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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 24/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 471/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Di Santo Parte_1
-RICORRENTE-
contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2
difesoex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
-RESISTENTE –
e in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, rappresentata e difesaex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro
-RESISTENTE -
oggetto: indennizzo ex lege 210/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 24.03.2023 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, esponeva: che, con domanda protocollata in data 16.03.2021, chiedeva al l'indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992, poichè Controparte_1
irreversibilmente danneggiato dalla vaccinazione antipolio che gli era stata somministrata in tenera età e precisamente tra il 1974 ed il 1975; che, conseguentemente, in data
17.11.2021 si sottoponeva a visita medica presso la competente Commissione medica
Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina;
che, in data
27.01.2022, l gli notificava il verbale contenente gli esiti della visita CP_4
medica alla quale si era sottoposto presso la CMO di Messina;
che, in particolare, la succitata CMO aveva accertato che esso ricorrete era affetto da “Esiti di poliomielite acuta anteriore con interessamento arto superiore ed inferiore sinistro con ipotrofia arto inferiore sinistro e piede cavo”. Tremore nei movimenti fini arto bilateralmente., con il seguente giudizio (Quadro C) di ascrivibilità tabellare: “7^ (settima) CATEGORIA della tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834”, ma, ciononostante, non aveva diritto alle prestazioni richieste per a) carenza di nesso eziologico tra vaccinazione antipolio e infermità riscontrata e b) per intempestività della domanda che non era stata presentata nei termini di legge;
che, pertanto, proponeva tempestivamente ricorso gerarchico ex art. 5, comma 1, L. 210/1992, che rimaneva privo di positivo riscontro.
Tanto premesso, ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Paola chiedendogli di “[…] accertata la tempestività della domanda amministrativa e riconosciuto il nesso di causalità tra la somministrazione della vaccinazione antipoliomielitica, eseguita nell'anno 1974, e l'insorgenza della poliomielite da cui è affetto il sig. Parte_1
, con «Esiti di poliomielite acuta anteriore con inter. Arto sup. ed infer. Sx.
[...]
Ipotrofia arto inf. Sx… Tremore nei movimenti fini arto bil” - accertata altresì la corretta
Categoria di cui alla Tabella A allegata al DPR 834/1981 - dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo di cui agli articoli 1, co. 1 l. n. 210/92, determinato ai sensi dell'art. 2, co. 1 e 2 della medesima legge e, conseguentemente, condannare il
, in persona del Ministro pro - tempore, e l' , ognuno per Controparte_1 CP_3
quanto di competenza, a corrispondere l'indennizzo di cui alla legge 210/92 in favore del ricorrente, con "decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ai sensi dell'art. 3", ovvero dal 16.03.2021, oltre interessi
e rivalutazione come per Legge sino al soddisfo.
Voglia, altresì, dichiarare il diritto del sig. a percepire l'assegno Parte_1
una tantum, previsto dall'articolo 2 comma 2, secondo periodo, della legge 210/92,
2 relativo al periodo compreso tra il manifestarsi della malattia (mese di novembre dell'anno 1964) e l'ottenimento dell'indennizzo di cui all'art. 1 della medesima legge, ovvero dalla data di presentazione della domanda (16.03.2021), oltre interessi e rivalutazione come per Legge sino al soddisfo.
Voglia in ultimo statuire che il sig. sia esentato dalla Parte_1
partecipazione alle spese sanitarie di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge
537/93 e successive modificazioni, nonché dal pagamento della quota fissa per ricette introdotta dall'articolo 8 - comma 16 - della legge 537/93, limitatamente alle prestazioni necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla legge 210/92.”. Vinte le spese di lite, da distrarsi.
Nel costituirsi, le parti convenute hanno preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva dell , contestando nel merito la sussistenza del nesso causale CP_3
e la tempestività della domanda, concludendo, pertanto, per il rigetto del ricorso. Vinte le spese di lite.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, esperita la prova per testi per come richiesta ed ammessa e disposta CTU medico-legale, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
2.1. Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' atteso che a norma dell'art. 5 bis d.l. 7 giugno 2017, n. 73 convertito con CP_3 modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 119 “ Nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e ad ogni altra controversia volta al riconoscimento del danno da vaccinazione, (...) è litisconsorte necessario l'AIFA” (comma 1) con applicazione della disposizione “ nei giudizi introdotti in primo grado a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale” e quindi dal 4.8.2017, senza altra distinzione rispetto all'epoca del verificarsi del contagio o vaccinazione o danno.
3 Deve dunque concludersi che l' è stata indicata dalla legge come litisconsorte CP_3
necessario in giudizi instaurati dal 04.08.2017 senza alcuna distinzione in ordine alla data delle vaccinazioni che si assumono dannose e che pertanto è stato correttamente evocata in giudizio.
2.2. Sempre in via preliminare si deve dare atto della tempestività della domanda amministrativa proposta dalla parte ricorrente e diretta al riconoscimento del diritto all'indennizzo e agli altri benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.
In generale, quanto alla decadenza si osserva che, a norma dell'art. 3, legge 210/1992 “I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post - trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV” ed “I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno” ( comma 1) ove il comma 2 fa riferimento alla documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto.
In particolare, quanto al diritto all'indennizzo a favore di coloro che abbiano subito danni permanenti in conseguenza di vaccinazioni antipoliomielitiche effettuate sotto il vigore della legge n. 695 del 1959, l'art. 3, comma 3, della legge 362/1999, dispone, che:
“L'indennizzo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n.210 spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959 n.
695. I soggetti danneggiati devono presentare la domanda alla azienda unità sanitaria locale competente, entro il termine perentorio di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Orbene, a prescindere dalla natura triennale o quadriennale di tale termine, secondo la
Giurisprudenza costante della S.C. il termine di decadenza decorre dalla “conoscenza non solo della patologia ma anche della relativa eziologia” (ex plurimis da ultimo Cass. L.
9239/2021) e la decorrenza “va stabilita ricostruendo il momento in cui deve ritenersi maturata in capo all'interessato la conoscibilità del nesso causale tra la trasfusione e la patologia, sulla base di indici oggettivi e con alto grado di probabilità, alla luce delle
4 nozioni comuni dell'uomo medio, eventualmente integrate da valutazioni mediche e secondo il parametro dell'ordinaria diligenza” (Cass. L., 29453/2020), posto che
“conoscere una patologia e conoscerne l'origine etiologica sono cose diverse, specie quanto la malattia può derivare da più cause,” (Cass. L. da ultimo citata in motivazione).
Tanto precisato, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, emerge che soltanto dal 15.02.2021, data della consulenza medica praticata dal dottor l'istante ha avuto consapevolezza che la malattia era dovuta alla Persona_1
vaccinazione antipolio praticata quando era bambino (cfr. consulenza di cui all'all.to 1 ricorso, laddove si legge che la patologia di cui risulta affetto il ricorrente“…trova una stretta correlazione eziologica con la vaccinazione antipoliomielitica orale di tipo OPV somministrata nell'infanzia presso le strutture pubbliche dell' (all'epoca ufficio CP_5 vaccinazioni dell'USL di Paola), quale complicanza patologica post vaccinale da effetto avverso…)”). Né, sul punto, le parti resistenti hanno dedotto e provato una pregressa conoscenza o conoscibilità del nesso eziologico nei termini di cui alla giurisprudenza di legittimità in precedenza richiamata.
È quindi senz'altro da escludere che il ricorrente sia incorso nella decadenza eccepita dalle parti convenute, dovendosi al contrario reputare che la domanda amministrativa del
16 marzo 2021 sia stata presentata nel termine di legge.
Conseguentemente deve rigettarsi l'eccezione di decadenza.
2.3. Quanto al merito, la consulenza del CTU dott. – specialista medico- Persona_2
legale – ha concluso nel senso che “Il presenta esiti di poliomelite Parte_1
acuta anteriore con interessamento arto superiore ed inferiore sinistro con ipotrofia arto inferiore sinistro e piede cavo” sono causalmente riconducibili (secondo il criterio, del più probabile che non) alla somministrazione della vaccinazione antipolio effettuata nell'anno 1974 e che la malattia contratta dal ricorrente è ascrivibile alla tabella A allegata al DPR 834/1981 alla VI categoria.”.
Orbene, le risultanze dell'elaborato peritale si palesano immuni da vizi logici e giuridici, essendo fondate su un esame obiettivo dei dati clinici e probabilistici e sono, per tali ragioni, condivise dall'odierno giudicante tenuto conto, tra l'altro, di quanto specificato dal nominato consulente in sede di controdeduzioni alle osservazioni avanzate dal consulente di parte resistente (cfr. pagine 6 e 7 elaborato peritale).
5 In particolare, nel caso di specie, quanto alla sussistenza del nesso eziologico tra la somministrazione di vaccino antipolio orale e il manifestarsi del quadro di poliomielite acuta, non è dato discostarsi dal comune insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo la quale “Nel processo civile l'accertamento del nesso di causalità materiale avviene attraverso l'applicazione, da parte del giudice, di una combinazione di due regole: la regola del "più probabile che non" e quella della "prevalenza relativa della probabilità". Quanto al principio del "più probabile che non", questo presuppone che, per l'affermazione della verità dell'enunciato, vi siano una o più prove dirette - di cui è sicura la credibilità o l'autenticità - che confermano l'ipotesi, oppure una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa. La "prevalenza relativa" della probabilità rileva, invece, nel caso di c.d.
"multifattorialità" nella produzione del danno, ossia nel caso in cui esistano diversi enunciati che narrano il fatto in modi diversi e che hanno ricevuto qualche conferma positiva dalle prove acquisite nel corso del giudizio. In tal caso, l'affermazione della verità va ricercata nel grado relativamente maggiore di conferma di un enunciato rispetto ad un altro sulla base delle prove disponibili. Con riguardo all'efficienza eziologica della condotta del preteso danneggiante a cagionare l'evento di danno lamentato, si viene, quindi, a delineare un modello di certezza probabilistica (c.d. di probabilità logica o baconiana), nel quale l'attendibilità dell'ipotesi si determina sulla base dei relativi elementi di conferma disponibili in relazione al caso concreto, secondo lo schema generale di probabilità intesa come relazione logica.” (di recente Cassazione civile sez. III, 06/07/2020, n.13872).
In definitiva, dunque, “[…] in presenza di più possibili e diverse concause di un medesimo fatto, nessuna delle quali appaia nè del tutto inverosimile, nè risulti con evidenza avere avuto efficacia esclusiva rispetto all'evento, è compito del giudice valutare quale di esse appaia "più probabile che non" rispetto alle altre nella determinazione dell'evento, e non già negare l'esistenza della prova del nesso causale, per il solo fatto che il danno sia teoricamente ascrivibile a varie alternative ipotesi (così già Sez. 3, Sentenza n. 23933 del 22/10/2013).” (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 18-12-
2017) 20-02-2018, n. 4024).
Correttamente, allora, il consulente dell'ufficio ha precisato che “[…] Si è partiti da due certezze, emerse dall'esame del caso, vale a dire la prima che al è stata Pt_1
praticata vaccinazione anti-polio orale nel 1974 con richiami nel 1975 e 1976; la
6 seconda certezza è che il è stato colto da poliomielite anteriore acuta. È Pt_1 vero che non vi è una esaustiva cronologia tra l'infezione acuta e la manifestazione della malattia, per carenza di documentazione medica, forse l'acquisizione della cartella clinica di ricovero (non più recuperabile) avrebbe potuto fornire un elemento chiarificatore, ma in assenza della stessa ci si è dovuti basare solo sulla documentazione in atti per dare una risposta al quesito seppur in forma probabilistica. D'altra parte non
è emersa altra possibilità che l'infezione possa essere stata contratta indipendente dalla somministrazione del vaccino. In altre parole non è emerso, ne è stato provato, che la malattia è stata contratta in un altro momento di contatto con il virus, per come sostenuto dal […] in maniera aleatoria e solo ipoteticamente, fatto che si sarebbe dovuto verificare in concomitanza con la somministrazione del vaccino, evento non provato. […]”.
In conclusione, dunque, deve affermarsi che “Il presenta esiti di Parte_1
poliomelite acuta anteriore con imteressamento arto superiore ed inferiore sinistro con ipotrofia arto inferiore sinistro e piede cavo” sono causalmente riconducibili (secondo il criterio, del più probabile che non) alla somministrazione della vaccinazione antipolio efettuata nell'anno 1974 e che la malattia contratta dal ricorrente è ascrivibile alla tabella A allegata al DPR 834/1981 alla VI categoria.”.
Ad abundantiam, quanto al momento di insorgenza della patologia, l'espletata escussione testimoniale ha dato conferma alle deduzioni di cui al ricorso.
In Particolare, , all'epoca dei fatti infermiera professionale Testimone_1
nonché vicina di casa del ricorrente, le cui dichiarazioni si apprezzano per la loro linearità
e precisione, ha confermato che il ricorrente era nato sano e “che la mamma era un po' disperata perché dopo il vaccino aveva avuto la febbre e non riusciva a muovere il braccino e la gamba e mi ricordo che si è rivolta al medico di famiglia che la consigliò di ricoverarlo a se non sbaglio la clinica Scarnati”; “io l'ho rivisto dopo il CP_4
ricovero e ricordo che aveva la gambina e il braccino più asciutti perché non li poteva muovere;
ricordo che non riusciva neppure a gattonare”; “Alla clinica Scarnati li ho accompagnati io con il pullman, mi ricordo che era luglio o agosto ero qui in ferie perché io lavoravo al San Matteo di Pavia”.
Tali dichiarazioni trovano riscontro in quanto affermato da , amica di Testimone_2
famiglia del ricorrente all'epoca dei fatti, la quale ha dichiarato “Eravamo vicini di casa
e sono andata a trovarlo. Confermo che alla nascita si presentava senza alcun evidente
7 problema fisico. Andavo a trovare spesso la famiglia di . sul capitolo 2 e 3 Pt_1
confermo, dopo questo vaccino ricordo che non riusciva neppure a piangeva Per_3
e il medico consigliò di portarlo alla clinica Scarnati di ” (cfr. Per_4 CP_4
deposizioni testimoniali del 16.05.2024).
3. Alla luce di tali premesse, accertato il diritto del ricorrente all'indennizzo di cui alla legge n. 210/1992, deve quindi condannarsi il convenuto: CP_1
a) al pagamento dell'indennizzo consistente in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n.
177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito, rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato (art. 2, co. 1, legge 210/1992), riferito ad una menomazione ascrivibile alla 6^ categoria della Tabella A di cui al D.P.R. n. 834 del 1981;
b) al pagamento di una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed avente decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda (art. 2, co. 2, legge 210/1992);
c) al pagamento degli interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda ed alla rivalutazione monetaria su indennizzo ed indennità integrativa speciale come definitivamente statuito da Corte costituzionale ex art. 293/2011. In ordine agli interessi si osserva che seppur indennizzo ed indennità integrativa speciale decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda (come ogni beneficio assistenziale) tuttavia gli interessi decorrono 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda ex art. 7 legge 533/1973;
d) al pagamento di un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30% dell'indennizzo ex art. 2, co. 1 e indennità integrativa speciale ex art. 2, co. 2, l.
210/1992 per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso (novembre
1974) e l'ottenimento dell'indennizzo “con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria” (art. 2, co. 2, terzo periodo, L. 210/1992).
8 4. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono CP_1
liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di previdenza sociale), del valore della controversia (indeterminabile-complessità bassa), con distrazione in favore del procuratore attoreo. Spese compensate tra il ricorrente e l' , CP_3
considerata la peculiare posizione processuale assunta da quest'ultima nel presente giudizio.
Le spese della espletata consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vanno poste, nel rispetto del principio della soccombenza, a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto accertato che il ricorrente è portatore di esiti di poliomielite acuta anteriore con interessamento arto superiore ed inferiore sinistro con ipotrofia arto inferiore sinistro e piede cavo ascrivibile alla 6° categoria della Tabella
A di cui al DPR 834/1981 e che la stessa è causalmente riconducibile alla somministrazione della vaccinazione antipolio effettuata nell'anno 1974,
- condanna il resistente, in persona del Ministro pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al ricorrente l'assegno reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, di cui all'art. 2, co. 1, legge 210/1992, riferito ad una menomazione ascrivibile alla 6^ categoria della Tabella A di cui al D.P.R. n. 834 del 1981, oltre ad una somma corrispondente all'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni art. 2, co. 2, legge
210/1992, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda (art. 2, co. 2, legge 210/1992), oltre agli interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda ed alla rivalutazione monetaria su indennizzo ed indennità integrativa come previsto dall'art. 2 l. 210/1992;
- condanna il resistente, in persona del Ministro pro tempore, a Controparte_1
corrispondere al ricorrente un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30% dell'indennizzo ex art. 2, co. 1 e indennità integrativa speciale ex art. 2, co. 2,
9 l. 210/1992 per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso
(novembre 1974) e l'ottenimento dell'indennizzo, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al pagamento Controparte_1
delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 43,00 per esborsi, € 4.638,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato ANNA DI SANTO;
3) compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed;
CP_3
4) Pone a carico del , in persona del Ministro pro tempore le spese Controparte_1
di consulenza, liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Paola, 24.03.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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