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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/02/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 2322/2023 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse della parte costituita, con cui la stessa concludeva riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.2322/ 2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2322 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. LOCATELLI OTTAVIA, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO CONTUMACE
Oggetto: opposizione a decreto di revoca gratuito patrocinio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con ricorso ex art 170 D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore – I sezione civile, in composizione collegiale, con cui veniva disposta la revoca del beneficio, in capo alla stessa, del gratuito patrocinio. A sostegno della propria domanda, eccepiva l'erronea valutazione del giudicante, che aveva ritenuto che il reddito di cui alla dichiarazione ISEE presentata facesse riferimento all'anno 2022 mentre, al contrario, è riferito al 2021; deduceva che la variazione di reddito asseritamente non comunicata era rappresentata dalla percezione del reddito di cittadinanza e che tale erogazione non incideva in alcun modo sul reddito, sono essendo assoggettato ad IRPEF;
in ogni caso, specificava che anche a voler tener conto della somma percepita a titolo di reddito di cittadinanza, non sarebbe stato superato il limite per il riconoscimento del beneficio, come correttamente dichiarato dalla nell'autodichiarazione in Pt_1 atti.
Il , ritualmente citato, non si costituiva, per cui ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
L'opposizione va rigettata.
L'art. 112 DPR 115-2002 (Revoca del decreto di ammissione) chiarisce che il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione “se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d),
l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito”. A sua volta, il citato art 79 comma 1 lettera d), impone alla parte beneficiaria del gratuito patrocinio “l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.”.
Ebbene deve pacificamente ritenersi che la disposizione citata, laddove si riferisce alla necessità di comunicazione delle variazioni rilevanti, non limita il “rilievo” al superamento della soglia reddituale fissata per il riconoscimento (e la perduranza) del beneficio, essendo, al contrario, rilevante, qualunque variazione reddituale che incida in maniera significativa sul reddito complessivo. La giurisprudenza di legittimità (benchè in sede penale, ma con orientamento applicabile anche al caso di specie) ha riconosciuto al giudice la discrezionalità di valutare la rilevanza della variazione, tenendo conto di “tutti gli elementi, di natura oggettiva, a tale fine significativi, quali l'entità dell'incremento reddituale, la prossimità del nuovo importo alla soglia-limite e il numero delle annualità interessate alla variazione” (così Cass. pen. sentenza n. 39028 del 20/09/2022). A conforto di tale interpretazione è recentemente intervenuta la giurisprudenza di legittimità ( sul tema, in materia civile) confermando in maniera chiara l'interpretazione secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 112, lett. a) del d.P.R. n. 115 del 2002, la mancata comunicazione delle variazioni di reddito comporta in sé e per sé la revoca del beneficio, a prescindere dalla circostanza che la variazione risulti non determinativa del superamento del limite reddituale comportante l'ammissione.” (in questo senso, ordinanza n. 9727 del 25/03/2022).
Riportando tutte le tracciate coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve rilevarsi che la Pt_1 non ha comunicato, nelle sedi e secondo le tempistiche di legge, la percezione di una nuova posta reddituale (e cioè, il reddito di cittadinanza), per l'anno 2022 (anno in cui il procedimento di volontaria giurisdizione è stato instaurato).
Sul tema della rilevanza del reddito di cittadinanza ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio, l' ha chiarito che ai sensi del comma 3 del Controparte_2 medesimo articolo 76 del Testo unico spese di giustizia, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per poter accedere al gratuito patrocinio, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al gratuito patrocinio, pertanto, è incluso anche il c.d. reddito di cittadinanza, introdotto con il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni con la legge 28 marzo 2019, n. 26. (risposta n. 31/2022 ). Controparte_2
L'omissione in parola, non contestata dalla parte nel proprio ricorso, benchè non foriera del superamento del limite reddituale, è, per le ragioni anzidette, e in applicazione della giurisprudenza riportata, da considerarsi rilevante e, pertanto, giustifica la pronunciata revoca del beneficio.
Il provvedimento va, quindi, confermato.
Nulla sulle spese, stante la contumacia del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Nulla sulle spese.
Depositato telematicamente in data 12/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse della parte costituita, con cui la stessa concludeva riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.2322/ 2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2322 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. LOCATELLI OTTAVIA, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO CONTUMACE
Oggetto: opposizione a decreto di revoca gratuito patrocinio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con ricorso ex art 170 D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore – I sezione civile, in composizione collegiale, con cui veniva disposta la revoca del beneficio, in capo alla stessa, del gratuito patrocinio. A sostegno della propria domanda, eccepiva l'erronea valutazione del giudicante, che aveva ritenuto che il reddito di cui alla dichiarazione ISEE presentata facesse riferimento all'anno 2022 mentre, al contrario, è riferito al 2021; deduceva che la variazione di reddito asseritamente non comunicata era rappresentata dalla percezione del reddito di cittadinanza e che tale erogazione non incideva in alcun modo sul reddito, sono essendo assoggettato ad IRPEF;
in ogni caso, specificava che anche a voler tener conto della somma percepita a titolo di reddito di cittadinanza, non sarebbe stato superato il limite per il riconoscimento del beneficio, come correttamente dichiarato dalla nell'autodichiarazione in Pt_1 atti.
Il , ritualmente citato, non si costituiva, per cui ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
L'opposizione va rigettata.
L'art. 112 DPR 115-2002 (Revoca del decreto di ammissione) chiarisce che il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione “se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d),
l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito”. A sua volta, il citato art 79 comma 1 lettera d), impone alla parte beneficiaria del gratuito patrocinio “l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.”.
Ebbene deve pacificamente ritenersi che la disposizione citata, laddove si riferisce alla necessità di comunicazione delle variazioni rilevanti, non limita il “rilievo” al superamento della soglia reddituale fissata per il riconoscimento (e la perduranza) del beneficio, essendo, al contrario, rilevante, qualunque variazione reddituale che incida in maniera significativa sul reddito complessivo. La giurisprudenza di legittimità (benchè in sede penale, ma con orientamento applicabile anche al caso di specie) ha riconosciuto al giudice la discrezionalità di valutare la rilevanza della variazione, tenendo conto di “tutti gli elementi, di natura oggettiva, a tale fine significativi, quali l'entità dell'incremento reddituale, la prossimità del nuovo importo alla soglia-limite e il numero delle annualità interessate alla variazione” (così Cass. pen. sentenza n. 39028 del 20/09/2022). A conforto di tale interpretazione è recentemente intervenuta la giurisprudenza di legittimità ( sul tema, in materia civile) confermando in maniera chiara l'interpretazione secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 112, lett. a) del d.P.R. n. 115 del 2002, la mancata comunicazione delle variazioni di reddito comporta in sé e per sé la revoca del beneficio, a prescindere dalla circostanza che la variazione risulti non determinativa del superamento del limite reddituale comportante l'ammissione.” (in questo senso, ordinanza n. 9727 del 25/03/2022).
Riportando tutte le tracciate coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve rilevarsi che la Pt_1 non ha comunicato, nelle sedi e secondo le tempistiche di legge, la percezione di una nuova posta reddituale (e cioè, il reddito di cittadinanza), per l'anno 2022 (anno in cui il procedimento di volontaria giurisdizione è stato instaurato).
Sul tema della rilevanza del reddito di cittadinanza ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio, l' ha chiarito che ai sensi del comma 3 del Controparte_2 medesimo articolo 76 del Testo unico spese di giustizia, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per poter accedere al gratuito patrocinio, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al gratuito patrocinio, pertanto, è incluso anche il c.d. reddito di cittadinanza, introdotto con il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni con la legge 28 marzo 2019, n. 26. (risposta n. 31/2022 ). Controparte_2
L'omissione in parola, non contestata dalla parte nel proprio ricorso, benchè non foriera del superamento del limite reddituale, è, per le ragioni anzidette, e in applicazione della giurisprudenza riportata, da considerarsi rilevante e, pertanto, giustifica la pronunciata revoca del beneficio.
Il provvedimento va, quindi, confermato.
Nulla sulle spese, stante la contumacia del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Nulla sulle spese.
Depositato telematicamente in data 12/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco