno 2016, per come appreso dall'Arch. , teste di parte Tes_5 resistente. Ed invero, data la presenza del cantiere, è ragionevole presumere che il cancello, nonostante l'automazione, venisse lasciato aperto nelle ore diurne allo scopo di non creare intralcio alle maestranze nel corso dell'esecuzione dei lavori, che, come è noto, richiedono frequenti attività di ingresso e fuoriuscita dal cantiere.
Si spiega così la protrazione del passaggio del ricorrente fino al settembre dell'anno 2016, allorquando, terminati i lavori, il cancello è stato definitivamente chiuso.
Ne deriva il rispetto del termine annuale previsto dall'art. 1168 cc.
Pag. 10 di 11 Alla luce di quanto esposto, deve concludersi che il resistente ha spogliato il ricorrente del possesso della servitù di passaggio carrabile esercitata durante le ore diurne sul tratto della strada interna che, a partire dal cancello di ingresso dell “ ”, costeggia gli Pt_2 PAe_2 edifici terminando in via Libertà.
Pertanto, il resistente va condannato a reintegrare il ricorrente nel possesso della detta servitù di passaggio mediante la consegna di una copia del telecomando del cancello, che potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente dal ricorrente, in vista del solo passaggio carrabile e nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 21:00, stando a quanto può ricavarsi dal complesso delle testimonianze assunte.
Le spese di lite del procedimento considerato nel suo complesso, inclusa la fase sommaria di primo grado e la fase del reclamo ex art. 669 terdecies cpc, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA che il resistente ha spogliato il ricorrente del possesso della servitù di passaggio carrabile esercitata durante le ore diurne sul tratto della strada interna che, a partire dal cancello di ingresso dell' , sito in Termini Imerese, alla via PAe_2
Libertà n. 221, costeggia gli edifici, terminando in via Libertà;
CONDANNA il resistente a reintegrare il ricorrente nel possesso della detta servitù di passaggio carrabile, da esercitarsi nei limiti indicati in parte motiva, mediante la consegna di copia del telecomando del cancello;
CONDANNA il resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 1.828,00 (di cui euro 1.752,00 per compensi ed euro 76,00 per esborsi) per la fase sommaria, in complessivi euro 500,00 per la fase di reclamo, in complessivi euro
2.540,00 per il giudizio di merito oltre rimborso spese generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta.
22/09/2025.
Il Giudice
Rosario La Fata
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