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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 2426/2022 promossa da
assistita dagli avv.tiMARCO BORNO, EMANUELA Parte_1
DE GIORGI
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ASSOCIAZIONE AMICI DEL RIFUGIO DI CAVOUR assistita dalle avv.te STEFANIA SERAFINI e DONATELLA FINIGUERRA
- PARTE CONVENUTA-
e assistito dall'avv. Tommaso Parisi CP_1
- TERZO CHIAMATO -
Oggetto: qualificazione La controversia.
1. La ricorrente ha dedotto in giudizio il rapporto di Parte_1 lavoro subordinato a tempo parziale ed indeterminato intercorso con la convenuta dal 1 aprile Controparte_2
2007 al 30 ottobre 2020 nell'ambito del quale è stata inquadrata nel VII livello CCNL commercio.
2. Allegando a) di aver svolto mansioni riconducibili al V livello;
b) di aver lavorato regolarmente a tempo pieno, oltre ad essere reperibile 24 ore al giorno;
c) di non aver mai ricevuto tredicesima e quattordicesima;
d) di essere stata frequentemente richiamata dalle ferie prima del tempo e di non averne dunque compiutamente usufruito;
e) di non aver ricevuto alcun pagamento a titolo di
1 TFR, la ricorrente ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo lordo di € 182.842,75, oltre € 10.596,56 a titolo di TFR, oltre accessori e spese;
ha altresì chiesto la condanna della convenuta a ricostruire la posizione previdenziale presso l' CP_1
3. L'associazione convenuta ha chiesto il rigetto integrale della domanda sostenendo, tra l'altro, di aver sempre pagato la tredicesima;
che, nonostante nella lettera di assunzione e nelle buste paga dei primi 3 anni fosse indicato il V livello, l'inquadramento corrispondente alle mansioni svolte era il VII e che la ricorrente svolgeva attività lavorativa soltanto per 4 ore al giorno.
4. La domanda è fondata, e va pertanto accolta, per le ragioni e nei limiti seguenti. Inquadramento.
5. La ricorrente è stata assunta come “custode animali” (così nella lettera di assunzione prodotta dalla ricorrente, non firmata, ma di cui la convenuta non ha contestato l'autenticità, e nella comunicazione di assunzione prodotta dalla convenuta) ed è sempre stata qualificata in busta paga come “addetto custodia cani”.
6. Come risulta dalle descrizioni sostanzialmente sovrapponibili contenute negli atti introduttivi ed è emerso dalle concordi dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'interrogatorio del 27 settembre 2023 e dalle deposizioni testimoniali del 13 novembre e 7 dicembre 2023, l'attività consisteva essenzialmente nella pulizia dei box che ospitavano gli animali e delle varie parti del canile, nell'alimentare gli animali e nel far girare un po' i cani fuori dai box.
7. A fondamento della rivendicazione del V livello la ricorrente ha valorizzato unicamente il fatto che questo è l'inquadramento indicato nella lettera di assunzione e nelle buste paga dei primi anni, omettendo invece di produrre le declaratorie contrattuali e di argomentare in ordine al relativo contenuto ed alla riconducibilità ad esse delle mansioni concretamente svolte.
8. Parte convenuta ha eccepito che l'indicazione del V livello nei documenti citati è stata il frutto di un errore materiale del consulente del lavoro, evidenziando a riprova di ciò che la retribuzione utilizzata nelle buste paga è sempre stata quella del VII livello ed argomentando altresì in merito alla assenza nelle mansioni svolte dalla ricorrente della professionalità propria della declaratoria e dei profili del V livello.
9. Alla luce di quanto esposto, la rivendicazione non appare fondata.
10. La mancanza di sottoscrizione da parte dell'associazione convenuta impedisce di ravvisare nella lettera di assunzione un vero e proprio impegno contrattuale ad attribuire il V livello alla ricorrente, autorizzando l'attribuzione al riferimento ad esso contenuto nella medesima lettera e nelle buste paga dei primi anni di un mero valore indiziario.
11. Quest'ultimo si scontra tuttavia con la deposizione della teste Tes_1 secondo cui l'inserimento del V livello fu il frutto dell'errore di una sua collaboratrice che venne scoperto solo nel 2009 e con il fatto che, effettivamente, sin dall'inizio l'importo della retribuzione concretamente erogata è stato quello del VII livello.
2 12. Il raffronto delle mansioni di cui al punto 6 e della declaratoria del VII e V livello riprodotta da parte convenuta nella sua memoria, d'altronde, non consente seri dubbi sul fatto che l'inquadramento più corretto tra i due fosse quello nel livello inferiore, relativo a chi svolge “mansioni di pulizia o equivalenti”. Orario.
13. La ricorrente, ma sostiene di aver lavorato regolarmente a tempo pieno;
afferma anche di essere stata anche reperibile 24 ore al giorno, ma non svolge rivendicazioni al riguardo, per cui la decisione riguarda unicamente la quantità di lavoro prestata.
14. È pacifico che la ricorrente è stata pagata per un orario di lavoro di 4 ore al giorno, che viveva presso il canile e lavorava cinque giorni a settimana e che la struttura era aperta dalle 8 alle 17.
15. È invece controverso tra le parti il numero di ore al giorno in cui la ricorrente era impegnata nell'attività lavorativa: la convenuta sostiene che si tratta soltanto delle 4 ore contrattuali (secondo la lettera di assunzione, dalle 9 alle 13), mentre la ricorrente sostiene di aver lavorato a tempo pieno, cioè 8 ore al giorno.
16. L'istruttoria orale esperita ha confermato pienamente la tesi della ricorrente.
17. La teste di parte resistente volontaria presso la stessa, ha Tes_2 affermato che “Tutti i dipendenti della associazione avevano lo stesso orario dalle 8 alle 17, con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì alla domenica” e che “anche la ricorrente faceva questi orari” e poi che “l'orario di apertura del canile era dalle 8 alle
17 e tutti i dipendenti dovevano essere presenti durante questo orario”, sebbene ad inizio giornata la pulizia dei box era più impegnativa e l'impegno del pomeriggio invece era più blando.
18. La teste di parte resistente assunta nel 2011 o 2012 dopo essere Tes_3 stata volontaria dal 2003, ha affermato “il mio orario era lo stesso della ricorrente, stavamo nel rifugio durante l'orario di apertura dalle 8 alle 17 con la pausa pranzo dalle 13 alle 14…… durante la giornata lavorativa si doveva essere a disposizione del canile poi ognuno si gestiva le mansioni in base anche alla propria iniziativa, c'erano comunque delle mansioni prestabilite a cui tutti dovevamo attendere, tipo la pulizia dei box o il controllo degli animali, bisogna far “sgambare” i cani (cioè fare uscire i cani dal box due volte al giorno) e dare loro da mangiare”.
19. La teste di parte ricorrente (volontaria tra il 2007 e il 2008) ha Tes_4 dichiarato “Ero presente tutti i giorni, fine settimana compresi, dalle 7 alle 19, tranne il lunedì che era mio giorno di riposo……. La ricorrente era assunta, non so quale fosse il suo inquadramento contrattuale. La mattina cominciava presto come me, alle 7, e quasi tutti i giorni finiva alle 19 come me, era sempre lei oppure sua mamma che aprivano e chiudevano il canile. Erano solo loro insieme con che avevano le Per_1 chiavi”.
20. Tali affermazioni testimoniali trovano ampia conferma nella documentazione in atti e nell'interrogatorio delle parti e non trovano alcuna smentita nelle altre deposizioni.
21. La ricorrente ha prodotto vari prospetti turni mensili intestati “ORDINE DI SERVIZIO” in cui, secondo quanto ha riferito il medesimo nel corso
3 dell'interrogatorio del 27 settembre 2023 (di cui è presente in atti fonoregistrazione con il dispositivo ), il legale rappresentante della Per_2 convenuta, sig. , inseriva indicazioni sul settore a cui, giorno per Persona_3 giorno, ogni dipendente era addetto al mattino e al pomeriggio. 22. Essi contengono tutti la precisazione che “le sostituzioni devono essere autorizzate da (o, alcuni, “le sostituzioni devono essere autorizzate da ) Per_3 Per_4
e alcuni di essi contengono anche l'indicazione dell'inizio attività alle 8 e del termine attività alle 17; essi coprono quasi tutte le mensilità 2019 e 2020 e singole mensilità degli anni precedenti, ma le parole del legale rappresentante consentono di ritenere che si trattasse di un metodo di organizzazione del lavoro in uso da sempre e con le stesse caratteristiche.
23. Ebbene, in tutti i documenti prodotti, la ricorrente e tutti gli altri dipendenti sono indicati sia nella colonna del mattino sia in quella del pomeriggio con turni di 8 ore giornaliere.
24. Il legale rappresentante della convenuta ha cercato di coniugare quanto sopra con la tesi secondo cui la ricorrente lavorava comunque solo part time affermando che i dipendenti erano affiancati da 5/6 volontari e 5/6 lavoratori socialmente utili;
che la ricorrente andava al canile alle 8 e terminato il lavoro se ne andava o, se voleva, rimaneva;
che a nessuno era vietato dare una mano, fare un po' di volontariato;
alla domanda della giudice se egli intendesse dire che la ricorrente lavorava 8 ore di cui 4 come dipendente e 4 come volontaria, ha risposto che ella “se voleva stava, se no se ne andava”, salvo poi aggiungere inequivocamente “ma dovevano starci anche il pomeriggio”.
25. Tale ricostruzione della presenza della ricorrente come lavoro, per 4 ore, e come “dare una mano” e “volontariato”, per le altre 4, tuttavia, non trova alcuna rispondenza neanche nei documenti redatti dal medesimo legale rappresentante: la presenza dei dipendenti, infatti, vi è accuratamente distribuita per tutta la durata di apertura del canile nei vari servizi in modo da garantire la copertura di tutte le attività in tutti i settori e la previsione che le sostituzioni sono subordinate ad autorizzazione presuppone inequivocamente che il turno non può essere lasciato sguarnito senza sostituzione e, dunque, la cogenza della presenza in tutto il turno stesso, togliendo ogni verosimiglianza all'affermazione che il dipendente fosse libero di assentarsi dopo 4 ore di lavoro.
26. Lo stesso sig. , d'altronde, ha chiarito che i prospetti in questione Per_3 riguardavano i soli dipendenti mentre volontariato e lavoro socialmente utile venivano gestiti separatamente e ciò ha trovato conferma anche nella deposizione di alcuni testi, come il quale ha affermato “non guardavo la Tes_5 bacheca degli orari perché come volontario non mi riguardavano”.
27. Il resto dell'istruttoria non ha fornito elementi idonei a condurre a diversa conclusione.
28. I testi , , e infatti, hanno dichiarato Tes_6 Tes_7 Tes_8 Tes_9 Tes_5 di non conoscere gli orari della ricorrente e la teste ha affermato di Tes_10 Tes_1 non conoscerla proprio, mentre e – che non prestavano la Tes_11
4 propria opera al canile, recandovisi solo di tanto in tanto - non hanno saputo riferire nulla di utile che fosse oggetto di conoscenza diretta. Tredicesima e quattordicesima.
29. La convenuta ha eccepito e documentato di avere regolarmente pagato la tredicesima alla ricorrente.
30. È d'altronde pacifico tra le parti che alla ricorrente spettasse la quattordicesima che, però, non è stata mai pagata. La convenuta, infatti, non ha argomentato né eccepito nulla al riguardo, ed ha anzi emesso tardivamente una busta paga per l'importo maturato a detto titolo in base a 20 ore settimanali ed al VII livello. Ferie e permessi.
31. La ricorrente scrive in ricorso di essere stata frequentemente richiamata dalle ferie prima del tempo, evocando due episodi a titolo esemplificativo (uno indicato genericamente come avvenuto nel 2015 ed un altro del 2019), e di non averne dunque compiutamente usufruito.
32. La convenuta sostiene di aver riconosciuto e retribuito ferie e permessi alla fine di ogni mese, sottolineando che la ricorrente non ha compiuto allegazioni, né offerto prova in senso contrario.
33. Effettivamente, essendo pacifico onere del lavoratore allegare e dimostrare di non aver goduto delle ferie annualmente spettanti, la decisione non può che basarsi sulle risultanze delle buste paga, ritenendo godute tutte le giornate di ferie che in esse risultano indicate come tali, mese per mese. I conteggi.
34. Con calcoli dettagliati, chiari e completi, che non sono stati in alcun modo contestati dalle parti, e che pertanto questa giudice ritiene di poter far propri, la CTU ha quantificato l'importo retributivo complessivamente maturato dalla ricorrente nel rapporto di lavoro dedotto in giudizio in complessivi € 245.342,50 lordi oltre ad € 17.837,01 lordi a titolo di TFR e - decurtato l'importo già percepito per i medesimi titoli, pari a complessivi € 103.517,23 lordi a titolo di stipendi ed € 10.239,56 lordi per TFR, escludendo dal calcolo del dovuto e del percepito le somme erogate ad altro titolo - ha individuato l'importo ancora dovuto complessivamente alla ricorrente in € 149.422,72 lordi, di cui € 7.597,45 a titolo di TFR. Conclusioni.
35. Il suddetto importo comprende quello lordo di € 18.597,90 non contestato dalla convenuta di cui all'ordinanza ex art. 423 c.p.c. del 23 maggio 2023, il cui equivalente netto è già stato versato alla ricorrente nel corso del giudizio, suddiviso in un acconto di € 2.500 netti e nel residuo netto di € 10.945,44 in forza della predetta ordinanza.
36. A fronte dell'accertamento del debito retributivo complessivo di € 149.422,72 lordi di cui al punto 34, dunque, la convenuta va condannata a corrispondere alla ricorrente - in aggiunta all'importo lordo già erogato di € 18.597,90 - la minor somma lorda di € 130.824,82, a cui debbono aggiungersi gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. dal giorno di maturazione delle singole mensilità al saldo e
5 precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato. 37. All'accertamento che alla ricorrente spettano differenze retributive non inserite nella base imponibile su cui è stata calcolata la contribuzione consegue necessariamente la condanna della convenuta al versamento dei contributi omessi nei confronti dell' chiamato in causa quale litisconsorte necessario CP_1
a fronte della relativa domanda. 38. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza di parte convenuta nei confronti della ricorrente e dell' tenendo conto del valore del decisum e CP_1 dell'attività svolta.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna l' , in persona Controparte_2 del suo legale rappresentante, a
- pagare a - in aggiunta all'importo lordo di € Parte_1
18.597,90 già versato in corso di causa, di cui € 10.945,44 netti per effetto dell'ordinanza ex art. 423 comma II c.p.c. del 23 maggio 2023 - la somma lorda di € 130.824,82, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
- corrispondere all la contribuzione non versata;
CP_1
- rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 10.000, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa;
- rimborsare all' le spese di causa liquidate in € 4.500, oltre rimborso CP_1 forfettario 15%.
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
6
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 2426/2022 promossa da
assistita dagli avv.tiMARCO BORNO, EMANUELA Parte_1
DE GIORGI
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ASSOCIAZIONE AMICI DEL RIFUGIO DI CAVOUR assistita dalle avv.te STEFANIA SERAFINI e DONATELLA FINIGUERRA
- PARTE CONVENUTA-
e assistito dall'avv. Tommaso Parisi CP_1
- TERZO CHIAMATO -
Oggetto: qualificazione La controversia.
1. La ricorrente ha dedotto in giudizio il rapporto di Parte_1 lavoro subordinato a tempo parziale ed indeterminato intercorso con la convenuta dal 1 aprile Controparte_2
2007 al 30 ottobre 2020 nell'ambito del quale è stata inquadrata nel VII livello CCNL commercio.
2. Allegando a) di aver svolto mansioni riconducibili al V livello;
b) di aver lavorato regolarmente a tempo pieno, oltre ad essere reperibile 24 ore al giorno;
c) di non aver mai ricevuto tredicesima e quattordicesima;
d) di essere stata frequentemente richiamata dalle ferie prima del tempo e di non averne dunque compiutamente usufruito;
e) di non aver ricevuto alcun pagamento a titolo di
1 TFR, la ricorrente ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo lordo di € 182.842,75, oltre € 10.596,56 a titolo di TFR, oltre accessori e spese;
ha altresì chiesto la condanna della convenuta a ricostruire la posizione previdenziale presso l' CP_1
3. L'associazione convenuta ha chiesto il rigetto integrale della domanda sostenendo, tra l'altro, di aver sempre pagato la tredicesima;
che, nonostante nella lettera di assunzione e nelle buste paga dei primi 3 anni fosse indicato il V livello, l'inquadramento corrispondente alle mansioni svolte era il VII e che la ricorrente svolgeva attività lavorativa soltanto per 4 ore al giorno.
4. La domanda è fondata, e va pertanto accolta, per le ragioni e nei limiti seguenti. Inquadramento.
5. La ricorrente è stata assunta come “custode animali” (così nella lettera di assunzione prodotta dalla ricorrente, non firmata, ma di cui la convenuta non ha contestato l'autenticità, e nella comunicazione di assunzione prodotta dalla convenuta) ed è sempre stata qualificata in busta paga come “addetto custodia cani”.
6. Come risulta dalle descrizioni sostanzialmente sovrapponibili contenute negli atti introduttivi ed è emerso dalle concordi dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'interrogatorio del 27 settembre 2023 e dalle deposizioni testimoniali del 13 novembre e 7 dicembre 2023, l'attività consisteva essenzialmente nella pulizia dei box che ospitavano gli animali e delle varie parti del canile, nell'alimentare gli animali e nel far girare un po' i cani fuori dai box.
7. A fondamento della rivendicazione del V livello la ricorrente ha valorizzato unicamente il fatto che questo è l'inquadramento indicato nella lettera di assunzione e nelle buste paga dei primi anni, omettendo invece di produrre le declaratorie contrattuali e di argomentare in ordine al relativo contenuto ed alla riconducibilità ad esse delle mansioni concretamente svolte.
8. Parte convenuta ha eccepito che l'indicazione del V livello nei documenti citati è stata il frutto di un errore materiale del consulente del lavoro, evidenziando a riprova di ciò che la retribuzione utilizzata nelle buste paga è sempre stata quella del VII livello ed argomentando altresì in merito alla assenza nelle mansioni svolte dalla ricorrente della professionalità propria della declaratoria e dei profili del V livello.
9. Alla luce di quanto esposto, la rivendicazione non appare fondata.
10. La mancanza di sottoscrizione da parte dell'associazione convenuta impedisce di ravvisare nella lettera di assunzione un vero e proprio impegno contrattuale ad attribuire il V livello alla ricorrente, autorizzando l'attribuzione al riferimento ad esso contenuto nella medesima lettera e nelle buste paga dei primi anni di un mero valore indiziario.
11. Quest'ultimo si scontra tuttavia con la deposizione della teste Tes_1 secondo cui l'inserimento del V livello fu il frutto dell'errore di una sua collaboratrice che venne scoperto solo nel 2009 e con il fatto che, effettivamente, sin dall'inizio l'importo della retribuzione concretamente erogata è stato quello del VII livello.
2 12. Il raffronto delle mansioni di cui al punto 6 e della declaratoria del VII e V livello riprodotta da parte convenuta nella sua memoria, d'altronde, non consente seri dubbi sul fatto che l'inquadramento più corretto tra i due fosse quello nel livello inferiore, relativo a chi svolge “mansioni di pulizia o equivalenti”. Orario.
13. La ricorrente, ma sostiene di aver lavorato regolarmente a tempo pieno;
afferma anche di essere stata anche reperibile 24 ore al giorno, ma non svolge rivendicazioni al riguardo, per cui la decisione riguarda unicamente la quantità di lavoro prestata.
14. È pacifico che la ricorrente è stata pagata per un orario di lavoro di 4 ore al giorno, che viveva presso il canile e lavorava cinque giorni a settimana e che la struttura era aperta dalle 8 alle 17.
15. È invece controverso tra le parti il numero di ore al giorno in cui la ricorrente era impegnata nell'attività lavorativa: la convenuta sostiene che si tratta soltanto delle 4 ore contrattuali (secondo la lettera di assunzione, dalle 9 alle 13), mentre la ricorrente sostiene di aver lavorato a tempo pieno, cioè 8 ore al giorno.
16. L'istruttoria orale esperita ha confermato pienamente la tesi della ricorrente.
17. La teste di parte resistente volontaria presso la stessa, ha Tes_2 affermato che “Tutti i dipendenti della associazione avevano lo stesso orario dalle 8 alle 17, con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì alla domenica” e che “anche la ricorrente faceva questi orari” e poi che “l'orario di apertura del canile era dalle 8 alle
17 e tutti i dipendenti dovevano essere presenti durante questo orario”, sebbene ad inizio giornata la pulizia dei box era più impegnativa e l'impegno del pomeriggio invece era più blando.
18. La teste di parte resistente assunta nel 2011 o 2012 dopo essere Tes_3 stata volontaria dal 2003, ha affermato “il mio orario era lo stesso della ricorrente, stavamo nel rifugio durante l'orario di apertura dalle 8 alle 17 con la pausa pranzo dalle 13 alle 14…… durante la giornata lavorativa si doveva essere a disposizione del canile poi ognuno si gestiva le mansioni in base anche alla propria iniziativa, c'erano comunque delle mansioni prestabilite a cui tutti dovevamo attendere, tipo la pulizia dei box o il controllo degli animali, bisogna far “sgambare” i cani (cioè fare uscire i cani dal box due volte al giorno) e dare loro da mangiare”.
19. La teste di parte ricorrente (volontaria tra il 2007 e il 2008) ha Tes_4 dichiarato “Ero presente tutti i giorni, fine settimana compresi, dalle 7 alle 19, tranne il lunedì che era mio giorno di riposo……. La ricorrente era assunta, non so quale fosse il suo inquadramento contrattuale. La mattina cominciava presto come me, alle 7, e quasi tutti i giorni finiva alle 19 come me, era sempre lei oppure sua mamma che aprivano e chiudevano il canile. Erano solo loro insieme con che avevano le Per_1 chiavi”.
20. Tali affermazioni testimoniali trovano ampia conferma nella documentazione in atti e nell'interrogatorio delle parti e non trovano alcuna smentita nelle altre deposizioni.
21. La ricorrente ha prodotto vari prospetti turni mensili intestati “ORDINE DI SERVIZIO” in cui, secondo quanto ha riferito il medesimo nel corso
3 dell'interrogatorio del 27 settembre 2023 (di cui è presente in atti fonoregistrazione con il dispositivo ), il legale rappresentante della Per_2 convenuta, sig. , inseriva indicazioni sul settore a cui, giorno per Persona_3 giorno, ogni dipendente era addetto al mattino e al pomeriggio. 22. Essi contengono tutti la precisazione che “le sostituzioni devono essere autorizzate da (o, alcuni, “le sostituzioni devono essere autorizzate da ) Per_3 Per_4
e alcuni di essi contengono anche l'indicazione dell'inizio attività alle 8 e del termine attività alle 17; essi coprono quasi tutte le mensilità 2019 e 2020 e singole mensilità degli anni precedenti, ma le parole del legale rappresentante consentono di ritenere che si trattasse di un metodo di organizzazione del lavoro in uso da sempre e con le stesse caratteristiche.
23. Ebbene, in tutti i documenti prodotti, la ricorrente e tutti gli altri dipendenti sono indicati sia nella colonna del mattino sia in quella del pomeriggio con turni di 8 ore giornaliere.
24. Il legale rappresentante della convenuta ha cercato di coniugare quanto sopra con la tesi secondo cui la ricorrente lavorava comunque solo part time affermando che i dipendenti erano affiancati da 5/6 volontari e 5/6 lavoratori socialmente utili;
che la ricorrente andava al canile alle 8 e terminato il lavoro se ne andava o, se voleva, rimaneva;
che a nessuno era vietato dare una mano, fare un po' di volontariato;
alla domanda della giudice se egli intendesse dire che la ricorrente lavorava 8 ore di cui 4 come dipendente e 4 come volontaria, ha risposto che ella “se voleva stava, se no se ne andava”, salvo poi aggiungere inequivocamente “ma dovevano starci anche il pomeriggio”.
25. Tale ricostruzione della presenza della ricorrente come lavoro, per 4 ore, e come “dare una mano” e “volontariato”, per le altre 4, tuttavia, non trova alcuna rispondenza neanche nei documenti redatti dal medesimo legale rappresentante: la presenza dei dipendenti, infatti, vi è accuratamente distribuita per tutta la durata di apertura del canile nei vari servizi in modo da garantire la copertura di tutte le attività in tutti i settori e la previsione che le sostituzioni sono subordinate ad autorizzazione presuppone inequivocamente che il turno non può essere lasciato sguarnito senza sostituzione e, dunque, la cogenza della presenza in tutto il turno stesso, togliendo ogni verosimiglianza all'affermazione che il dipendente fosse libero di assentarsi dopo 4 ore di lavoro.
26. Lo stesso sig. , d'altronde, ha chiarito che i prospetti in questione Per_3 riguardavano i soli dipendenti mentre volontariato e lavoro socialmente utile venivano gestiti separatamente e ciò ha trovato conferma anche nella deposizione di alcuni testi, come il quale ha affermato “non guardavo la Tes_5 bacheca degli orari perché come volontario non mi riguardavano”.
27. Il resto dell'istruttoria non ha fornito elementi idonei a condurre a diversa conclusione.
28. I testi , , e infatti, hanno dichiarato Tes_6 Tes_7 Tes_8 Tes_9 Tes_5 di non conoscere gli orari della ricorrente e la teste ha affermato di Tes_10 Tes_1 non conoscerla proprio, mentre e – che non prestavano la Tes_11
4 propria opera al canile, recandovisi solo di tanto in tanto - non hanno saputo riferire nulla di utile che fosse oggetto di conoscenza diretta. Tredicesima e quattordicesima.
29. La convenuta ha eccepito e documentato di avere regolarmente pagato la tredicesima alla ricorrente.
30. È d'altronde pacifico tra le parti che alla ricorrente spettasse la quattordicesima che, però, non è stata mai pagata. La convenuta, infatti, non ha argomentato né eccepito nulla al riguardo, ed ha anzi emesso tardivamente una busta paga per l'importo maturato a detto titolo in base a 20 ore settimanali ed al VII livello. Ferie e permessi.
31. La ricorrente scrive in ricorso di essere stata frequentemente richiamata dalle ferie prima del tempo, evocando due episodi a titolo esemplificativo (uno indicato genericamente come avvenuto nel 2015 ed un altro del 2019), e di non averne dunque compiutamente usufruito.
32. La convenuta sostiene di aver riconosciuto e retribuito ferie e permessi alla fine di ogni mese, sottolineando che la ricorrente non ha compiuto allegazioni, né offerto prova in senso contrario.
33. Effettivamente, essendo pacifico onere del lavoratore allegare e dimostrare di non aver goduto delle ferie annualmente spettanti, la decisione non può che basarsi sulle risultanze delle buste paga, ritenendo godute tutte le giornate di ferie che in esse risultano indicate come tali, mese per mese. I conteggi.
34. Con calcoli dettagliati, chiari e completi, che non sono stati in alcun modo contestati dalle parti, e che pertanto questa giudice ritiene di poter far propri, la CTU ha quantificato l'importo retributivo complessivamente maturato dalla ricorrente nel rapporto di lavoro dedotto in giudizio in complessivi € 245.342,50 lordi oltre ad € 17.837,01 lordi a titolo di TFR e - decurtato l'importo già percepito per i medesimi titoli, pari a complessivi € 103.517,23 lordi a titolo di stipendi ed € 10.239,56 lordi per TFR, escludendo dal calcolo del dovuto e del percepito le somme erogate ad altro titolo - ha individuato l'importo ancora dovuto complessivamente alla ricorrente in € 149.422,72 lordi, di cui € 7.597,45 a titolo di TFR. Conclusioni.
35. Il suddetto importo comprende quello lordo di € 18.597,90 non contestato dalla convenuta di cui all'ordinanza ex art. 423 c.p.c. del 23 maggio 2023, il cui equivalente netto è già stato versato alla ricorrente nel corso del giudizio, suddiviso in un acconto di € 2.500 netti e nel residuo netto di € 10.945,44 in forza della predetta ordinanza.
36. A fronte dell'accertamento del debito retributivo complessivo di € 149.422,72 lordi di cui al punto 34, dunque, la convenuta va condannata a corrispondere alla ricorrente - in aggiunta all'importo lordo già erogato di € 18.597,90 - la minor somma lorda di € 130.824,82, a cui debbono aggiungersi gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. dal giorno di maturazione delle singole mensilità al saldo e
5 precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato. 37. All'accertamento che alla ricorrente spettano differenze retributive non inserite nella base imponibile su cui è stata calcolata la contribuzione consegue necessariamente la condanna della convenuta al versamento dei contributi omessi nei confronti dell' chiamato in causa quale litisconsorte necessario CP_1
a fronte della relativa domanda. 38. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza di parte convenuta nei confronti della ricorrente e dell' tenendo conto del valore del decisum e CP_1 dell'attività svolta.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna l' , in persona Controparte_2 del suo legale rappresentante, a
- pagare a - in aggiunta all'importo lordo di € Parte_1
18.597,90 già versato in corso di causa, di cui € 10.945,44 netti per effetto dell'ordinanza ex art. 423 comma II c.p.c. del 23 maggio 2023 - la somma lorda di € 130.824,82, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
- corrispondere all la contribuzione non versata;
CP_1
- rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 10.000, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa;
- rimborsare all' le spese di causa liquidate in € 4.500, oltre rimborso CP_1 forfettario 15%.
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
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